CORTE DI GIUSTIZIA & APPALTI:
sull'ammissibilità ed i limiti
della modifica soggettiva di un A.T.I.
"per riductionem"
nella fase procedimentale
(Corte di Giustizia, Grande Sezione,
24 maggio 2016, C‑396/14)
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Principio di diritto
Il principio di parità di trattamento degli operatori economici, di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in combinato disposto con l’articolo 51 della medesima, deve essere interpretato nel senso che un ente aggiudicatore non viola tale principio se autorizza uno dei due operatori economici che facevano parte di un raggruppamento di imprese invitato, in quanto tale, da siffatto ente a presentare un’offerta, a subentrare a tale raggruppamento in seguito allo scioglimento del medesimo e a partecipare, in nome proprio, a una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico, purché sia dimostrato, da un lato, che tale operatore economico soddisfa da solo i requisiti definiti dall’ente di cui trattasi e, dall’altro, che la continuazione della sua partecipazione a tale procedura non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza.
Sentenza per esteso
SENTENZA DELLA CORTE (Grande
Sezione)
24 maggio 2016 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo
267 TFUE – Competenza della Corte – Qualità di giurisdizione
dell’organo remittente – Appalto pubblico nel settore delle infrastrutture
ferroviarie – Procedura negoziata – Direttiva 2004/17/CE –
Articolo 10 – Articolo 51, paragrafo 3 – Principio di parità di
trattamento degli offerenti – Raggruppamento composto da due società e
ammesso come offerente – Offerta presentata da una delle due società, in
nome proprio, in quanto l’altra società è stata dichiarata fallita –
Società considerata idonea ad essere ammessa, da sola, come offerente –
Aggiudicazione dell’appalto a tale società»
Nella causa C‑396/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal
Klagenævnet for Udbud (Commissione di ricorso in materia di appalti pubblici,
Danimarca), con decisione del 18 agosto 2014, pervenuta in cancelleria il 20
agosto 2014, nel procedimento
MT Højgaard A/S,
Züblin A/S
contro
Banedanmark,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente,
A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič,
J.L. da Cruz Vilaça e A. Arabadjiev, presidenti di sezione, E. Juhász
(relatore), A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits,
J.-C. Bonichot, C.G. Fernlund e C. Vajda, giudici,
avvocato generale: P. Mengozzi
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in
seguito all’udienza dell’8 settembre 2015,
considerate le osservazioni presentate:
– per
la MT Højgaard A/S e la Züblin A/S, da T. Høg, advokat;
– per
il governo danese, da C. Thorning, in qualità di agente, assistito da
R. Holdgaard, advokat;
– per
la Commissione europea, da L. Grønfeldt, M. Clausen e A. Tokár
in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 25 novembre 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di
pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di parità di
trattamento degli operatori economici, di cui all’articolo 10 della direttiva
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che
coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU 2004,
L 134, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 51 di predetta
direttiva.
2 Tale domanda è
stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la MT Højgaard
A/S e la Züblin A/S alla Banedanmark, gestore delle infrastrutture ferroviarie
in Danimarca, in merito alla regolare aggiudicazione di un appalto pubblico da
parte di quest’ultima, quale ente aggiudicatore, alla Per Aarsleff A/S.
Contesto
normativo
Diritto dell’Unione
3 Il considerando
9 della direttiva 2004/17 recita:
«Al fine di assicurare l’apertura alla
concorrenza degli appalti pubblici di enti che operano nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali è opportuno stabilire
disposizioni di coordinamento comunitario per gli appalti con valore superiore
ad una certa soglia. Tale coordinamento è fondato sui requisiti desumibili
dagli articoli 14, 28 e 49 del trattato CE e dall’articolo 97 del trattato
Euratom, vale a dire il principio di parità di trattamento, di cui il principio
di non discriminazione non è che una particolare espressione, il principio di
mutuo riconoscimento, il principio di proporzionalità, nonché il principio di
trasparenza. In considerazione della natura dei settori interessati da tale
coordinamento, quest’ultimo, pur continuando a salvaguardare l’applicazione di
detti principi, dovrebbe istituire un quadro per pratiche commerciali leali e
permettere la massima flessibilità.
