Limiti di applicabilità del criterio del
c.d. foro speciale del pubblico impiego
Massima
Il Massimo
Collegio, investendo incidentalmente una questione di peculiare interesse,
quale la propria necessaria composizione ai fini della elezione di un Giudice
della Corte Costituzionale, si esprime sulla portata dei criteri individuati
dal C.p.A. in vista di un regolamento di competenza di tale portata.
Infatti, a
seguito di un decreto del Presidente del Consiglio di Stato, con il quale era
stato negato il diritto di elettorato attivo per l’elezione di un Giudice
costituzionale ai componenti cc.dd. laici del C.G.A., questi ultimi
provvedevano alla relativa censura dinanzi al TAR palermitano.
La Difesa
erariale, rappresentando il Presidente del Sommo Consesso e ritenendo errata la
designazione del Giudice siciliano, proponeva, invece, il TAR Lazio, in
considerazione di vari aspetti.
Infatti, non
solo valorizzando gli effetti finali che l’atto in questione era destinato a
produrre, nonché l’Autorità emanante, emergeva la competenza del Collegio
laziale; ma, altresì, applicando il c.d. foro speciale del pubblico impiego
– ex art. 13 – 2’ co. C.p.A. – come richiamato dai
ricorrenti, l’esito non sarebbe stato dissimile.
Al di là
della peculiarità della vicenda, invero difficilmente inquadrabile in un
rapporto di pubblico impiego, è, infatti, altrettanto indubbio che il suddetto
criterio sia stato frequentemente soggetto a deroghe.
Come già
espresso dall’Adunanza Plenaria n. 20 del 16 novembre 2011, infatti, «il
foro speciale della sede di servizio dell’impiegato ricorrente è destinato a
cedere rispetto alla regola generale della sede dell’autorità emanante quando
fra gli atti impugnati ve ne sia qualcuno che sia idoneo a spiegare effetti al
di fuori dell’ambito circoscrizionale del Tribunale periferico o nei confronti
di altri impiegati».
Tanto, per
l’appunto, ricorre nella peculiare vicenda in esame in cui è incontestabile che
il provvedimento scrutinato appartenga ad una sequenza procedimentale più
ampia, destinata a produrre effetti sul territorio nazionale nonché riguardante
interessi pubblici di gran lunga soverchianti la sfera di un presunto rapporto
d’impiego che, in tale sede, non riveste nemmeno i requisiti voluti dal suddetto
articolo 13 – 2’ co. C.p.A..
Per tal
motivo, il Massimo Collegio non esita a dichiarare la competenza del TAR Lazio
– sede di Roma.
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