APPALTI:
è ammissibile lo "sconto"
della ditta sul prezzo d'aggiudicazione
(Cons. St., Sez. III,
sentenza 28 febbraio 2014 n. 943).
Massima
Nelle gare pubbliche la stazione appaltante può concordare con l'aggiudicatario uno sconto maggiore rispetto a quello offerto in gara, senza che ciò costituisca una nuova aggiudicazione o una distorsione della concorrenza, a condizione che l'adeguamento sia minimo e, pertanto, non sfoci in un nuovo appalto; ed invero, una volta effettuata la comparazione tra i partecipanti alla gara ed individuata l'offerta migliore, non vi sono ragioni logico-giuridiche che impediscano all'Amministrazione di avviare un'ulteriore trattativa con il vincitore che ha presentato l'offerta migliore al fine di ottenere un risultato ancora più conveniente.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
4579 del 2013, proposto da:
Team Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/B;
Team Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/B;
contro
Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita;
nei confronti di
Zanetti Arturo e C. S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, non costituita;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA -
SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, SEZIONE II, n. 214/2013, resa tra le parti,
concernente proroga servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti
speciali sanitari pericolosi e non pericolosi – risarcimento danni
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma10, cod.
proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
21 novembre 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito per la parte
appellante l’avvocato Brugnoletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
1. - Con delibera n. 351 del 31.3.2010,
l’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate indiceva gara per l’affidamento del
servizio quinquennale di trasporto e smaltimento rifiuti sanitari per un
importo complessivo di euro 2.000.000,00.
La gara veniva aggiudicata all’impresa Zanetti
e la Team Ambiente si classificava al secondo posto.
2. - A seguito di ricorso proposto da
quest’ultima, l’aggiudicazione veniva annullata con sentenza n. 583 del
20.4.2011, confermata in appello con sentenza del C.d.S. n. 6380 del 2.12.2011.
Tuttavia, anziché procedere
all’aggiudicazione in favore di Team Ambiente, l’unica rimasta in gara,
l’Azienda prorogava il contratto in essere con l’impresa Zanetti per ben
quattro volte, nelle more della verifica circa la convenienza di contratti già
stipulati da altra Azienda sanitaria e contenenti la c.d. clausola di
estensione; quindi, valutava la convenienza di rinegoziare il rapporto
contrattuale che avrebbe dovuto instaurare con Team Ambiente.
Era stata, in precedenza, individuata la
soluzione contrattuale confacente cui aderire (contratto stipulato dagli
Istituti Ospedalieri di Cremona).
La lettera di adesione del 28.7.2011
veniva impugnata da Team Ambiente e il relativo ricorso definito con sentenza
n. 1727 del 23.10.2102, dichiarativa della carenza di interesse per
sopravvenuta adozione della delibera n. 72 del 31.1.2012, impugnata nella causa
in esame.
3. - Il servizio veniva ulteriormente
prorogato in favore della ditta Zanetti (la settima proroga è del 31.1.2012),
mentre l’Azienda chiedeva chiarimenti sulla esecuzione della sentenza n.
583/2011 al TAR, che con sentenza del 20.1.2012 n. 92 ribadiva “il già
inequivocabile significato della sentenza di primo grado, con la quale si era
inteso accogliere la domanda caducatoria e, quindi, disporre l’annullamento
dell’impugnata aggiudicazione a favore della controinteressata e respingere la
domanda volta ad ottenere il risarcimento in forma specifica mediante il
riconoscimento del diritto all’aggiudicazione, ritenendo preclusa al giudice
tale possibilità”.
4. - Con la delibera n. 72 del 31 gennaio
2012, l’Amministrazione disponeva l’ottava proroga in favore di Zanetti,
decideva di non aderire al contratto stipulato dall’Azienda di Cremona (stante
la pendenza del ricorso) e di non affidare a Team Ambiente il servizio, per
l’impossibilità giuridica di ammettere offerte migliorative dopo la conclusione
della gara ed in considerazione dell’esistenza di proposte più convenienti sul
mercato, preannunciando una nuova gara.
