lunedì 8 luglio 2013

IMMIGRAZIONE: l'inserimento di un soggetto extracomunitario nell'archivio S.I.S. è di per sé incompatibile con la titolarità del permesso di soggiorno (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sentenza 28 maggio 2013 n. 197).


IMMIGRAZIONE: 
l'inserimento di un soggetto extracomunitario nell'archivio S.I.S. è di per sé incompatibile
 con la titolarità del permesso di soggiorno
 (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 
sentenza 28 maggio 2013 n. 197)

Massima

1.  Secondo un indirizzo più garantista, la dichiarazione d'inammissibilità in territorio Schengen non consente di valutare l'effettiva rilevanza dei fatti che ne abbiano determinato l'inoltro e non potrebbe, pertanto, in assenza di ulteriori approfondimenti, determinare di per sé alcun effetto automaticamente preclusivo.
2. Secondo un opposto orientamento, l'esistenza dell'inserimento del soggetto nell'archivio S.I.S. sarebbe di per sé incompatibile con la titolarità del permesso di soggiorno ed escluderebbe, altresì, che l'amministrazione sia tenuta a verificare le ragioni che l'abbiano giustificata e ad attivare d'ufficio la procedura di consultazione prevista dall'art. 25 comma 1 della Convenzione di Schengen, per accertare se lo Stato che l'abbia emessa sia disposto a cancellarla, perché questo determinerebbe un notevole rallentamento della procedura, snaturandone il carattere eccezionale e temporaneo.
3.  Tale secondo orientamento appare più convincente e maggiormente aderente al testo della disciplina vigente in tema d'immigrazione; infatti, l'art. 5 comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, dispone che "il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti".
Pertanto, le disposizioni del D. Lgs. n. 286 del 1998 devono essere interpretate in conformità alla disciplina della Convenzione di Schengen, in quanto quest'ultima, ratificata dall'Italia con legge n. 388 del 1993, costituisce per il Paese un obbligo internazionale vincolante la legislazione statale, secondo quanto statuito dall'art. 117 comma 1, Cost., come riformulato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, onde il diniego, fino a quando persista la segnalazione (nella specie, inserita dalla Grecia), è atto dovuto e vincolato, adeguatamente motivato con la sola indicazione di tale motivo ostativo.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2013, proposto da:
Mane Shahin, rappresentato e difeso dall'avv. Gentian Alimadhi, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, piazzale Sant'Apollonia 3; 
contro
U.T.G. - Prefettura di Parma e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui sono domiciliati per legge in Bologna, via Guido Reni 4; 
per l'annullamento
del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Parma prot. n. P-PR/L/N/2012/101070, in data 12 febbraio 2013, con il quale è stata respinta la dichiarazione di emersione da lavoro irregolare;
del parere non favorevole espresso dalla Questura di Parma, richiamato nel suddetto provvedimento di diniego, mai comunicato al ricorrente;
di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013, i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Parma ha respinto la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro Xhepa Gentian, risultando una segnalazione di inammissibilità in territorio Shengen inserita dalla Grecia il 18 giugno 2008 con scadenza in data 8 dicembre 2014.
Il ricorrente ha impugnato il citato diniego deducendo il difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa, non avendo l’amministrazione indicato le ragioni della segnalazione nonostante, in sede procedimentale, egli avesse rappresentato di essere entrato in Italia dal 2005 e di non essersene mai allontanato.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio sostenendo la automatica efficacia preclusiva della segnalazione in questione che impedirebbe di per sé la regolarizzazione del richiedente.
Nella camera di consiglio del 22 maggio 2013, sentiti i difensori presenti e dato avviso della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente il collegio deve evidenziare che in tema di efficacia preclusiva delle segnalazioni ex art. 98 della “Convenzione Schengen” ai fini del conseguimento e mantenimento della titolarità del permesso di soggiorno, il panorama giurisprudenziale, sino a tempi recenti, è stato caratterizzato dalla mancanza di un univoco orientamento.
Secondo un primo indirizzo più garantista, cui il collegio ha in passato aderito, l’atto in questione non consente di valutare l’effettiva rilevanza dei fatti che ne hanno determinato l’inoltro e non potrebbe, pertanto, in assenza di ulteriori approfondimenti, determinare di per sé alcun effetto automaticamente preclusivo (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2011, n. 3272).
Sulla base di un opposto orientamento, l’esistenza dell’inserimento del soggetto nell’archivio S.I.S. è di per sé incompatibile con la titolarità del permesso di soggiorno (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 20 marzo 2013, n. 215; Cons. Stato, sez. III, 25 settembre 2012, n. 5092) ed esclude, altresì, che l’Amministrazione “sia tenuta a verificare le ragioni che l'hanno giustificata e ad attivare d'ufficio la procedura di consultazione prevista dall'art. 25, comma 1, della Convenzione Schengen, per accertare se lo Stato che l'ha emessa sia disposto a cancellarla (cfr. Tar Toscana, Sez. II, 2 marzo 2011, n. 394; Tar Veneto, Sez. III, 29 novembre 2010, n. 6195; Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2010 , n. 4560; id. 6 aprile 2009, n. 2115; Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 ottobre 2010, n. 7141; Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 12 novembre 2009, n. 5025) perché questo determinerebbe un notevole rallentamento della procedura, snaturandone il carattere eccezionale e temporaneo” (TAR Veneto, Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 1849).
Il collegio, rivedendo la propria precedente posizione, ritiene più persuasivo tale secondo orientamento in quanto maggiormente aderente al testo della disciplina vigente in materia di immigrazione.
A tal proposito si rileva che l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/198 dispone che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti”.
Ne deriva che “le disposizioni del d. Lgs. n. 286/98 debbono essere interpretate in conformità alla disciplina della Convenzione di Schengen in quanto quest'ultima, essendo stata ratificata dall'Italia con la L. n. 388/93, costituisce per il nostro Paese un obbligo internazionale al cui rispetto è tenuta la legislazione statale, secondo quanto statuito dall'art. 117, comma 1, Cost., come riformulato dalla legge costituzionale n. 3/01” (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 14 dicembre 2012, n. 10402).
Ciò comporta che il diniego “fino a quando persista la segnalazione, è atto dovuto e vincolato, ed è adeguatamente motivato con l'indicazione di simile motivo ostativo” (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 21 dicembre 2012, n. 10698).
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
L’assenza di un univoco orientamento giurisprudenziale in merito alla questione oggetto del precedente giudizio costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Giovannini, Presidente FF
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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