APPALTI:
valenza attenuata al divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e i requisiti soggettivi del concorrente
valenza attenuata al divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e i requisiti soggettivi del concorrente
(T.A.R. Veneto, Sez. I, 14 marzo 2013 n. 379)
Massima
Il
divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e
i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente assume una valenza attenuata
nel caso in cui l'offerta tecnica abbia ad oggetto non un progetto o un
prodotto, bensì un facere da valutare
sulla base di criteri quali-quantitativi tra cui la pregressa esperienza
dell'operatore e la solidità ed estensione della sua organizzazione
imprenditoriale.
Sentenza per esteso
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2012,
proposto da:
Giuseppe Filippi, in proprio e quale capogruppo del r.t.i. costituendo con
Bruno Molon, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giacomo Quarneti e Chiara
Cacciavillani, con domicilio presso la segreteria del Tribunale ai sensi
dell’art. 25, comma 1, del c.p.a.;
contro
Acque del Chiampo s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Vittorio Domenichelli, Mara Chilosi e Francesca Masso, con domicilio eletto
presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del c.p.a.;
nei confronti di
Studio Tolio Giuseppe, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Andrea Pasqualin e Carlo Trentini, con domicilio eletto presso lo studio del
primo in Venezia-Mestre, viale Ancona, 17;
per l’annullamento
- della delibera del 27 giugno 2012 con la quale il
c.d.a. di Acque Chiampo s.p.a. ha aggiudicato l’appalto relativo al servizio di
gestione ed elaborazione della retribuzione del proprio personale dipendente ed
assimilato.
- dell’art. 8 del capitolato speciale;
- della delibera 18.4.2012;
- del provvedimento in data 18.07.2012 di rigetto del
preavviso di ricorso;
- dei verbali di gara;
- di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acque
del Chiampo s.p.a. e di Studio Tolio Giuseppe.
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso
incidentale proposto dal controinteressato Tolio Giuseppe, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Andrea Pasqualin e Carlo Trentini, con domicilio eletto
presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, viale Ancona, 17.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio
2013 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con atto di ricorso n.r.g. (1142/2012) notificato in
data 24.07.2012 e depositato il giorno successivo, il sig. Giuseppe Filippi ha
adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento degli atti, meglio in
epigrafe specificati, concernenti la procedura di gara indetta da Acque del
Chiampo s.p.a. per l’affidamento del servizio di gestione ed elaborazione della
retribuzione del proprio personale dipendente ed assimilato.
Riferisce di aver partecipato alla suddetta procedura
di gara e che in data 27 giugno 2012, il servizio veniva aggiudicato al
controinteressato.
Avverso gli atti di gara e, in particolare, contro il
provvedimento di aggiudicazione del servizio, il ricorrente ha formulato i
seguenti motivi di doglianza:
A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 53
della direttiva 2004/18/CE e degli artt. 42 e 83 del d.lgs. 163/2006. Eccesso
di potere per violazione del canone generale di ragionevolezza e dei principi
comunitari di concorrenza, parità di trattamentoe di massima partecipazione
alle procedure di gara.
Deduce, a tale riguardo, la violazione del principio
generale che vieta la commistione fra criteri soggettivi di ammissione e
criteri oggettivi di valutazione del merito tecnico delle offerte.
B) Violazione del principio di continuità della gara.
Lamenta, in proposito, l’eccessivo frazionamento delle
operazioni di gara le quali sarebbero state irregolarmente dilazionate dalla
commissione giudicatrice in tre sedute intervenute nell’arco di un mese.
C) Violazione dei principi di custodia e segretezza
delle offerte, di par condicio e di buon andamento e
imparzialità.
Lamenta, nello specifico, la mancata indicazione nei
verbali di gara delle operazioni volte a garantire l’integrità e la
conservazione dei plichi contenenti le offerte.
Acque del Chiampo s.p.a. si è costituita in giudizio
per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte
e concludendo per la reiezione delle domande avanzate dal ricorrente.
Si è, altresì, costituito il contro interessato il
quale, oltre a ribadire le argomentazioni difensive svolte dalla resistete
amministrazione, ha proposto ricorso incidentale deducendo la mancata
presentazione da parte del ricorrente principale dell’impegno di un fideiussore
a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto.
Alla pubblica udienza del giorno 31 gennaio 2013, su
conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
Con il presente gravame parte ricorrente contesta la
legittimità, sotto vari profili, della gara indetta da Acque del Chiampo s.p.a.
per l’affidamento del servizio di gestione ed elaborazione della retribuzione
del proprio personale dipendente ed assimilato.
In via preliminare il Collegio deve passare in esame
il motivo di gravame proposto in via incidentale con cui il contro interessato
afferma che il ricorrente principale avrebbe dovuto essere escluso dalla
procedura di gara per non aver presentato l’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 75, comma
8, del d.lg.s 163/2006.
