venerdì 10 maggio 2013

"Pannella è un discriminato televisivo". L'AGCOM non ha ottemperato alla pronuncia del TAR Roma del 2011 che imponeva alla RAI di garantire il pluralismo dell'informazione politica (T.A.R. Lazio, Roma, II-"ter" sentenza 2 maggio 2013 n. 4359).



"Pannella è un discriminato televisivo". 
L'AGCOM non ha ottemperato alla pronuncia del TAR Roma del 2011 che imponeva alla RAI di garantire il pluralismo dell'informazione politica 
(T.A.R. Lazio, Roma, II-"ter" 
sentenza 2 maggio 2013 n. 4359)

Massima 

1.   La delibera dell'AGCOM del 18 ottobre 2012 ha ritenuto che “i ricorrenti dell'ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA difettano del requisito di legittimazione attiva nei termini stabiliti dal provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, ai fini dell’accesso all’informazione e alla comunicazione politica nei programmi della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nei periodi non interessati da campagne elettorale in quanto privi di una propria ed autonoma rappresentanza parlamentare: tale requisito al momento attuale può essere riconosciuto solo in capo al Partito Democratico e al relativo gruppo costituito presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica nel cui ambito gli esponenti avrebbero ben potuto avere accesso ai richiesti spazi informativi” di talchè “i tempi di esposizione dei ricorrenti nelle trasmissioni informative sono valutati dall’Autorità…comparandoli con quelli fruiti da analoghe formazioni politiche prive di rappresentanza parlamentare”.
Dal passaggio motivazionale ora riportato, risulta che la delibera del 18 ottobre 2012 ha valutato la posizione dell’Associazione ricorrente alla stregua di quella dei soggetti privi di rappresentanza parlamentare.
Ciò, però, risulta in contrasto con quanto statuito dalla sentenza del TAR Lazio n. 8064/2011 secondo la quale l’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella può “essere ricompresa tra i <soggetti politici> di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 177/05 e tra i <gruppi rappresentati in Parlamento> di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) d. lgs. cit.” di talché, per questo motivo, la situazione dell’odierna ricorrente è indubbiamente diversa “per ragioni oggettive” rispetto a quella dei soggetti privi di rappresentanti eletti (pag. 18 della sentenza).
2. Con la sentenza n. 8064/11, passata in giudicato e di cui è stata chiesta l’esecuzione in questo giudizio, il TAR Lazio – Roma ha annullato la delibera n. 137/10/CSP dell’08/07/10 con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto l’archiviazione dell’esposto presentato, tra gli altri, dall’odierna ricorrente il 4 giugno 2010 per segnalare il mancato rispetto, da parte delle emittenti nazionali “Rai Uno”, “Rai Due” e “Rai Tre” ed in relazione ai rispettivi programmi “Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballarò” nel periodo tra il 1 aprile 2010 ed il 3 giugno 2010, degli obblighi di obiettività, completezza, correttezza, lealtà ed imparzialità previsti dagli artt. 3 e 7 d. lgs. n. 177/05 e dall’Atto di indirizzo dell’11 marzo 2003 emesso dalla Commissione parlamentare di vigilanza.
