APPALTI & PROCESSO:
qualche riflessione estemporanea
sul progresso del processo
amministrativo
(partendo dalla nullità della nomina
di un membro della Commissione di
gara
e sulle relativa rilevanza
in sede di questione processuali
preliminari) -
[T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis,
sentenza 4 maggio 2016, n. 5063]
sentenza 4 maggio 2016, n. 5063]
La sentenza in esame è
una delle poche d'accoglimento da parte del T.A.R. Lazio, Roma tra tutte quelle
depositate il 4 maggio u.s.
Si dirà che si tratta
di evenienza fisiologica.
Ho qualche dubbio.
Guardiamo (quasi) tutti
i provvedimenti depositati nella predetta data e prendiamo atto che:
- 74 le sentenze pubblicate (di cui 17 sentenze brevi): DI MERITO, 7 d'accoglimento pieno e 23 di rigetto - 17 sono sempre di accoglimento (di cui 6 sentenze brevi), con nomina del commissario, ma per ricorsi in ottemperanza in materia di equo indennizzo (legge Pinto); le rimanenti sono di cessata materia del contendere; DI RITO, 10 tra inammissibilità, improcedibilità ed irricevibilità (solo una);
- 44 le ordinanze cautelari depositate (quelle collegiali non rilevano): 30 di rigetto, 11 di accoglimento (con o senza fissazione dell'udienza pubblica) e 3 interlocutorie;
Il rapporto tra provvedimenti giurisdizionali favorevoli e provvedimenti sfavorevoli è, quindi, pari al rapporto 1/3 (a voler essere clementi: le sentenze in rito, non conteggiate, sono quasi sempre sfavorevoli).
Ora le ipotesi possono esser varie (con tutti i limiti di un'analisi riferita ad un solo giorno ed ad un solo TAR, per quanto importante): o gli Avvocati scrivono ricorsi pessimi o peggiori (rispetto a prima), o i Giudici tendono a mantenere fermi i provvedimenti amministrativi (per temperie culturale, politica, tendenza del TAR o delle Sezioni o dei Presidenti, etc.), oppure l'azione amministrativa è migliorata in termini di legittimità (non credo).
Una cosa è certa: il diritto amministrativo, che tuttoggi è essenzialmente pretorio, progredisce quando i Giudici accolgono le "novità" veicolate dai motivi elaborati dagli Avvocati in sede ricorsuale.
Ed il progresso del diritto amministrativo, inteso anche (anzi sopratutto) come effettività della tutela giurisdizionale dei privati contro i pubblici poteri, è interesse dei Giudici, degli Avvocati, dei ricorrenti delle pubbliche amministrazioni e della collettività intera.
Massima
1. In merito al vizio di irregolare costituzione della commissione giudicatrice della gara, la determinazione dirigenziale di nomina di un soggetto a Presidente della Commissione giudicatrice, adottata assumendo a presupposto, ai sensi dell'art. 84, co. 3, del D.Lgs. n. 163/2006, un Decreto del Sindaco di nomina di quest’ultimo a dirigente a tempo determinato, affetto da invalidità insanabile, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013 - secondo cui sono nulli gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto - implica l'illegittimità, sub specie di nullità, della Composizione della Commissione di gara " a monte", ed "a valle" l'illegittimità derivata di tutti gli atti compiuti dalla medesima.
2. Giuridicamente irrilevante, a tal fine, risulta infatti la circostanza che il Presidente nominato non abbia comunicato, all’atto della nomina a dirigente, la sussistenza della riportata causa di inconferibilità e incompatibilità, in quanto personalmente non a conoscenza delle relative prescrizioni normative, nonché il dato che quest’ultimi elementi non erano stati documentalmente richiesti dal Comune interessato.
3. Né la suddetta nullità – nonché, come si vedrà oltre, gli atti medio tempore concretamente adottati dalla Commissione di gara – può ritenersi sanata ex post dall’intervenuta riconferma della nomina a dirigente adottata, nei confronti dello stesso, con successivo Decreto sindacale.
4. Ciò in ragione dei seguenti cumulativi elementi:
che la nullità, come è noto, non può essere sanata con effetti retroattivi;
4.1 che il Decreto di nomina della Commissione di gara del 27.11.2014, precedente al Decreto sindacale di rinnovo dell’incarico dirigenziale del 31.12.2014, non risulta essere stato a sua volta riconfermato ex post;
4.2 che anche gli atti medio tempore adottati dalla Commissione di gara illegittimamente costituita non risultano essere stati “riconfermati” ex post, per cui almeno quest’ultimi risultano irreversibilmente affetti da illegittimità in via derivata.