(...)».
4 L’articolo 10
della direttiva in parola, intitolato «Principi per l’aggiudicazione degli
appalti», così dispone:
«Gli enti aggiudicatori trattano gli operatori
economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con
trasparenza».
5 L’articolo 11
della suddetta direttiva, intitolato «Operatori economici», al suo paragrafo 2
prevede quanto segue:
«I raggruppamenti di operatori economici sono
autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di
un’offerta o di una domanda di partecipazione gli enti aggiudicatori non
possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma
giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto
di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato
aggiudicato l’appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la buona
esecuzione dell’appalto».
6 Quale parte del
capo VII della medesima direttiva, l’articolo 51, intitolato «Disposizioni
generali», sancisce:
«1. Ai fini
della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli
appalti, gli enti aggiudicatori:
a) se
hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o candidati ai
sensi dell’articolo 54, paragrafi 1, 2 o 4, escludono gli operatori economici
in base a detti criteri;
b) selezionano
gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in
base all’articolo 54;
c) nelle
procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara riducono,
se del caso, il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a)
e b) e applicando le disposizioni dell’articolo 54.
(...)
3. Gli
enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli
offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e
aggiudicano l’appalto secondo i criteri di cui agli articoli 55 e 57».
7 Ai sensi
dell’articolo 54 della direttiva 2004/17, intitolato «Criteri di selezione
qualitativa»:
«1. Gli enti
aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, devono
farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli
operatori economici interessati.
2. Gli enti
aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta
o negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti
che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.
3. Nel caso
delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla
necessità oggettiva, per l’ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei
candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra
caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla
sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia
dell’esigenza di garantire un’adeguata concorrenza.
(...)».
Diritto danese
8 L’articolo 2,
primo comma, della lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (legge relativa a
determinate attività commerciali), pubblicata con il decreto di consolidamento
n. 1295 del 15 novembre 2013, contiene la seguente definizione, sancita in
conformità alla giurisprudenza e alla dottrina:
«Ai fini della presente legge, per “società in
nome collettivo” s’intende un’impresa in cui tutti i soci sono personalmente
responsabili, in solido e illimitatamente, per gli obblighi da essa assunti».
Procedimento
principale e questione pregiudiziale
9 Con bando
pubblicato nel gennaio 2013, la Banedanmark ha lanciato, ai sensi dell’articolo
47 della direttiva 2004/17, una procedura negoziata con previa indizione di
gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico riguardante la costruzione di
una nuova linea ferroviaria tra le città di Copenaghen e di Ringsted,
nell’ambito di un progetto denominato «TP 4 Urban Tunnels». Ai fini
dell’aggiudicazione dell’appalto, il criterio prescelto era quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
10 In
base al bando di gara, la Banedanmark intendeva invitare da quattro a sei
candidati a presentare offerte e avrebbe eseguito una valutazione preliminare
qualora il numero di candidati fosse stato superiore a sei. Inoltre, dal
capitolato d’oneri emerge che la procedura avviata prevedeva che gli offerenti
sarebbero stati invitati a presentare tre offerte in successione nel corso
della procedura. Una trattativa avrebbe avuto luogo dopo la presentazione delle
prime due offerte e la terza e ultima doveva condurre all’aggiudicazione
dell’appalto.
11 Cinque
operatori economici hanno presentato la propria candidatura nell’ambito della
preselezione. Tra di essi figurava il raggruppamento costituito dalla MT
Højgaard e dalla Züblin (in prosieguo: il «raggruppamento Højgaard e Züblin»)
nonché il raggruppamento costituito dalla Per Aarsleff e dalla E. Pihl og
Søn A/S (in prosieguo: il «raggruppamento Aarsleff e Pihl»). La Banedanmark ha
preselezionato tutti e cinque i candidati e li ha invitati a presentare offerte.