Dall’esame della sentenza n. 8064/11 emerge che il Tribunale:
- ha ritenuto la legittimazione al ricorso in capo all’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella che può “essere ricompresa tra i <soggetti politici> di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 177/05 e tra i <gruppi rappresentati in Parlamento> di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) d. lgs. cit. in riferimento ai quali deve attivarsi il potere di vigilanza dell’Autorità intimata nei sensi evidenziati nel presente contenzioso” (pag. 14 della sentenza);
- ha ritenuto che “in relazione alla considerazione del tempo di antenna sui tre TG, non è stata fornita alcuna motivazione in ordine alle modalità con cui gli esponenti politici sono stati considerati <tout court> equiparabili agli altri soggetti politici, nei confronti dei quali era stato effettuato raffronto, privi di rappresentanti presenti nei Parlamenti nazionale ed europeo, considerata la peculiare situazione dell’Associazione Nazionale Lista Marco Pannella, sopra richiamata anche al fine di ritenere la legittimazione attiva alla promozione del presente gravame”; in quest’ottica, l’Autorità avrebbe dovuto “considerare la fattispecie peculiare e motivare con argomentazioni idonee in ordine alla conclusione che accomunava l’associazione in questione con altri soggetti politici privi di accordi di tale tipo e, quindi, effettivamente privi di esponenti eletti nei Parlamenti nazionale ed europeo, al fine di valutare situazioni analoghe” di talché il Collegio ha rilevato “la carenza di motivazione in ordine all’indicazione dei criteri seguiti dall’Autorità nel comparare situazioni invece indubbiamente diverse per ragioni oggettive, nel caso di specie attestate dal su ricordato Accordo Politico con il Partito Democratico” (pag. 18);
- ha ravvisato un ulteriore profilo di contraddittorietà “laddove non è stato esaminato e approfondito il punto relativo alla presenza invece di esponenti di vertice di tali associazioni <non rappresentate> nei programmi Porta a Porta, Ballarò e Annozero specificamente indicati, come pure ampiamente segnalato dagli esponenti” (pag. 19);
- ha rilevato che le trasmissioni “Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballarò” sono state dalla stessa Autorità “ritenute suscettibili di autonoma considerazione sotto il rispetto delle norme in materia di pluralismo, con conseguente accoglimento della segnalazione proprio di esponenti di area radicale per loro assenza in suddetti programmi” di talchè l’Autorità stessa “avrebbe dovuto tenere nella dovuta considerazione l’indirizzo in questione e motivare adeguatamente nel caso di discostamento dalla conclusione ora rappresentata. Invece, anche sotto tale profilo, risulta assente ogni approfondimento, pur in presenza di chiara evidenza della problematica nella segnalazione degli esponenti. Né è stata formulata un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Autorità a ritenere che gli altri programmi richiamati, relativamente ai quali era stato calcolato il tempo di parola di esponenti radicali, potevano essere ritenuti comparabili con i tre programmi suddetti, invece in precedenti delibere ritenuti di <autonoma considerazione> e, quindi, non sussumibili nella programmazione generale di rete. In particolare, non risulta considerato come il tempo di parola in svariati programmi di vario genere e orario (da “Tg Parlamento” a “La vita in diretta”, da “Settegiorni Parlamento” a “Il fatto del Giorno”, da “Question Time” a “Punto donna”, da “Cominciamo bene” a “Linea notte”) sia stato ritenuto comparabile e bilanciante l’assenza nei tre programmi di punta serali sopra richiamati, in cui pure risultavano ospitati leader di formazioni prive di attuale rappresentanza parlamentare, come sopra evidenziato. Né è stata formulata un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Autorità a ritenere che gli altri programmi richiamati, relativamente ai quali era stato calcolato il tempo di parola di esponenti radicali, potevano essere ritenuti comparabili con i tre programmi suddetti, invece in precedenti delibere ritenuti di <autonoma considerazione> e, quindi, non sussumibili nella programmazione generale di rete” (pag. 20 e 21)



Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2013, proposto da
ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 173 presso lo studio Bonura Fonderico e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico e Giuseppe Rossodivita
contro
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti di
R.A.I. RADIO TELEVISIONE ITALIANA, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/2011 emessa dal TAR Lazio – Roma il 9 giugno 2011 e depositata il 19/10/2011

e per l’annullamento della delibera n. 472/12/CONS del 18 ottobre 2012 con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in dichiarata ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 8064/2011, ha confermato l’archiviazione disposta con la delibera n. 137/10/SP, annullata dalla predetta sentenza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 marzo 2013 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 27/12/12 e depositato il 09/01/13 l’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/2011, emessa dal TAR Lazio – Roma il 9 giugno 2011 e depositata il 19/10/2011, e l’annullamento della delibera n. 472/12/CONS del 18 ottobre 2012 con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in dichiarata ottemperanza della citata sentenza, ha confermato l’archiviazione disposta con la delibera n. 137/10/SP, annullata dalla predetta sentenza.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, costituitasi con comparsa dell’11/01/13, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 14 marzo 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
L’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/2011, emessa dal TAR Lazio – Roma, e l’annullamento della delibera n. 472/12/CONS del 18 ottobre 2012 con cui l’Autorità, in dichiarata ottemperanza della sentenza in esame, ha confermato l’archiviazione disposta con la delibera n. 137/10/SP, annullata dalla predetta sentenza.
