Il ruolo che la Corte dei Conti sta assumendo nel nostro ordinamento è sotto gli occhi di tutti. Si è addirittura pensato di farla assurgere a "guardiana della contabilità" dei partiti politici, dopo le ultime bufere mediatiche sulle notizie di spreco di denaro pubblico (art. 49 Cost. così semi-attuato?).
Non dimentichiamoci poi della Corte dei Conti europea...
Quanto ai pareri espressi dalla stessa...
L’art. 100 co. 2 inserisce la Corte dei Conti tra
gli organi “ausiliari”, e le attribuisce funzioni di controllo (preventivo,
sulla legittimità degli atti di Governo, e successivo, sulla gestione del
bilancio dello Stato; oggi entrambi i tipi di controllo sono estesi a Regioni
ed Enti locali) e giurisdizionali.
La funzione
consultiva della Corte dei conti non
trova riferimento della Carta fondamentale, e quindi rimane allocata unicamente a livello di legislazione
ordinaria.
La funzione
consultiva della Corte dei conti già prevista nel regio decreto 1214/1934
consiste in linea generale nella formulazione di pareri al Governo e ai
Ministri al fine della formazione di atti normativi e provvedimenti
amministrativi. Il parere della Corte dei conti va acquisito anche
nel caso di revisione delle disposizioni che interessano l’ordinamento
contabile soppressione o modificazioni di quelle esistenti e per la modifica o
creazione di modelli di conti, scritture o documenti contabili.
Inoltre deve essere sentito il parere della Corte
dei conti sulle iniziative legislative aventi ad oggetto il conferimento di
nuove attribuzioni alla Corte, la soppressione o modificazione di quelle
esistenti o che riguardano l’ordinamento interno dell’Istituto o le sue funzioni.
Di
particolare rilievo è la riforma della funzione consultiva attuata dalla l. n.
131/2003 (Legge c.d. “La Loggia”), che con l’art. 7, comma
8, ha conferito alla Corte
una specifica forma di funzione
consultiva a favore delle Regioni, delle province, dei comuni e delle
città metropolitane nelle materie di
contabilità pubblica.
La norma dispone che “8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle
sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa, nonché pareri in materia di
contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di
norma tramite il Consiglio delle
autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane”.
Carattere
dell’attività consultiva, della Corte dei Conti in generale, è l’imparzialità: analogamente a quanto avviene
per il Consiglio di Stato, si distingue dalle attività di patrocinio legale e
di consulenza affidate agli uffici delle
avvocature pubbliche, le quali sono svolte, per definizione, a tutela di
una parte pubblica, e sono perciò prive,
per definizione, dei caratteri di terzietà, neutralità ed indipendenza: mentre queste ultime costituiscono
attività di ordinario supporto
gestionale dell’Ente, la funzione consultiva costituisce accesso ad un’istanza apicale.
“Funzione
consultiva” quindi e non “Consulenza
giuridica”.
Ai sensi della l. n. 131/03 i soggetti che svolgono
la funzione consultiva sono le Sezioni regionali di controllo, a favore degli
Enti locali che abbiano fatto richiesta sottoscritta dal rappresentante legale
dell’Ente (per il Comune il Sindaco quindi) o, nel caso di atti normativi, dai
presidenti dei consigli regionali, provinciali o comunali, e purché sussista un
interesse attuale personale e concreto dell’Ente richiedente.
Limiti: sono due limiti,
1.
uno materiale,
potendo l’attività consultiva vertere soltanto su materie di contabilità
pubblica: principalmente la materia del bilancio con il sistema di principi e
norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli
Enti Pubblici. La materia di contabilità pubblica però va intesa
in senso dinamico e riguarda non solo la gestione del bilancio, ma anche le
modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi
di contenimento della spesa, fissati nelle leggi finanziarie e collegati
direttamente alla sana gestione finanziaria dell’Ente e ai pertinenti equilibri
di bilancio.
2. L’altro
funzionale. Attiene ai limiti della funzione consultiva sia rispetto
alle altre funzioni attribuite alla Corte sia rispetto alla funzioni attribuite
dall’ordinamento ad altri enti; es. parere su fattispecie all’esame della
Procura regionale.
Nomofilachia:
A seguito dell’art. 17 comma 31 del decreto legge n.
78 del 2009 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n.102 è
previsto in caso di difformità di orientamenti delle Sezioni regionali di
controllo sulla medesima questione, sia nell’esercizio della funzione di
controllo che della funzione consultiva ovvero su questioni di massima di
particolare rilevanza, un ruolo di orientamento generale alle Sezioni Riunite
intestando a quest’ultime, su iniziativa del Presidente della Corte, una
funzione assimilabile alla cosiddetta nomofilachia di cui all’art 65 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n.12 (legge sull’ordinamento giudiziario).
L’ordinamento ha ritenuto di individuare una sede
ove comporre eventuali antinomie di carattere interpretativo al fine di
garantire la corretta applicazione della legge rispetto ai singoli casi e la
risoluzione delle questioni di massima.
[…]
I pareri della Corte dei Conti devono
concentrarsi (preferibilmente) su:
1. atti generali;
2. atti o schemi di atti di normazione
primaria (leggi, statuti) o secondaria;
3. (regolamenti di contabilità o in materie
comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti;
4. soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la
necessaria armonizzazione nella contabilità.
5. compilazione dei bilanci e dei rendiconti;
6. preventiva valutazione di formulari e
scritture contabili che gli enti intendessero adottare.
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