12 Nel
giugno 2013 una delle imprese si è ritirata dalla procedura, cosicché sono
rimasti solo quattro offerenti preselezionati.
13 Il
contratto di costituzione del raggruppamento Aarsleff e Pihl è stato concluso
dalle due società il 26 agosto 2013. In pari data, il giudice competente ha
pronunciato una sentenza dichiarativa del fallimento della E. Pihl og Søn.
La Banedanmark ne è stata informata nel pomeriggio del medesimo giorno e ha
immediatamente consultato la Per Aarsleff in ordine all’impatto di tale
sentenza sulla procedura d’appalto in corso. Nonostante tale dichiarazione di
fallimento, il raggruppamento Aarsleff e Pihl ha presentato una prima offerta
il 27 agosto 2013, sottoscritta da entrambe le società, ma non dal curatore
fallimentare.
14 Il
15 ottobre 2013 la Banedanmark ha comunicato a tutti gli offerenti la propria
decisione di autorizzare la Per Aarsleff a continuare a partecipare da sola
alla procedura. La Banedanmark ha giustificato tale decisione adducendo che la
Per Aarsleff, che era il primo imprenditore in Danimarca in termini di
fatturato per gli anni 2012 e 2013, soddisfaceva i requisiti per partecipare
alla procedura negoziata anche senza le capacità tecniche e finanziarie della
E. Pihl og Søn. Inoltre, la Per Aarsleff avrebbe riassunto oltre cinquanta
dipendenti della E. Pihl og Søn, comprese alcune figure chiave per la
realizzazione del progetto di cui trattasi.
15 La
Per Aarsleff ha presentato una seconda offerta in nome proprio, comunicando che
essa la presentava quale successore del raggruppamento Aarsleff e Pihl, che il
curatore fallimentare non aveva comunicato se intendeva proseguire il contratto
di raggruppamento e che, di conseguenza, la Per Aarsleff aveva risolto tale
contratto. Dopo aver valutato le seconde offerte ricevute, la Banedanmark ha
scelto, conformemente alle condizioni del bando di gara, di ammettere tre
offerte al fine di determinare quale di esse fosse economicamente la più
vantaggiosa e ha chiesto ai tre offerenti selezionati di presentare una terza e
ultima offerta. Tra di essi figurava la Per Aarsleff, nonché il raggruppamento
Højgaard e Züblin. Queste ultime offerte sono state depositate dai tre
offerenti il 12 dicembre 2013.
16 Il
20 dicembre 2013 la Banedanmark ha comunicato ai tre offerenti selezionati che
aveva deciso di aggiudicare l’appalto alla Per Aarsleff, la cui offerta era,
sia dal punto di vista della qualità che del prezzo, quella economicamente più
vantaggiosa. Detta offerta ammontava a 920 300 000 corone danesi
(DKK) (circa EUR 123 402 000).
17 In
seguito a tale decisione, la MT Højgaard e la Züblin hanno adito il Klagenævnet
for Udbud (Commissione di ricorso in materia di appalti pubblici, Danimarca),
facendo valere segnatamente che, nel consentire alla Per Aarsleff di
partecipare alla procedura in luogo del raggruppamento Aarsleff e Pihl, sebbene
la Per Aarsleff non fosse stata preselezionata a titolo personale, la
Banedanmark ha violato i principi di parità di trattamento e di trasparenza ai
sensi dell’articolo 10 della direttiva 2004/17. La MT Højgaard e la Züblin
hanno quindi chiesto al Klagenævnet for Udbud (Commissione di ricorso in
materia di appalti pubblici) di annullare la decisione di aggiudicazione
dell’appalto alla Per Aarsleff nonché di ordinare la sospensione della sua
esecuzione.
