PROCESSO:
l'atipicità delle prove
nel processo amministrativo
(T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II,
sentenza 10 luglio 2013, n. 1479).
Massima
1. La giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 28 marzo 2012 n. 1833) ha affermato come il giudice amministrativo, in base ai principi generali che presiedono alla valutazione delle risultanze istruttorie, enunciati dall’art. 116 cod. proc. civ. ed oggi espressamente codificati nel processo amministrativo dall’art. 64 cod. proc. amm., possa ben utilizzare – in mancanza di qualsiasi divieto di legge e in ossequio al principio dell’atipicità delle prove – come fonte del proprio convincimento anche "le prove raccolte nel giudizio penale”.
2. Nel caso in esame, ancorché non si sia in presenza di una sentenza ma di atti raccolti nell’ambito delle indagini condotte dalla locale Procura della Repubblica, quanto qui sostenuto rappresentato dal ricorrente trova ulteriore conforto nelle conclusioni cui era giunto anche il consulente del P.M. ( in parte qua versate in atti) che aveva riconosciuto, ad esempio, come “gli elaborati grafici allegati a entrambe le autorizzazioni risultano conformi agli allegati grafici delle concessioni edilizie rilasciate per il centro servizi e che lo stesso è stato edificato in conformità sia della concessione edilizia in variante (…) che alla autorizzazione del Genio Civile in variante”.
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