mercoledì 7 gennaio 2015

CONCORSO PER MAGISTRATO ORDINARIO: le prove orali tra profili di specialità e di ordinarietà (Cons. St., Sez. IV, sentenza 29 dicembre 2014, n. 6387).


CONCORSO PER MAGISTRATO ORDINARIO: 
le prove orali 
tra profili di specialità e di ordinarietà 
(Cons. St., Sez. IV, 
sentenza 29 dicembre 2014, n. 6387)


Massima

1. La disciplina delle prove (anche di quelle orali) del concorso per uditore giudiziario deve ritenersi a carattere speciale rispetto alla normativa generale applicabile ai concorsi pubblici, onde deve ritenersi non vincolante la procedura di predeterminazione e sorteggio delle domande prevista all'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 in materia di concorsi pubblici. La prova orale nel concorso in magistratura non si presta infatti alla definizione di parametri di valutazione particolarmente determinati e puntuali (conferma Cons. Stato Sez. IV, 10-06-2011, n. 3528, ma anche T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 8144/2009 T.A.R. Lazio sentenza n. 32367/2010).
2. Le valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati costituiscono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica e, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, salvo che non siano inficiate "ictu oculi" da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti (ex multis T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 12-01-2011, n. 9).


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4186 del 2013, proposto da:
G.Z., rappresentato e difeso dagli avv. Arturo Sforza, Giuseppe Abbamonte, con domicilio eletto presso Arturo Sforza in Roma, Via Ettore Rolli N.24; 
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, tutti rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, sono ope legis domiciliati, costituitisi in giudizio; Lorenzo Barracco, non costituito in giudizio; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. del Lazio –sede di Roma- Sezione I n. 02915/2013, resa tra le parti, concernente mancata idoneità alle prove orali del concorso pubblico a 350 posti di magistrato ordinario;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Superiore della Magistratura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Sergio Turturiello su delega dell'avvocato Giuseppe Abbamonte, Arturo Sforza e l' Avvocato dello Stato Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma – ha respinto il ricorso di primo grado proposto dall’ odierna parte appellante G.Z. volto ad ottenere l’annullamento del giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione esaminatrice alle prove orali nel concorso pubblico a 350 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 15.12.2009 di ogni altro atto connesso, fra cui i verbali del 23.11.11 e tutti quelli della Commissione esaminatrice del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nella parte di interesse.
Parte appellante aveva esposto, in punto di fatto, di avere partecipato al concorso per esami a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 15 dicembre 2009; di avere superato le prove scritte (conseguendo la votazione di punti 13 al Civile 12 al Penale, 13 all’ Amministrativo) e di essere stato, quindi, convocato per sostenere 1'esame orale per il giorno 16 novembre 2011, poi rinviato - previa informazione - al 23 novembre 2011.
Nella circostanza aveva sostenuto le prove orali unitamente ad altri quattro candidati, dapprima affrontando l'esame di lingua inglese alle ore 13,30 circa e poi, quale ultimo candidato della giornata, le restanti materie tra le ore 16,50 e le 17,40. Nonostante la sua ottima preparazione professionale (laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode, dottorato di ricerca per le discipline romanistiche e abilitazione all’esercizio della professione di avvocato), era stato giudicato "non idoneo" - avendo il candidato conseguito una valutazione di inidoneità in tutte le discipline tranne che in inglese -.
Era quindi insorto, prospettando tre macrocensure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Con successivi motivi aggiunti, notificati in data 16 marzo 2012, aveva ribadito le doglianze evidenziate nel ricorso principale, argomentandole analiticamente alla luce della documentazione concorsuale medio tempore acquisita.
Con ordinanza collegiale n. 8557/12 del 10 ottobre 2012 il Tar aveva disposto incombenti istruttori a carico dell’ Amministrazione, chiedendo una relazione sui fatti di causa, con particolare riguardo alla lamentata incidenza, sulla vicenda concorsuale dell’odierno appellante, della conoscenza da parte della Commissione della pendenza di un procedimento penale nei confronti del medesimo.
In data 23 novembre 2012 l’Amministrazione aveva depositato una Relazione redatta dal Presidente della Commissione esaminatrice, e successivamente la causa era stata posta in decisione.
Il primo giudice ha analiticamente e singolarmente vagliato le censure proposte nel mezzo introduttivo, escludendone la fondatezza.
In particolare, ha escluso la fondatezza di quella incentrata sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 8 D.P.R. n. 686/1957 e 15 D.P.R. n. 487/1994, richiamati nel bando di concorso, (ivi si lamentava che i verbali della Commissione esaminatrice del 21 aprile 2011, di approvazione dei criteri di valutazione predisposti per le prove orali, e del 23 novembre 2011, relativo alle prove orali sostenute, sarebbero stati illegittimamente redatti, con la sola firma del Presidente e del Segretario, senza la contestuale sottoscrizione di tutti gli altri componenti della Commissione presenti) alla luce dell’art. 8 dal regio decreto 1860/1925.
