giovedì 11 aprile 2013

E lo Stato paga la mafia (quando il diavolo sta nei dettagli)...


E lo Stato paga la mafia 
(quando il diavolo sta nei dettagli)...

Su sollecitazione del Prof. Vittorio Capuzza alla Tavola Rotonda che ieri si è svolta a Tor Vergata per il Dottorato di Diritto Pubblico, dal titolo "Appalti pubblici e concessioni: profili di diritto internazionale, comunitario, costituzionale, amministrativo e penale", urge una breve segnalazione.
L'art. 94 del "Codice Antimafia" (D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159) formalmente appare molto severo con il fenomeno mafioso in materia d'appalti. 
Oggi è difatti previsto l'obbligo (e non più, come in precedenza, la facoltà) per la P.A. di recedere dal contratto in caso di accertamento d'infiltrazione. Ma il "diavolo si nasconde spesso nei dettagli"...
L'art. 94 co. 3 inserisce una clausola di salvaguardia (per l'interesse pubblico o quello delle consorterie?): la P.A. rimane obbligata, ma a non recedere dal contratto in caso di "ultimazione di lavori", formula quanto mai labile e foriero di contenzioso.
Dulcis in fundo: alle ditte (mafiose) che si son viste opporre il recesso, vanno comunque pagati i lavori. Di sicuro il legislatore ha avuto come ratio legis il favor praestatoris.
D'altronde è impossibile che "lo Stato paghi la mafia"...

Di seguito il testo
Articolo 94
 Effetti delle informazioni del prefetto

 1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di  sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di  infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed  all'articolo 91, comma 7, nelle società o imprese interessate, i  soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le  informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o  autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.
 2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva  entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di  somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza  di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi  relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,  comma 4, ed all'articolo 91 comma 7, siano accertati successivamente  alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi  1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e  le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del  valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute  per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
 3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono  alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui  l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di  beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento  dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia  sostituibile in tempi rapidi.
 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel  caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.

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