mercoledì 26 dicembre 2012

Roberto Giovagnoli sul responsabile del procedimento (novembre 2012)



Vi riporto il Sommario e la Premessa dell'intervento del Cons. Roberto Giovagnoli (di cui ho seguito per due anni il corso di preparazione al concorso per magistrato ordinario) sul ruolo del "Responsabile del procedimento". Inutile sottolineare la levatura del giurista e ed il valore del contributo dottrinale (Caringella, Garofoli, Giovagnoli, Bellomo, etc. oltre che "giurisprudenza" sono anche "dottrina").
La restante parte la trovate sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa (a tutti consigliato, per qualità e quantità del materiale presente): Sito della Giustizia Amministrativa


Roberto Giovagnoli
(Consigliere di Stato)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PUNTI DI CONTATTO E DISSONANZA TRA LA DISCIPLINA CODICISTICA E QUELLA SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO*

SOMMARIO1. Premessa. - 2. Il c.d. dovere di soccorso nella disciplina generale del procedimento amministrativo e nel procedimento di evidenza pubblica. - 3. Gli elementi di diversità tra il RUP e il responsabile del procedimento disciplinata dalla legge n. 241 del 1990. - 3.1. Dal responsabile del procedimento al responsabile dei procedimenti amministrativi e delle attività privatistiche relative all’intervento da realizzare mediante contratti pubblici. - 3.2. Il codice dei contratti pubblici fa riferimento al responsabile unico del procedimento come persona fisica e non come un ufficio - 3.3. Le competenze del responsabile del procedimento nel codice dei contratti pubblici e nella legge n. 241 del 1990. - 4. Rapporti tra i poteri del RUP e la commissione giudicatrice.  - 4.1. Il RUP presidente o componente della Commissione giudicatrice - 4.2. I rapporti tra il RUP e le competenze valutative della Commissione - 4.3. I poteri del RUP nel procedimento di valutazione di anomalia delle offerte.

1. Premessa.
La figura del responsabile unico del procedimento nel settore degli appalti pubblici non ha particolarmente suscitato l’interesse della dottrina. La maggior parte delle trattazioni che si occupano dell’istituto, pur enfatizzando l’importanza del RUP come motore del procedimento, si limitano, tuttavia, nella maggior parte dei casi, a considerare tale figura come una semplice “declinazione” dell’istituto generale già disciplinato dagli artt. 4 e ss. della legge n. 241 del 1990.
L’art. 10 del codice dei contratti pubblici non avrebbe fatto altro, quindi, che inserire nel settore degli appalti (e, in particolare, nel procedimento di evidenza pubblica) una  figura già ben conosciuta nell’ambito della disciplina generale del procedimento amministrativo, senza particolari elementi di novità.
Questa impostazione, se pure parte da una premessa corretta – perché è certamente la legge n. 241 del 1990 ad aver introdotto la figura del responsabile del procedimento nell’ambito dell’azione amministrativa con una disciplina generale alla quale, anche in forza del richiamo contenuto dell’art. 2, comma 3, del codice dei contratti, occorre fare necessario riferimento per tutti quegli aspetti non espressamente disciplinati dal codice – rischia, tuttavia, di trascurare gli importanti elementi di originalità che invece connotano la figura e il ruolo del responsabile unico del procedimento nel settore dei contratti pubblici.

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