5. - Proponeva ricorso Team Ambiente,
denunciando l’illegittimità delle proroghe, l’elusione del giudicato,
l’illegittimità della mancata aggiudicazione in proprio favore, nonché la
carenza di istruttoria ed il travisamento dei fatti per la mancata accettazione
della proposta migliorativa formulata, la contraddittorietà e irragionevolezza
del comportamento dell’Azienda, che ha portato ad un maggior esborso; chiedeva,
quindi, il risarcimento dei danni a vario titolo.
Con due atti per motivi aggiunti censurava
l’indizione della nuova gara, e altresì, per illegittimità derivata, la
determinazione dell’Azienda n. 863 del 23.11.2012 di aggiudicazione della nuova
gara alla Zanetti, ad un prezzo superiore a quello proposto da Team Ambiente
nel 2010.
6. - Con la sentenza appellata il ricorso
introduttivo veniva accolto limitatamente all’illegittimità dell’ultima
proroga, mentre si confermava il divieto di rinegoziazione delle offerte
economiche, sottolineando il risparmio effettivo di spesa che l’Azienda ha
conseguito nell’arco temporale delle proroghe (come emerge dalle fatture emesse
nel periodo che evidenziano un risparmio di euro 66.790,17 rispetto al prezzo
praticato da Team Ambiente).
Venivano rigettati i motivi aggiunti e la
domanda risarcitoria.
7. - Con l’appello in esame, Team Ambiente
censura la sentenza per errores in judicando e ripropone i motivi disattesi.
8. - All’udienza del 21 novembre 2013, la
causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello è fondato.
1.1. – Va premesso che legittimamente il
primo giudice ha ritenuto che dal giudicato formatosi sulla sentenza del TAR
Lombardia, Sezione di Brescia n. 583 del 2011 non discendesse l’obbligo per
l’Azienda di aggiudicare la gara a Team Ambiente, avendo la sentenza
espressamente escluso tale obbligo, attesa la riserva di cui all’art. 2 del
capitolato speciale di gara che consentiva alla stazione appaltante di non
procedere all’attuazione della procedura di gara e di privilegiare la scelta di
aderire a contratti aggiudicati da altra Azienda sanitaria o di addivenire ad
altra soluzione più vantaggiosa.
1.2. - Fondato è il motivo col quale Team
Ambiente lamenta che illegittimamente l’Azienda ha deciso di non aggiudicarle
la gara sul presupposto erroneo della non praticabilità sotto il profilo
giuridico dell’offerta “migliorativa” proposta da Team.
Invero, su invito della stazione
appaltante, successivamente all’esclusione dalla gara di Zanetti per effetto
della citata sentenza n. 583 del 20.4.2011, Team Ambiente sottoponeva
all’Azienda, con nota del 21 giugno 2011, una offerta con miglioria pari all’
8% rispetto a talune tipologie di rifiuti (confrontati i prezzi offerti con
quelli praticati presso l’Azienda ospedaliera di Treviglio).
Con l’impugnata delibera n. 72/2012,
l’Azienda, richiamando genericamente la giurisprudenza del Consiglio di Stato
che nega la possibilità di modificare le condizioni contrattuali di affidamento
di un servizio sia prima che dopo l’aggiudicazione, ha ritenuto, in ogni caso,
non conveniente l’offerta dell’appellante, tenuto conto della possibilità “di
ottenere sul mercato il medesimo servizio a condizioni decisamente più
vantaggiose rispetto a quelle offerte in gara da Team Ambiente”.
Il Giudice di primo grado, richiamando una
recente sentenza del TAR Lazio, Sez. III - quater, n. 6868 del 24/7/2012, ha
escluso la rinegoziabilità dell’offerta con scarna motivazione, ritenendo
sostanzialmente che il divieto di rinegoziazione delle offerte non può essere
messo in discussione con considerazioni che si diffondano sulla misura ridotta
dello sconto praticato posteriormente allo svolgimento della selezione.
L’appellante invoca, invece, un diverso
indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, più risalente, (Cfr.
C.d.S., Sez. VI, 23 aprile 2007, n. 1827; V, 23.8.2004, n. 5583; VI, 14.5.2002,
n. 60004), che il Collegio condivide, secondo cui la stazione appaltante può
concordare con l’aggiudicatario uno sconto maggiore rispetto a quello offerto
in gara, senza che ciò costituisca una nuova aggiudicazione o una distorsione
della concorrenza, a condizione che l’adeguamento sia minimo e, pertanto, non
sfoci in un “nuovo appalto”.