Detta norma, speciale, doveva prevalere su quella, invocata dall’originario ricorrente, dettata per la generalità dei pubblici concorsi dal D.P.R. n. 487/1994 (le cui previsioni solo in termini generali dovevano ritenersi richiamate nella parte introduttiva del Bando di concorso).
La lex specialis prevedeva che "Di tutto quanto sopra è disposto come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario", e pertanto la censura era priva di spessore.
Del pari infondata è stata dichiarata la censura incentrata sull’asserito malgoverno dell'art. 12 D.P.R. n. 487/1994, relativo allo svolgimento delle prove concorsuali per l'assunzione nei pubblici impieghi (norma che, in tesi, avrebbe imposto alla Commissione esaminatrice di predisporre, prima dell'inizio di ciascuna prova orale, i quesiti da porre per ogni materia ai candidati, tra cui estrarre a sorte le singole domande).
Ad avviso del Tar, infatti, detta regola era stabilita in generale in materia di assunzione agli impieghi civili dello Stato, mentre non poteva essere applicata al concorso per uditore giudiziario, (concorso per il quale doveva trovare invece applicazione la disciplina speciale già prevista dal R.D. n. 1860/1925 e dal R.D. n. 12/1941 e poi dal d.lgs. n. 160/2006, come modificato dalla legge n. 111/2007).
Quanto alla censura incentrata sulla supposta disparità di trattamento rispetto agli altri candidati (per avere svolto le prove orali dinnanzi ad una Commissione composta solo da magistrati, senza la presenza di avvocati o docenti universitari) e sulla asserita mancanza di terzietà e di serenità della Commissione esaminatrice conseguente alla conoscenza della pendenza di un giudizio penale a carico dello stesso candidato, il Tar ne ha parimenti esclusa la favorevole delibazione.
Dette doglianze sono state scrutinate unitamente a quelle contenute nei motivi aggiunti, con le quali si ribadivano e puntualizzavano le dette circostanze e si denunciava altresì la sostituzione del commissario dott. Ziccone in assenza di alcun provvedimento e senza motivazione; lo svolgimento della prova orale in coda ai candidati ammessi con certificato medico, con pregiudizio della resistenza dello stesso appellante ricorrente; il travisamento dei fatti, avendo il dott. Z. risposto adeguatamente a tutte le domande formulategli dalla Commissione esaminatrice.
Il Tar per un verso, infatti, quanto alla composizione della Commissione esaminatrice, ha rilevato che la norma dell' art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 160/2006 (presenza di almeno nove membri, di cui uno docente universitario), era stata eliminata con l'introduzione della legge n. 111/2007; dall’altro, che nessuna norma imponeva la presenta di rappresentanti di ogni categoria di commissari nell’espletamento di una sessione di esami orali.
Infine, ha osservato che la circostanza di essere stato esaminato da una Commissione composta da soli magistrati non poteva in sé costituire un elemento di discriminazione rispetto a tutti gli altri candidati, in assenza di puntuali riscontri probatori, nella specie non forniti.
Quanto alle altre doglianze, (ivi compresa quella relativa alla contraddittorietà tra l'esito degli esami scritti e l'esito degli orali, e la asserita “prevenzione” della commissione nei suoi confronti per essere stato questi sottoposto a processo penale) ne ha escluso la fondatezza per difetto di prova e di allegazione.
Conclusivamente, il ricorso è stato dichiarato integralmente infondato.
La odierna parte appellante, già ricorrente rimasta soccombente nel giudizio di prime cure ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe chiedendone la riforma.
Ha ripercorso il contenzioso intercorso ed ha sostenuto che il Tar non aveva colto una serie di importanti evidenze.
Quanto alla prima censura, ha sostenuto che l’art. 8 dal regio decreto 1860/1925,D. normava unicamente lo svolgimento delle prove scritte (il RD citato soltanto all’art. 14 disciplinava lo svolgimento delle prove orali): non era ammissibile una interpretazione analogica od estensiva del medesimo.
Con la seconda censura ha ribadito che la previsione dell'art. 12 D.P.R. n. 487/1994, norma generale e posta a presidio di esigenze di trasparenza, costituiva precetto generale e perdipiù espressamente richiamato dalla lex specialis: inammissibilmente il Tar era pervenuto ad una interpretatio abrogans.
