giovedì 10 gennaio 2013

La Dispensa del CORSO FRASCA su espropriazione di pubblica utilità interamente gratis!


Vi riporto la Premessa e parte del Capitolo I della Dispensa del 28.09.2012 del Corso di Diritto Amministrativo vertente su L'espropriazione di pubblica utilità".
Basta cliccare sul link sottostante e vi troverete su Google Drive; da lì potrete leggere/scaricare per intero il materiale.
Spero sia d'aiuto/interesse a tutti, giuristi  e non, amministrativisti o meno.
A presto.

Premessa

Salve ragazze/i,

questa dispensa ha per oggetto “L’espropriazione per pubblica utilità” ed i connessi risvolti in materia di “Risarcimento del danno”.
Si tratta di una materia di discreta probabilità concorsuale (l’esame di Stato non è un concorso ma una procedura volta a conseguire un’abilitazione professionale, ma la giurisprudenza li equipara!), ma di estrema importanza perché la giurisprudenza tramite essa ha “dato i natali” ad alcuni tra gli istituti e le categorie concettuali più innovative dell’intero ordinamento giuridico italiano. Basti pensare alla distinzione tra “carenza di potere in astratto od in concreto” e “cattivo uso del potere, elaborata dalla Suprema Corte nel lontano 1949 per ripartire la giurisdizione tra G.O. (la prima) e G.A. (la seconda); o all’istituto della c.d. “accessione invertita” (od occupazione usurpativa), “creata” dalle Sez. Un. n. 1489/83 per legittimare le occupazioni illegittime della P.A., che tuttora sono oggetto di attenzione da parte della Corte di Strasburgo. Dal 2000, l’intera materia è stata difatti investita dall’influenza della CEDU, che viepiù ha imposto un adeguamento del nostro sistema legale in parte qua agli “standards” di tutela del diritto di proprietà
Ad ogni modo, ad ottobre torneremo su entrambe le tematiche di questa dispensa (vd. Programma).
In questa sede “ci limiteremo” a delineare i profili fondamentali degli istituti “fisiologici” e quelli “patologici” (in particolare le occupazioni acquisitiva ed usurpativa e la nuova “acquisizione provvedimentale ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/01) del procedimento de quo.
Prima della giurisprudenza massimata e delle tracce da svolgere, vi riporto anche alcuni contributi dottrinali sui più recenti interventi del legislatore e sulle pronunce della Corte Cost., entrambi volti ad adeguare l’ordinamento italiano alla CEDU (in particolare all’art. 1 del Protocollo n. 1, che tutela la proprietà come diritto della persona).
Vi premetto che questa dispensa si caratterizza più per il tentativo di razionalizzare la materia, in particolare tramite contributi dottrinali di tipo storico-ricostrutivo, che per la copiosità della giurisprudenza. Ciò con lo scopo di introdurvi alla materia per poi approfondirla (con la prossima dispensa) con lo studio casistico delle pronunce.
Vi consiglio, ad ogni modo, la lettura per intero delle due sentenze della Corte delle leggi n. 204/2004 e n. 191/06, che hanno delineato i nuovi confini della giurisdizione esclusiva del G.A. proprio partendo dalla mancata distinzione dei comportamenti della P.A. in “materiali” (chiaro riferimento all’occupazione usurpativa), affidati al G.O., e comportamenti amministrativi (vd. occupazione acquisitiva), sindacabili dal G.A..
Buono studio e buon esercizio.
A presto.


1.    Il procedimento d’espropriazione per pubblica utilità:
gli aspetti e gli istituti “fisiologici”


Premessa.

L’espropriazione per pubblica utilità non comporta particolari difficoltà se studiata nel suo svolgimento fisiologico, ossia sulla base del procedimento stabilito dal T.U. in materia, il d.P.R. n. 327/01, che detta una disciplina semplice, chiara e dettagliata.
Purtroppo la concreta prassi amministrativa si è rivelata, in particolare negli ultimi 30 anni, illegittima al limite dell’illecito (anche penale), tanto da far meritare a partire dal 2000 svariate e costanti sentenze di condanna da parte della Corte EDU a carico dell’Italia per violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU (che tutela il diritto della proprietà come diritto della personalità). E questo nonostante le Supreme Corti nazionali (a partire dalla Cass. che a Sez. Un. nel 1983 “legittimò” la c.d. occupazione acquisitiva o “accessione invertita”) avessero vallato in pieno l’operato illegittimo della P.A., sulla base di un interesse pubblico che comun che doveva prevalere sul privato, a prescindere dalle violazioni commesse dalla P.A..
Le difficoltà nascono quindi dallo studio delle espressioni patologiche dell’agere amministrativo, che in concreto assumono un ruolo preponderante tanto nella prassi, che nella legislazione come nella (ovviamente) giurisprudenza. In altre parole i problemi nascono a partire dagli anni ’70, quando l’espropriazione si svolge sempre più nelle forme dell’occupazione d’urgenza, e l’esigenza sociale di fornire un’abitazione ad una popolazione sempre più urbanizzata porta la P.A. ad agire sempre più de facto che de iure.
L’ingente contenzioso e le ripercussioni sull’erario portano più volte le Sez. Un. le Ad. Plen. ed il legislatore legittimare ex post l’illecito (più che illegittimo) operato della P.A.; vengono “create” ex nihilo  le occupazioni “appropriative” ed “usurpative” e si comincia quindi a distinguerle quanto a dies, presupposti e limiti in materia di risarcimento.
Il “condono legislativo” a favore della P.A. opera tuttora: basti pensare alla recente introduzione (d.l. n. 111/11) dell’art. 42-bis, che ha “creato” l’istituto dell’acquisizione provvedimentale dopo la declaratoria d’illegittimità del’art. 43 sull’acquisizione sanante da parte della Corte Cort. con la sent. n. 283/10.
In realtà si tratta soltanto di una “truffa delle etichette” e non di un adeguamento del nostro ordinamento ai principi fissati dalla CEDU, giacché il nuovo istituto non è che il precedente sotto altre spoglie, e difficilmente supererà il vaglio della giurisprudenza convenzionale.
Di tutti gli istituti nominati sommariamente supra, occorre ora dare una più compiuta analisi. Cominciamo con gli aspetti “fisiologici” del procedimento in esame.

1.1    Definizione.

Può definirsi come listituto che attribuisce alla autorità procedente la potestà di sacrificare, sulla base della propria potestà ablatoria reale e previa corresponsione di un’indennità giusta ed unica,  il diritto di proprietà, i diritti reali e personali altrui, per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata, attuandone il trasferimento coattivo in capo al beneficiario dell’esproprio


1.2  Natura.

Il procedimento d’espropriazione per pubblica utilità costituisce l’espressione più paradigmatica del potere ablatorio reale della P.A., mediante il quale  viene sacrificato il diritto di proprietà (o altro diritto reale o personale) a vantaggio dell’intera collettività.
 che si distingue da quello personale perché mentre il primo produce un duplice effetto, privativo del diritto di proprietà de privato ed acquisitivo a favore della P.A., il secondo dispiega solo l’effetto restrittivo della sfera giuridica altrui (vd. ordini di polizia o dell'autorità sanitaria, precettazione, etc.).
Altre espressioni del potere ablatorio reale sono: la confisca, il sequestro amministrativo, la requisizione, etc..





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