18 Il
Klagenævnet for Udbud (Commissione di ricorso in materia di appalti pubblici)
ha anzitutto deciso di non conferire effetto sospensivo al ricorso. Nella sua
decisione di rinvio, esso ritiene poi che, in base alle informazioni comunicate
sulla Per Aarsleff, tale società sarebbe stata preselezionata se avesse
presentato la sua candidatura in nome proprio anziché tramite il raggruppamento
Aarsleff e Pihl. Il Klagenævnet for Udbud (Commissione di ricorso in materia di
appalti pubblici) rileva anche che nessuna disposizione di diritto danese vieta
la modifica della composizione di un raggruppamento di imprenditori che
partecipi ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, la quale
abbia avuto luogo dopo la presentazione delle offerte.
19 Il
Klagenævnet for Udbud (Commissione di ricorso in materia di appalti pubblici)
osserva inoltre che, nel bando di gara, la Banedanmark non ha posto requisiti
qualitativi minimi riguardo alle capacità tecniche degli offerenti e doveva
procedere ad una valutazione qualitativa delle candidature solo se il loro
numero fosse stato superiore a sei. La Per Aarsleff avrebbe dunque potuto
essere preselezionata in nome proprio, senza fare parte del raggruppamento
Aarsleff e Pihl. Il fatto che la Per Aarsleff sia subentrata a tale
raggruppamento non avrebbe peraltro avuto alcun impatto sulla situazione degli
offerenti giacché nessuno dei candidati è stato escluso in sede di preselezione
o sarebbe stato escluso se la Per Aarsleff avesse presentato la propria
candidatura a titolo personale. Inoltre, occorrerebbe distinguere la situazione
in cui la modifica di un raggruppamento avviene prima dell’aggiudicazione
dell’appalto da quella in cui tale modifica avviene dopo tale aggiudicazione.
20 Tuttavia,
il Klagenævnet for Udbud (Commissione di ricorso in materia di appalti
pubblici) esprime qualche riserva circa la compatibilità della procedura
seguita con il principio di parità di trattamento, sottolineando al contempo
che, per quanto riguarda gli appalti pubblici nei settori di attività
rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/17, le norme
fissate dal legislatore dell’Unione europea riguardo all’applicazione di tale
principio non sono così dettagliate come quelle stabilite nella direttiva
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi (GU 2004, L 134, pag. 114).
21 Tenuto
conto di siffatte considerazioni, il Klagenævnet for Udbud (Commissione di
ricorso in materia di appalti pubblici) ha deciso di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il principio della parità di trattamento di
cui all’articolo 10 della direttiva 2004/17, in combinato disposto con il suo
articolo 51, debba essere interpretato nel senso che esso osta, in una
situazione come quella in esame nel procedimento principale, a che
un’amministrazione aggiudicatrice attribuisca l’appalto a un offerente che non
ha presentato la domanda di partecipazione alla preselezione e, quindi, non è
stato preselezionato».
Sulla
competenza della Corte
22 Al
punto 15 della sentenza del 18 novembre 1999, Unitron Scandinavia e 3-S (C‑275/98,
EU:C:1999:567), la Corte ha riconosciuto la qualità di «giurisdizione», ai
sensi dell’articolo 267 TFUE, al Klagenævnet for Udbud (Commissione di
ricorso in materia di appalti pubblici). Il governo danese rileva tuttavia che,
nella sentenza del 9 ottobre 2014, TDC (C‑222/13, EU:C:2014:2265), la Corte ha
invece negato tale qualità al Teleklagenævnet (Commissione di ricorso in
materia di telecomunicazioni, Danimarca). Esso chiede quindi alla Corte
ulteriori chiarimenti in merito ai criteri applicabili a tal riguardo e di
confermare eventualmente la qualità di «giurisdizione» del Klagenævnet for
Udbud (Commissione di ricorso in materia di appalti pubblici).
23 Al
riguardo occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, al fine di
valutare la qualità di «giurisdizione» dell’organo del rinvio, questione
unicamente di diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di
elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente,
l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del
procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia
indipendente (sentenza del 6 ottobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C‑203/14,
EU:C:2015:664, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
24 Nel
procedimento principale, non emerge da alcun elemento del fascicolo sottoposto
alla Corte che l’organo remittente non soddisfa i criteri inerenti al suo
fondamento legale, al suo carattere permanente, all’obbligatorietà della sua
giurisdizione, alla natura contraddittoria del procedimento seguito dinanzi ad
esso e al fatto che esso applichi norme giuridiche.
