Portata dell’art. 13, c. 4 bis C.p.A.
introdotto dal 2’ Correttivo – D. Lgs. 160/12
introdotto dal 2’ Correttivo – D. Lgs. 160/12
Massima
Il sommo
Consesso amministrativo interviene, ancora una volta, sui criteri di
delimitazione della competenza per territorio, specie a seguito degli ulteriori
interventi realizzati con il secondo decreto correttivo del Codice del processo
amministrativo – D. Lgs. n. 160 del 14 settembre 2012.
In
particolare, ricordando che l’articolo 13 C.p.A. fissa il criterio ordinario di
riparto della competenza per territorio con riguardo a quello della sede
dell’Autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della
controversia – come chiarito, altresì, dall’Adunanza Plenaria n. 33/12 – i
Giudici sottolineano la peculiarità dell’aggiunta normativa, effettuata con il
suddetto Decreto del settembre scorso – al comma 4 bis.
Quest’ultimo,
infatti, disponendo che “la competenza territoriale relativa al
provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella
relativa agli atti presupposti, tranne che si tratti di atti normativi o
generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di
attribuzione della competenza”, intende evidentemente evitare la
produzione di effetti distorsivi, sulla perimetrazione del Giudice territoriale,
per effetto di atti aventi valenza meramente endoprocedimentale.
Una simile
natura, per l’appunto, viene riconosciuta alle delibere dirigenziali con
funzione di presupposto della vicenda oggetto dell’odierno scrutinio,
con il conseguente radicarsi della competenza per territorio in capo
al TAR periferico.
Si tratta,
infatti, di una sequenza procedimentale i cui effetti si producono interamente
in ambito regionale, con la conseguente necessità che il Giudice chiamato sia
quello territorialmente più vicino, come il sommo Consesso, in tale sede,
ancora una volta ricorda
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