EDILIZIA & ENERGIA:
è il proprietario e non l'appaltatore
il destinatario dei vincoli
in materia di consumo energetico
(T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I,
sentenza 2 luglio 2013 n. 357)
Massima
Ai sensi dell'art. 131, d.P.R n. 380/2001, il destinatario dell'ordine di adeguamento dell'edificio alle caratteristiche prescritte dalle norme sul contenimento del consumo di energia negli edifici può essere solo il proprietario e non la ditta costruttrice, salva naturalmente la facoltà di quest'ultimo di rivalersi nelle sedi competenti nei confronti di coloro che siano responsabili delle riscontrate difformità.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2013, proposto da Eurolegno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Buchicchio e Fabio Catterini, con domicilio eletto presso il primo in Perugia, via , XX Settembre,76;
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2013, proposto da Eurolegno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Buchicchio e Fabio Catterini, con domicilio eletto presso il primo in Perugia, via , XX Settembre,76;
contro
il Comune di Marsciano, in persona del Sindaco pro
tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
Luigi Zoppetti, Anna Maria Zoppetti, Enrico Zoppetti,
Marcello Magrini, Mirella Mariotti, Gaetana Casalino, Romolo Tassi, Carlo
Bizzarri, Giancarlo Alessandri, la Ditta Granieri Paolo, in persona del legale
rappresentante pro tempore, l’Acquatecnick di Scognamiglio
Salvatore, in persona del legale rappresentante pro tempore,
l’Idrotermica di Paolo Politi, in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Comune di Marsciano - Settore
Urbanistica registro generale n. 1 del 4.1.2013 prot. n. 349 tit.08, cat. 04,
s.06, notificata in data 10.1.2013;
- di ogni altro provvedimento connesso e/o collegato,
precedente e/o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10
aprile 2013 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod.
proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha ottenuto dal Comune
resistente il permesso di costruire prot. n. 2800 del 25.5.2005 per realizzare
un fabbricato plurifamiliare composto da cinque appartamenti su un terreno sito
alla via Orvietana, catastalmente identificato al foglio 149, particelle 504,
512, 513, 517 e 518.
1.1. Le opere sono state realizzate secondo
l’originario permesso di costruire e la successiva variante di cui alla D.I.A.
n. 6909/2008, a seguito della quale le unità abitative sono state ridotte da
cinque a quattro, ferma restando la volumetria complessiva dell’edificio.
2. A seguito della cessione della proprietà di uno
degli appartamenti in favore dei controinteressati Enrico e Anna Maria
Zoppetti, questi ultimi hanno denunciato sia davanti al G.O. che in sede
amministrativa una serie di vizi dell’immobile e il Comune di Marsciano con
l’ordinanza n. 703/2010 – impugnata con ricorso R.G. 572/2010 davanti a questo
Tribunale- ha ingiunto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi,
affermando però di non avere al proprio interno le professionalità necessarie
per verificare la coibentazione dell’immobile e il rispetto delle disposizioni
sul contenimento del consumo energetico negli edifici.
3. Dopo un ulteriore esposto presentato dai
controinteressati Enrico e Anna Maria Zoppetti avente ad oggetto la violazione
delle disposizioni della legge n. 10/1991 e di quelle concernenti le
costruzioni in cemento armato, l’amministrazione comunale ha accertato
l’insussistenza delle dedotte carenze delle strutture in cemento armato e ha
emesso un bando per il conferire l’incarico di verificare la documentazione
relativa all’isolamento termico e agli impianti termotecnici dell’edificio,
bando impugnato dalla società ricorrente davanti a questo Tribunale con ricorso
recante il numero R.G. n. 196/2011, dichiarato improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse con la sentenza n.338/2012.
4. All’esito dell’espletamento del predetto incarico
il Comune di Marsciano ha, quindi, adottato l’ordinanza impugnata con la quale
ha ingiunto alla società ricorrente, al direttore dei lavori, al progettista e
alle ditte esecutrici“ciascuno per quanto di sua competenza” di
provvedere alla “eliminazione di tutte le difformità rispetto alle
normative vigenti riscontrate nell’isolamento termico e nell’impiantistica
dell’edificio in oggetto, come evidenziate nella relazione della ditta
S.T.I.G.” e, segnatamente: a) quanto agli impianti meccanici di
isolare collettore e tubazioni, installare cronotermostati ambiente, dotare i
corpi riscaldanti di valvole termostatiche, proteggere le caldaie esterne con
armadi metallici coibentati, nonché corredare tutti gli impianti delle
certificazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008; b) quanto all’involucro
edilizio di applicare un cappotto di isolamento esterno con rilascio di una
nuova certificazione energetica sulle caratteristiche dell’edificio.