5. Né coglie nel segno l’eccezione sollevata dall’aggiudicataria controinteressata, per cui entrambi i ricorsi introduttivi sarebbero in parte qua inammissibili per irregolare costituzione del contradditorio attesa l’omessa notifica degli atti introduttivi anche al predetto Presifente, tenuto conto, per un verso, che entrambi i ricorrenti non hanno in realtà impugnato in via principale il Decreto sindacale di nomina di quest’ultimo a dirigente, quanto piuttosto semplicemente dedotto tale invalidità come fonte giuridica dell’illegittimità degli atti di gara - unici provvedimenti amministrativi ad essere direttamente impugnati, con la conseguenza, quindi, che nella fattispecie non si tratterebbe, peraltro, di disapplicazione provvedimentale, quanto piuttosto di accertamento incidentale (relativo tra l’altro ad atti di natura privatistico – datoriale afferenti a diritti soggettivi e quindi conoscibili incidentalmente, appunto, ex art. 8 cpa) - incentrandosi difatti il loro interesse nella sola direzione della caducazione degli atti della procedura ad evidenza pubblica in esame; per altro verso, che ai sensi dell’art. 31, comma 4, del c.p.a. “la nullità dell'atto può sempre essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
Infine, quanto all’invocata ricorrenza, in via subordinata, dei presupposti della figura giuridica del c.d. funzionario di fatto - e, quindi, della conservazione degli effetti degli atti amministrativi invalidi – deve di contro rilevarsi che quest’ultima teoria “trova vita solo allorquando si tratti di esercizio di funzioni essenziali e/o indifferibili, che per loro natura riguardino i terzi con efficacia immediata e diretta”(CdS, sez. IV, 20 maggio 1999 n. 853), sicché è invocabile solo a vantaggio dei terzi medesimi, e non a discapito, come nella fattispecie, degli altri concorrenti non aggiudicatari.
5.1 La suddetta figura, infatti, assolve alla duplice esigenza di salvaguardare la continuità della azione amministrativa e di tutelare l’affidamento del soggetto terzo (l’amministrato) che, in buona fede ed incolpevolmente, ha ritenuto legittimo l’esercizio della pubblica funzione.
5.2 Elementi che non ricorrono, viceversa, nella vicenda in esame atteso che i terzi concorrenti non aggiudicatari della gara verrebbero eventualmente lesi dagli atti “sanati”, e non già tutelati.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
15300 del 2015, proposto da:
Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Collevecchio, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, alla Via di Porta Pinciana n. 6;
Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Collevecchio, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, alla Via di Porta Pinciana n. 6;
contro
Comune di Cerveteri, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio
Morini, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, al Viale delle
Milizie n. 1;
nei confronti di
Camassambiente s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di
capogruppo/mandataria del A.T.I. con A.S.V. s.p.a., rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Andrea Manzi e Felice Mangieri, con domicilio eletto presso lo
studio dell’Avv. Andrea Manzi sito in Roma, alla Via F. Confalonieri n. 5;
Azienda Servizi Vari s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Azienda Servizi Vari s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
sul ricorso numero di registro generale
15605 del 2015, proposto da:
Massimi Aurelio e figli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabatino Alessio Marrama, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, alla Via Oslavia n. 14;
Massimi Aurelio e figli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabatino Alessio Marrama, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, alla Via Oslavia n. 14;
contro
Comune di Cerveteri, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Morini, con
domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, al Viale delle Milizie n.
1;
nei confronti di
Camassambiente s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, in proprio ed in qualità di
capogruppo/mandataria del A.T.I. con A.S.V. s.p.a., rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Felice Mangieri e Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto
presso lo studio dell’Avv. Andrea Manzi sito in Roma, alla Via F. Confalonieri
n. 5;
Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
A.T.I. CNS-Consorzio Nazionale Servizi soc. cooperativa e Paoletti Ecologica s.r.l., in persona del legale rappresentante della mandataria CNS-Consorzio Nazionale Servizi soc. cooperativa;
Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
A.T.I. CNS-Consorzio Nazionale Servizi soc. cooperativa e Paoletti Ecologica s.r.l., in persona del legale rappresentante della mandataria CNS-Consorzio Nazionale Servizi soc. cooperativa;
Impresa Sangalli Giancarlo & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso R.G. n. 15300 del
2015:
- della Determina dirigenziale n. 1848,
del 9.11.2015, del Comune di Cerveteri, di aggiudicazione all'ATI
Camassambiente s.p.a.- Azienda Servizi Vari s.p.a. della gara di appalto per
l'affidamento del servizio di igiene urbana e servizi complementari (CIG
5893414714);
- della Determina dirigenziale n. 1526 del
17.9.2015 di aggiudicazione provvisoria e di approvazione dei verbali della
Commissione giudicatrice;
- di tutti gli atti presupposti, connessi
e consequenziali, ivi compresi anche l’atto di nomina della commissione e i
verbali di gara;
- nonché, come precisato nelle conclusioni
del ricorso, per la dichiarazione di inefficacia del contratto ove medio
tempore stipulato e, in via gradatamente subordinata, per il subentro
nel contratto e/o la condanna al risarcimento dei danni.
B) quanto al ricorso R.G. n. 15605 del
2015:
- della Determina dirigenziale n. 1848,
del 9.11.2015, del Comune di Cerveteri di aggiudicazione all'ATI Camassambiente
s.p.a.- Azienda Servizi Vari s.p.a. della gara di appalto per l'affidamento del
servizio di igiene urbana e servizi complementari (CIG 5893414714);
- della Determina dirigenziale n. 1526,
del 17.9.2015, di aggiudicazione provvisoria e di approvazione dei verbali
della Commissione giudicatrice;
- della Determina dirigenziale n. 2083,
del 27.11.2014, di nomina della Commissione di gara della suddetta procedura di
affidamento ad evidenza pubblica:
- di tutti i verbali di gara nonché di
tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali.
