PROCEDIMENTO:
il diritto d'accesso
dopo la L. n. 190/12 ed il D.Lgs n. 33/2013
(Cons. St., Sez. VI,
sentenza 24 febbraio 2014 n. 865).
Massima
1. Dapprima l’art. 1, commi da 15 a 33, della L. n. 190/12, e da ultimo il D.Lgs. n. 33/13, hanno indicato tra i dati oggetto di pubblicazione, e suscettibili di speculare accesso civico, anche i provvedimenti concessori, da intendersi comprensivi dei dati economici (v. artt. 24 e 26 D.Lgs 33/2013), allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle amministrazioni (v. art. 1, D.Lgs. cit.).
2. I dati nella specie richiesti sono quindi dati pubblici e la nuova istanza aveva provveduto a radicarsi su una più esatta specificazione dei dati concretamente ritenuti di interesse, sicchè discorrere di limiti alla sindacabilità del diniego per ragioni attinenti all’asserita natura di interesse legittimo dell’accesso ed alla possibile elusione del termine decadenziale connesso alla reiterazione dell’istanza, appare oggi, invero, un fuor d’opera, non corrispondente all’esatta individuazione del sistema dell’accesso, e delle posizioni soggettive sottostanti, quale ricostruito da una consolidata giurisprudenza.
3. Né può annettersi una qualche valenza alle considerazioni svolte dal controinteressato in ordine all’ inesistenza, in concreto, di una posizione dominante e del relativo abuso, essendo evidente che trattasi di questioni che non competono e non devono essere vagliate dall’amministrazione che ha formato o che detiene gli atti, la quale deve limitarsi alla verifica della giuridica rilevanza dell’interesse ostensivo in disparte quanto sopradetto in relazione alla dimensione civica ormai assunta dall’interesse, quando questo abbia ad oggetto “concessioni”)
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
6346 del 2013, proposto da:
Auta Marocchi Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Alberto Quaglia, Francesco Paoletti, con domicilio eletto presso Francesco Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudski, 118;
Auta Marocchi Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Alberto Quaglia, Francesco Paoletti, con domicilio eletto presso Francesco Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudski, 118;
contro
Industrie Rebora Srl, rappresentato e
difeso dagli avv. Paolo Gatto, Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso
Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento 76, Sc. 7, Int. 8;
Autorità Portuale di Genova, non costituita in giudizio.
Autorità Portuale di Genova, non costituita in giudizio.
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA -
GENOVA: SEZIONE I n. 00852/2013, resa tra le parti, concernente diniego accesso
ai documenti relativi ai rapporti di concessione di aree portuali
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
di Industrie Rebora Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 19 novembre 2013 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli
avvocati Quaglia e Naccarato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Auta Marocchi, operante da
tempo nel settore dei trasporti container, anche a Genova, ove tuttavia non ha
mai ottenuto, nonostante le numerose richieste, la concessione di alcuno spazio
per l’attività operativa in ambito portuale, instava per l’accesso agli atti
relativi a tutte le concessioni di spazi ad uso deposito invece rilasciate in
favore delle società facenti parte del gruppo Spinelli, diretto concorrente, e
ciò al dichiarato fine di verificare la sussistenza di una posizione dominante
e del suo eventuale abuso, in ambito portuale.
L’autorità portuale di Genova rispondeva
all’istanza, presentata il 5 giugno 2012, confermando l’esistenza di
concessioni in favore delle dette società ed indicandone gli estremi, ma non i
dati economici. La società Auta Marocchi presentava allora una seconda domanda
di accesso in data 6.11.2012 con la quale richiedeva le condizioni economiche
praticate a fronte delle concessioni rilasciate, dato asseritamente rilevante
per valutare l’abuso della posizione dominante nei confronti delle imprese,
quali quella istante, costrette invece a procurarsi spazi facendo ricorso al
libero mercato.
In relazione a tale seconda istanza
decorrevano trenta giorni senza alcun riscontro, sicchè ritenuto formatosi il
silenzio diniego, l’ Auta Marocchi ricorreva al TAR Liguria.
- Il TAR dichiarava il ricorso
inammissibile. Riteneva in particolare l’istanza di accesso del 6.11.2012,
meramente reiterativa di quella presentata in data 5.6.2012, in assenza di
fatti sopravvenuti od elementi di novità (l’unico fatto nuovo sarebbe
rappresentato dal diniego di accesso alle condizioni economiche di ciascun
affidamento, nel frattempo manifestato dall’Autorità Portuale con la nota
6.9.2012, prot. 20631, non tempestivamente impugnato).
