mercoledì 10 luglio 2013

PROCESSO: la leggibilità della firma è del tutto irrilevante ai fini dell’ammissibilità dell'appello (Cons. St., Sez. IV, sentenza 26 marzo 2013 n. 1700).


PROCESSO: 
la leggibilità della firma è del tutto irrilevante 
ai fini dell’ammissibilità dell'appello 
(Cons. St., Sez. IV, sentenza 26 marzo 2013 n. 1700)
a cura del Dott. Massimo Mazzola


Massima

In caso di appello proveniente da un organo di ente pubblico la leggibilità della firma è del tutto irrilevante ai fini dell’ammissibilità del gravame in quanto, fatti salvi i casi di falso materiale, la certezza dell’attribuibilità del gravame è specificamente garantita dall’apposizione dei relativi timbri e dall’intestazione dell’ente.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7334 del 2005, proposto da:
Comune di Montebello Vicentino, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bertacche, con domicilio eletto presso Antonio Massimini in Roma, V.Cappelletta D.Giustiniana 58; 
contro
Azienda Agricola Schio Paolo, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Ferretto, Pierluigi Vinci, con domicilio eletto presso Adolfo Zini in Roma, via Crescenzio N. 2; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 01770/2005, resa tra le parti, concernente richiesta di variante di precedente ristrutturazione edilizia