Visti i ricorsi introduttivi e i relativi
allegati;
Visti altresì gli atti di costituzione in
giudizio del Comune di Cerveteri e i ricorsi incidentali della Camassambiente
s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto infine l’art. 35, lett. C), c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
13 aprile 2016 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso iscritto al R. G. n.
15300/2015 la società ricorrente TEKNEKO Sistemi Ecologici s.r.l. adiva
l’intestato T.A.R. deducendo l’illegittimità degli atti di cui in epigrafe ed
allegando in punto si fatto, a tal fine, quanto segue:
- che con bando del 14 agosto del 2014 il
Comune di Cerveteri indiceva una procedura di gara aperta per l’affidamento del
servizio di igiene urbana e servizi complementari, per la durata di 7 anni,
prevedendo come criterio di aggiudicazione il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
- che il disciplinare di gara richiedeva,
relativamente ai requisiti di ammissione afferenti la capacità tecnica e
professionale dei concorrenti, di aver espletato negli ultimi tre anni,
regolarmente e con buon esito, “servizi rientranti nella stessa tipologia dei
servizi in appalto” “per una popolazione amministrata non inferiore a
complessivi 120. 000 abitanti nel triennio” di cui “almeno un servizio di
raccolta differenziata, per conto di committente pubblico, con le modalità
porta a porta, avente una popolazione servita alla data del 31 dicembre 2013
non inferiore a quella del comune di Cerveteri di 55. 315 abitanti”;
- che all’esito delle operazioni di gara
si posizionava al secondo posto immediatamente dopo l’A.T.I. Camassambiente
s.p.a. (mandataria)/A.S.V. s.p.a. (mandante),che veniva quindi dichiarata
aggiudicataria in via provvisoria dell’appalto dalla Commissione;
- che con nota datata 9 novembre 2015 la
stazione appaltante comunicava altresì l’avvenuta aggiudicazione in via
definitiva della gara alla citata A.T.I.
2. In ragione di quanto sinteticamente
riportato parte ricorrente deduceva, in punto di diritto, i seguenti motivi di
gravame:
1) “Violazione falsa applicazione degli
articoli 41, 42 e 48, del D.Lgs n. 163/ 2006 nonché dei paragrafi 6.1.C2 e
8.4.B5 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per travisamento dei fatti,
insussistenza dei presupposti, difetto di istruttoria. Mancato possesso del
requisito tecnico relativo al servizio di raccolta porta a porta” in capo
alla aggiudicataria atteso che quest’ultima aveva dichiarato, con il modulo
predisposto dalla stazione appaltante, di avere svolto, a seguito di
avvalimento da parte dell’A.S.V. s.p.a. il servizio richiesto soltanto presso
il Comune di Bitonto (BA), avente una popolazione di 57. 000 abitanti e “resa
di raccolta differenziata al 31.12.2013: 29%”. Dichiarazione quest’ultima
viceversa inidonea, perché generica, a dimostrare il possesso dei requisiti
richiesti dal disciplinare di gara, in quanto non attestante l’effettivo
svolgimento del servizio della raccolta differenziata in modalità “porta porta”.
Senza tacere, peraltro, che oltre al citato vizio formale l’A.S.V. s.p.a. non
aveva mai effettivamente svolto, nel merito, la dichiarata attività di raccolta
“porta a porta” presso il Comune di Bitonto, essendosi piuttosto limitata al
servizio di mera raccolta stradale dei rifiuti;
2) “Violazione e falsa applicazione
degli artt. 49 del D.Lg. n. 163/ 2006 ed 88 del D.P.R. n. 207/2010. Violazione
falsa applicazione dell’art. 1376 c.c. Eccesso di potere per travisamento dei
fatti e carenza di istruttoria” atteso che l’insussistenza del requisito di
capacità tecnica in capo alla aggiudicataria, di cui al precedente motivo, era
ulteriormente suffragato dal generico tenore delle clausole contenute nel
richiamato contratto di avvalimento e nella dichiarazione dell’ausiliaria
A.S.V. s.p.a., entrambi carenti di qualsiasi specificazione relativamente al
contenuto del servizio;
3) “Violazione falsa applicazione
dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 8.7. del disciplinare di gara.