Tali presupposti risultano rispettati
nella fattispecie; trattandosi di minimo sconto non risultano modificate le
condizioni essenziali dell’appalto e, pertanto, nessun ostacolo dal punto di
vista giuridico sussisteva alla valutazione di convenienza dell’offerta
“migliorata” di Team Ambiente, a seguito dell’annullamento giudiziale
dell’aggiudicazione alla Società Zanetti.
Una volta effettuata la comparazione tra i
partecipanti alla gara ed individuata l'offerta migliore, non vi sono ragioni
logico-giuridiche che impediscano all'amministrazione di avviare un'ulteriore
trattativa con il vincitore che ha presentato l'offerta migliore al fine di ottenere
un risultato ancora più conveniente; tale non è neppure la tutela della par
condicio (Cons. St., V 23 agosto 2004, n. 5583; Consiglio di Stato, sez. VI,
23/04/2007, n.1827).
Poiché il ragionamento svolto nel
provvedimento prende le mosse dall’impossibilità giuridica di concludere il
contratto avente ad oggetto l’offerta migliorata, se ne desume l’illegittimità
nella parte in cui ritiene di non accedere all’offerta dell’appellante solo in
funzione di tale errato presupposto.
Va aggiunto che il comportamento
dell’Azienda sanitaria appare del tutto contraddittorio e incoerente: per un
verso, è la stessa Azienda ad avviare le trattative, creando il legittimo
affidamento nell’esperibilità della soluzione migliorativa; per altro verso,
solo pochi mesi dopo, cambia avviso sulla utilizzabilità dal punto di vista
giuridico e astratto della rinegoziazione del prezzo.
Ben avrebbe potuto, invece, l’Azienda
prudentemente verificare la praticabilità giuridica della soluzione prima di
avviare le trattative.
Pertanto, è illegittima la delibera
impugnata in parte qua, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di
rinnovare gli atti del procedimento a partire dalla valutazione di convenienza
dell’offerta “migliorata” di Team Ambiente.
1.3. - Rimane così acclarato anche l’elemento
soggettivo della colpa che, unitamente al danno per la mancata conclusione
delle trattative avviate con la valutazione in concreto della convenienza
dell’offerta migliorata, induce il Collegio a ritenere sussistente la
responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione per avere ingenerato nella
controparte affidamento nella utilità delle trattative, in violazione del
principio costituzionale di buon andamento e dell'obbligo di comportarsi
secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1337 c.c. (giurisprudenza costante,
Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013 n. 3831; sez. IV, 14/01/2013, n.
156; Cons. St., sez. V, 14 aprile 2008 nn. 1666 e 1667; sez. IV, 7 luglio 2008
n. 3380).
Il danno va risarcito nei limiti del c.d.
“interesse negativo”, consistente innanzi tutto nelle spese inutilmente
sostenute e, inoltre, nella perdita di favorevoli occasioni contrattuali, cioè
di ulteriori possibilità vantaggiose sfuggite al contraente a causa della
trattativa inutilmente intercorsa.
1.4. - Non può, invece, riconoscersi il
diritto al risarcimento in forma specifica, come richiesto dall’appellante.
L’interesse della ricorrente a conseguire
l’affidamento dell’appalto non può prescindere, difatti, dall’esercizio da
parte della stazione appaltante della facoltà, prevista dall’art. 2 del
capitolato speciale, con cui l’Amministrazione si è riservata, a suo
insindacabile giudizio, di non procedere all’attuazione della procedura di
gara, per la scelta di aderire al Consorzio delle Aziende Sanitarie della
Regione Lombardia o per l’adesione a contratti stipulati da altra Azienda
sanitaria o a procedure telematiche o per altri motivi, purché più vantaggiosi
dal punto di vista economico.
1.5. -Va accolta la domanda di
risarcimento del danno da ritardo.
Il giudice di primo grado ha ritenuto di
non riconoscere tale voce di danno per mancanza dell’imputabilità del mancato
rispetto del termine di conclusione del procedimento.
Invece, secondo l’appellante, tale danno è
risarcibile per il fatto che il provvedimento di non aggiudicazione è
intervenuto dopo un anno dall’avvio del procedimento e ciò è dipeso unicamente
dalla stazione appaltante.
