PROCESSO:
la leggibilità della firma è del tutto irrilevante
ai fini dell’ammissibilità dell'appello
(Cons. St., Sez. IV, sentenza 26 marzo 2013 n. 1700)
a cura del Dott. Massimo Mazzola
a cura del Dott. Massimo Mazzola
Massima
In caso di appello proveniente da
un organo di ente pubblico la leggibilità della firma è del tutto irrilevante
ai fini dell’ammissibilità del gravame in quanto, fatti salvi i casi di falso
materiale, la certezza dell’attribuibilità del gravame è specificamente
garantita dall’apposizione dei relativi timbri e dall’intestazione dell’ente.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7334 del 2005,
proposto da:
Comune di Montebello Vicentino, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Bertacche, con domicilio eletto presso Antonio Massimini in Roma, V.Cappelletta
D.Giustiniana 58;
contro
Azienda Agricola Schio Paolo, rappresentato e difeso
dagli avv. Antonio Ferretto, Pierluigi Vinci, con domicilio eletto presso
Adolfo Zini in Roma, via Crescenzio N. 2;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II
n. 01770/2005, resa tra le parti, concernente richiesta di variante di
precedente ristrutturazione edilizia
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda
Agricola Schio Paolo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre
2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi
(su delega di Giovanni Bertacche) e Antonio Ferretto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente appello il comune di Montebello
Vicentino impugna la sentenza con cui è stato annullato il rigetto dell’istanza
di ristrutturazione e di ricomposizione edilizia dell’azienda agricola degli
appellati, motivato con riferimento alla presenza di un vincolo di
inedificabilità relativo alla fascia di rispetto stradale, alla ritenuta
mancata produzione del nulla osta relativo alla servitù di elettrodotto ed alla
mancanza della relazione tecnico-agronomica relativa alla assoluta necessità
delle opere a fini produttivi, richiesta dalla legge regionale 24/1985.
La sentenza -- adottata in forma semplificata del Tar
Veneto -- è sinteticamente motivata con riferimento al fatto che:
-- non vi sarebbe stato alcun vincolo stradale della
strada Cason che non sarebbe contemplata dal PRG avendo natura di viottolo
“interpoderale”;
--il nulla-osta per costruire all’interno della fascia
di rispetto di elettrodotto sarebbe esistente e regolarmente protocollato dal
Comune;
-- il richiamo nel diniego alla mancanza dei vincoli
necessari ai sensi della L.R. n.24/85 sarebbe del tutto generico.
Si è costituita in giudizio l’azienda appellata che,
con le prime due memorie, rispettivamente di costituzione e di discussione, ha
eccepito l’inammissibilità del gravame per illeggibilità della firma, per
mancata allegazione della delibera di G.M., e per mancata critica della
sentenza.
Con ordinanza n. 4703 del 10 ottobre 2005 è stata
accolta la domanda di sospensione cautelare della sentenza impugnata.
Con la memoria per la discussione il Comune ha
confutato le eccezioni avversarie.
A sua volta l’azienda appellata con la memoria di
replica ha insistito nelle proprie eccezioni.
Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori
delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
___1. In via preliminare devono essere disattese le
eccezioni preliminari di inammissibilità introdotte dalla difesa dell’azienda.
Contrariamente a quanto sostengono gli appellati, in
caso di appello proveniente da un organo di ente pubblico la leggibilità della
firma è del tutto irrilevante ai fini dell’ammissibilità del gravame in quanto,
fatti salvi i casi di falso materiale, la certezza dell’attribuibilità del
gravame è specificamente garantita dall’apposizione dei relativi timbri e
dall’intestazione dell’ente.
In tali casi non può infatti sussistere alcuna
incertezza sulla persona fisica firmataria a cui fare riferimento per
l’imputazione degli effetti giuridici del gravame (cfr. Consiglio Stato sez. V
21 aprile 2009 n. 2402).
La mancata indicazione del nominativo e l'
illeggibilità della firma del Sindaco nella procura rilasciata dal Comune al
difensore, non determina affatto l’invalidità della procura stessa, atteso che
la persona fisica che riveste pro tempore detta qualità è un dato di pubblico
dominio, accertabile senza alcuna difficoltà presso lo stesso ente.
___2. Deve essere rigettata anche l’eccezione
concernente l’inammissibilità dell’appello per mancata produzione
dell’autorizzazione della Giunta Municipale, prevista per evitare possibili
“abusi”.