Eccesso di potere per mancata declaratoria di invalidità della fideiussione
presentata dall’ATI ” aggiudicataria atteso che la polizza
quest’ultima presentata era stata stipulata con la società “Lig Insurance”
colpita da un provvedimento di inibizione all’esercizio dell’attività assicurativa
da parte dell’IVASS, mentre in realtà le offerte dovevano essere viceversa
garantite da un operatore finanziario per tutta la durata delle fasi di gara;
4) “Violazione e falsa applicazione
dell’art. 38, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 163/ 2006 e dell’art. 6.1 del
disciplinare di gara. Eccesso di potere per mancata esclusione della
controinteressata” atteso che la Commissione di gara non aveva provveduto
ad escludere l’ATI aggiudicataria nonostante fosse pienamente al corrente
dell’esistenza di errori gravi nell’esecuzione del servizio di raccolta
differenziata in precedenza svolto presso il Comune di Binetto;
5) in via subordinata “Violazione e
falsa applicazione dell’art. 84, comma 3, del D.L.gs. n. 163/2006, nonché degli
artt. 7 e 20 del D.Lgs n. 39/ 2013 e 10 del Regolamento Uffici e Servizi del
Comune di Cerveteri. Errata composizione della commissione giudicatrice”
attesa l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice, di cui alla
determina dirigenziale n. 2083 del 27 novembre 2014, considerato che il
Presidente del Seggio non poteva in realtà rivestire la carica di dirigente,
quale presupposto di cui all’art. 84 del c.c.p. (come altresì chiarito dalla
Commissione audit del Comune di Cerveteri con provvedimento del 14 aprile 2015).
3. Si costituiva in giudizio la
controinteressata aggiudicataria Camassambiente s.p.a. che, nel proporre
ricorso incidentale, deduceva ex adverso i seguenti profili di
illegittimità:
- inammissibilità del ricorso principale
per “Violazione falsa applicazione degli articoli 41, 42 e 48, del D.Lgs. n.
163/2006 nonché dei paragrafi 6.1.C2 e 8.4.B5 del disciplinare di gara. Eccesso
di potere per travisamento dei fatti, insussistenza dei presupposti e difetto
di istruttoria. Mancato possesso del requisito tecnico relativo alla gestione
di un Comune di almeno 55.315 abitanti”atteso che la ricorrente non aveva
mai gestito servizi di igiene urbana in un unico Comune con popolazione pari a
55.315 abitanti non potendo a tali fine essere computata, infatti, la maggiore
affluenza stagionale;
- inammissibilità del ricorso principale
per “Violazione falsa applicazione dell’art. 75 del D.L.gs n. 163/2006
nonché dell’art. 8.7 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per mancata
declaratoria di invalidità della fideiussione presentata dalla TEKNEKO”
atteso che la ricorrente si era rivolta ad una compagnia non abilitata
(FINWORD) perché cancellata dalla Banca d’Italia, con provvedimento del 30
giugno 2015, dall’albo speciale di cui all’art. 107 T.U.B.;
- “Violazione e falsa applicazione
dell’articolo 38, comma 1, lett. f) del D.L.gs. n. 163/ 2006 nonché
dell’articolo 6.1. del disciplinare di gara. Eccesso di potere per mancata
esclusione della TEKNEKO” avendo quest’ultima commesso gravi inadempimenti
nell’espletamento di commesse di igiene urbana, ivi compresa quella affidata
dallo stesso Comune di Cerveteri;
- in via gradata, “Violazione del
principio di proporzionalità. Eccesso di potere per travisamento dell’erroneità
di presupposto. Violazione degli articoli 2 e 42 del decreto legislativo 163
del 2006” atteso che gli artt. 6.1.C2 e 8.4.B5 del disciplinare di gara non
potevano essere interpretati nel senso di richiedere che l’esecuzione della
raccolta differenziata, con modalità porta a porta, fosse relativa ad ogni tipo
di rifiuto per 55.315 abitanti, come viceversa erroneamente argomentato dalla
ricorrente;
- in via ulteriormente gradata, “Violazione
del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per travisamento ed
erroneità di presupposto. Violazione degli artt. 2 e 38, lettera f), del D.Lgs.
n. 163/2006 nonché del principio di massima partecipazione” non potendosi
ritenere rilevante, ai fini dell’esclusione dalla gara in esame, qualsiasi
inadempimento anche ove successivo alla presentazione delle offerte.
4. Si costituiva altresì in giudizio il
resistente Comune di Cerveteri deducendo, di contro, quanto segue:
- in via prioritariamente logica, con
specifico riferimento al quinto motivo di gravame proposto avanzato dalla
ricorrente - involgente l’asserita illegittima costituzione della Commissione
di gara - l’inammissibilità del motivo di impugnazione per intervenuto decorso
del termine di impugnazione del provvedimento di nomina del citato organo,
risalente al 27 novembre 2014 nonché, in ogni caso, l’infondatezza nel merito
della dedotta censura. Senza tacere l’applicabilità alla fattispecie in esame,
in ogni caso, del c.d. principio di conservazione dell’atto amministrativo
nonché dell’istituto giuridico del “funzionario di fatto”;
- l’infondatezza del primo motivo di
ricorso atteso che il disciplinare di gara richiedeva solamente, in capo alle
concorrenti, di aver svolto solo un singolo servizio di raccolta porta a porta,
il quale poteva anche coincidere con una singola tipologia di rifiuti (per
l’ATI aggiudicataria, il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti
ingombranti e il cartone);
- l’infondatezza del secondo motivo di
ricorso, atteso che il contratto di avvalimento prodotto dalla aggiudicataria
trovava la sua compiuta disciplina, in via integrativa, nel codice degli
appalti nonché nel relativo regolamento di attuazione;
- l’infondatezza del terzo motivo di
ricorso, atteso che alla data di presentazione delle offerte la compagnia LIG
(fideiubente) era in realtà abilitata e regolarmente iscritta all’IVASS,
essendo stata sospesa solo successivamente. Senza tacere che le concorrenti
avevano in ogni caso la possibilità di presentare altra compagnia assicurativa
in sede di aggiudicazione definitiva;
- infine, l’infondatezza del quarto motivo
di ricorso, attesa l’insussistenza in fatto delle asserite gravi inadempienze
in capo all’aggiudicataria.
