"Pannella è un discriminato televisivo".
L'AGCOM non ha ottemperato alla pronuncia del TAR Roma del 2011 che imponeva alla RAI di garantire il pluralismo dell'informazione politica
(T.A.R. Lazio, Roma, II-"ter"
sentenza 2 maggio 2013 n. 4359)
Massima
1. La
delibera dell'AGCOM del 18 ottobre 2012 ha ritenuto che “i ricorrenti dell'ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA difettano del requisito di
legittimazione attiva nei termini stabiliti dal provvedimento della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui servizi
radiotelevisivi, ai fini dell’accesso all’informazione e alla comunicazione
politica nei programmi della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo nei periodi non interessati da campagne elettorale in quanto
privi di una propria ed autonoma rappresentanza parlamentare: tale requisito al
momento attuale può essere riconosciuto solo in capo al Partito Democratico e
al relativo gruppo costituito presso la Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica nel cui ambito gli esponenti avrebbero ben potuto avere accesso ai
richiesti spazi informativi” di talchè “i tempi di esposizione dei ricorrenti
nelle trasmissioni informative sono valutati dall’Autorità…comparandoli con
quelli fruiti da analoghe formazioni politiche prive di rappresentanza
parlamentare”.
Dal passaggio motivazionale ora riportato,
risulta che la delibera del 18 ottobre 2012 ha valutato la posizione
dell’Associazione ricorrente alla stregua di quella dei soggetti privi di
rappresentanza parlamentare.
Ciò, però, risulta in contrasto con quanto
statuito dalla sentenza del TAR Lazio n. 8064/2011 secondo la quale
l’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella può “essere ricompresa
tra i <soggetti politici> di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), d. lgs.
n. 177/05 e tra i <gruppi rappresentati in Parlamento> di cui all’art.
45, comma 2, lett. d) d. lgs. cit.” di talché, per questo motivo, la situazione
dell’odierna ricorrente è indubbiamente diversa “per ragioni oggettive”
rispetto a quella dei soggetti privi di rappresentanti eletti (pag. 18 della
sentenza).
2. Con la sentenza n. 8064/11, passata in giudicato
e di cui è stata chiesta l’esecuzione in questo giudizio, il TAR Lazio – Roma
ha annullato la delibera n. 137/10/CSP dell’08/07/10 con cui l’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto l’archiviazione dell’esposto
presentato, tra gli altri, dall’odierna ricorrente il 4 giugno 2010 per
segnalare il mancato rispetto, da parte delle emittenti nazionali “Rai Uno”,
“Rai Due” e “Rai Tre” ed in relazione ai rispettivi programmi “Porta a Porta”,
“Annozero” e “Ballarò” nel periodo tra il 1 aprile 2010 ed il 3 giugno 2010,
degli obblighi di obiettività, completezza, correttezza, lealtà ed imparzialità
previsti dagli artt. 3 e 7 d. lgs. n. 177/05 e dall’Atto di indirizzo dell’11
marzo 2003 emesso dalla Commissione parlamentare di vigilanza.
Dall’esame della sentenza n. 8064/11
emerge che il Tribunale:
- ha ritenuto la legittimazione al ricorso
in capo all’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella che può
“essere ricompresa tra i <soggetti politici> di cui all’art. 7, comma 2,
lett. c), d. lgs. n. 177/05 e tra i <gruppi rappresentati in Parlamento>
di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) d. lgs. cit. in riferimento ai quali deve
attivarsi il potere di vigilanza dell’Autorità intimata nei sensi evidenziati
nel presente contenzioso” (pag. 14 della sentenza);
- ha ritenuto che “in relazione alla
considerazione del tempo di antenna sui tre TG, non è stata fornita alcuna
motivazione in ordine alle modalità con cui gli esponenti politici sono stati
considerati <tout court> equiparabili agli altri soggetti politici, nei
confronti dei quali era stato effettuato raffronto, privi di rappresentanti
presenti nei Parlamenti nazionale ed europeo, considerata la peculiare
situazione dell’Associazione Nazionale Lista Marco Pannella, sopra richiamata
anche al fine di ritenere la legittimazione attiva alla promozione del presente
gravame”; in quest’ottica, l’Autorità avrebbe dovuto “considerare la
fattispecie peculiare e motivare con argomentazioni idonee in ordine alla conclusione
che accomunava l’associazione in questione con altri soggetti politici privi di
accordi di tale tipo e, quindi, effettivamente privi di esponenti eletti nei
Parlamenti nazionale ed europeo, al fine di valutare situazioni analoghe” di
talché il Collegio ha rilevato “la carenza di motivazione in ordine
all’indicazione dei criteri seguiti dall’Autorità nel comparare situazioni
invece indubbiamente diverse per ragioni oggettive, nel caso di specie
attestate dal su ricordato Accordo Politico con il Partito Democratico” (pag.
