PROCESSO & CORTE
COSTITUZIONALE:
è inesistente la
contumacia
nel processo
amministrativo
(Corte Cost.,
sentenza 18 gennaio
2014, n. 18).
Massima
La questione è, però, nel merito, non fondata.
La prospettazione impugnatoria del Tribunale a quo muove, infatti, da una premessa, erronea – che ne vizia in radice l’ulteriore svolgimento – quella, cioè, di ritenere la disposizione di cui al primo comma dell’art. 291 del codice di procedura civile espressiva di un principio generale del processo, come tale compatibile anche con il giudizio amministrativo ed a questo, quindi, naturaliter riferibile.
Ma così non è.
La peculiare struttura del giudizio amministrativo è di per sé ostativa all’applicabilità della summenzionata regola processuale civilistica nel giudizio amministrativo. Atteso che – come reiteratamente, del resto, chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (per tutte, Sezione IV, sentenza n. 319 del 2007; Sezione VI, sentenza n. 5816 del 2004) – in detto ultimo giudizio, caratterizzato da brevi termini perentori per la sua introduzione e dall’assenza dell’istituto della contumacia, vige l’opposto principio per cui, ai fini della regolare instaurazione del rapporto processuale, il ricorso deve, entro il prescritto termine di decadenza, essere ritualmente notificato all’amministrazione resistente (ed almeno a un contro interessato).
Tale essendo, dunque, il contesto strutturale e normativo del processo amministrativo, legittimamente il legislatore, delegato al correlativo riordino, ha introdotto la disposizione, di cui al comma 4 dell’art. 44, a torto impugnata dal rimettente, con la quale si esplicita l’esistenza di un onere di diligenza, per il ricorrente, in sede di notifica del ricorso.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
EPIGRAFE
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi
MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe
FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta
CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1, del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia
− sezione distaccata di Lecce, nel procedimento vertente tra M.M.C. e il
Ministero per i beni e le attività culturali ed altro, con ordinanza del 9
maggio 2013, iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno
2013.
Visto l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza
depositata il 9 maggio 2013 (r.o. n. 179 del 2013), il Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia − sezione distaccata di Lecce − rilevata, in premessa,
la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto effettuata
presso la sede dell’Amministrazione dello Stato, autrice dei provvedimenti
impugnati, e non presso il competente Ufficio dell’Avvocatura dello Stato, come
prescritto dall’art. 11 del Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
(Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento
dell’Avvocatura dello Stato); e considerato poi che, nella vicenda in esame
l’applicazione del “principio generale”, di cui all’art. 291, primo comma, del
codice di procedura civile, che consente la rinnovazione della notifica nulla
in caso di contumacia del convenuto, era impedita dall’art. 44, comma 4,
dell’Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), il
quale diversamente prevede che la rinnovazione della notifica nulla, ove il
destinatario non si costituisca in giudizio, sia consentita solo quando il
giudice ritenga che l’esito negativo dello stesso dipenda da «causa non
imputabile al notificante» (il che nella specie era da escludersi) − ha
sollevato, in quanto di conseguenza rilevante, questione di legittimità costituzionale
del predetto art. 44, comma 4, dell’Allegato 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, per
violazione dell’art. 76 della Costituzione.
Ad avviso del rimettente,
la disposizione denunciata sembrerebbe, infatti, confliggere con la normativa
di «delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo
amministrativo», recata dall’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile), in particolare con il criterio
direttivo, di cui al comma 1 del predetto art. 44, che prevede il coordinamento
«con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi
generali».
Ciò sul presupposto che
tra tali «principi generali», cui il legislatore delegato avrebbe dovuto
attenersi, rientri, appunto, quello di cui è espressione la disposizione recata
dal comma primo del menzionato art. 291 cod. proc. civ.
2.− È intervenuta nel
presente giudizio l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ed ha concluso per l’inammissibilità o, in
subordine, per l’infondatezza della questione.
Considerato in diritto
1.– Il Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia − sezione distaccata di Lecce, dubita
della legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1 (Codice
del processo amministrativo), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega
al governo per il riordino del processo amministrativo), a tenore del quale
«nei casi in cui, sia nulla la notificazione e il destinatario non si
costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della
notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente
un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni
decadenza».
La disposizione, così
introdotta dal legislatore delegato, violerebbe, ad avviso del rimettente,
l’art. 76 della Costituzione, per contrasto con la normativa di delega «per il
riassetto della disciplina del processo amministrativo», di cui all’art. 44
della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), con
riferimento in particolare al criterio direttivo, fissato nel comma 4 del
predetto art. 44, che prevede il coordinamento con «le norme del codice di
procedura civile in quanto espressione di principi generali».