Il ricorso in ottemperanza è fondato e deve essere accolto.
Con la sentenza n. 8064/11, passata in giudicato e di cui è stata chiesta l’esecuzione in questo giudizio, il TAR Lazio – Roma ha annullato la delibera n. 137/10/CSP dell’08/07/10 con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto l’archiviazione dell’esposto presentato, tra gli altri, dall’odierna ricorrente il 4 giugno 2010 per segnalare il mancato rispetto, da parte delle emittenti nazionali “Rai Uno”, “Rai Due” e “Rai Tre” ed in relazione ai rispettivi programmi “Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballarò” nel periodo tra il 1 aprile 2010 ed il 3 giugno 2010, degli obblighi di obiettività, completezza, correttezza, lealtà ed imparzialità previsti dagli artt. 3 e 7 d. lgs. n. 177/05 e dall’Atto di indirizzo dell’11 marzo 2003 emesso dalla Commissione parlamentare di vigilanza.
Dall’esame della sentenza n. 8064/11 emerge che il Tribunale:
- ha ritenuto la legittimazione al ricorso in capo all’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella che può “essere ricompresa tra i <soggetti politici> di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 177/05 e tra i <gruppi rappresentati in Parlamento> di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) d. lgs. cit. in riferimento ai quali deve attivarsi il potere di vigilanza dell’Autorità intimata nei sensi evidenziati nel presente contenzioso” (pag. 14 della sentenza);
- ha ritenuto che “in relazione alla considerazione del tempo di antenna sui tre TG, non è stata fornita alcuna motivazione in ordine alle modalità con cui gli esponenti politici sono stati considerati <tout court> equiparabili agli altri soggetti politici, nei confronti dei quali era stato effettuato raffronto, privi di rappresentanti presenti nei Parlamenti nazionale ed europeo, considerata la peculiare situazione dell’Associazione Nazionale Lista Marco Pannella, sopra richiamata anche al fine di ritenere la legittimazione attiva alla promozione del presente gravame”; in quest’ottica, l’Autorità avrebbe dovuto “considerare la fattispecie peculiare e motivare con argomentazioni idonee in ordine alla conclusione che accomunava l’associazione in questione con altri soggetti politici privi di accordi di tale tipo e, quindi, effettivamente privi di esponenti eletti nei Parlamenti nazionale ed europeo, al fine di valutare situazioni analoghe” di talchè il Collegio ha rilevato “la carenza di motivazione in ordine all’indicazione dei criteri seguiti dall’Autorità nel comparare situazioni invece indubbiamente diverse per ragioni oggettive, nel caso di specie attestate dal su ricordato Accordo Politico con il Partito Democratico” (pag. 18);
- ha ravvisato un ulteriore profilo di contraddittorietà “laddove non è stato esaminato e approfondito il punto relativo alla presenza invece di esponenti di vertice di tali associazioni <non rappresentate> nei programmi Porta a Porta, Ballarò e Annozero specificamente indicati, come pure ampiamente segnalato dagli esponenti” (pag. 19);
- ha rilevato che le trasmissioni “Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballarò” sono state dalla stessa Autorità “ritenute suscettibili di autonoma considerazione sotto il rispetto delle norme in materia di pluralismo, con conseguente accoglimento della segnalazione proprio di esponenti di area radicale per loro assenza in suddetti programmi” di talchè l’Autorità stessa “avrebbe dovuto tenere nella dovuta considerazione l’indirizzo in questione e motivare adeguatamente nel caso di discostamento dalla conclusione ora rappresentata. Invece, anche sotto tale profilo, risulta assente ogni approfondimento, pur in presenza di chiara evidenza della problematica nella segnalazione degli esponenti. Né è stata formulata un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Autorità a ritenere che gli altri programmi richiamati, relativamente ai quali era stato calcolato il tempo di parola di esponenti radicali, potevano essere ritenuti comparabili con i tre programmi suddetti, invece in precedenti delibere ritenuti di <autonoma considerazione> e, quindi, non sussumibili nella programmazione generale di rete. In particolare, non risulta considerato come il tempo di parola in svariati programmi di vario genere e orario (da “Tg Parlamento” a “La vita in diretta”, da “Settegiorni Parlamento” a “Il fatto del Giorno”, da “Question Time” a “Punto donna”, da “Cominciamo bene” a “Linea notte”) sia stato ritenuto comparabile e bilanciante l’assenza nei tre programmi di punta serali sopra richiamati, in cui pure risultavano ospitati leader di formazioni prive di attuale rappresentanza parlamentare, come sopra evidenziato. Né è stata formulata un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Autorità a ritenere che gli altri programmi richiamati, relativamente ai quali era stato calcolato il tempo di parola di esponenti radicali, potevano essere ritenuti comparabili con i tre programmi suddetti, invece in precedenti delibere ritenuti di <autonoma considerazione> e, quindi, non sussumibili nella programmazione generale di rete” (pag. 20 e 21).
