PUBBLICO IMPIEGO:
niente "badge"
per gli Avvocati pubblici
(T.A.R. Campania, Sez. V,
sentenza breve 17 febbraio 2014 n. 1075).
Massima
1. Sussiste un'incompatibilità logica e strutturale fra le mansioni implicate dal profilo professionale di avvocato e il sistema automatico di rilevazione fondato sul cd. “badge”, ancorché previsto in astratto come alternativo alla rilevazione delle presenze mediante apposito foglio, tenuto conto che, in definitiva, spetta comunque all’amministrazione decidere di quale modalità concreta valersi in un certo momento storico.
Il sistema di rilevazione automatica si risolve, quanto meno in astratto (anche al di là delle intenzioni di chi decide di adottarlo), in uno strumento idoneo obiettivamente a produrre una limitazione dei profili di autonomia professionale e di indipendenza che vanno invece riconosciuti a questa figura, per prassi amministrativa, dalla costante giurisprudenza e soprattutto nel rispetto della vigente legislazione.
2. In secondo luogo l’avvocato di un ente pubblico, per intuibili ragioni connesse alle esigenze di patrocinio, è spesso costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere le sedi giudiziarie dove pendono le controversie in cui è parte l’ufficio da lui rappresentato ed è evidente quanto siffatta necessaria mobilità sia in contrasto con gli obblighi, ma anche con le formalità ed i tempi legati ad un (obbligatorio) utilizzo del badge» e, deve aggiungersi, con la preventiva comunicazione dei servizi esterni a sua volta incompatibile con la spesso non prevedibile esigenza di prestare la propria attività professionale fuori della sede di servizio interno.
3. Infine, a definitivo conforto della tesi qui esposta, vale la pena di ricordare che la giurisprudenza ha costantemente affermato i principi sopra condivisi.
Sin dal 1996, il T.A.R. (Campania, Napoli, Sez. II, 4 dicembre 1996 n. 560), ha stabilito che: "Il provvedimento col quale l'Inps dispone che anche i dipendenti appartenenti al ruolo legale soggiacciano alle medesime procedure di rilevazione automatica delle presenze vigenti per il restante personale, è da considerasi illegittimo perché il lavoro esterno che in talune occasioni può essere richiesto al detto personale, non può giustificare metodi di accertamento del rispetto dell'orario di servizio differenti”.
Sentenza breve per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4448 del 2013, proposto da:
Tiziana Di Grezia, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Maria Zuppardi e Debora Chiaviello, con domicilio eletto in Napoli, al viale Gramsci, 16
sul ricorso numero di registro generale 4448 del 2013, proposto da:
Tiziana Di Grezia, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Maria Zuppardi e Debora Chiaviello, con domicilio eletto in Napoli, al viale Gramsci, 16
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del
legale rapp.te, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Griffo, con domicilio
processuale in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.
per l'annullamento
della deliberazione del Commissario
straordinario del Comune di Marano di Napoli n 77 del 24. 5.2013,
successivamente recante l'approvazione del regolamento in materia di presenza
in servizio dei dipendenti comunali e, in particolare, dell’art. 12, rubricato
“Orario di servizio responsabile avvocatura” nella parte in cui
stabilisce che l’avvocato comunale è sottoposto ad un sistema automatico di
rilevazione delle presenze in servizio (art. 12, comma 1), nonché ad un sistema
di preventiva comunicazione in caso di prestazione dei servizi esterni (art.
12, comma 2).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
del Comune di Marano di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 30 gennaio 2014 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art.
60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
Col ricorso in esame, Tiziana Di Grezia,
avvocato del Comune di Marano di Napoli col profilo professionale funzionario
amministrativo avvocato categoria D3, iscritta all’albo speciale ex art.
3 r.d. n. 1578/1933, impugna l’art. 12 della deliberazione del Commissario
straordinario del Comune n. 77/2013 nella parte in cui prevede l’utilizzo del
badge magnetico quale sistema d rilevazione delle presenze dell’avvocato
dell’ente ed impone la preventiva comunicazione dei servizi esterni del
medesimo avvocato al capo dell’amministrazione.