5. Al suddetto ricorso si aggiunge, nella
presente trattazione, quello iscritto al R.G. n. 15605/2015, proposto dalla
società Massimi Aurelio e figli s.r.l. (quinta classificata nella medesima gara
di cui si è già detto), con il quale venivano dedotti, avverso gli atti in
epigrafe specificati, i seguenti motivi di gravame:
1)“ Illegittimità e nullità dei
Decreti sindacali nn. 40 del 1 ottobre 2014 e 48 del 31 dicembre 2014 di nomina
dell’Ing. Mauro Nunzi alla carica di dirigente a tempo determinato del Comune
di Cerveteri e di dirigente responsabile della Struttura apicale del Comune di
Cerveteri denominata III° Area Assetto Uso e Sviluppo del territorio, per
violazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 20 del D.L.gs n. 39/2013,
nonché dell’art. 10 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
del Comune di Cerveteri. Violazione di legge. Eccesso di potere. Errore nei
presupposti”. Premesso, da un lato, che ai sensi del citato art. 7 “a
coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della Giunta o del
Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione,
nella stessa regione dell’amministrazione locale conferisce l’incarico” non
potevano essere conferiti “incarichi dirigenziali”; e, dall’altro, che l’art.
10 del citato Regolamento comunale prevedeva espressamente che la Presidenza
delle commissioni di gara doveva essere assegnata, in via esclusiva, al
dirigente o responsabile della Ripartizione gare e contratti del Comune di
Cerveteri, deduceva che l’Ing. Mauro Nunzi era stato Consigliere Comunale
presso il Comune di Civitavecchia fino alla data del 25 novembre 2013, per cui,
in base alla riportata normativa, non poteva essere destinatario di alcun
incarico, presso i Comuni della stessa Regione Lazio, fino al 24 novembre 2014,
ivi compreso quindi il Comune di Cerveteri. Dal che ne conseguiva, per un
verso, l’illegittimità e nullità del decreto del Sindaco del Comune di
Cerveteri n. 40, del 1 ottobre 2014, di nomina dello stesso a dirigente a tempo
determinato; per altro verso, e per quegli stessi motivi, l’illegittimità e
nullità del successivo decreto del Sindaco del Comune di Cerveteri n. 48 del 31
dicembre 2014 di conferma del medesimo incarico dirigenziale a tempo
determinato, precedentemente assegnato, nonché di conferimento, nel contempo,
con effetto dal 1 gennaio 2015, dell’incarico di dirigente responsabile della
Struttura apicale III° Area Assetto Uso e Sviluppo del territorio;
2) “Illegittimità e nullità della
Determinazione Dirigenziale n. 2083 del 27 novembre 2014 del Comune di
Cerveteri di nomina della commissione della gara […] per violazione delle
disposizioni di cui all’art. 84 del codice dei contratti pubblici; degli
articoli 7 e 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e dell’art. 10 del Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cerveteri.
Illegittimità e nullità di tutti i verbali da 1 a 16 della commissione di gara
per gli stessi motivi. Violazione di legge. Eccesso di potere per errore sui
fatti presupposti” atteso che in sede di costituzione della commissione
giudicatrice era stato nominato come Presidente del seggio l’Ing. Mauro Nunzi
pur non potendo quest’ultimo rivestire, viceversa, la carica di dirigente
comunale ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 49/2013;
3) “Illegittimità in via derivata”
di tutti gli atti di gara (ivi compresa l’aggiudicazione definitiva).
6. Si costituiva in giudizio, anche nel
citato ricorso riunito, l’aggiudicataria Camassambiente s.p.a. la quale,
mediante proposizione di ricorso incidentale, deduceva il seguente profilo di
illegittimità:
inammissibilità del ricorso principale per
“Violazione e falsa applicazione degli articoli 41,42 e 48, del decreto
legislativo numero 163 del 2006, dei paragrafi 6.1.C2 e 8.4.B5 del disciplinare
di gara. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, insussistenza dei
presupposti, difetto di istruttoria. Mancato possesso del requisito tecnico
relativo alla gestione di un Comune di almeno 55.315 abitanti” atteso che
la ricorrente aveva dichiarato di aver gestito, nel triennio 2011-2013, il
Comune di Ladispoli, avente tuttavia una popolazione pari a 41. 000 abitanti,
non potendo infatti essere computato l’incremento di presenze stagionale.
7. Si costituiva altresì in giudizio il
Comune di Cerveteri deducendo, in sintesi, le medesime argomentazioni difensive
già spiegate nel ricorso RG n. 15300/2015.
