martedì 16 settembre 2014

ESAME AVVOCATO: senza predeterminazione dei criteri (e delle annotazioni di correzione a margine), non basta il solo punteggio numerico (T.A.R. Roma, Sez. III, ordinanza 11 settembre 2014, n. 4280).


ESAME AVVOCATO: 
senza predeterminazione dei criteri 
(e delle annotazioni di correzione a  margine), 
non basta il solo punteggio numerico 
(T.A.R. Roma, Sez. III, 
ordinanza 11 settembre 2014, n. 4280).


I primi sacrosanti effetti indiretti della sentenza storica della CORTE DI GIUSTIZIA sugli "Abogados" (C.G.U.E., sez. Grande, sentenza 17.07.2014 n° C-58/13; clicca qui).


Massima

Per costante giurisprudenza della sez. III del Tar Lazio, ove i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione siano generici, il solo voto numerico non è sufficiente a palesare le ragioni del giudizio espresso sull’elaborato.
Gli elaborati del ricorrente sono stati valutati con il solo voto numerico e mancano le annotazioni sugli stessi previste dall’art. 46, comma 5, della legge 247/2012, contenente la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. Tale mancanza impedisce al candidato di conoscere i motivi alla base del giudizio negativo, anche al fine di migliorare la propria preparazione, e preclude il sindacato sull’attività della Commissione, pur nei limiti dei vizi censurabili;
L’Amministrazione ha l’obbligo, dunque, di riesaminare gli elaborati del ricorrente attraverso la rinnovazione del procedimento valutativo, in commissione con diversa composizione che dovrà svolgere la correzione insieme ad altri elaborati (in numero minimo di dieci) estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l’anonimato, un proprio giudizio
L’anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati.


Ordinanza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10348 del 2014, proposto dal dott. Luca Sulpizi, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cavallaro, con domicilio eletto presso Giuseppe Cavallaro in Roma, via del Tritone, 102;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell’esclusione dalle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense valide per gli iscritti presso la corte di appello di Roma nell'anno 2013-2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2014 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che per costante giurisprudenza della sez. III del Tar Lazio (cfr. ordd. 8 novembre 2013, n. 4363; 7 novembre 2013, nn. 4324; 17 ottobre 2013, n. 4054; 29 agosto 2013 n. 3318) ove i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione siano generici, il solo voto numerico non è sufficiente a palesare le ragioni del giudizio espresso sull’elaborato;
Considerato, peraltro, che gli elaborati del ricorrente sono stati valutati con il solo voto numerico e mancano le annotazioni sugli stessi previste dall’art. 46, comma 5, della legge 247/2012, contenente la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense;
Considerato che tale mancanza impedisce al candidato di conoscere i motivi alla base del giudizio negativo, anche al fine di migliorare la propria preparazione, e preclude il sindacato sull’attività della Commissione, pur nei limiti dei vizi censurabili;
Ritenuto, altresì, fondato il primo motivo di ricorso laddove censura la correzione della brutta copia, anziché della bella copia di maggiore sviluppo;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione ha l’obbligo di riesaminare gli elaborati del ricorrente attraverso la rinnovazione del procedimento valutativo, in commissione con diversa composizione che dovrà svolgere la correzione insieme ad altri elaborati (in numero minimo di dieci) estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l’anonimato, un proprio giudizio;
Considerato che l’anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati;
Ritenuto che la correzione dovrà essere effettuata nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente ordinanza;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe indicato, nei termini di cui in motivazione e con l’obbligo di riesame, secondo quanto in precedenza indicato.
Compensa le spese della presente fase cautelare
Fissa l’udienza pubblica alla data del 22 aprile 2015.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente FF
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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