Così individuata la portata precettiva della sentenza, in riferimento alla quale va parametrato l’obbligo conformativo scaturente dalla stessa, il Tribunale ritiene che la delibera n. 472/12/CONS, emessa dall’Autorità il 18 ottobre 2012, non si sottragga al vizio di nullità per violazione ed elusione del giudicato dedotto con il primo punto del gravame.
Ed, infatti, con l’atto in esame l’Autorità ha confermato l’archiviazione, già disposta con la delibera n. 137/10/CSP dell’08/07/10, attraverso una serie di argomentazioni che risultano violative ed elusive del “dictum giurisdizionale” quale desumibile dai passaggi motivazionali della sentenza n. 8064/11 in precedenza riportati.
In particolare, la delibera in questione ha ritenuto che “i ricorrenti…difettano del requisito di legittimazione attiva nei termini stabiliti dal provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, ai fini dell’accesso all’informazione e alla comunicazione politica nei programmi della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nei periodi non interessati da campagne elettorale in quanto privi di una propria ed autonoma rappresentanza parlamentare: tale requisito al momento attuale può essere riconosciuto solo in capo al Partito Democratico e al relativo gruppo costituito presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica nel cui ambito gli esponenti avrebbero ben potuto avere accesso ai richiesti spazi informativi” di talchè “i tempi di esposizione dei ricorrenti nelle trasmissioni informative sono valutati dall’Autorità…comparandoli con quelli fruiti da analoghe formazioni politiche prive di rappresentanza parlamentare”.
Dal passaggio motivazionale ora riportato, risulta che la delibera del 18 ottobre 2012 ha valutato la posizione dell’Associazione ricorrente alla stregua di quella dei soggetti privi di rappresentanza parlamentare.
Ciò, però, risulta in contrasto con quanto statuito dalla sentenza del TAR Lazio n. 8064/2011 secondo la quale l’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella può “essere ricompresa tra i <soggetti politici> di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 177/05 e tra i <gruppi rappresentati in Parlamento> di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) d. lgs. cit.” di talche, per questo motivo, la situazione dell’odierna ricorrente è indubbiamente diversa “per ragioni oggettive” rispetto a quella dei soggetti privi di rappresentanti eletti (pag. 18 della sentenza).
Ne consegue che, in sede di esecuzione del giudicato, l’Autorità dovrà rivalutare la fattispecie tenendo conto, come dato acquisito e non più suscettibile di essere rimesso in discussione, della citata qualificazione dell’Associazione ricorrente come operata dal Tribunale con la citata sentenza n. 8064/11.
La delibera, inoltre, non è conforme alla sentenza del TAR Lazio nella parte in cui afferma apoditticamente che i principi di pluralismo, completezza, imparzialità, obiettività e parità di trattamento “si rivolgono al complesso dei programmi informativi trasmessi nei quali assume carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche” (quart’ultimo alinea).
