Vi riporto il Sommario e la Premessa dell'intervento del
Cons. Roberto Giovagnoli (di cui ho seguito per due anni il
corso di preparazione al concorso per magistrato ordinario) sul ruolo del
"Responsabile del procedimento". Inutile sottolineare la levatura
del giurista e ed il valore del contributo dottrinale (Caringella, Garofoli, Giovagnoli,
Bellomo, etc. oltre che
"giurisprudenza" sono anche "dottrina").
La restante parte la trovate sul sito istituzionale
della Giustizia Amministrativa (a
tutti consigliato, per qualità e quantità del materiale presente): Sito della Giustizia Amministrativa
Roberto Giovagnoli
(Consigliere di Stato)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PUNTI DI CONTATTO E DISSONANZA TRA LA
DISCIPLINA CODICISTICA E QUELLA SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO*
SOMMARIO: 1.
Premessa. - 2. Il c.d. dovere di soccorso nella disciplina generale
del procedimento amministrativo e nel procedimento di evidenza pubblica. - 3.
Gli elementi di diversità tra il RUP e il responsabile del procedimento
disciplinata dalla legge n. 241 del 1990. - 3.1. Dal
responsabile del procedimento al responsabile dei procedimenti amministrativi e
delle attività privatistiche relative all’intervento da realizzare mediante
contratti pubblici. - 3.2. Il codice dei contratti pubblici fa
riferimento al responsabile unico del procedimento come persona fisica e non
come un ufficio - 3.3. Le competenze del responsabile del
procedimento nel codice dei contratti pubblici e nella legge n. 241 del 1990. - 4.
Rapporti tra i poteri del RUP e la commissione giudicatrice. - 4.1.
Il RUP presidente o componente della Commissione giudicatrice - 4.2.
I rapporti tra il RUP e le competenze valutative della Commissione - 4.3.
I poteri del RUP nel procedimento di valutazione di anomalia delle offerte.
1. Premessa.
La figura del responsabile unico del
procedimento nel settore degli appalti pubblici non ha particolarmente
suscitato l’interesse della dottrina. La maggior parte delle trattazioni che si
occupano dell’istituto, pur enfatizzando l’importanza del RUP come motore del
procedimento, si limitano, tuttavia, nella maggior parte dei casi, a considerare
tale figura come una semplice “declinazione” dell’istituto generale già
disciplinato dagli artt. 4 e ss. della legge n. 241 del 1990.
L’art. 10 del codice dei contratti
pubblici non avrebbe fatto altro, quindi, che inserire nel settore degli
appalti (e, in particolare, nel procedimento di evidenza pubblica) una figura
già ben conosciuta nell’ambito della disciplina generale del procedimento
amministrativo, senza particolari elementi di novità.
Questa impostazione, se pure parte da una
premessa corretta – perché è certamente la legge n. 241 del 1990 ad aver
introdotto la figura del responsabile del procedimento nell’ambito dell’azione
amministrativa con una disciplina generale alla quale, anche in forza del
richiamo contenuto dell’art. 2, comma 3, del codice dei contratti, occorre fare
necessario riferimento per tutti quegli aspetti non espressamente disciplinati
dal codice – rischia, tuttavia, di trascurare gli importanti elementi di
originalità che invece connotano la figura e il ruolo del responsabile unico
del procedimento nel settore dei contratti pubblici.
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