mercoledì 8 maggio 2013

"La legge anticorruzione è soprattutto una legge amministrativa! "Riflettori puntati sugli aspetti amministrativi della legge n. 190/2012", di Luca Conte Papuzzi.


Cari followers,


vi riporto di seguito un'ottima sintesi commentata della legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) del mio amico e collega di dottorando nonché Funzionario direttivo dell'Agenzia delle Entrate, Luca Conte Papuzzi.
Lo ringrazio pubblicamente del contributo.
A presto.
FF

La legge anticorruzione è soprattutto una legge amministrativa! 
"Riflettori puntati sugli aspetti amministrativi della legge n. 190/2012", 
di Luca Conte Papuzzi

"Lo scorso 12 aprile a Firenze, presso la sede di Villa Ruspoli della Facoltà di giurisprudenza si è tenuto un incontro di studio conclusivo di un progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) sul tema dei mezzi di contrasto alla corruzione, nell’ambito del quale è stato presentato un volume di commento alla legge 190 del 2012.
Dalle pregevoli relazioni di cattedratici, esponenti dell’avvocatura e della magistratura, sono emerse considerazioni degne di assoluto rilievo che sarebbe un peccato destinare all’oblio. Viva allora la meritoria opera di divulgazione dell’amico Federico che qui mi ospita con entusiasmo e di cui gli sono grato.
Veniamo rapidamente al dunque. La legge 190 è stata salutata come una delle poste più attive del bilancio del Governo Monti perché ha tentato di rispondere a quella necessità di contrastare la corruzione, additato come uno dei fattori che bloccano la crescita e la competitività del nostro sistema economico. Questa legge ha portato con sè meriti e limiti: il merito, ed è questo il profilo che maggiormente interessa gli amministrativisti, consiste forse nell’aver approntato una strategia integrata tra diritto amministrativo e diritto penale. I limiti sono invece quelli di un testo imperfetto, probabilmente lacunoso ratione materiae, portato avanti dalla tenacia del Ministro della Giustizia anche per obbedire ad obblighi internazionali, obblighi peraltro messi in discussione.
La novità più apprezzabile è stata dunque quella di aver detto che il diritto penale non è miracoloso quindi ben vengano gli strumenti preventivi tipici del diritto amministrativo (in termini di organizzazione, controlli, trasparenza) e i codici di comportamento se l’intenzione (più o meno palesata dalla legge) è quella di contrastare la corruzione dall’interno della p.a. recuperando l’etica delle virtù civili.
Quanto al settore penale, la legge 190 ha visto, a tutto concedere, un malcelato ritorno al diritto penale promozionale: è ancora forte nel legislatore la tentazione di farsi prendere la mano introducendo nuove fattispecie o aumentando la cornice edittale, vuoi per ovviare all’incubo della prescrizione vuoi per non perdere l’occasione di intimidire. Più di un’opinione è stata spesa per concludere che in questa legge anticorruzione ben avrebbe fatto il legislatore ad evitare di intervenire con lo strumento penale in un tessuto codicistico ormai ingangrenito dallo smarrimento delle direttrici sistematiche. Ciò premesso come dibattito di fondo che ha accompagnato forse l’unico intervento penale della precedente legislatura, riportiamo alcune considerazioni degne di nota sul versante amministrativo:
- il legislatore sembra aver scommesso sull’enforcement della trasparenza in funzione anticorruzione anche se, a ben vedere, ha mosso solo piccoli e timidi passi in questa direzione;
- comparandola con il modello di standard europeo, la trasparenza italiana è ben poca cosa rispetto all’obbligo di anonimato e alla non necessarietà della motivazione nelle istanze di accesso o alla circostanza della sufficienza di tre richieste per far sì che il documento debba essere reso ostensibile dall’Amministrazione che lo detiene;
- la centralità della trasparenza in termini di efficacia preventiva contro la corruzione è stata affermata osservando la non irrilevante consistenza della cifra nera dei delitti non denunciati a fronte della moltitudine degli episodi corruttivi praticati;
- è un errore di fondo dissociare l’accesso alle informazioni con la pubblicità delle medesime perché questo crea disincentivi;
- si auspica da più parti un’estensione del modello del d.lgs. n. 231/2001 alle pa e agli enti privati in controllo pubblico.
Una chiosa finale: oggi l’inquadramento del nuovo volto dello statuto penale contro la corruzione non può prescindere da una comprensione dell’enforcement amministrativo e delle norme di principio, importanti, che ha voluto porre la legge n. 190 in termini di prevenzione generale. Probabilmente la legge n. 190 rappresenta un buon compromesso tra la rivoluzione culturale pro trasparenza assoluta (a cui l’Italia non è ancora pronta) e l’uso del diritto penale in senso promozionale “imposto” dalla “matrigna” Europa".

Luca Conte Papuzzi

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