martedì 12 gennaio 2016

ESAME AVVOCATO: il T.A.R. capitolino rinvia al Consiglio di Stato la questione della competenza territoriale sugli orali dell'esame di Avvocato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, ordinanza collegiale 7 gennaio 2016, n. 131).


ESAME AVVOCATO: 
il T.A.R. capitolino rinvia al Consiglio di Stato 
la questione della competenza territoriale
 sugli orali dell'esame di Avvocato 
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 
ordinanza collegiale 7 gennaio 2016, n. 131)



A mio modesto avviso, la questione della competenza territoriale in caso di atti presupposti aventi carattere normativo o generale va meglio specificata nel codice.
D'altronde se (talvolta) sbagliano i T.A.R., non vedo come non possano (talvolta) non sbagliare gli avvocati!


Massima

1. Per pacifica giurisprudenza (formatasi in data anteriore all’entrata in vigore del C.p.a.), competente a decidere i ricorsi proposti avverso il giudizio di esclusione dalle prove orali dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è il Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede la Corte di appello presso cui opera la commissione esaminatrice.
2. La circostanza che sia stata impugnata anche la nota allegata al verbale n. 1 del 11.12.2014 della Commissione centrale per l’esame di avvocato sessione 2014/2015, non determina una vis actractiva implicante lo spostamento della competenza dal Tar territoriale al Tar centrale in quanto, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 13 del c.p.a, detta nota, non è ascrivibile al novero degli atti normativi o generali.
3. la nota in esame, infatti, certamente non possiede contenuto normativo ma nemmeno può essere qualificata come un atto generale, in quanto si limita a dettare indirizzi alle Sottocommissioni, alle quali unicamente è rivolta, al fine di garantire uniformità di valutazione delle prove di esame su tutto il territorio nazionale, così da essere piuttosto assimilabile ad un atto interno, privo anche di valenza procedimentale, mentre l’atto generale ha per sua pregnante caratteristica il fatto di rivolgersi ad un numero indeterminato di destinatari;
4. A ciò si aggiunga che l’atto della Commissione centrale lascia impregiudicata, per pacifica giurisprudenza e per espressa menzione ripresa nell’atto stesso, la piena autonomia delle Sottocommissioni nell’esame dei candidati loro assegnati.



Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 13313 del 2015, proposto da:
R.F.A., rappresentato e difeso dall'avv. Angela Ferrara, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;

contro
Ministero della Giustizia; 
per l'annullamento
del verbale n. 18 del 10/04/2015 della vi sottocommissione esami avvocato - sessione 2014 - nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte del ricorrente (candidato 1682) - ricorso in riassunzione ex art. 15 cpa Tar Campania, Napoli, sezione ottava R.G. 4782/2015 (ord. coll. 5140/2015).