Ha poi riproposto il terzo, composito, mezzo di censura, laddove ha sostenuto che il mutamento di composizione della commissione, il ritardo con cui era stato accertato che l’appellante non versava in situazione ostativa alla possibilità di sostenere l’esame, ed ulteriori evidenze sottovalutate dal Tar congiuravano nel far ritenere sussistente il vizio di eccesso di potere e disparità di trattamento dimostrato dalla”stranezza” del giudizio di inidoneità assoluta attribuito al candidato.
All’adunanza camerale fissata per la delibazione dell’incidente cautelare la Sezione, con l’ordinanza
N. 02370/2013 ha respinto l’istanza di sospensiva alla stregua della considerazione per cui “Considerato prima facie che:
-- i profili procedimentali dedotti appaiono insussistenti e comunque non in grado di inficiare realmente la legittimità del giudizio;
-- che non sono ictu oculi stati introdotti elementi concretamente idonei ad evidenziare sul piano sintomatico uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà rilevante al punto di inficiare le valutazioni espresse dalle commissioni giudicanti le prove di esame;
-- che, per consolidata giurisprudenza, la Commissione di esame essendo espressione di un'ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnico/culturale/attitudinale dei candidati, non sono di norma sindacabili dal giudice amministrativo.”.
L’appellata amministrazione ha depositato una breve memoria chiedendo la reiezione del gravame sulla scorta delle considerazioni già rese dalla Sezione in sede di delibazione dell’incidente cautelare.
Alla odierna pubblica udienza del 18 novembre 2014 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.

DIRITTO
1.L’appello è infondato e deve essere respinto, nei termini di cui alla motivazione che segue.
2.La prima doglianza, seppur argutamente formulata, non è accoglibile, in quanto non tiene conto dell’espresso tenore dell’art. 8 del R.D. 15-10-1925 n. 1860 “Di tutto quanto sopra è disposto come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci e dal segretario”
La dizione omnicomprensiva ivi contenuta non è limitata alle prove scritte (di tale specificazione non v’è traccia nella norma suindicata) e pertanto la censura è infondata.
Per altro verso, condivisibilmente, già in passato era stato posto in luce (Tar Lazio Sez. I, sentenza n. 1627 del 5 marzo 2002) che “la specifica previsione dettata per il concorso per uditore giudiziario dall’art. 8, ult. comma, R.D. n. 1860 del 1925,è norma speciale che prevale sulla diversa regola generale della sottoscrizione da parte di tutti i commissari contemplata dall’art. 15 d.p.r. n. 487\1994.”.
3.Quanto alla seconda doglianza, essa collide espressamente con la giurisprudenza della Sezione, dalla quale non si ha motivo di discostarsi, secondo cui (Cons. Stato Sez. IV, 10-06-2011, n. 3528, ma anche T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 8144/2009 T.A.R. Lazio sentenza n. 32367/2010) “la disciplina delle prove (anche di quelle orali) del concorso per uditore giudiziario deve ritenersi a carattere speciale rispetto alla normativa generale applicabile ai concorsi pubblici, onde deve ritenersi non vincolante la procedura di predeterminazione e sorteggio delle domande prevista all'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 in materia di concorsi pubblici. La prova orale nel concorso in magistratura non si presta alla definizione di parametri di valutazione particolarmente determinati e puntuali”.
Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tale consolidato approdo.
4.Non miglior sorte merita la congerie di argomenti prospettata nel terzo motivo laddove, tra l’altro, si asserisce che vi sarebbe stata una disparità di trattamento rispetto agli altri candidati per avere svolto le prove orali per ultimo e dinnanzi ad una Commissione composta solo da magistrati (senza la presenza di avvocati o docenti universitari) una presunta carenza di terzietà e di serenità della Commissione esaminatrice, conseguente alla conoscenza della pendenza di un giudizio penale a suo carico, ed in ordine ad un vizio della discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione.
4.1. Quanto al primo profilo, l’appellante erroneamente continua a fare riferimento alla norma di cui all’art. 5, comma 6, d.Lgs. n. 160/2006 (che come è noto prevedeva una particolare composizione della Commissione esaminatrice -presenza di almeno nove membri, di cui uno docente universitario-) trascurando di considerare che essa era inapplicabile, per essere stata abrogata con l’introduzione della legge n. 111 del 2007.
Peraltro del tutto incomprensibile, per il vero, risulta essere il processo logico in base al quale l’appellante avrebbe ricavato nocumento dalla assenza di rappresentanti di ogni categoria di commissari nell’espletamento di un’ordinaria sessione di esami orali. Il fatto di essere stato esaminato da una Commissione composta da soli magistrati appare del tutto neutro: non si vede in cosa riposi la disparità di trattamento dell’odierno appellante rispetto a tutti gli altri candidati.
E la circostanza che all’esame del predetto non abbia preso parte, -in qualità di esaminatore- l’Avvocato cassazionista, in quanto evenienza del tutto legittima e “possibile”, non inficia certo la regolarità dell’esame.