A parte che, in materia di tutela dei propri
interessi, è comunque difficilmente comprensibile il riferimento agli “abusi”
di cui parlano gli appellati, si deve osservare che, a partire dall'art. 36
comma 1, l. 8 giugno n. 142 del 1990, recante il nuovo ordinamento delle
autonomie locali, compete esclusivamente al Sindaco il potere di conferire al
difensore del Comune la procura alle liti, senza alcuna necessità di
autorizzazione della Giunta municipale.
La titolarità esclusiva del potere di rappresentanza
processuale del Comune è dunque conferita direttamente dalla legge all'organo
monocratico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V 11 maggio 2012 n. 2730).
Il sindaco, quale rappresentante legale dell'ente
locale, ai sensi dell'art. 50 comma 2 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, è dunque
l'organo che lo rappresenta in giudizio ed ha il potere di conferire la procura
al difensore senza che occorra alcuna deliberazione di autorizzazione alla lite
da parte della Giunta, fatto salvo il caso che lo Statuto la richieda
espressamente.
Di qui l’ammissibilità dell’appello sotto tale
profilo.
___3. Nel merito l’appello è fondato.
___3. 1. A tale riguardo deve respingersi l’ulteriore
eccezione dell’Azienda appellata per cui il gravame sarebbe inammissibile per
violazione del principio di cui all’art.152, II° e 155 IV° c.p.c. perché
l’Amministrazione appellante non avrebbe sottoposto a critica le argomentazioni
di cui all’impugnata decisione del TAR Veneto.
In primo luogo deve negarsi che tale censura sia
configurabile nei riguardi di una decisione in forma semplificata, il cui
“fatto e diritto” ammonta in tutto a sole 17 righe e la cui motivazione si
limita a genericamente dichiarare fondati tutti i motivi dell’appellante, senza
esplicitare alcuna ragione di fatto e di diritto che nella specie avevano
supportato tale convincimento.
In ogni caso la censura è comunque infondata perché
l’Amministrazione comunale appellante lamenta “gli scarsi cenni” della
motivazione della decisione impugnata, e comunque contesta puntualmente quelli
che ritiene gli errores in iudicando delle conclusioni raggiunte dal TAR.
___3.2. Nel merito deve essere in particolare
condiviso l’assorbente profilo di censura che segue.
Il Comune lamenta l’erroneità della decisione sul
rilievo per cui la strada Cason in realtà sarebbe comunale come sarebbe provato
dagli allegati tecnici prodotti dagli stessi appellati nell’istanza di permesso
di costruire, nei quali la via era indicata come “strada vicinale Cason”.
L’assunto va condiviso.
Al riguardo deve premettersi che, per l’art. 2 VI° co.
lett. D) ultimo periodo del d.lgs. n.285/1992 Codice della Strada: “… Ai
fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle
strade comunali…”.
Nel caso in esame, l’estratto delle mappe catastali
del PRG (allegate all’appello sub 2) individua come “Strada Cavallara” il
sedime della via che, intersecando la Provinciale n. 18, ricollega le case
sparse “Cason” e la proprietà Schio alla medesima strada provinciale.
Tale ultimo particolare, da solo, esclude
assolutamente la natura meramente campestre o interpoderale del tracciato, come
indica anche il segno grafico identificativo, che è quello di una “strada
vicinale”.
E’ dunque evidente l’errore sui presupposti della
decisione del TAR, che ha qualificato come interpoderale Via Cason, ed ha
indebitamente escluso l’esigenza di rispettare le relative fasce stradali.
Al contrario, dato che la strada in questione era
vicinale, e per questo come tale giuridicamente equiparata alle strade comunali,
non possono esservi dubbi sulla sussistenza nel caso in esame di un vincolo di
inedificabilità stradale.
In tali considerazioni, nelle quali restano assorbiti
i restanti profili di censura, l’appello deve essere accolto.
Per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento
della decisione impugnata e deve essere riconosciuta la piena legittimità del
diniego impugnato in primo grado.
Le spese del doppio grado, ai sensi dell’art. 26 del
c.p.a. seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.000,00 oltre ad IVA e
CPA.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta) definitivamente pronunciando:
___1. accoglie l'appello, come in epigrafe proposto, e
per l'effetto, annulla la decisione impugnata.
___ 2. Condanna l’Azienda Agricola Schio Paolo al
pagamento delle spese del doppio grado che vengono liquidate in € 3000, 00
oltre ad IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 11 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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