lunedì 24 dicembre 2012

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 12 dicembre 2012, n. 38


Portata dell’art. 13, c. 4 bis C.p.A. 
introdotto dal 2’ Correttivo – D. Lgs. 160/12


Massima


Il sommo Consesso amministrativo interviene, ancora una volta, sui criteri di delimitazione della competenza per territorio, specie a seguito degli ulteriori interventi realizzati con il secondo decreto correttivo del Codice del processo amministrativo – D. Lgs. n. 160 del 14 settembre 2012.
In particolare, ricordando che l’articolo 13 C.p.A. fissa il criterio ordinario di riparto della competenza per territorio con riguardo a quello della sede dell’Autorità amministrativa cui fa capo l’esercizio del potere oggetto della controversia – come chiarito, altresì, dall’Adunanza Plenaria n. 33/12 – i Giudici sottolineano la peculiarità dell’aggiunta normativa, effettuata con il suddetto Decreto del settembre scorso – al comma 4 bis.
Quest’ultimo, infatti, disponendo che “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti, tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”, intende evidentemente evitare la produzione di effetti distorsivi, sulla perimetrazione del Giudice territoriale, per effetto di atti aventi valenza meramente endoprocedimentale.
Una simile natura, per l’appunto, viene riconosciuta alle delibere dirigenziali con funzione di presupposto della vicenda oggetto dell’odierno scrutinio, con il conseguente radicarsi della competenza per territorio in capo al TAR periferico.
Si tratta, infatti, di una sequenza procedimentale i cui effetti si producono interamente in ambito regionale, con la conseguente necessità che il Giudice chiamato sia quello territorialmente più vicino, come il sommo Consesso, in tale sede, ancora una volta ricorda

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