Il motivo è infondato e va, pertanto, respinto.
Osserva, infatti, il Collegio che nel caso in cui,
come quello di specie, si tratti di un appalto sotto soglia da aggiudicarsi
mediante l’espletamento di procedure di acquisizione in economia di servizi e
forniture, la stazione appaltante non è obbligata a richiedere l’inclusione
nelle domande di partecipazione alla gara di una garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, atteso che l’art. 125 del codice dei contratti pubblici,
recante la disciplina delle menzionate procedure in economia e per cottimo
fiducario, non contiene alcun rinvio alla garanzia di cui all’art. 75, comma 8,
del d.lgs. 163/2006, la quale può trovare applicazione soltanto nel caso in
cui, ma non è quello di specie, la stazione appaltante l’abbia espressamente
richiamata nella lex specialis di gara.
Ciò posto, si può procedere allo scrutinio delle
doglianze contenute nel ricorso principale.
Al riguardo, il Collegio deve anzitutto disattendere
l’eccezione di irricevibilità del gravame per tardività delle censure proposte
avverso il bando di gara, in ragione della natura non immediatamente escludente
delle disposizioni in esso impugnate.
Deve, altresì, essere disattesa, l’eccezione
d’inammissibilità per difetto d’interesse, risultando evidente l’interesse
strumentale del ricorrente al rifacimento della procedura concorsuale previa
eliminazione delle censurate disposizioni del bando.
Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto,
respinto.
Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente
lamenta che l’aggiudicazione del servizio sarebbe stata effettuata in contrasto
col principio generale che vieterebbe la commistione fra criteri soggettivi di
ammissione e criteri di valutazione del merito tecnico, la cui netta
distinzione sarebbe imposta dagli artt. 44 e 53 della direttiva 2004/18/CE e
dagli artt. 42 e 83 del d.lgs. 163/2006.
La doglianza è insuscettibile di positiva definizione.
Si deve, infatti, rilevare che nel caso in cui
l’offerta tecnica abbia ad oggetto non un progetto o un prodotto, bensì un facere da
valutare sulla base di criteri quali-quantitativi tra cui la pregressa
esperienza dell’operatore e la solidità ed estensione della sua organizzazione
imprenditoriale, il divieto generale di commistione tra le caratteristiche
oggettive dell’offerta (criteri di selezione dell’offerta) e i requisiti
soggettivi dell’impresa concorrente (criteri di selezione dell’offerente),
assume una valenza attenuata, nel senso che dagli aspetti organizzativi
d’impresa e dall’esperienza maturata da un concorrente ben possono trarsi
indici significativi dell’affidabilità dell’incarico e della qualità delle
prestazioni professionali richiesti dalla stazione appaltante (cfr., ex
multis, Cons. St., sez. V,
02.10. 2009, n. 6002 e Cons. St., sez. IV, 25.11.2008, n. 5808).
Orbene, osserva il Collegio che i requisiti chiesti
dal bando per l’affidamento del servizio in questione, quali “l’esperienza
maturata nella consulenza del lavoro” ovvero“l’esperienza specifica
sul campo”, nonché le esperienze pregresse dei singoli professionisti,
rappresentano indubbiamente indici significativi della qualità della
prestazione direttamente riconducibili, come tali, alle caratteristiche
obiettive dell’offerta esplicitate nella lex specialis di gara
e, dunque, adatti a porsi quali parametri di valutazione relativi al merito
tecnico.
In conclusione, posto che l’offerta tecnica oggetto
dell’impugnato capitolato speciale d’appalto consiste essenzialmente in un facere,
le doglianze dedotte avverso l’inserimento di parametri imprenditoriali
soggettivi all’interno degli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta
tecnica, non possono trovare accolgimento.
Deve, altresì, essere respinto il secondo mezzo di
gravame con cui il ricorrente asserisce la violazione del principio di
continuità e contestualità delle sedute di gara, non imponendo detto principio
che la procedura concorsuale venga esaurita in un’unica seduta, né risulta che
nel caso di specie le operazioni della commissione esaminatrice si siano
protratte per un tempo eccessivamente lungo essendosi il relativo procedimento
esaurito nell’arco di soli 20 giorni.
Privo di pregio appare, infine, il terzo e ultimo
motivo con cui si deduce la violazione del principio di segretezza delle
offerte, non avendo parte ricorrente fornito alcuna prova né allegato alcun
indizio circa la manomissione della documentazione di gara.
Alla luce delle suesposte considerazioni sia il
ricorso principale sia quello incidentale, vanno rigettati in quanto infondati.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni
trattate, si ravvisano giustificati motivi per compensare, tra le parti in
causa, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) definitivamente pronunciando:
respinge il ricorso principale;
respinge il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del
giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Claudio Rovis, Consigliere
Enrico Mattei, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
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|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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