18);
- ha ravvisato un ulteriore profilo di
contraddittorietà “laddove non è stato esaminato e approfondito il punto
relativo alla presenza invece di esponenti di vertice di tali associazioni
<non rappresentate> nei programmi Porta a Porta, Ballarò e Annozero
specificamente indicati, come pure ampiamente segnalato dagli esponenti” (pag.
19);
- ha rilevato che le trasmissioni “Porta a
Porta”, “Annozero” e “Ballarò” sono state dalla stessa Autorità “ritenute
suscettibili di autonoma considerazione sotto il rispetto delle norme in
materia di pluralismo, con conseguente accoglimento della segnalazione proprio
di esponenti di area radicale per loro assenza in suddetti programmi” di talchè
l’Autorità stessa “avrebbe dovuto tenere nella dovuta considerazione
l’indirizzo in questione e motivare adeguatamente nel caso di discostamento
dalla conclusione ora rappresentata. Invece, anche sotto tale profilo, risulta
assente ogni approfondimento, pur in presenza di chiara evidenza della
problematica nella segnalazione degli esponenti. Né è stata formulata
un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Autorità a
ritenere che gli altri programmi richiamati, relativamente ai quali era stato
calcolato il tempo di parola di esponenti radicali, potevano essere ritenuti
comparabili con i tre programmi suddetti, invece in precedenti delibere
ritenuti di <autonoma considerazione> e, quindi, non sussumibili nella
programmazione generale di rete. In particolare, non risulta considerato come
il tempo di parola in svariati programmi di vario genere e orario (da “Tg
Parlamento” a “La vita in diretta”, da “Settegiorni Parlamento” a “Il fatto del
Giorno”, da “Question Time” a “Punto donna”, da “Cominciamo bene” a “Linea
notte”) sia stato ritenuto comparabile e bilanciante l’assenza nei tre
programmi di punta serali sopra richiamati, in cui pure risultavano ospitati
leader di formazioni prive di attuale rappresentanza parlamentare, come sopra
evidenziato. Né è stata formulata un’adeguata motivazione in ordine alle
ragioni che hanno indotto l’Autorità a ritenere che gli altri programmi
richiamati, relativamente ai quali era stato calcolato il tempo di parola di
esponenti radicali, potevano essere ritenuti comparabili con i tre programmi
suddetti, invece in precedenti delibere ritenuti di <autonoma
considerazione> e, quindi, non sussumibili nella programmazione generale di
rete” (pag. 20 e 21)
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2013,
proposto da
ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA, in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele
II n. 173 presso lo studio Bonura Fonderico e rappresentata e difesa nel
presente giudizio dagli avv.ti Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano
Fonderico e Giuseppe Rossodivita
contro
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in
persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi
n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la
rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti di
R.A.I. RADIO TELEVISIONE ITALIANA, in persona del
legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/2011
emessa dal TAR Lazio – Roma il 9 giugno 2011 e depositata il 19/10/2011
e per l’annullamento della delibera n. 472/12/CONS del
18 ottobre 2012 con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in
dichiarata ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 8064/2011, ha
confermato l’archiviazione disposta con la delibera n. 137/10/SP, annullata
dalla predetta sentenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell’Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 marzo
2013 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il
27/12/12 e depositato il 09/01/13 l’Associazione Politica Nazionale Lista Marco
Pannella ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.
8064/2011, emessa dal TAR Lazio – Roma il 9 giugno 2011 e depositata il
19/10/2011, e l’annullamento della delibera n. 472/12/CONS del 18 ottobre 2012
con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in dichiarata
ottemperanza della citata sentenza, ha confermato l’archiviazione disposta con
la delibera n. 137/10/SP, annullata dalla predetta sentenza.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
costituitasi con comparsa dell’11/01/13, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 14 marzo 2013 il ricorso
è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella
chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/2011, emessa
dal TAR Lazio – Roma, e l’annullamento della delibera n. 472/12/CONS del 18
ottobre 2012 con cui l’Autorità, in dichiarata ottemperanza della sentenza in
esame, ha confermato l’archiviazione disposta con la delibera n. 137/10/SP,
annullata dalla predetta sentenza.