25 Per
quanto riguarda il criterio relativo all’indipendenza, criterio che il
Teleklagenævnet (Commissione di ricorso in materia di telecomunicazioni) non
soddisfaceva, secondo quanto statuito dalla Corte nella sentenza del 9 ottobre
2014, TDC (C‑222/13, EU:C:2014:2265), messa in rilievo dal governo danese,
occorre constatare anzitutto che, a differenza di quest’ultimo organo di
ricorso, il Klagenænet for Udbud (Commissione di ricorso in materia di appalti
pubblici) non interviene quale parte nei procedimenti di ricorso promossi
avverso le sue decisioni dinanzi ai giudici ordinari. Ne discende che esso si
trova in posizione di terzietà rispetto alle parti del procedimento, in
particolare rispetto all’autorità che ha adottato la decisione impugnata
dinanzi ad esso.
26 Va
poi osservato che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle
sue conclusioni, dagli atti emerge che il Klagenænet for Udbud (Commissione di
ricorso in materia di appalti pubblici) e il Ministero delle Imprese e dello
Sviluppo non sussiste alcun rapporto funzionale. La circostanza che il
segretariato di tale organo faccia capo al suddetto ministero non può mettere
in dubbio tale affermazione. Inoltre, detto organo esercita le sue funzioni in
piena autonomia, senza essere subordinato a un rapporto gerarchico e senza
ricevere istruzioni da alcuna fonte (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre
2015, Consorci Sanitari del Maresme, C‑203/14, EU:C:2015:664, punto 19 e
giurisprudenza ivi citata).
27 Per
quanto riguarda l’indipendenza dei membri che compongono l’organo remittente,
va sottolineato che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del bekendtgørelse
nr. 887 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (decreto n. 887
relativo alla Commissione di ricorso in materia di appalti pubblici, come
modificato), dell’11 agosto 2011, essi sono tenuti ad esercitare le loro
funzioni in modo indipendente.
28 Dagli
atti emerge che l’organo remittente è composto, a norma dell’articolo 9,
paragrafo 1, della lov nr. 492 om håndhævelse af udbudsreglerne med senere
ændringer (legge n. 492 relativa all’attuazione delle norme
sull’aggiudicazione degli appalti pubblici, come modificata), del 12 maggio
2010 (in prosieguo: la «legge n. 492»), da un presidente e da una serie di
vicepresidenti, che formano la presidenza, nonché da una serie di membri
esperti. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della legge
n. 492, la presidenza è assunta da giudici di tribunali distrettuali e di
corti regionali d’appello.
29 La
composizione del Klagenævnet for Udbud (Commissione di ricorso in materia di
appalti pubblici) è paritetica. Nella sua composizione ordinaria, esso è
costituito da un membro della presidenza, che agisce in qualità di presidente,
e da un membro esperto. Inoltre, a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, della
legge n. 492, le sue decisioni sono adottate a maggioranza semplice e il
voto del presidente prevale in caso di parità. Di conseguenza, i membri di tale
organo provenienti dalla magistratura danese dispongono, in ogni caso, della
maggioranza dei voti e, pertanto, di un peso preponderante in tale organo in
sede decisionale.
30 I
membri dell’organo remittente aventi lo status di magistrati dell’ordine
giudiziario beneficiano, a tale titolo, della tutela specifica contro la revoca
prevista dall’articolo 64 della Costituzione danese, tutela che si estende
anche all’esercizio delle funzioni di membro della presidenza dell’organo
remittente.
31 Stante
la preponderanza del voto dei membri dell’organo remittente, i quali, nella
loro qualità di magistrati, beneficiano di tale specifica tutela, la
circostanza che i membri esperti del suddetto organo non godano della stessa
tutela non può in nessun caso indurre a rimettere in discussione l’indipendenza
dell’organo in parola.