Ed, infatti, l’iter motivazionale in questione non risulta conforme alla sentenza n. 8064/11 nella parte in cui la stessa impone all’Autorità di indicare le ragioni specifiche per cui non ha tenuto conto del principio di “autonoma considerazione” delle trasmissioni “Porta a Porta”, “Annozero” e "Ballarò” quale desumibile dalle precedenti delibere n. 22/06/CSP, 22/08/CSP, 24/08/CSP, 43/08/CSP e 160/06/CSP, emesse dalla stessa Autorità.
Sempre secondo la sentenza n. 8064/2011 l’Autorità avrebbe dovuto, poi, indicare perché ha ritenuto che gli altri programmi considerati, in relazione ai quali era stato calcolato il tempo di parola degli esponenti radicali, “potevano essere ritenuti comparabili con i programmi suddetti, invece in precedenti delibere ritenuti di <autonoma considerazione> e, quindi, non sussumibili nella programmazione generale di rete” tenuto conto anche di quanto affermato nell’esposto in relazione alla particolare rilevanza e alle peculiarità (presenza di conduttore conosciuto e autorevole, specialità precisa e potenzialità di ascolto da prima serata) che, invece, avrebbero dovuto indurre a ritenere le trasmissioni “Porta a Porta” “Annozero” e “Ballarò” come “suscettibili di valutazione autonoma” (pag. 21 della sentenza).
In altri termini, ferma restando la pregnanza del criterio dell’“autonoma considerazione” delle tre trasmissioni in questione, stabilito dalla stessa Autorità in precedenti delibere, la stessa se ne sarebbe potuta discostare solo attraverso una specifica motivazione che, comunque, avrebbe dovuto espressamente tenere conto della problematica e, in concreto, difficoltosa comparabilità (affermata dal Tribunale a pag. 21 della sentenza) con le stesse delle ulteriori trasmissioni evidenziate.
Di tutti questi aspetti specifici manca ogni riferimento nella delibera del 18 ottobre 2012 che, secondo quanto risulta dalle parti motivazionale e dispositiva della stessa, si è limitata, in sostanza, a motivare nuovamente il diniego, già espresso con la delibera n. 137/10/CSP dell’08/07/10, invece di rivalutare effettivamente e compiutamente la fattispecie sulla base delle indicazioni provenienti dal giudicato, come sarebbe stato necessario.
Per questi motivi il ricorso in ottemperanza è fondato e deve essere accolto con conseguente declaratoria di nullità ex art. 21 septies l. n. 241/90 della delibera n. 472/12/CONS del 18 ottobre 2012, in quanto violativa del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/2011 del TAR Lazio – Roma, con assorbimento, nella predetta statuizione, delle ulteriori domande formulate dalla ricorrente solo in via subordinata.
Deve, pertanto, essere ordinato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di ottemperare, secondo le prescrizioni in precedenza indicate, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/11 emessa dal TAR Lazio - Roma, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte del presnete provvedimento.
Il Tribunale si riserva di nominare, con successivo provvedimento e su istanza di parte, il commissario ad acta nell’ipotesi di persistente inottemperanza dell’Autorità.
L’Autorità resistente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo.
Va, invece, dichiarata l’irripetibilità delle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al rapporto giuridico processuale instauratosi con la RAI s.p.a., estranea all’attività necessaria per l’esecuzione del giudicato oggetto di causa;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso in ottemperanza e, per l’effetto, dichiara la nullità della delibera n. 472/12/CONS del 18 ottobre 2012 emessa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
2) ordina alla predetta Autorità di eseguire, secondo quanto specificato in motivazione, nel termine di trenta giorni decorrente dalla notifica, ad istanza di parte, o dalla comunicazione, in forma amministrativa, del presente provvedimento, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/11 emessa dal TAR Lazio – Roma;
3) nell’ipotesi di persistente inottemperanza, si riserva di nominare, con separato provvedimento e su istanza di parte, il commissario ad acta;
4) condanna l’Autorità resistente a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e contributo unificato come per legge;
5) dichiara l’irripetibilità delle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al rapporto giuridico processuale instauratosi con la RAI s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente FF
Mario Alberto di Nezza, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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