All’udienza del 13 aprile 2016 le citate
cause, previa riunione, venivano chiamate e trattenute in decisione. La
ricorrente Tekneko deduceva, quale elemento nuovo sopravvenuto, l’intervenuta
stipula del contratto tra l’aggiudicataria e la stazione appaltante.
DIRITTO
8. I ricorsi di cui in epigrafe, in quanto
oggettivamente e soggettivamente connessi, vanno anzitutto riuniti, per essere
trattati congiuntamente e decisi con una sola sentenza.
9. Ciò posto, il ricorso introduttivo del
giudizio recante R.G. n. 15605/2015 nonché il ricorso introduttivo del giudizio
recante R.G. n. 15300/2015, quest’ultimo limitatamente al quinto motivo di
gravame, devono essere accolti perché fondati. Tutti i restanti motivi di
gravame dedotti con il citato ultimo ricorso principale nonché entrambi i
ricorsi incidentali, proposti dall’aggiudicataria controinteressata nell’ambito
dei suddetti giudizi riuniti, devono conseguentemente essere dichiarati
improcedibili.
10. In limine litis, tuttavia,
è doveroso dare atto di alcuni profili pregiudiziali strettamente processuali.
10.1. Preliminarmente, infatti, deve
evidenziarsi in via generale che risulta logicamente prioritaria l’analisi del
motivo di gravame – dedotto sia in via principale con il ricorso introduttivo
“riunito” recante R.G. 15605/215, sia in via subordinata (quinto e ultimo
motivo) con il ricorso principale recante R.G. n. 15300/2015 – involgente
l’illegittima costituzione della Commissione giudicatrice della gara in esame.
A tale ordine di esame dei motivi di
impugnazione complessivamente dedotti con entrambi i ricorsi riuniti si giunge,
invero, in base al ragionamento per cui la verifica della regolare costituzione
della Commissione di gara costituisce ictu oculi antecedente
logico rispetto all’accertamento dell’illegittimità degli atti della procedura
dalla stessa adottati ed in questa sede impugnati.
In tal senso depone, ad adiuvandum,
il principio di diritto recentemente stabilito da Consiglio di Stato, Adunanza
Plenaria, sentenza 27 aprile 2015, n. 5, secondo cui “in tutte le situazioni
di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio” - nonché di
irregolare costituzione, come nella fattispecie, dell’organo deliberante - “si
versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora
esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il
relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le
regole dell'azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora
esercitato il suo munus” in quanto “taluni vizi di legittimità esprimono
una così radicale alterazione dell'esercizio della funzione pubblica che il
codice” del processo amministrativo “ha imposto al giudice
amministrativo di non ritenersi vincolato, a tutela della legalità dell'azione
amministrativa e degli interessi pubblici sottostanti, dalla prospettazione del
ricorrente e dalla eventuale graduazione dei motivi da quest'ultimo effettuata”.
10.2. A quanto esposto, inoltre, deve
altresì aggiungersi, sempre in via generale, che l’analisi del dedotto motivo
di gravame di “errata composizione della commissione giudicatrice” - in
quanto astrattamente espressivo, come detto, di una “radicale alterazione
dell'esercizio della funzione pubblica” - si impone, in via preliminare,
anche rispetto ai profili di illegittimità avanzati in giudizio dall’impresa
aggiudicataria controinteressata mediante la proposizione dei ricorsi
incidentali.
In tale direzione, infatti, si muove il
recente pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande
Sezione, sentenza 5 aprile 2016, C-689, secondo cui è irrilevante, ai fini
della corretta applicazione dei principi affermati nella sentenza CGUE, sez. X,
4 luglio 2013, C-100/2012 (c.d. sentenza Fastweb) il numero di partecipanti
alla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico, il numero di
partecipanti che hanno presentato ricorsi e la divergenza dei motivi dai
medesimi dedotti ( nello specifico, “l’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma,
e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli
appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, deve
essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da
un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un
determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una
presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o
delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di
un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme
processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale
presentato da detto altro offerente”).
Dal che ne consegue, nella fattispecie,
che l’astratta fondatezza, o meno, dei motivi di gravame proposti dalla
ricorrente incidentale – afferenti, viceversa, esclusivamente l’illegittimità ex
adverso ed utiliter degli atti adottati “a valle”
dalla Commissione di gara - non precluderebbe in ogni caso l’esame del vizio
inerente l’irregolare costituzione, “a monte”, del suddetto consesso.
Con l’ulteriore conseguenza, dal punto di
vista processuale, che ragioni di ordine ed economia processuale impongono
ancora una volta, in definitiva, che sia comunque sottoposto al vaglio
giurisdizionale, innanzitutto, il più volte richiamato profilo di impugnazione.
10.3. Ciò premesso, occorre tuttavia dare
atto dell’infondatezza dell’eccezione di tardività del ricorso su tale
specifico punto dedotta, nell’ambito di entrambi i riuniti giudizi, dall’ente
locale resistente.