Il ricorso in ottemperanza è fondato e deve essere
accolto.
Con la sentenza n. 8064/11, passata in giudicato e di
cui è stata chiesta l’esecuzione in questo giudizio, il TAR Lazio – Roma ha
annullato la delibera n. 137/10/CSP dell’08/07/10 con cui l’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto l’archiviazione dell’esposto
presentato, tra gli altri, dall’odierna ricorrente il 4 giugno 2010 per
segnalare il mancato rispetto, da parte delle emittenti nazionali “Rai Uno”,
“Rai Due” e “Rai Tre” ed in relazione ai rispettivi programmi “Porta a Porta”,
“Annozero” e “Ballarò” nel periodo tra il 1 aprile 2010 ed il 3 giugno 2010,
degli obblighi di obiettività, completezza, correttezza, lealtà ed imparzialità
previsti dagli artt. 3 e 7 d. lgs. n. 177/05 e dall’Atto di indirizzo dell’11
marzo 2003 emesso dalla Commissione parlamentare di vigilanza.
Dall’esame della sentenza n. 8064/11 emerge che il
Tribunale:
- ha ritenuto la legittimazione al ricorso in capo
all’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella che può “essere
ricompresa tra i <soggetti politici> di cui all’art. 7, comma 2, lett.
c), d. lgs. n. 177/05 e tra i <gruppi rappresentati in Parlamento> di cui
all’art. 45, comma 2, lett. d) d. lgs. cit. in riferimento ai quali deve
attivarsi il potere di vigilanza dell’Autorità intimata nei sensi evidenziati
nel presente contenzioso” (pag. 14 della sentenza);
- ha ritenuto che “in relazione alla considerazione
del tempo di antenna sui tre TG, non è stata fornita alcuna motivazione in
ordine alle modalità con cui gli esponenti politici sono stati considerati
<tout court> equiparabili agli altri soggetti politici, nei confronti dei
quali era stato effettuato raffronto, privi di rappresentanti presenti nei
Parlamenti nazionale ed europeo, considerata la peculiare situazione
dell’Associazione Nazionale Lista Marco Pannella, sopra richiamata anche al
fine di ritenere la legittimazione attiva alla promozione del presente
gravame”; in quest’ottica, l’Autorità avrebbe dovuto “considerare la
fattispecie peculiare e motivare con argomentazioni idonee in ordine alla
conclusione che accomunava l’associazione in questione con altri soggetti
politici privi di accordi di tale tipo e, quindi, effettivamente privi di
esponenti eletti nei Parlamenti nazionale ed europeo, al fine di valutare
situazioni analoghe” di talchè il Collegio ha rilevato “la carenza di
motivazione in ordine all’indicazione dei criteri seguiti dall’Autorità nel
comparare situazioni invece indubbiamente diverse per ragioni oggettive, nel
caso di specie attestate dal su ricordato Accordo Politico con il Partito
Democratico” (pag. 18);
- ha ravvisato un ulteriore profilo di
contraddittorietà “laddove non è stato esaminato e approfondito il punto
relativo alla presenza invece di esponenti di vertice di tali associazioni
<non rappresentate> nei programmi Porta a Porta, Ballarò e Annozero specificamente
indicati, come pure ampiamente segnalato dagli esponenti” (pag. 19);
- ha rilevato che le trasmissioni “Porta a Porta”,
“Annozero” e “Ballarò” sono state dalla stessa Autorità “ritenute suscettibili
di autonoma considerazione sotto il rispetto delle norme in materia di
pluralismo, con conseguente accoglimento della segnalazione proprio di
esponenti di area radicale per loro assenza in suddetti programmi” di talchè
l’Autorità stessa “avrebbe dovuto tenere nella dovuta considerazione
l’indirizzo in questione e motivare adeguatamente nel caso di discostamento
dalla conclusione ora rappresentata. Invece, anche sotto tale profilo, risulta
assente ogni approfondimento, pur in presenza di chiara evidenza della
problematica nella segnalazione degli esponenti. Né è stata formulata
un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Autorità a
ritenere che gli altri programmi richiamati, relativamente ai quali era stato
calcolato il tempo di parola di esponenti radicali, potevano essere ritenuti
comparabili con i tre programmi suddetti, invece in precedenti delibere
ritenuti di <autonoma considerazione> e, quindi, non sussumibili nella
programmazione generale di rete. In particolare, non risulta considerato come
il tempo di parola in svariati programmi di vario genere e orario (da “Tg
Parlamento” a “La vita in diretta”, da “Settegiorni Parlamento” a “Il fatto del
Giorno”, da “Question Time” a “Punto donna”, da “Cominciamo bene” a “Linea
notte”) sia stato ritenuto comparabile e bilanciante l’assenza nei tre
programmi di punta serali sopra richiamati, in cui pure risultavano ospitati
leader di formazioni prive di attuale rappresentanza parlamentare, come sopra
evidenziato. Né è stata formulata un’adeguata motivazione in ordine alle
ragioni che hanno indotto l’Autorità a ritenere che gli altri programmi
richiamati, relativamente ai quali era stato calcolato il tempo di parola di
esponenti radicali, potevano essere ritenuti comparabili con i tre programmi
suddetti, invece in precedenti delibere ritenuti di <autonoma
considerazione> e, quindi, non sussumibili nella programmazione generale di
rete” (pag. 20 e 21).