32 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre confermare che il Klagenævnet
for Udbud (Commissione di ricorso in materia di appalti pubblici) soddisfa
altresì il criterio dell’indipendenza e deve essere quindi qualificato come
«giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
33 Di
conseguenza, la Corte è competente a rispondere alla questione posta.
Sulla questione
pregiudiziale
34 Con
la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il principio
di parità di trattamento degli operatori economici, di cui all’articolo 10
della direttiva 2004/17, in combinato disposto con l’articolo 51 della
medesima, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un ente
aggiudicatore autorizzi un operatore economico, che faceva parte di un
raggruppamento di due imprese preselezionate e che avevano presentato la prima
offerta in una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico, a
continuare a partecipare in nome proprio a tale procedura in seguito allo
scioglimento del raggruppamento di cui trattasi.
35 Al
fine di rispondere a tale questione, va rilevato che la direttiva 2004/17 non
contiene norme riguardanti specificamente le modifiche sopraggiunte in ordine alla
composizione di un raggruppamento di operatori economici preselezionato quale
offerente per un appalto pubblico, sicché la disciplina di una siffatta
situazione rientra nella competenza degli Stati membri (v., in tal senso,
sentenza del 23 gennaio 2003, Makedoniko Metro e Michaniki, C‑57/01,
EU:C:2003:47, punto 61).
36 Né
la normativa danese né il bando di gara di cui trattasi nel procedimento
principale contengono norme specifiche a tal riguardo. Ciò posto, la
possibilità per l’ente aggiudicatore di autorizzare una modifica del genere
deve essere esaminata alla luce dei principi generali del diritto dell’Unione,
segnatamente del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di
trasparenza che ne deriva, nonché degli obiettivi di tale diritto in materia di
appalti pubblici.
37 A
tal riguardo, va ricordato che il principio di parità di trattamento e
l’obbligo di trasparenza significano, in particolare, che gli offerenti devono
trovarsi su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte
sia al momento in cui queste sono valutate dall’amministrazione aggiudicatrice
e costituiscono la base delle norme dell’Unione relative ai procedimenti di
aggiudicazione degli appalti pubblici (v., in tal senso, sentenza del 16
dicembre 2008, Michaniki, C‑213/07, EU:C:2008:731, punto 45 e giurisprudenza
ivi citata).
38 Il
principio di parità di trattamento tra gli offerenti, che ha lo scopo di
favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed effettiva tra le imprese che
partecipano ad un appalto pubblico, impone che tutti gli offerenti dispongano
delle stesse opportunità nella formulazione dei termini delle loro offerte e
implica quindi che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i
concorrenti (sentenze del 29 aprile 2004, Commissione/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P,
EU:C:2004:236, punto 110, e del 12 marzo 2015, eVigilo, C‑538/13,
EU:C:2015:166, punto 33).
39 Un’applicazione
restrittiva del principio di parità di trattamento tra offerenti, quale esposto
all’articolo 10 della direttiva 2004/17, in combinato disposto con l’articolo
51 della medesima, condurrebbe alla conclusione che solo gli operatori
economici così come sono stati preselezionati possono presentare offerte e
diventare aggiudicatari.
40 Tale
approccio trova fondamento nell’articolo 51, paragrafo 3, della direttiva
2004/17, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici «verificano la
conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati», il che
presuppone, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue
conclusioni, un’identità giuridica e sostanziale tra gli operatori economici
preselezionati e quelli che presentano le offerte.
41 Tuttavia,
il requisito dell’identità giuridica e sostanziale menzionato al punto precedente
della presente sentenza può essere attenuato al fine di garantire, in una
procedura negoziata, un’adeguata concorrenza, come richiesto dall’articolo 54,
paragrafo 3, della direttiva 2004/17.
42 Come
emerge dal punto 10 della presente sentenza, nel procedimento principale l’ente
aggiudicatore ha ritenuto che il numero di candidati non dovesse essere
inferiore a quattro per garantire una siffatta concorrenza.