Come in precedenza riportato, infatti, il
Comune di Cerveteri ha sollevato al riguardo l’eccezione di inammissibilità (rectius,
tardività) in parte qua dei ricorsi introduttivi per
intervenuto decorso del termine decadenziale di impugnazione della Determina
dirigenziale n. 2083, del 27.11.2014, di nomina della Commissione di gara, sul
rilievo che i citati atti introduttivi sono stati rispettivamente proposti in
date 7.12.2015 e 9.12.2015.
Come anticipato, la suddetta eccezione
deve essere rigettata atteso che - come correttamente evidenziato al riguardo
dalla ricorrente TEKNEKO (cfr. memoria del 25.3.2016) - “nel processo
amministrativo il ricorso di primo grado non è inammissibile per mancata
immediata impugnazione del provvedimento di nomina della commissione di gara
pubblica, dal momento che l'onere di immediata impugnativa è circoscritto alle
clausole del bando di gara impeditive della partecipazione alla procedura o
impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati
per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, e pertanto
immediatamente lesive sotto questi profili mentre ogni altra questione, ivi
compresa la legittima composizione della commissione di gara, è rimessa
all'impugnazione contro l'altrui aggiudicazione, perché è solo in questo
momento che si concretizza la lesione” –e quindi l’interesse al ricorso -
“per le altre partecipanti alla procedura e può conseguentemente ritenersi
sorto l'onere di impugnazione”.
11. Così sinteticamente risolte le
questioni processuali richiamate dalla vicenda scrutinata, può quindi passarsi
al vaglio, nel merito, del dedotto vizio di irregolare costituzione della
commissione giudicatrice della gara in esame.
Il citato motivo va accolto perché
fondato.
Le risultanze probatorie, infatti, hanno
evidenziato che la determinazione dirigenziale n. 2083, del 27.11.2014, di
nomina dell’Ing. Mauro Nunzi a Presidente della Commissione giudicatrice, è
stata adottata assumendo a presupposto - ex art. 84, comma 3, del D.Lgs. n.
163/2006 – il Decreto del Sindaco del Comune di Cerveteri n. 40, del 1 ottobre
2014, di nomina di quest’ultimo a dirigente a tempo determinato.
Decreto, quest’ultimo, viceversa affetto
da invalidità insanabile, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013, secondo
cui sono nulli gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del
presente decreto.
Al momento di adozione del suddetto
decreto sindacale n. 40 del 1 ottobre 2014, infatti, non poteva essere affidato
all’Ing. Nunzi alcun incarico dirigenziale nell’ambito della Regione Lazio posto
che questi era già stato nominato Consigliere Comunale presso il Comune di
Civitavecchia fino alla data del 25 novembre 2013, per cui - ai sensi dell’art.
7, comma 2, lett. b), del D.L.gs. n. 39/2013 – lo stesso non poteva in realtà
essere destinatario di alcun incarico dirigenziale, fino al 24 novembre 2014,
da parte del Comune di Cerveteri (come, peraltro, correttamente accertato dalla
Commissione Anticorruzione del Comune di Cerveteri con atto prot. n. 17840 del
14 maggio 2015).
Giuridicamente irrilevante, a tal fine,
risulta infatti la circostanza che l’Ing. Nunzi non abbia comunicato, all’atto
della nomina a dirigente, la sussistenza della riportata causa di
inconferibilità e incompatibilità, in quanto personalmente non a conoscenza
delle relative prescrizioni normative, nonché il dato che quest’ultimi elementi
non erano stati documentalmente richiesti dal Comune interessato (nei moduli
sottoposti alla sua firma in sede di conferimento dell’incarico a Presidente
del seggio di gara).
Né la suddetta nullità – nonché, come si
vedrà oltre, gli atti medio tempore concretamente adottati
dalla Commissione di gara – può ritenersi sanata ex post dall’intervenuta
riconferma della nomina a dirigente adottata, nei confronti dello stesso, con
successivo Decreto sindacale del 31.12.2014.
Ciò in ragione dei seguenti cumulativi
elementi:
- che la nullità, come è noto, non può
essere sanata con effetti retroattivi;
- che il Decreto di nomina della
Commissione di gara del 27.11.2014, precedente al Decreto sindacale di rinnovo
dell’incarico dirigenziale del 31.12.2014, non risulta essere stato a sua volta
riconfermato ex post;
- che anche gli atti medio tempore adottati
dalla Commissione di gara illegittimamente costituita tra il 27.11.2014 ed il
31.12.2014 (nello specifico: i verbali nn. 1, 2, e 3, rispettivamente del
1.12.2104, 4.12.2104 e 23.12.2014) non risultano essere stati “riconfermati” ex
post, per cui almeno quest’ultimi risultano irreversibilmente affetti
da illegittimità in via derivata.