Sul punto il Collegio rileva che
effettivamente dal momento in cui la sentenza n. 583 del 20 aprile 2011 del TAR
Lombardia - Brescia ha dichiarato l’esclusione da gara della Zanetti e il
momento in cui l’amministrazione ha ritenuto di non avvalersi della gara,
provvedendo poi con la delibera n. 72 del 31 gennaio 2012 alla non
aggiudicazione, è decorso un lasso di tempo giustificato solo in parte dalla
ricerca di una soluzione più economica, in esercizio della riserva di cui
all’art. 2 del capitolato speciale.
Pur non essendovi nel caso di specie un
termine fissato per la conclusione del procedimento, tuttavia il tempo
intercorso dalla formulazione dell’offerta migliorata sino alla delibera di non
aggiudicazione (circa sette mesi) sembra poco ragionevole ed eccessivo.
In applicazione dell’art. 28, comma 1,
della Legge 9 agosto 2013, n. 98, l’indennizzo per il mero ritardo (pari ad una
somma di 30 euro per ogni giorno di ritardo) comunque complessivamente non può
essere superiore a 2.000 euro.
1.6 - L’accoglimento dell’appello, nei
sensi sopra specificati, non comporta l’automatico travolgimento della 2° gara
per l’affidamento del servizio, che si è svolta sul presupposto della non
negoziabilità dell’offerta migliorata e sulla considerazione della necessità di
contenere la spesa pubblica, in esercizio della facoltà di cui all’art. 2 del
capitolato speciale.
Difatti, finché non verrà formulato il
giudizio cieca l’adeguatezza o meno dell’offerta economica migliorata, non
essendo individuabile in Team Ambiente il soggetto avente titolo alla stipula
del contratto, non può non riconoscersi come legittimo l’esercizio della
discrezionalità dell’azienda nella ricerca della soluzione economicamente più
conveniente, e quindi anche la legittimità di indizione di nuova gara.
1.7 - L’aggiudicazione, in esito a detta
gara, impugnata con motivi aggiunti, è esente dai vizi denunciati.
In primis, non è ammissibile la censura
con cui si chiede al Collegio un giudizio di irragionevolezza della nuova gara,
per l’aumento del prezzo a base d’asta operato rispetto alla precedente gara
del 2010, a fronte di un quantitativo di rifiuti da smaltire pressoché
dimezzato, in quanto l’importo viceversa avrebbe dovuto essere diminuito.
L’operazione avrebbe portato a ritenere
non conveniente l’originaria offerta di Team Ambiente di euro 1.830.972,50, per
poi ritenere conveniente la nuova offerta di Zanetti di euro 1.903.932,50 euro.
La censura è generica: le due gare e le
due offerte non sono confrontabili, perché le gare sono state bandite in tempi
diversi e le offerte hanno diversi oggetti, come ammette la stessa appellante,
la quale avrebbe dovuto indicare partitamente il costo di smaltimento dei
singoli rifiuti, distinti per categoria, praticato da ciascuna impresa.
1.8. - Inoltre, secondo l’appellante
erroneamente non sarebbe stata ritenuta fondata dal primo giudice la censura
svolta col nono motivo di appello, secondo cui violerebbe la par condicio tra i
concorrenti la scelta dell’Amministrazione di richiedere che il servizio venga
svolto a mezzo di contenitori monouso, escludendo la possibilità di presentare
contenitori “riutilizzabili”, ritenuti però equivalenti dal legislatore.
Il Collegio osserva che l’art. 8 del
D.P.R. n. 254 del 2003, per quanto riguarda l’imballaggio rigido esterno dei
rifiuti sanitari pericolosi, consente entrambe le soluzioni e lascia arbitra
l’amministrazione di scegliere; pertanto, nessuna violazione della concorrenza
può rinvenirsi nella scelta pienamente consentita dalla norma.
2. - In conclusione, l’appello va accolto,
nei sensi di cui in motivazione.
3. - Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano in euro 2.000,00, oltre iva e cpa, a carico dell’Azienda intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come
in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’Amministrazione al risarcimento
dei danni in favore dell’appellante, nei limiti e sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione alle spese di
giudizio che liquida in euro 2.000, oltre iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere,
Estensore
|
||
|
||
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento