lunedì 7 gennaio 2013

La disciplina dettata dal Codice degli Appalti sui requisiti soggettivi dei consorzi stabili e delle A.T.I.




Premessa: tutti i requisiti attinenti a partecipazione, qualificazione, etc. sono soggettivi, e si distinguono dagli oggettivi, relativi all’offerta.
Tra i primi, quelli dell’art. 38 (detti “di ordine generale” o di “moralità pubblica”) devono esser posseduti da tutti i partecipanti alle gare a qualsiasi titolo (anche avvalimento, sub-appalto, etc.)
1. I Consorzi stabili.
1.1  L'art. 36 disciplina il possesso dei requisiti per i consorzi stabili (almeno tre consorziati, durata non inferiore a 5 anni, presenza di un’azienda,, mentre l'art. 35 prevede che per queste specifiche forme di consorzi, a differenza di quanto previsto per consorzio ordinario e RTI, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di gara di lavori pubblici, devono essere posseduti e comprovati dai consorzi stessi (c.d. sistema di autoqualificazione).
L'art. 36 co. 7 del Codice stabilisce che “Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori la qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate”.
1.2.  disciplina relativa alle gare di affidamento dei contratti di forniture e servizi diverge leggermente da quella appena vista per le gare di affidamento di lavori. In particolare il comma 2 dell'art. 277, detta una regola simile a quella prevista dall'art. 36 del Codice, il Codice è chiaro nell'affermare che i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere posseduti direttamente dai consorzi, che dovranno dimostrarli nelle forme ordinarie, se necessario ricorrendo all'avvalimento dei requisiti stessi, eventualmente anche avvalendosi, quale Impresa ausiliaria, di propri consorziati.
 2.  R.T.I. e consorzi ordinari.
Ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, i singoli requisiti di ordine economico finanziario, tecnico organizzativo e per la qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, posseduti dalle singole Imprese raggruppate o consorziate vengono cumulati: il requisito di partecipazione, pertanto, sarà costituito dalla sommatoria delle frazioni di requisito posseduti dalla singola Impresa.
la legge disciplina diversamente il possesso dei requisiti di partecipazione nel caso di gare di lavori, da una parte, e servizi e forniture, dall'altra.
2.1  Per i lavori, la disciplina di dettaglio è contenuta nell'art. 92 del Regolamento di attuazione, che tratta, oltre che i raggruppamenti ed i consorzi ordinari, anche i GEIE e gli operatori economici stabiliti in altri Paesi dell'Unione Europea.
2.1.1  Per i RTI orizzontali, ovvero quelli dove tutte le Imprese dichiarano di eseguire, pro quota, tutte le lavorazioni (o la sola lavorazione) prevista dal bando, si stabilisce che l'impresa mandataria, o, nel caso di consorzio ordinario, almeno uno dei consorziati, possieda il requisito di partecipazione in misura non inferiore al 40% del totale, mentre il restante 60% deve essere posseduto cumulativamente dalle altre Imprese: tuttavia, ciascuna di esse, deve possedere quantomeno il 10% del requisito di partecipazione richiesto dal bando di gara.
Inoltre, in ogni caso, la mandataria deve possedere il requisito di partecipazione in percentuale superiore rispetto a quello posseduto dalle Imprese mandanti.
2.1.2  Nei RTI verticali, invece, dove le Imprese assumono ciascuna una o più lavorazioni previste in gara, si prevede che i requisiti di partecipazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria indicata quale prevalente.
Nelle categorie scorporate, ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria.
2.2  La disciplina di dettaglio in tema di servizi e forniture è molto semplificata rispetto a quanto previsto per i lavori.
Infatti, l'art. 275 del Regolamento di attuazione si limita a prevedere che sia il bando ad individuare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti.
Per il caso di raggruppamento di Imprese, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Come sempre, la libertà per la Stazione Appaltante di prevedere i requisiti di partecipazione alla gara non è illimitata, dovendo comunque indicare nel bando le percentuali minime per il possesso dei requisiti di partecipazione in capo a mandataria e mandante con il rispetto del principio di non discriminazione e proporzionalità.
Tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento o al consorzio devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Codice.

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