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:
con ricorso n. RG n. 4782/2015, il ricorrente impugnava gli atti in epigrafe indicati dinanzi al TAR Campania;
il predetto TAR, con ordinanza n. 5140/2015, ha ritenuto la propria incompetenza in favore del TAR Lazio;
il ricorso è stato riassunto dinanzi a questo Tribunale (R.G. n. 13313/2015);
Considerato che:
parte ricorrente ha ritualmente notificato all’Avvocatura Generale dello Stato in Roma il ricorso in esame con cui ha chiesto l’annullamento:
-del verbale n. 18 del 10/4/2015adottato dalla sottocommissione per gli esami di ammissione alla professione di avvocato, sessione 2014/2015, presso la Corte d’Appello di Roma, per la parte in cui reca il giudizio di non idoneità del candidato agli esami di avvocato (candidato n. 1682 votazione numerica prove scritte 27, 25 e 30), secondo i risultati pubblicati dalla Corte d’Appello di Napoli;
-del provvedimento che reca l’elenco degli ammessi alla prova orale, nella parte in cui egli non risulta inserito;
-del preordinato verbale nell’ambito del quale sono stati fissati dalla Commissione centrale i criteri puntualmente recepiti dalla commissione nel verbale di cui sopra;
questo Tribunale ha in plurime occasioni affermato che non determina lo spostamento di competenza la circostanza che il ricorso si rivolga anche nei confronti della nota allegata al verbale n. 1 del 11.12.2014 della Commissione centrale per l’esame di avvocato, sessione 2014, nella parte in cui prevede i criteri generali di valutazione e il bando di cui al DM 11.9.2014, denunciando esclusivamente la genericità di tali criteri di valutazione, in quanto tale atto, con riferimento alla parte impugnata, non ha natura né forza di atto normativo o generale e quindi la sua impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. e tenuto conto della natura delle censure dedotte non provoca lo spostamento attrattivo di competenza territoriale a carico degli altri atti impugnati;
Ritenuto pertanto di dover sollevare d’ufficio regolamento di competenza dinanzi al Consiglio di Stato al fine di vedere affermata, nel caso di specie, la competenza del TAR Campania;
Rilevato che:
in analoghe fattispecie (avente ad oggetto l’ordinanza T.A.R. del Lazio, Sede di Roma, Sezione II Quater n. 12831/2014) il Consiglio di Stato si è espresso in sede di regolamento di competenza condividendo l’orientamento espresso dal TAR Lazio (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. n. 1393/2015 e n. 1392/2015);
Ritenuto dunque che:
per pacifica giurisprudenza (formatasi in data anteriore all’entrata in vigore del C.p.a.), competente a decidere i ricorsi proposti avverso il giudizio di esclusione dalle prove orali dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è il Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede la Corte di appello presso cui opera la commissione esaminatrice (cfr. Cons. St. IV^, 19.3.2009, n.1642; idem 21.1.2009, n.294 e 02.4.2008 n. 1366);
come affermato dal Consiglio di Stato nelle ordinanze rese in sede di regolamento di competenza sopra menzionate, anche alla luce delle sopravvenute norme del c.p.a., non è dubitabile –avuto riguardo all’interesse azionato- che il “provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere” è individuabile nel caso di specie nel verbale relativo alla valutazione negativa degli elaborati redatti dall’odierna parte impugnante per l'abilitazione alla professione di avvocato - sessione 2014/2015; e che –avuto riguardo a detto atto- la competenza a conoscerlo appartiene al Tar nella cui circoscrizione opera la Commissione esaminatrice, ovvero la Corte d’appello di Napoli;
la circostanza che sia stata impugnata anche la nota allegata al verbale n. 1 del 11.12.2014 della Commissione centrale per l’esame di avvocato sessione 2014/2015, non determina una vis actractiva implicante lo spostamento della competenza dal Tar territoriale al Tar centrale in quanto, ai sensi del richiamato comma 4 bis dell’art. 13 del c.p.a, detta nota, riguardata del suo concreto contenuto e in relazione ai motivi proposti, non è ascrivibile al novero degli atti normativi o generali (v. ord. Tar Lazio, sez. II ter, n. 12598/2015);
la nota in esame, infatti, certamente non possiede contenuto normativo ma nemmeno può essere qualificata come un atto generale, in quanto si limita a dettare indirizzi alle Sottocommissioni, alle quali unicamente è rivolta, al fine di garantire uniformità di valutazione delle prove di esame su tutto il territorio nazionale, così da essere piuttosto assimilabile ad un atto interno, privo anche di valenza procedimentale, mentre l’atto generale ha per sua pregnante caratteristica il fatto di rivolgersi ad un numero indeterminato di destinatari;
a ciò si aggiunga che l’atto della Commissione centrale lascia impregiudicata, per pacifica giurisprudenza e per espressa menzione ripresa nell’atto stesso, la piena autonomia delle Sottocommissioni nell’esame dei candidati loro assegnati (cfr. in termini Tribunale II quater ord. coll. n. 12831/2014);
a tal proposito non pare dirimente la circostanza che in passato la giurisprudenza ha affermato che “Il verbale con il quale, ai sensi dell'art. 1 bis comma 9, l. 18 luglio 2003 n. 180, la Commissione centrale presso il Ministero della giustizia ha proceduto alla definizione dei criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dell'esame di avvocato non limita la sua efficacia alla sola regione di residenza del ricorrente, ma si estende all'intero territorio nazionale, con la conseguenza che la contestuale impugnazione del predetto atto, in quanto proveniente da un organo centrale dello Stato e del provvedimento di esclusione del candidato, implicando una situazione di inscindibilità processuale, determina la devoluzione al Tar del Lazio con sede in Roma della competenza a conoscere della intera controversia restando del tutto irrilevanti, ai fini che qui interessano, la consistenza, il contenuto e la portata delle censure rivolte contro l'atto generale presupposto” (così Cons. St., IV^, 11.4.2007 n.1575);
infatti, la citata giurisprudenza è antecedente all’entrata in vigore del comma 4 bis dell’art.13 del C.p.a. (inserito dall’art.1 c.1, lett.”a” del d.lgs n.160 del 2012), che ha sancito che “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”.
Per quanto attiene alla istanza cautelare, rispetto alla quale questo giudice deve comunque pronunciarsi ai sensi dell’art. 15, comma 6, c.p.a., il Collegio ritiene che non sussista il dedotto pericolo di danno grave ed irreparabile, stante la ripetibilità dello svolgimento della prova orale di esame, per la quale non è richiesta la contestualità;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) solleva d’ufficio regolamento di competenza
Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente ordinanza al Consiglio di Stato e per la comunicazione alle parti del presente giudizio.
Respinge la suindicata istanza cautelare e compensa le spese della fase cautelare.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Mariangela Caminiti, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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