5. La società ricorrente deduce l’illegittimità
dell’ordinanza impugnata per violazione di legge (art. 131 del D.P.R. n.
380/2001; artt. 1 e 7 della legge n. 241/1990; artt. 29 e 30 della L.R. n.
1/2004; art. 97 Cost.; Legge n. 10/1991; D.P.R. n. 412/1993; D.lgs. n.
192/2005) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone
l’annullamento.
6. Il Comune di Marsciano, benché ritualmente citato,
non si è costituito in giudizio.
7. I controinteressati non si sono costituiti in
giudizio.
8. Alla camera di consiglio del 10.4.2013, avvisate le
parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa
è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
10. Con il provvedimento impugnato il Comune
resistente ha ordinato alla società ricorrente, nonché al geometra Carlo
Bizzarri, in qualità di direttore dei lavori, all’ingegnere Giancarlo
Alessandri, in qualità di progettista, e alle ditte esecutrici dei lavori, di
provvedere, entro il termine massimo di giorni 90 dalla data di notifica,
“ciascuno per quanto di sua competenza” alla eliminazione delle difformità
rispetto alle norme vigenti riscontrate sia nell’isolamento termico che
nell’impiantistica dell’edificio, come evidenziate nella relazione della ditta
S.T.I.G..
10.1. Tale ordine è stato dato richiamando l’art. 131
del D.P.R. n. 380/2001, il cui primo comma dispone che “il comune
procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente capo in relazione
al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di
fine lavori dichiarata dal committente” e il cui successivo quarto
comma prevede che “in caso di accertamento di difformità su opere
terminate il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare
l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo”. Infine il
quinto comma del citato art. 131 stabilisce che “nei casi previsti dai
commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
irroga le sanzioni di cui all'articolo 132”.
10.2. Tanto premesso il Collegio ritiene fondati e
meritevoli di accoglimento sia il primo che il terzo motivo di ricorso con i
quali la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’art. 131 del D.P.R. n. 380/2001 sia perché l’Eurolegno s.r.l. non sarebbe
passivamente legittimata rispetto all’ordinanza comunale impugnata in quanto
non più proprietaria dell’immobile e, quindi, non nella disponibilità dello
stesso onde procedere alla riduzione in pristino, sia perché la predetta
disposizione si rivolge esclusivamente al proprietario dell’edificio e non
anche al costruttore.
10.3. Dalla lettura del rammentato art. 131 del T.U.
Edilizia si evince, infatti, che qualora, come nel caso di specie, le opere
siano state completate l’amministrazione comunale, laddove riscontri delle
difformità rispetto a quanto prescritto dalla normativa di settore, ordina al
proprietario e non alla ditta costruttrice ovvero ad altri soggetti di
apportare “le modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle
caratteristiche prescritte dal presente capo”, salva naturalmente la
facoltà del proprietario di rivalersi nelle sedi competenti nei confronti di
coloro che siano responsabili delle rammentate difformità.
10.4. Tale interpretazione trova ulteriore conferma
anche nel successivo art. 132 del D.P.R. n. 380/2001 che prevede le sanzioni
irrogabili dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio comunale nelle ipotesi
di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 131. E, infatti, in forza di tale
disposizione destinatario delle sanzioni è di norma il proprietario, fatta
salva l’ipotesi di cui al comma 3, concernente l’omessa o non veritiera
certificazione delle opere ex art. 127 del D.P.R. n. 380/2001,
che prevede quali destinatari di una sanzione pecuniaria il costruttore, il
direttore dei lavori e il progettista.
10.5. Alla luce delle predette considerazioni non
sussistono, pertanto, i presupposti per irrogare una sanzione ripristinatoria
nei confronti della società ricorrente e conseguentemente il ricorso deve
essere accolto, con assorbimento delle ulteriore censure e, per l’effetto, deve
essere annullata l’ordinanza impugnata.
11. Sussistono giustificati motivi, in considerazione
del complesso contenzioso nell’ambito del quale si inserisce la presente
controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Comune di
Marsciano - Settore Urbanistica registro generale n. 1 del 4.1.2013 prot. n.
349.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del
giorno 10 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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