Così individuata la portata precettiva della sentenza,
in riferimento alla quale va parametrato l’obbligo conformativo scaturente
dalla stessa, il Tribunale ritiene che la delibera n. 472/12/CONS, emessa
dall’Autorità il 18 ottobre 2012, non si sottragga al vizio di nullità per
violazione ed elusione del giudicato dedotto con il primo punto del gravame.
Ed, infatti, con l’atto in esame l’Autorità ha
confermato l’archiviazione, già disposta con la delibera n. 137/10/CSP
dell’08/07/10, attraverso una serie di argomentazioni che risultano violative
ed elusive del “dictum giurisdizionale” quale desumibile dai passaggi
motivazionali della sentenza n. 8064/11 in precedenza riportati.
In particolare, la delibera in questione ha ritenuto
che “i ricorrenti…difettano del requisito di legittimazione attiva nei termini
stabiliti dal provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, ai fini dell’accesso
all’informazione e alla comunicazione politica nei programmi della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nei periodi non
interessati da campagne elettorale in quanto privi di una propria ed autonoma
rappresentanza parlamentare: tale requisito al momento attuale può essere
riconosciuto solo in capo al Partito Democratico e al relativo gruppo
costituito presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica nel cui
ambito gli esponenti avrebbero ben potuto avere accesso ai richiesti spazi
informativi” di talchè “i tempi di esposizione dei ricorrenti nelle
trasmissioni informative sono valutati dall’Autorità…comparandoli con quelli
fruiti da analoghe formazioni politiche prive di rappresentanza parlamentare”.
Dal passaggio motivazionale ora riportato, risulta che
la delibera del 18 ottobre 2012 ha valutato la posizione dell’Associazione
ricorrente alla stregua di quella dei soggetti privi di rappresentanza
parlamentare.
Ciò, però, risulta in contrasto con quanto statuito
dalla sentenza del TAR Lazio n. 8064/2011 secondo la quale l’Associazione
Politica Nazionale Lista Marco Pannella può “essere ricompresa tra i
<soggetti politici> di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), d. lgs. n.
177/05 e tra i <gruppi rappresentati in Parlamento> di cui all’art. 45,
comma 2, lett. d) d. lgs. cit.” di talche, per questo motivo, la situazione
dell’odierna ricorrente è indubbiamente diversa “per ragioni oggettive”
rispetto a quella dei soggetti privi di rappresentanti eletti (pag. 18 della
sentenza).
Ne consegue che, in sede di esecuzione del giudicato,
l’Autorità dovrà rivalutare la fattispecie tenendo conto, come dato acquisito e
non più suscettibile di essere rimesso in discussione, della citata qualificazione
dell’Associazione ricorrente come operata dal Tribunale con la citata sentenza
n. 8064/11.
La delibera, inoltre, non è conforme alla sentenza del
TAR Lazio nella parte in cui afferma apoditticamente che i principi di
pluralismo, completezza, imparzialità, obiettività e parità di trattamento “si
rivolgono al complesso dei programmi informativi trasmessi nei quali assume
carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche”
(quart’ultimo alinea).
Ed, infatti, l’iter motivazionale in questione non
risulta conforme alla sentenza n. 8064/11 nella parte in cui la stessa impone
all’Autorità di indicare le ragioni specifiche per cui non ha tenuto conto del
principio di “autonoma considerazione” delle trasmissioni “Porta a Porta”,
“Annozero” e "Ballarò” quale desumibile dalle precedenti delibere n.