Né coglie nel segno l’eccezione sollevata
dall’aggiudicataria controinteressata, per cui entrambi i ricorsi introduttivi
sarebbero in parte qua inammissibili per irregolare
costituzione del contradditorio attesa l’omessa notifica degli atti
introduttivi anche all’Ing. Nunzi, tenuto conto, per un verso, che entrambi i
ricorrenti non hanno in realtà impugnato in via principale il Decreto sindacale
n. 40 di nomina di quest’ultimo a dirigente, quanto piuttosto semplicemente
dedotto tale invalidità come fonte giuridica dell’illegittimità degli atti di
gara - unici provvedimenti amministrativi ad essere direttamente impugnati, con
la conseguenza, quindi, che nella fattispecie non si tratterebbe, peraltro, di
disapplicazione provvedimentale, quanto piuttosto di accertamento incidentale
(relativo tra l’altro ad atti di natura privatistico – datoriale afferenti a
diritti soggettivi e quindi conoscibili incidentalmente, appunto, ex art. 8
cpa) - incentrandosi difatti il loro interesse nella sola direzione della
caducazione degli atti della procedura ad evidenza pubblica in esame; per altro
verso, che ai sensi dell’art. 31, comma 4, del c.p.a. “la nullità dell'atto
può sempre essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
12. Infine, quanto all’invocata
ricorrenza, in via subordinata, dei presupposti della figura giuridica del c.d.
funzionario di fatto - e, quindi, della conservazione degli effetti degli atti
amministrativi invalidi – deve di contro rilevarsi che quest’ultima teoria “trova
vita solo allorquando si tratti di esercizio di funzioni essenziali e/o
indifferibili, che per loro natura riguardino i terzi con efficacia immediata e
diretta”(CdS, sez. IV, 20 maggio 1999 n. 853), sicché è invocabile solo a
vantaggio dei terzi medesimi, e non a discapito, come nella fattispecie, degli
altri concorrenti non aggiudicatari.
La suddetta figura, infatti, assolve alla
duplice esigenza di salvaguardare la continuità della azione amministrativa e
di tutelare l’affidamento del soggetto terzo (l’amministrato) che, in buona
fede ed incolpevolmente, ha ritenuto legittimo l’esercizio della pubblica
funzione.
Elementi che non ricorrono, viceversa,
nella vicenda in esame atteso che i terzi concorrenti non aggiudicatari della
gara verrebbero eventualmente lesi dagli atti “sanati”, e non già tutelati.
13. In definitiva, per le ragioni esposte,
il ricorso introduttivo del giudizio recante R.G. n. 15605/2015 nonché il
ricorso introduttivo del giudizio recante R.G. n. 15300/2015, quest’ultimo
limitatamente al quinto motivo di gravame, devono essere accolti perché
fondati.
Dall’accoglimento dei suddetti ricorsi
deriva, in primo luogo, l’illegittimità e, per effetto, l’annullamento di tutti
gli atti impugnati, di cui in epigrafe.
In secondo luogo, ai sensi dell’art. 122
c.p.a., l’inefficacia del contratto medio tempore eventualmente
stipulato dalla stazione appaltante con l’ATI Camassambiente s.p.a/Azienda
Servizi vari s.p.a. – elemento sopravvenuto dedotto, sebbene dubitativamente,
all’udienza del 13.4.2016 – a decorrere, ove il contratto stesso sia stato
effettivamente stipulato per iniziale esecuzione dell’affidamento in
discussione, dal 120° giorno successivo al deposito della presente sentenza,
avuto riguardo all’essenzialità del servizio di cui trattasi e alla necessità
di rinnovare la gara (cfr. al riguardo CdS, Ad. Pl., n. 13/2013 che,
argomentando dal contenuto dell’art. 122 cpa, precisa che i vizi della specie
comportano appunto, in ogni caso, “l’obbligo di rinnovare la gara”).
Infine, ai sensi dell’art. 35, lett. C),
c.p.a., l’improcedibilità per difetto di interesse dei restanti motivi di
gravame dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio recante R.G.
15300/2015 nonché quelli dedotti con ambedue i ricorsi incidentali proposti
nell’ambito dei suddetti giudizi riuniti.
14. Atteso l’esito del giudizio, il Comune
di Cerveteri deve essere condannato al pagamento delle spese di lite -
liquidate come in dispositivo - nei confronti di ciascuno dei ricorrenti, in
base al principio della soccombenza.
Spese compensate con riguardo a tutti gli
altri rapporti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando e previa riunione
dei ricorsi in epigrafe, così dispone:
a) accoglie in parte il ricorso
introduttivo recante R.G. n. 15300/2015, per le ragioni di cui in parte motiva,
nonché pienamente il ricorso introduttivo recante R.G. n. 15605/2015 e, per
l’effetto, dispone l’annullamento di tutti gli atti rispettivamente impugnati
nonché l’inefficacia del pedissequo contratto, ove stipulato dalla stazione
appaltante, con la decorrenza stabilita, ex art. 122 cpa, nella parte motiva
della presente sentenza;
b) dichiara l’improcedibilità, per la
restante parte, del ricorso introduttivo recante R.G. n. 15300/2015, come da
motivazione;
c) dichiara altresì l’improcedibilità dei
ricorsi incidentali;
c) condanna il Comune di Cerveteri al
pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente Tekneko Sistemi
Ecologici s.r.l. e della ricorrente Massimi Aurelio e figli s.r.l., in persona
dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, che liquida in
complessivi euro 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) cadauno, oltre accessori
come per legge e rimborso del contributo unificato. Spese compensate
relativamente a tutti gli altri rapporti processuali.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 13 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Lundini, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Francesco Elefante, Referendario,
Estensore
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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