Quanto alla presunta carenza di terzietà e di serenità della Commissione esaminatrice (determinata dalla notizia della pendenza di un procedimento penale a carico dell’appellante) essa appare costituire mera illazione: la Commissione esaminatrice non aveva (e non ha) competenza su simili questioni, come rimasto esaustivamente chiarito dalla nota del Presidente della stessa per cui non si vede perché da esse avrebbe dovuto farsi influenzare in sfavor dell’appellante.
L’appellante contesta la detta nota in quanto non sottoscritta dal predetto Presidente dott. Carcano: ma in disparte che dubbio non v’è sulla provenienza della stessa, ivi non si fa che ribadire quanto risulta dalle norme primarie: la Commissione esaminatrice non ha alcun potere in ordine alla esclusione o meno di un candidato dal concorso per carenza dei requisiti morali.
Il ritardo nel trasmettere il “nulla osta” da parte del Csm, non si vede come possa avere compromesso alcunché, ove si consideri che l’appellante ha svolto le prove; in carenza di provvedimento espulsivo ciò costituiva il naturale sviluppo della procedura; la Commissione, era “sollevata” da qualsivoglia incombenza valutativa sul punto (quella cioè di stabilire se la pendenza del procedimento penale a carico dell’appellante ostasse alla partecipazione di questi alle prove): non si vede perché si sarebbe dovuta fare condizionare da tale elemento.
Ma in ogni caso, risulta troncante -per smentire sotto il profilo logico l’assioma di parte appellante - la circostanza che nessun provvedimento escludente venne mai reso in pregiudizio del dott. Z.: a questo punto, posto che la Commissione sapeva che per il CSM nulla ostava a che il predetto candidato –ove avesse superato le prove- potesse essere immesso in ruolo, non si vede perché la Commissione si sarebbe dovuta fare carico di adottare un trattamento discriminatorio escludente nei confronti del predetto.
4.2. Anche le ulteriori doglianze prospettate nell’ atto di appello non appaiono positivamente delibabili. Esse, per il vero, sembrano più affermazioni dettate dalla –certamente comprensibile, si badi – amarezza per non avere superato l’esame orale che da valutazioni giuridiche. Rammentato che la costante giurisprudenza amministrativa, anche di merito ha sempre affermato (ex aliis T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 12-01-2011, n. 9) che le valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati costituiscono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica e, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, salvo che non siano inficiate "ictu oculi" da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti, l’appellante si duole del giudizio di insufficienza “assoluto” reso dalla Commissione e si interroga, retoricamente in ordine alla compatibilità di un tale dato con il brillante esito delle prove scritte.
Ma tale “discrasia”, lungi da provare alcuna forma di eccesso di potere, trascura di considerare che la prova orale è comunque un segmento importante del complesso esame previsto per superare il prestigioso concorso de quo; che, seppur rara, è fisiologica l’evenienza che nel corso della prova orale il candidato non riesca ad esprimere il suo sapere; che in tale evenienza la Commissione non può che prendere atto della circostanza che la prova è stata insufficiente, e da ciò trarre le doverose conclusioni.
L’appellante sostiene che in virtù della propria specializzazione in diritto romano, e della propria solida preparazione nelle altre materie “non avrebbe potuto” essere valutato con un giudizio di insufficienza, quantomeno nelle materie “contigue” a quelle praticate con continuità: è evidente che una simile tesi, non suffragata da alcuna prova, nella sostanza postula la assoluta inutilità delle prove orali ed una prevenzione dolosa della Commissione inspiegabile, inspiegata, e neppure provata a livello indiziario.
4.3. La circostanza che egli fece l’esame per ultimo ed in ora tarda non si inserisce causalmente in alcun elemento dimostrativo; la seduta rimase pubblica, e la circostanza che non fossero presenti terzi non rileva in senso contrario, posto che la pubblicità implica “apertura all’esterno”, ma non certo effettiva presenza di terzi.
4.4. Conclusivamente, l’appello tenta di dimostrare una dolosa e preordinata attività della Commissione tesa ad escludere il candidato (in tale congettura si inseriscono gli asseriti ed indimostrabili richiami ad una “severità” del Presidente nel porre le domande, etc) e si fonda in parte su dati congetturali ed ipotetici in parte su un ragionamento secondo cui il detto esito negativo sarebbe stato impossibile alla luce della preparazione del candidato e dell’esito degli scritti: nessun argomento critico è stato seppur embrionalmente provato, dal che discende la reiezione del mezzo, mentre tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5. Quanto alle spese, esse possono essere compensate, principalmente avuto riguardo alla particolare natura della controversia.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Diego Sabatino, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)