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Agricola Schio Paolo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi (su delega di Giovanni Bertacche) e Antonio Ferretto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il presente appello il comune di Montebello Vicentino impugna la sentenza con cui è stato annullato il rigetto dell’istanza di ristrutturazione e di ricomposizione edilizia dell’azienda agricola degli appellati, motivato con riferimento alla presenza di un vincolo di inedificabilità relativo alla fascia di rispetto stradale, alla ritenuta mancata produzione del nulla osta relativo alla servitù di elettrodotto ed alla mancanza della relazione tecnico-agronomica relativa alla assoluta necessità delle opere a fini produttivi, richiesta dalla legge regionale 24/1985.
La sentenza -- adottata in forma semplificata del Tar Veneto -- è sinteticamente motivata con riferimento al fatto che:
-- non vi sarebbe stato alcun vincolo stradale della strada Cason che non sarebbe contemplata dal PRG avendo natura di viottolo “interpoderale”;
--il nulla-osta per costruire all’interno della fascia di rispetto di elettrodotto sarebbe esistente e regolarmente protocollato dal Comune;
-- il richiamo nel diniego alla mancanza dei vincoli necessari ai sensi della L.R. n.24/85 sarebbe del tutto generico.
Si è costituita in giudizio l’azienda appellata che, con le prime due memorie, rispettivamente di costituzione e di discussione, ha eccepito l’inammissibilità del gravame per illeggibilità della firma, per mancata allegazione della delibera di G.M., e per mancata critica della sentenza.
Con ordinanza n. 4703 del 10 ottobre 2005 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare della sentenza impugnata.
Con la memoria per la discussione il Comune ha confutato le eccezioni avversarie.
A sua volta l’azienda appellata con la memoria di replica ha insistito nelle proprie eccezioni.
Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
___1. In via preliminare devono essere disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità introdotte dalla difesa dell’azienda.
Contrariamente a quanto sostengono gli appellati, in caso di appello proveniente da un organo di ente pubblico la leggibilità della firma è del tutto irrilevante ai fini dell’ammissibilità del gravame in quanto, fatti salvi i casi di falso materiale, la certezza dell’attribuibilità del gravame è specificamente garantita dall’apposizione dei relativi timbri e dall’intestazione dell’ente.
In tali casi non può infatti sussistere alcuna incertezza sulla persona fisica firmataria a cui fare riferimento per l’imputazione degli effetti giuridici del gravame (cfr. Consiglio Stato sez. V 21 aprile 2009 n. 2402).
La mancata indicazione del nominativo e l' illeggibilità della firma del Sindaco nella procura rilasciata dal Comune al difensore, non determina affatto l’invalidità della procura stessa, atteso che la persona fisica che riveste pro tempore detta qualità è un dato di pubblico dominio, accertabile senza alcuna difficoltà presso lo stesso ente.
___2. Deve essere rigettata anche l’eccezione concernente l’inammissibilità dell’appello per mancata produzione dell’autorizzazione della Giunta Municipale, prevista per evitare possibili “abusi”.
A parte che, in materia di tutela dei propri interessi, è comunque difficilmente comprensibile il riferimento agli “abusi” di cui parlano gli appellati, si deve osservare che, a partire dall'art. 36 comma 1, l. 8 giugno n. 142 del 1990, recante il nuovo ordinamento delle autonomie locali, compete esclusivamente al Sindaco il potere di conferire al difensore del Comune la procura alle liti, senza alcuna necessità di autorizzazione della Giunta municipale.
La titolarità esclusiva del potere di rappresentanza processuale del Comune è dunque conferita direttamente dalla legge all'organo monocratico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V 11 maggio 2012 n. 2730).
Il sindaco, quale rappresentante legale dell'ente locale, ai sensi dell'art. 50 comma 2 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, è dunque l'organo che lo rappresenta in giudizio ed ha il potere di conferire la procura al difensore senza che occorra alcuna deliberazione di autorizzazione alla lite da parte della Giunta, fatto salvo il caso che lo Statuto la richieda espressamente.
Di qui l’ammissibilità dell’appello sotto tale profilo.
___3. Nel merito l’appello è fondato.
___3. 1. A tale riguardo deve respingersi l’ulteriore eccezione dell’Azienda appellata per cui il gravame sarebbe inammissibile per violazione del principio di cui all’art.152, II° e 155 IV° c.p.c. perché l’Amministrazione appellante non avrebbe sottoposto a critica le argomentazioni di cui all’impugnata decisione del TAR Veneto.
In primo luogo deve negarsi che tale censura sia configurabile nei riguardi di una decisione in forma semplificata, il cui “fatto e diritto” ammonta in tutto a sole 17 righe e la cui motivazione si limita a genericamente dichiarare fondati tutti i motivi dell’appellante, senza esplicitare alcuna ragione di fatto e di diritto che nella specie avevano supportato tale convincimento.
In ogni caso la censura è comunque infondata perché l’Amministrazione comunale appellante lamenta “gli scarsi cenni” della motivazione della decisione impugnata, e comunque contesta puntualmente quelli che ritiene gli errores in iudicando delle conclusioni raggiunte dal TAR.
___3.2. Nel merito deve essere in particolare condiviso l’assorbente profilo di censura che segue.
Il Comune lamenta l’erroneità della decisione sul rilievo per cui la strada Cason in realtà sarebbe comunale come sarebbe provato dagli allegati tecnici prodotti dagli stessi appellati nell’istanza di permesso di costruire, nei quali la via era indicata come “strada vicinale Cason”.
L’assunto va condiviso.
Al riguardo deve premettersi che, per l’art. 2 VI° co. lett. D) ultimo periodo del d.lgs. n.285/1992 Codice della Strada: “… Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali…”.
Nel caso in esame, l’estratto delle mappe catastali del PRG (allegate all’appello sub 2) individua come “Strada Cavallara” il sedime della via che, intersecando la Provinciale n. 18, ricollega le case sparse “Cason” e la proprietà Schio alla medesima strada provinciale.
Tale ultimo particolare, da solo, esclude assolutamente la natura meramente campestre o interpoderale del tracciato, come indica anche il segno grafico identificativo, che è quello di una “strada vicinale”.
E’ dunque evidente l’errore sui presupposti della decisione del TAR, che ha qualificato come interpoderale Via Cason, ed ha indebitamente escluso l’esigenza di rispettare le relative fasce stradali.
Al contrario, dato che la strada in questione era vicinale, e per questo come tale giuridicamente equiparata alle strade comunali, non possono esservi dubbi sulla sussistenza nel caso in esame di un vincolo di inedificabilità stradale.
In tali considerazioni, nelle quali restano assorbiti i restanti profili di censura, l’appello deve essere accolto.
Per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento della decisione impugnata e deve essere riconosciuta la piena legittimità del diniego impugnato in primo grado.
Le spese del doppio grado, ai sensi dell’art. 26 del c.p.a. seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.000,00 oltre ad IVA e CPA.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___1. accoglie l'appello, come in epigrafe proposto, e per l'effetto, annulla la decisione impugnata.
___ 2. Condanna l’Azienda Agricola Schio Paolo al pagamento delle spese del doppio grado che vengono liquidate in € 3000, 00 oltre ad IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Nessun commento:

Posta un commento