lunedì 24 dicembre 2012

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 11 dicembre 2012, n. 37



Limiti di applicabilità del criterio del c.d. foro speciale del pubblico impiego

Massima

Il Massimo Collegio, investendo incidentalmente una questione di peculiare interesse, quale la propria necessaria composizione ai fini della elezione di un Giudice della Corte Costituzionale, si esprime sulla portata dei criteri individuati dal C.p.A. in vista di un regolamento di competenza di tale portata.
Infatti, a seguito di un decreto del Presidente del Consiglio di Stato, con il quale era stato negato il diritto di elettorato attivo per l’elezione di un Giudice costituzionale ai componenti cc.dd. laici del C.G.A., questi ultimi provvedevano alla relativa censura dinanzi al TAR palermitano.
La Difesa erariale, rappresentando il Presidente del Sommo Consesso e ritenendo errata la designazione del Giudice siciliano, proponeva, invece, il TAR Lazio, in considerazione di vari aspetti.
Infatti, non solo valorizzando gli effetti finali che l’atto in questione era destinato a produrre, nonché l’Autorità emanante, emergeva la competenza del Collegio laziale; ma, altresì, applicando il c.d. foro speciale del pubblico impiego – ex art. 13 – 2’ co. C.p.A. – come richiamato dai ricorrenti, l’esito non sarebbe stato dissimile.
Al di là della peculiarità della vicenda, invero difficilmente inquadrabile in un rapporto di pubblico impiego, è, infatti, altrettanto indubbio che il suddetto criterio sia stato frequentemente soggetto a deroghe.
Come già espresso dall’Adunanza Plenaria n. 20 del 16 novembre 2011, infatti, «il foro speciale della sede di servizio dell’impiegato ricorrente è destinato a cedere rispetto alla regola generale della sede dell’autorità emanante quando fra gli atti impugnati ve ne sia qualcuno che sia idoneo a spiegare effetti al di fuori dell’ambito circoscrizionale del Tribunale periferico o nei confronti di altri impiegati».
Tanto, per l’appunto, ricorre nella peculiare vicenda in esame in cui è incontestabile che il provvedimento scrutinato appartenga ad una sequenza procedimentale più ampia, destinata a produrre effetti sul territorio nazionale nonché riguardante interessi pubblici di gran lunga soverchianti la sfera di un presunto rapporto d’impiego che, in tale sede, non riveste nemmeno i requisiti voluti dal suddetto articolo 13 – 2’ co. C.p.A..
Per tal motivo, il Massimo Collegio non esita a dichiarare la competenza del TAR Lazio – sede di Roma




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