Premessa: tutti i requisiti attinenti
a partecipazione, qualificazione, etc. sono
soggettivi, e si distinguono dagli oggettivi, relativi
all’offerta.
Tra i primi, quelli dell’art. 38 (detti “di
ordine generale” o di “moralità pubblica”) devono esser posseduti da tutti i
partecipanti alle gare a qualsiasi titolo (anche avvalimento, sub-appalto, etc.)
1. I Consorzi stabili.
1.1 L'art.
36 disciplina il possesso dei requisiti per i consorzi stabili (almeno tre
consorziati, durata non inferiore a 5 anni, presenza di un’azienda,, mentre
l'art. 35 prevede che per queste specifiche forme di consorzi, a differenza di
quanto previsto per consorzio ordinario e RTI, i requisiti di idoneità tecnica
e finanziaria per l'ammissione alle procedure di gara di lavori pubblici, devono essere posseduti e comprovati dai consorzi
stessi (c.d. sistema
di autoqualificazione).
L'art. 36 co. 7 del
Codice stabilisce che “Il consorzio
stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole
imprese consorziate. Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento
ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la
classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate”.
1.2. disciplina relativa alle gare di affidamento
dei contratti di forniture e servizi
diverge leggermente da quella appena vista per le gare di affidamento di
lavori. In particolare il comma 2 dell'art. 277, detta una regola simile a
quella prevista dall'art. 36 del Codice, il Codice è chiaro nell'affermare che
i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere
posseduti direttamente dai consorzi, che dovranno dimostrarli nelle forme
ordinarie, se necessario ricorrendo all'avvalimento dei requisiti stessi,
eventualmente anche avvalendosi, quale Impresa ausiliaria, di propri consorziati.
2. R.T.I. e
consorzi ordinari.
Ai fini del
possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, i singoli requisiti di
ordine economico finanziario, tecnico organizzativo e per la qualificazione
all'esecuzione di lavori pubblici, posseduti dalle singole Imprese raggruppate
o consorziate vengono cumulati: il requisito di partecipazione, pertanto, sarà
costituito dalla sommatoria delle frazioni di requisito posseduti dalla singola
Impresa.
la legge
disciplina diversamente il possesso dei requisiti di partecipazione nel caso di
gare di lavori, da una parte, e servizi e forniture, dall'altra.
2.1 Per i lavori, la disciplina di dettaglio è
contenuta nell'art. 92 del Regolamento di attuazione, che tratta, oltre che i
raggruppamenti ed i consorzi ordinari, anche i GEIE e gli operatori economici
stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea.
2.1.1 Per
i RTI orizzontali, ovvero quelli
dove tutte le Imprese dichiarano di eseguire, pro quota, tutte le lavorazioni
(o la sola lavorazione) prevista dal bando, si stabilisce che l'impresa mandataria,
o, nel caso di consorzio ordinario, almeno uno dei consorziati, possieda il requisito
di partecipazione in misura non inferiore al 40% del totale, mentre il restante
60% deve essere posseduto cumulativamente dalle altre Imprese: tuttavia, ciascuna
di esse, deve possedere quantomeno il 10% del requisito di partecipazione
richiesto dal bando di gara.
Inoltre, in ogni
caso, la mandataria deve possedere il requisito di partecipazione in percentuale
superiore rispetto a quello posseduto dalle Imprese mandanti.
2.1.2 Nei
RTI verticali, invece, dove le
Imprese assumono ciascuna una o più lavorazioni previste in gara, si prevede che
i requisiti di partecipazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria
indicata quale prevalente.
Nelle categorie
scorporate, ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo
dei lavori della categoria che intende assumere. I requisiti relativi alle lavorazioni
scorporabili non assunte dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria.
2.2 La
disciplina di dettaglio in tema di servizi
e forniture è molto semplificata rispetto a quanto previsto per i lavori.
Infatti, l'art.
275 del Regolamento di attuazione si limita a prevedere che sia il bando ad
individuare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per
partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui
gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti.
Per il caso di
raggruppamento di Imprese, la mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Come sempre, la
libertà per la Stazione Appaltante di prevedere i requisiti di partecipazione alla
gara non è illimitata, dovendo comunque indicare nel bando le percentuali minime
per il possesso dei requisiti di partecipazione in capo a mandataria e mandante
con il rispetto del principio di non discriminazione e proporzionalità.
Tutti i soggetti
partecipanti al raggruppamento o al consorzio devono possedere i requisiti di
ordine generale previsti dall'art. 38 del Codice.
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