- Propone ora appello la società Auta
Marocchi: si tratterebbe della tutela di un diritto soggettivo e non di un
interesse legittimo; anche a voler ammettere l’applicazione tout court della
disciplina dell’azione di annullamento, la nuova domanda non potrebbe
considerasi identica alla precedente, in quanto contenente specificazioni fatte
proprio in forza dei dati relativi ai rapporti concessori in corso, forniti
nella prima risposta.
- L’Autorità portuale non si è costituita
in giudizio. Si è invece costituita la società controinteressata, Industrie
Rebora Srl. Quest’ultima sottolinea, in particolare, che la precisa indicazione
degli estremi degli atti concessori in favore di società facenti capo al Gruppo
Spinelli, contenuti nella prima parziale risposta dell’Autorità, non potesse
considerarsi un elemento di novità tale da far ritenere ammissibile una domanda
già parzialmente respinta in ragione della sua genericità e del difetto di interesse
giuridicamente rilevante. Piuttosto, il parziale rigetto dell’istanza (in
quanto generica) avrebbe, come correttamente statuito dal primo giudice, dovuto
essere tempestivamente impugnata.
- La causa è stata trattenuta in decisione
nella Camera di consiglio del 19 novembre 2013.
L’appello è fondato.
L’amministrazione, in prima battuta, ha
indicato gli estremi dei rapporti concessori in corso con il Gruppo Spinelli,
ma non i dati economici, ritenendo sul punto l’istanza eccessivamente generica.
L’istante, a seguito della segnalata genericità, anziché impugnare il parziale
diniego, ha chiesto nuovamente i dati economici relativi ai rapporti
concessori, questa volta analiticamente indicati.
Il provvedimento di totale diniego che si
è questa volta tacitamente formato non può essere considerato meramente
confermativo del primo, parziale ed espresso diniego, non foss’altro perché la
genericità, espressamente stigmatizzata a mezzo del primo provvedimento, è
stata superata dai contenuti della seconda istanza, specificatamente riferita
ai dati economici dei singoli rapporti concessori.
In ogni caso, giova segnalare, che
dapprima l’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e
da ultimo il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, hanno indicato tra i dati oggetto di
pubblicazione, e suscettibili di speculare accesso civico, anche i
provvedimenti concessori, da intendersi comprensivi dei dati economici (Cfr.
artt. 24 e 26 d.lgs 33/2013), allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche da parte delle amministrazioni (Cfr. art. 1, d.lgs cit.).
I dati nella specie richiesti sono quindi
dati pubblici e la nuova istanza aveva provveduto a radicarsi su una più esatta
specificazione dei dati concretamente ritenuti di interesse, sicchè discorrere
di limiti alla sindacabilità del diniego per ragioni attinenti all’asserita
natura di interesse legittimo dell’accesso ed alla possibile elusione del
termine decadenziale connesso alla reiterazione dell’istanza, appare oggi,
invero, un fuor d’opera, non corrispondente all’esatta individuazione del
sistema dell’accesso, e delle posizioni soggettive sottostanti, quale
ricostruito da una consolidata giurisprudenza.
Né può annettersi una qualche valenza alle
considerazioni svolte dal controinteressato in ordine all’ inesistenza, in
concreto, di una posizione dominante e del relativo abuso, essendo evidente che
trattasi di questioni che non competono e non devono essere vagliate
dall’amministrazione che ha formato o che detiene gli atti, la quale deve
limitarsi alla verifica della giuridica rilevanza dell’interesse ostensivo in
disparte quanto sopradetto in relazione alla dimensione civica ormai assunta
dall’interesse, quando questo abbia ad oggetto “concessioni”)
L’appello è pertanto accolto. Per
l’effetto, in riforma della sentenza gravata, è fatto obbligo
all’amministrazione di esibire gli atti richiesti.
Le spese seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come
in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione
l’esibizione degli atti richiesti, comprensivi dei dati economici, entro e non
oltre giorni 15 dalla notificazione o comunicazione della presente decisione.
Condanna l’amministrazione e Industrie
Rebora Srl al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado,
forfettariamente liquidate in €. 7.000, rispettivamente a carico
dell’amministrazione per €. 4.000, e di Industrie Rebora Srl per €. 3.000,
oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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