43 È
comunque anche necessario che il fatto che l’operatore economico continui a
partecipare alla procedura negoziata in nome proprio, in seguito allo
scioglimento del raggruppamento di cui faceva parte e che era stato
preselezionato dall’ente aggiudicatore, non leda il principio della parità di
trattamento di tutti gli offerenti.
44 A
tal riguardo, un ente aggiudicatore non viola tale principio se autorizza uno
dei due operatori economici che facevano parte di un raggruppamento di imprese
invitato, in quanto tale, da tale ente a presentare offerte, a subentrare a
tale raggruppamento in seguito allo scioglimento del medesimo e a partecipare,
in nome proprio, alla procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto
pubblico, purché sia dimostrato, da un lato, che tale operatore economico
soddisfa, da solo, i requisiti definiti dall’ente di cui trattasi e,
dall’altro, che la continuazione della sua partecipazione alla suddetta
procedura non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti
sotto il profilo della concorrenza.
45 Nel
procedimento principale, occorre anzitutto rilevare che dalla decisione di
rinvio emerge che la Per Aarsleff sarebbe stata preselezionata se si fosse
candidata da sola (v. punto 18 della presente sentenza).
46 Ciò
premesso, tenuto conto degli elementi contenuti nel fascicolo, secondo cui, da
un lato, il contratto di costituzione del raggruppamento Aarsleff e Pihl è
stato concluso lo stesso giorno in cui è stata pronunciata la sentenza
dichiarativa del fallimento della E. Pihl og Søn, e, dall’altro, la prima
offerta di tale raggruppamento è stata presentata il giorno dopo senza la
sottoscrizione del curatore fallimentare della E. Pihl og Søn, spetta
quindi al giudice del rinvio verificare se la presentazione di tale prima
offerta non fosse viziata da un’irregolarità tale da impedire alla Per Aarsleff
di continuare a partecipare, in nome proprio, alla procedura negoziata di cui
trattasi.
47 Infine,
per quanto riguarda la circostanza secondo cui, dopo lo scioglimento del
raggruppamento Aarsleff e Pihl, la Per Aarsleff ha riassunto 50 dipendenti
della E. Pihl og Søn, tra cui talune figure chiave per la realizzazione
del progetto di costruzione di cui trattasi, spetta al giudice del rinvio
verificare se la Per Aarsleff abbia in tal modo beneficiato di un vantaggio in
termini di concorrenza a scapito degli altri offerenti.
48 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione
posta dichiarando che il principio di parità di trattamento degli operatori
economici, di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/17, in combinato
disposto con l’articolo 51 della medesima, deve essere interpretato nel senso
che un ente aggiudicatore non viola tale principio se autorizza uno dei due
operatori economici che facevano parte di un raggruppamento di imprese
invitato, in quanto tale, da siffatto ente a presentare un’offerta, a
subentrare a tale raggruppamento in seguito allo scioglimento del medesimo e a
partecipare, in nome proprio, a una procedura negoziata di aggiudicazione di un
appalto pubblico, purché sia dimostrato, da un lato, che tale operatore
economico soddisfa da solo i requisiti definiti dall’ente di cui trattasi e,
dall’altro, che la continuazione della sua partecipazione a tale procedura non
comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo
della concorrenza.
Sulle spese
49 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara:
Il principio di
parità di trattamento degli operatori economici, di cui all’articolo 10 della
direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in
combinato disposto con l’articolo 51 della medesima, deve essere interpretato
nel senso che un ente aggiudicatore non viola tale principio se autorizza uno
dei due operatori economici che facevano parte di un raggruppamento di imprese
invitato, in quanto tale, da siffatto ente a presentare un’offerta, a
subentrare a tale raggruppamento in seguito allo scioglimento del medesimo e a
partecipare, in nome proprio, a una procedura negoziata di aggiudicazione di un
appalto pubblico, purché sia dimostrato, da un lato, che tale operatore
economico soddisfa da solo i requisiti definiti dall’ente di cui trattasi e,
dall’altro, che la continuazione della sua partecipazione a tale procedura non
comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il
profilo della concorrenza.
Firme
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