domenica 16 marzo 2014

PUBBLICO IMPIEGO: niente "badge" per gli Avvocati pubblici (T.A.R. Campania, Sez. V, sentenza breve 17 febbraio 2014 n. 1075).


PUBBLICO IMPIEGO: 
niente "badge
per gli Avvocati pubblici 
(T.A.R. Campania, Sez. V, 
sentenza breve 17 febbraio 2014 n. 1075).


Massima

1.  Sussiste un'incompatibilità logica e strutturale fra le mansioni implicate dal profilo professionale di avvocato e il sistema automatico di rilevazione fondato sul cd. “badge”, ancorché previsto in astratto come alternativo alla rilevazione delle presenze mediante apposito foglio, tenuto conto che, in definitiva, spetta comunque all’amministrazione decidere di quale modalità concreta valersi in un certo momento storico.
Il sistema di rilevazione automatica si risolve, quanto meno in astratto (anche al di là delle intenzioni di chi decide di adottarlo), in uno strumento idoneo obiettivamente a produrre una limitazione dei profili di autonomia professionale e di indipendenza che vanno invece riconosciuti a questa figura, per prassi amministrativa, dalla costante giurisprudenza e soprattutto nel rispetto della vigente legislazione.
2.  In secondo luogo l’avvocato di un ente pubblico, per intuibili ragioni connesse alle esigenze di patrocinio, è spesso costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere le sedi giudiziarie dove pendono le controversie in cui è parte l’ufficio da lui rappresentato ed è evidente quanto siffatta necessaria mobilità sia in contrasto con gli obblighi, ma anche con le formalità ed i tempi legati ad un (obbligatorio) utilizzo del badge» e, deve aggiungersi, con la preventiva comunicazione dei servizi esterni a sua volta incompatibile con la spesso non prevedibile esigenza di prestare la propria attività professionale fuori della sede di servizio interno.
3.  Infine, a definitivo conforto della tesi qui esposta, vale la pena di ricordare che la giurisprudenza ha costantemente affermato i principi sopra condivisi. 
Sin dal 1996,  il T.A.R. (Campania, Napoli, Sez. II, 4 dicembre 1996 n. 560), ha stabilito che: "Il provvedimento col quale l'Inps dispone che anche i dipendenti appartenenti al ruolo legale soggiacciano alle medesime procedure di rilevazione automatica delle presenze vigenti per il restante personale, è da considerasi illegittimo perché il lavoro esterno che in talune occasioni può essere richiesto al detto personale, non può giustificare metodi di accertamento del rispetto dell'orario di servizio differenti”.


Sentenza breve per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4448 del 2013, proposto da:
Tiziana Di Grezia, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Maria Zuppardi e Debora Chiaviello, con domicilio eletto in Napoli, al viale Gramsci, 16 
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rapp.te, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Griffo, con domicilio processuale in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. 
per l'annullamento
della deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Marano di Napoli n 77 del 24. 5.2013, successivamente recante l'approvazione del regolamento in materia di presenza in servizio dei dipendenti comunali e, in particolare, dell’art. 12, rubricato “Orario di servizio responsabile avvocatura” nella parte in cui stabilisce che l’avvocato comunale è sottoposto ad un sistema automatico di rilevazione delle presenze in servizio (art. 12, comma 1), nonché ad un sistema di preventiva comunicazione in caso di prestazione dei servizi esterni (art. 12, comma 2).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO E DIRITTO