22/06/CSP, 22/08/CSP, 24/08/CSP, 43/08/CSP e 160/06/CSP, emesse dalla stessa
Autorità.
Sempre secondo la sentenza n. 8064/2011 l’Autorità
avrebbe dovuto, poi, indicare perché ha ritenuto che gli altri programmi
considerati, in relazione ai quali era stato calcolato il tempo di parola degli
esponenti radicali, “potevano essere ritenuti comparabili con i programmi
suddetti, invece in precedenti delibere ritenuti di <autonoma
considerazione> e, quindi, non sussumibili nella programmazione generale di
rete” tenuto conto anche di quanto affermato nell’esposto in relazione alla
particolare rilevanza e alle peculiarità (presenza di conduttore conosciuto e
autorevole, specialità precisa e potenzialità di ascolto da prima serata) che,
invece, avrebbero dovuto indurre a ritenere le trasmissioni “Porta a Porta”
“Annozero” e “Ballarò” come “suscettibili di valutazione autonoma” (pag. 21
della sentenza).
In altri termini, ferma restando la pregnanza del
criterio dell’“autonoma considerazione” delle tre trasmissioni in questione,
stabilito dalla stessa Autorità in precedenti delibere, la stessa se ne sarebbe
potuta discostare solo attraverso una specifica motivazione che, comunque,
avrebbe dovuto espressamente tenere conto della problematica e, in concreto,
difficoltosa comparabilità (affermata dal Tribunale a pag. 21 della sentenza)
con le stesse delle ulteriori trasmissioni evidenziate.
Di tutti questi aspetti specifici manca ogni
riferimento nella delibera del 18 ottobre 2012 che, secondo quanto risulta
dalle parti motivazionale e dispositiva della stessa, si è limitata, in
sostanza, a motivare nuovamente il diniego, già espresso con la delibera n.
137/10/CSP dell’08/07/10, invece di rivalutare effettivamente e compiutamente
la fattispecie sulla base delle indicazioni provenienti dal giudicato, come
sarebbe stato necessario.
Per questi motivi il ricorso in ottemperanza è fondato
e deve essere accolto con conseguente declaratoria di nullità ex art. 21
septies l. n. 241/90 della delibera n. 472/12/CONS del 18 ottobre 2012, in
quanto violativa del giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/2011 del TAR
Lazio – Roma, con assorbimento, nella predetta statuizione, delle ulteriori
domande formulate dalla ricorrente solo in via subordinata.
Deve, pertanto, essere ordinato all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni di ottemperare, secondo le prescrizioni in
precedenza indicate, al giudicato formatosi sulla sentenza n. 8064/11 emessa
dal TAR Lazio - Roma, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, in
forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte del presnete
provvedimento.
Il Tribunale si riserva di nominare, con successivo
provvedimento e su istanza di parte, il commissario ad acta nell’ipotesi di
persistente inottemperanza dell’Autorità.
L’Autorità resistente, in quanto soccombente, deve
essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo
viene liquidato come da dispositivo.
Va, invece, dichiarata l’irripetibilità delle spese
sostenute dalla ricorrente in relazione al rapporto giuridico processuale
instauratosi con la RAI s.p.a., estranea all’attività necessaria per
l’esecuzione del giudicato oggetto di causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso in ottemperanza e, per
l’effetto, dichiara la nullità della delibera n. 472/12/CONS del 18 ottobre 2012
emessa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
2) ordina alla predetta Autorità di eseguire, secondo
quanto specificato in motivazione, nel termine di trenta giorni decorrente
dalla notifica, ad istanza di parte, o dalla comunicazione, in forma
amministrativa, del presente provvedimento, il giudicato formatosi sulla
sentenza n. 8064/11 emessa dal TAR Lazio – Roma;
3) nell’ipotesi di persistente inottemperanza, si
riserva di nominare, con separato provvedimento e su istanza di parte, il
commissario ad acta;
4) condanna l’Autorità resistente a pagare, in favore
della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in
complessivi euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e
contributo unificato come per legge;
5) dichiara l’irripetibilità delle spese sostenute
dalla ricorrente in relazione al rapporto giuridico processuale instauratosi
con la RAI s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del
giorno 14 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente FF
Mario Alberto di Nezza, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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