Al novero di tali
principi, cui il Governo avrebbe dovuto attenersi, sarebbe riconducibile,
infatti – sempre secondo del Tribunale a quo – la disposizione di cui al primo
comma dell’art. 291 del codice di procedura civile, la quale, in caso di
contumacia del convenuto, consente la rinnovazione della notifica nulla della
citazione, senza subordinarla alla condizione di non imputabilità al
notificante dell’esito negativo della stessa, per contro, introdotta dall’art.
44, comma 4, del Codice del processo amministrativo, per ciò, appunto,
denunciato.
2.− L’Avvocatura dello
Stato, per conto dell’intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha
preliminarmente sostenuto che la questione sarebbe inammissibile per
irrilevanza, in quanto «l’art. 291 primo comma, c.p.c. non potrebbe in nessun
caso essere applicato alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, neppure
qualora dovesse essere dichiarato incostituzionale l’art. 44, quarto comma,
c.p.a.».
Un tale assunto, non
ulteriormente argomentato dalla difesa erariale, verosimilmente si ricollega
alla mancata impugnazione, da parte del rimettente, della disposizione di cui
all’art. 4, comma 1, numero 42), dell’Allegato 4 (Norme di coordinamento e
abrogazioni), dello stesso d.lgs. n. 104 del 2010, la quale ha espressamente
abrogato l’art. 46, comma 24, della citata legge n. 69 del 2009, recante
«Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile», nel contesto delle
quali si inseriva, appunto, la previsione che «il primo comma dell’articolo 291
del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici
amministrativi».
Ma l’eccezione, anche così
intesa, è comunque, destituita di fondamento, in quanto il ripristino della
disposizione estensiva dell’applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ. nel
giudizio amministrativo è estraneo al petitum della ordinanza di rinvio. Con la
quale il rimettente, con riferimento alla denunciata diversa disciplina recata
dall’art. 44, comma 1, del Codice amministrativo, chiede che sia propriamente
detta ultima disposizione ad essere emendata, con espunzione della condizione
limitativa, ivi apposta, alla rinnovazione della notifica nulla del ricorso:
condizione che si assume porsi, appunto, in contrasto con un principio generale
rinvenibile nel menzionato art. 291 cod. proc. civ., con il quale il
legislatore delegato avrebbe dovuto coordinare − e dal quale non avrebbe
potuto, quindi, differenziare − la disciplina, in parte qua, del processo
amministrativo.
3.− La questione è, però,
nel merito, non fondata.
La prospettazione
impugnatoria del Tribunale a quo muove, infatti, da una premessa, erronea – che
ne vizia in radice l’ulteriore svolgimento – quella, cioè, di ritenere la
disposizione di cui al primo comma dell’art. 291 del codice di procedura civile
espressiva di un principio generale del processo, come tale compatibile anche
con il giudizio amministrativo ed a questo, quindi, naturaliter riferibile.
Ma così non è.
La peculiare struttura del
giudizio amministrativo è di per sé ostativa all’applicabilità della
summenzionata regola processuale civilistica nel giudizio amministrativo.
Atteso che – come reiteratamente, del resto, chiarito dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato (per tutte, Sezione IV, sentenza n. 319 del 2007; Sezione
VI, sentenza n. 5816 del 2004) – in detto ultimo giudizio, caratterizzato da
brevi termini perentori per la sua introduzione e dall’assenza dell’istituto
della contumacia, vige l’opposto principio per cui, ai fini della regolare
instaurazione del rapporto processuale, il ricorso deve, entro il prescritto
termine di decadenza, essere ritualmente notificato all’amministrazione
resistente (ed almeno a un contro interessato).
Tale essendo, dunque, il
contesto strutturale e normativo del processo amministrativo, legittimamente il
legislatore, delegato al correlativo riordino, ha introdotto la disposizione,
di cui al comma 4 dell’art. 44, a torto impugnata dal rimettente, con la quale
si esplicita l’esistenza di un onere di diligenza, per il ricorrente, in sede
di notifica del ricorso.
E coerentemente, lo stesso
legislatore delegato, con l’art. 4, comma 1, numero 42), dell’Allegato 4, del
citato d.lgs. n. 104 del 2010, ha abrogato, per incompatibilità, la
disposizione che aveva precedentemente esteso al giudizio amministrativo
l’applicabilità dell’art. 291, primo comma, cod. proc. civ.: disposizione, quest’ultima,
che, seppur contenuta nella stessa legge n. 69 del 2009, non si inseriva però
all’interno della delega di cui all’art. 44, bensì nel diverso quadro normativo
del processo civile, di cui al successivo art. 46.
Per Questi Motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1,
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44
della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino
del processo amministrativo), sollevata, in riferimento all’art. 76 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia − sezione
distaccata di Lecce, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
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