domenica 6 gennaio 2013

L'attività consultiva della Corte dei Conti; in particolare i pareri.



Il ruolo che la Corte dei Conti sta assumendo nel nostro ordinamento è sotto gli occhi di tutti. Si è addirittura pensato di farla assurgere a "guardiana della contabilità" dei partiti politici, dopo le ultime bufere mediatiche sulle notizie di spreco di denaro pubblico (art. 49 Cost. così semi-attuato?).
Non dimentichiamoci poi della Corte dei Conti europea...
Quanto ai pareri espressi dalla stessa...
L’art. 100 co. 2 inserisce la Corte dei Conti tra gli organi “ausiliari”, e le attribuisce funzioni di controllo (preventivo, sulla legittimità degli atti di Governo, e successivo, sulla gestione del bilancio dello Stato; oggi entrambi i tipi di controllo sono estesi a Regioni ed Enti locali) e giurisdizionali.
La funzione consultiva della Corte dei  conti non trova riferimento della Carta fondamentale, e quindi rimane allocata  unicamente a livello di legislazione ordinaria.
La funzione consultiva della Corte dei conti già prevista nel regio decreto 1214/1934 consiste in linea generale nella formulazione di pareri al Governo e ai Ministri al fine della formazione di atti normativi e provvedimenti amministrativi. Il parere della Corte dei conti va acquisito anche nel caso di revisione delle disposizioni che interessano l’ordinamento contabile soppressione o modificazioni di quelle esistenti e per la modifica o creazione di modelli di conti, scritture o documenti contabili.
Inoltre deve essere sentito il parere della Corte dei conti sulle iniziative legislative aventi ad oggetto il conferimento di nuove attribuzioni alla Corte, la soppressione o modificazione di quelle esistenti o che riguardano l’ordinamento interno dell’Istituto o le sue funzioni.
Di particolare rilievo è la riforma della funzione consultiva attuata dalla l. n. 131/2003 (Legge c.d. “La Loggia”), che con l’art. 7, comma 8, ha conferito alla Corte una specifica forma di funzione  consultiva a favore delle Regioni, delle province, dei comuni e delle città  metropolitane nelle materie di contabilità pubblica.
La norma dispone che “8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni  regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e  dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di  contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite  il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città  metropolitane”.
Carattere dell’attività consultiva, della Corte dei Conti in generale, è l’imparzialità:  analogamente a quanto avviene per il Consiglio di Stato, si distingue dalle attività di patrocinio legale e di consulenza affidate agli uffici delle  avvocature pubbliche, le quali sono svolte, per definizione, a tutela di una parte  pubblica, e sono perciò prive, per definizione, dei caratteri di terzietà, neutralità  ed indipendenza: mentre queste ultime costituiscono attività di ordinario  supporto gestionale dell’Ente, la funzione consultiva costituisce accesso ad  un’istanza apicale.
Funzione consultiva” quindi e non “Consulenza giuridica”.
Ai sensi della l. n. 131/03 i soggetti che svolgono la funzione consultiva sono le Sezioni regionali di controllo, a favore degli Enti locali che abbiano fatto richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente (per il Comune il Sindaco quindi) o, nel caso di atti normativi, dai presidenti dei consigli regionali, provinciali o comunali, e purché sussista un interesse attuale personale e concreto dell’Ente richiedente.
Limiti: sono due limiti,
1.  uno materiale, potendo l’attività consultiva vertere soltanto su materie di contabilità pubblica: principalmente la materia del bilancio con il sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti Pubblici. La materia di contabilità pubblica però va intesa in senso dinamico e riguarda non solo la gestione del bilancio, ma anche le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa, fissati nelle leggi finanziarie e collegati direttamente alla sana gestione finanziaria dell’Ente e ai pertinenti equilibri di bilancio.
2. L’altro funzionale. Attiene ai limiti della funzione consultiva sia rispetto alle altre funzioni attribuite alla Corte sia rispetto alla funzioni attribuite dall’ordinamento ad altri enti; es. parere su fattispecie all’esame della Procura regionale.
Nomofilachia: A seguito dell’art. 17 comma 31 del decreto legge n. 78 del 2009 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n.102 è previsto in caso di difformità di orientamenti delle Sezioni regionali di controllo sulla medesima questione, sia nell’esercizio della funzione di controllo che della funzione consultiva ovvero su questioni di massima di particolare rilevanza, un ruolo di orientamento generale alle Sezioni Riunite intestando a quest’ultime, su iniziativa del Presidente della Corte, una funzione assimilabile alla cosiddetta nomofilachia di cui all’art 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 (legge sull’ordinamento giudiziario).
L’ordinamento ha ritenuto di individuare una sede ove comporre eventuali antinomie di carattere interpretativo al fine di garantire la corretta applicazione della legge rispetto ai singoli casi e la risoluzione delle questioni di massima.
[…]
I pareri della Corte dei Conti devono concentrarsi (preferibilmente) su:
1. atti generali;
2. atti o schemi di atti di normazione primaria (leggi, statuti) o secondaria;
3. (regolamenti di contabilità o in materie comportanti spese, circolari), o inerenti all'interpretazione di norme vigenti;
4. soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella contabilità.
5. compilazione dei bilanci e dei rendiconti;
6. preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendessero adottare.

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