Ad avviso della ricorrente tali
previsioni, ledendo l’autonomia dell’avvocato comunale, sarebbero in contrasto
con l’art. 3 del r.d. n. 1578/1933, con l’art. 15 l. n. 70/1975 e con l’art. 2
d.lgs. n. 30/2006, nonché con gli artt. 3 e 97 Cost., oltre ad essere viziate
da contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, carenza ed erroneità
dell’istruttoria e della motivazione, sviamento di potere.
Si è difesa l’amministrazione comunale
considerando, in particolare, che il regolamento consentirebbe la rilevazione,
oltre che tramite badge magnetico, anche con l’utilizzo di un foglio di
presenze e che la preventiva comunicazione dei servizi esterni non inciderebbe
sull’attività professionale.
Ritiene il Collegio che il processo possa
essere definito con sentenza in forma semplificata, ricorrendo le condizioni
processuali ex art. 60 c.p.a. ed essendo state sentite sul punto le parti
comparse nell’odierna camera di consiglio.
Questa Sezione ha infatti già statuito
(cfr. da ultimo sentenza 24 gennaio 2013, n. 547) ritenendo un’incompatibilità
logica e strutturale fra le mansioni implicate dal profilo professionale di
avvocato e il sistema automatico di rilevazione fondato sul cd. “badge”,
ancorché previsto in astratto come alternativo alla rilevazione delle presenze
mediante apposito foglio, tenuto conto che, in definitiva, spetta comunque
all’amministrazione decidere di quale modalità concreta valersi in un certo
momento storico.
Il sistema di rilevazione automatica «si
risolve, quanto meno in astratto (anche al di là delle intenzioni di chi decide
di adottarlo), in uno strumento idoneo obiettivamente a produrre una
limitazione dei profili di autonomia professionale e di indipendenza che vanno
invece riconosciuti a questa figura, per prassi amministrativa, dalla costante
giurisprudenza e soprattutto nel rispetto della vigente legislazione.
In secondo luogo (…) l’avvocato di un ente
pubblico, per intuibili ragioni connesse alle esigenze di patrocinio, è spesso
costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere le sedi giudiziarie
dove pendono le controversie in cui è parte l’ufficio da lui rappresentato ed è
evidente quanto siffatta necessaria mobilità sia in contrasto con gli obblighi,
ma anche con le formalità ed i tempi legati ad un (obbligatorio) utilizzo del
badge» e, deve aggiungersi, con la preventiva comunicazione dei servizi esterni
a sua volta incompatibile con la spesso non prevedibile esigenza di prestare la
propria attività professionale fuori della sede di servizio interno.
«Infine, a definitivo conforto della tesi
qui esposta, vale la pena di ricordare che la giurisprudenza – dalla quale non
vi è motivo di discostarsi in questa sede – ha costantemente affermato i
principi sopra condivisi (cfr., da tempi risalenti, in materia di sistemi di
rilevazione automatica della presenza degli avvocati degli enti pubblici questo
Tar Campania, Napoli, Sez. II, 4 dicembre 1996 n. 560, secondo cui :”Il
provvedimento col quale l'Inps dispone che anche i dipendenti appartenenti al
ruolo legale soggiacciano alle medesime procedure di rilevazione automatica
delle presenze vigenti per il restante personale, è da considerasi illegittimo
perché il lavoro esterno che in talune occasioni può essere richiesto al detto
personale, non può giustificare metodi di accertamento del rispetto dell'orario
di servizio differenti.”»
Questi motivi inducono all’accoglimento
del ricorso, e, per l’effetto, all’annullamento in parte qua del
provvedimento impugnato, regolando le spese in dispositivo secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte
qua l’atto con esso gravato.
Condanna il Comune di Marano di Napoli a
rifondere a Tiziana Di Grezia le spese di lite liquidate in complessivi euro
1.000,00 (mille), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di
consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Alfredo Storto, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
Anche in ufficio da noi hanno messo dei badge timbratura di quelli che funzionano avvicinando il badge, da oggi anche un minuto di ritardo viene segnato!
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