Col ricorso in esame, Tiziana Di Grezia, avvocato del Comune di Marano di Napoli col profilo professionale funzionario amministrativo avvocato categoria D3, iscritta all’albo speciale ex art. 3 r.d. n. 1578/1933, impugna l’art. 12 della deliberazione del Commissario straordinario del Comune n. 77/2013 nella parte in cui prevede l’utilizzo del badge magnetico quale sistema d rilevazione delle presenze dell’avvocato dell’ente ed impone la preventiva comunicazione dei servizi esterni del medesimo avvocato al capo dell’amministrazione.
Ad avviso della ricorrente tali previsioni, ledendo l’autonomia dell’avvocato comunale, sarebbero in contrasto con l’art. 3 del r.d. n. 1578/1933, con l’art. 15 l. n. 70/1975 e con l’art. 2 d.lgs. n. 30/2006, nonché con gli artt. 3 e 97 Cost., oltre ad essere viziate da contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, carenza ed erroneità dell’istruttoria e della motivazione, sviamento di potere.
Si è difesa l’amministrazione comunale considerando, in particolare, che il regolamento consentirebbe la rilevazione, oltre che tramite badge magnetico, anche con l’utilizzo di un foglio di presenze e che la preventiva comunicazione dei servizi esterni non inciderebbe sull’attività professionale.
Ritiene il Collegio che il processo possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ricorrendo le condizioni processuali ex art. 60 c.p.a. ed essendo state sentite sul punto le parti comparse nell’odierna camera di consiglio.
Questa Sezione ha infatti già statuito (cfr. da ultimo sentenza 24 gennaio 2013, n. 547) ritenendo un’incompatibilità logica e strutturale fra le mansioni implicate dal profilo professionale di avvocato e il sistema automatico di rilevazione fondato sul cd. “badge”, ancorché previsto in astratto come alternativo alla rilevazione delle presenze mediante apposito foglio, tenuto conto che, in definitiva, spetta comunque all’amministrazione decidere di quale modalità concreta valersi in un certo momento storico.
Il sistema di rilevazione automatica «si risolve, quanto meno in astratto (anche al di là delle intenzioni di chi decide di adottarlo), in uno strumento idoneo obiettivamente a produrre una limitazione dei profili di autonomia professionale e di indipendenza che vanno invece riconosciuti a questa figura, per prassi amministrativa, dalla costante giurisprudenza e soprattutto nel rispetto della vigente legislazione.
In secondo luogo (…) l’avvocato di un ente pubblico, per intuibili ragioni connesse alle esigenze di patrocinio, è spesso costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere le sedi giudiziarie dove pendono le controversie in cui è parte l’ufficio da lui rappresentato ed è evidente quanto siffatta necessaria mobilità sia in contrasto con gli obblighi, ma anche con le formalità ed i tempi legati ad un (obbligatorio) utilizzo del badge» e, deve aggiungersi, con la preventiva comunicazione dei servizi esterni a sua volta incompatibile con la spesso non prevedibile esigenza di prestare la propria attività professionale fuori della sede di servizio interno.
«Infine, a definitivo conforto della tesi qui esposta, vale la pena di ricordare che la giurisprudenza – dalla quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede – ha costantemente affermato i principi sopra condivisi (cfr., da tempi risalenti, in materia di sistemi di rilevazione automatica della presenza degli avvocati degli enti pubblici questo Tar Campania, Napoli, Sez. II, 4 dicembre 1996 n. 560, secondo cui :”Il provvedimento col quale l'Inps dispone che anche i dipendenti appartenenti al ruolo legale soggiacciano alle medesime procedure di rilevazione automatica delle presenze vigenti per il restante personale, è da considerasi illegittimo perché il lavoro esterno che in talune occasioni può essere richiesto al detto personale, non può giustificare metodi di accertamento del rispetto dell'orario di servizio differenti.”»
Questi motivi inducono all’accoglimento del ricorso, e, per l’effetto, all’annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, regolando le spese in dispositivo secondo soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua l’atto con esso gravato.
Condanna il Comune di Marano di Napoli a rifondere a Tiziana Di Grezia le spese di lite liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Alfredo Storto, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


1 commento:

  1. Anche in ufficio da noi hanno messo dei badge timbratura di quelli che funzionano avvicinando il badge, da oggi anche un minuto di ritardo viene segnato!

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