ELEZIONI:
Il regime delle spese di propaganda
Il regime delle spese di propaganda
per le prossime elezioni amministrative.
Gentili lettrici/i,
vi riporto uno stralcio di un ottimo documento (che trovato navigando sulla Rete), redatto dal Servizio elettorale del Friuli Venezia Giulia per fornire indicazioni ai Comuni, ai partiti, alle liste e più in generale a tutti i privati interessati, in materia di spese di propaganda e di connesse regole e limiti al finanziamento dei privati nelle campagne elettorali.
Ne riporto uno stralcio e vi allego il link con il pdf.
Vi allego anche il Manuale redatto dall'Ufficio elettorale della Camera dei Deputati utile per tutte le altre elezioni
Buona lettura.
FFIl pdf relativo alle elezioni amministrative lo trovate qui.
Il pdf relativo alle elezioni politiche lo trovate invece cliccando qui.
Stralcio
In
vista delle elezioni provinciali e comunali fissate per il 21 e 22 aprile 2013,
si ritiene utile e opportuno fornire alcune indicazioni in ordine al regime
delle spese occorrenti per la propaganda elettorale.
In tale ambito, assumono un rilievo distinto le
norme relative alla pubblicità delle spese elettorali e quelle relative alle
limitazioni delle spese medesime.
PUBBLICITÀ DELLE SPESE
ELETTORALI, DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DELLO STATO PATRIMONIALE DEI
TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE
La
pubblicità delle spese per la propaganda elettorale dei candidati alle elezioni
amministrative è disciplinata dall’articolo 30 della legge 25 marzo 1993, n.
81, il quale, al comma 1, prevede:
“1.
Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la
dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna
elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.
2.
Nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, il deposito delle
liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione
di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono
vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione
all’albo pretorio del comune. Deve essere altresì reso pubblico, entro trenta
giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei
candidati e delle liste.”
Il regime della pubblicità delle spese elettorali
è, quindi, diverso a seconda delle categoria di appartenenza dell’ente locale:
a) nei comuni
con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per i candidati alla carica di
sindaco e relative liste di candidati al consiglio comunale non è prevista
alcuna pubblicità delle spese elettorali;
b) nei
comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 50.000 abitanti e nelle
province è previsto che gli statuti e i regolamenti
disciplinino la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la
campagna elettorale dei candidati. Qualora lo statuto o il
regolamento nulla dispongano in merito deve ritenersi che nessun obbligo
sussiste in capo ai singoli candidati e alle relative liste;
c) nei
comuni con più di 50.000 abitanti la presentazione delle candidature deve essere
accompagnata dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui i
candidati e le liste intendono vincolarsi. Entro trenta giorni dal
termine della campagna elettorale deve essere altresì
presentato e reso pubblico il relativo rendiconto. In questo caso la norma non
richiede una semplice dichiarazione preventiva, espressione indubbiamente più
generica, bensì un vero e proprio bilancio preventivo, termine questo che,
anche per nozione comune, rappresenta qualcosa di più articolato e complesso.
A
tale disciplina si aggiunge quanto disposto recentemente dalla legge 6 luglio
2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore
dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la
trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per
l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei
partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo
alle detrazioni fiscali) che, all’articolo 13, ha posto una serie di
vincoli per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale nei Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti. Conseguentemente, nei comuni
con più di 15.000 abitanti sono ora previsti specifici tetti di spesa per la
campagna elettorale e una serie di controlli successivi (vedi terzo
paragrafo).
È
inoltre applicabile a tutti i candidati alle elezioni amministrative la norma
di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (come da
ultimo modificata dall’articolo 11, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96),
sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, che dispone
l’obbligo della dichiarazione dei finanziamenti o contributi ricevuti – anche
sotto forma di messa a disposizione di servizi – di importo superiore a €
5.000,00. Tale dichiarazione deve essere resa congiuntamente dal candidato e da
colui che ha erogato i finanziamenti entro tre mesi dalla percezione degli
stessi; la stessa può essere prodotta anche a mezzo di autocertificazione.
La disposizione non si applica nel caso di
finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende
bancarie alle condizioni fissate dagli accordi interbancari
L’inadempimento
dell’obbligo in questione è punito, ai sensi del sesto comma del sopra citato
articolo 4 della legge 659/1981, con una multa da due a sei volte l’ammontare
non dichiarato e con la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai
pubblici uffici (fattispecie depenalizzata ai sensi dell’articolo 32 della
legge 24 novembre 1981, n. 689: cfr. Cassazione penale III Sez. n. 2250 del 24
agosto 1994 e VI Sez. n. 12729 del 17 ottobre 1994).
In
materia di pubblicità delle spese elettorali occorre inoltre operare un
richiamo alla disciplina che prevede l’obbligo di rendere pubbliche le spese
sostenute per la propaganda elettorale da parte dei candidati eletti alla
carica di presidente della provincia e consigliere provinciale e alla carica di
sindaco e consigliere comunale dei comuni capoluogo di provincia o con
popolazione superiore a 50.000 abitanti [combinato disposto degli articoli 1,
comma 1, nn. 4) e 5) e 2, comma 1, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441].
Il
citato articolo 2 della legge 441/1982 prevede che i candidati eletti entro tre
mesi dalla proclamazione depositino una dichiarazione concernente le spese
sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi
propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla
formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l’apposizione della
formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”. Alla
dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al
terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli
eventuali contributi di importo superiore a € 5.000,00.
Gli
atti citati sono pubblici e tutti gli elettori hanno diritto di prenderne
visione (articolo 8 della legge 441/1982). Comuni e province regolamentano la
disciplina della presentazione delle dichiarazioni, in analogia a quanto
previsto dalla citata legge 441/1982 per la Camera dei deputati e per il Senato
della Repubblica, comprese le procedure di diffida in caso d’inadempienza.
Si
ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 41 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli Enti
locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e pertanto il Comune e la
Provincia di Udine, sono tenuti a disciplinare,
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