E lo Stato paga la mafia
(quando il diavolo sta nei dettagli)...
Su sollecitazione del Prof. Vittorio Capuzza alla Tavola Rotonda che ieri si è svolta a Tor Vergata per il Dottorato di Diritto Pubblico, dal titolo "Appalti pubblici e concessioni: profili di diritto internazionale,
comunitario, costituzionale, amministrativo e penale", urge una breve segnalazione.
L'art. 94 del "Codice Antimafia" (D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159) formalmente appare molto severo con il fenomeno mafioso in materia d'appalti.
Oggi è difatti previsto l'obbligo (e non più, come in precedenza, la facoltà) per la P.A. di recedere dal contratto in caso di accertamento d'infiltrazione. Ma il "diavolo si nasconde spesso nei dettagli"...
L'art. 94 co. 3 inserisce una clausola di salvaguardia (per l'interesse pubblico o quello delle consorterie?): la P.A. rimane obbligata, ma a non recedere dal contratto in caso di "ultimazione di lavori", formula quanto mai labile e foriero di contenzioso.
Dulcis in fundo: alle ditte (mafiose) che si son viste opporre il recesso, vanno comunque pagati i lavori. Di sicuro il legislatore ha avuto come ratio legis il favor praestatoris.
D'altronde è impossibile che "lo Stato paghi la mafia"...
Di seguito il testo
Articolo 94
Effetti delle informazioni del prefetto
1. Quando emerge la sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto
di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84,
comma 4 ed all'articolo 91, comma 7,
nelle società o imprese interessate, i soggetti
di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare,
approvare o autorizzare i contratti o
subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni
e le erogazioni.
2. Qualora il prefetto non rilasci
l'informazione interdittiva entro i
termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3
qualora la sussistenza di una causa di
divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, ed
all'articolo 91 comma 7, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo
quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto
salvo il pagamento del valore delle
opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti
delle utilità conseguite.
3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, non procedono alle revoche o ai
recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in
caso di fornitura di beni e servizi
ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto
che la fornisce non sia sostituibile in
tempi rapidi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si
applicano anche nel caso in cui emergano
elementi relativi a tentativi di infiltrazione.
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