sabato 13 luglio 2013

EDILIZIA & ENERGIA: è il proprietario e non l'appaltatore il destinatario dei vincoli in materia di consumo energetico (T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, sentenza 2 luglio 2013 n. 357).


EDILIZIA & ENERGIA: 
è il proprietario e non l'appaltatore 
il destinatario dei vincoli 
in materia di consumo energetico 
(T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 
sentenza 2 luglio 2013 n. 357)


Massima

Ai sensi dell'art. 131, d.P.R n. 380/2001, il destinatario dell'ordine di adeguamento dell'edificio alle caratteristiche prescritte dalle norme sul contenimento del consumo di energia negli edifici può essere solo il proprietario e non la ditta costruttrice, salva naturalmente la facoltà di quest'ultimo di rivalersi nelle sedi competenti nei confronti di coloro che siano responsabili delle riscontrate difformità.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2013, proposto da Eurolegno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Buchicchio e Fabio Catterini, con domicilio eletto presso il primo in Perugia, via , XX Settembre,76; 
contro
il Comune di Marsciano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; 
nei confronti di
Luigi Zoppetti, Anna Maria Zoppetti, Enrico Zoppetti, Marcello Magrini, Mirella Mariotti, Gaetana Casalino, Romolo Tassi, Carlo Bizzarri, Giancarlo Alessandri, la Ditta Granieri Paolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, l’Acquatecnick di Scognamiglio Salvatore, in persona del legale rappresentante pro tempore, l’Idrotermica di Paolo Politi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio; 
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Comune di Marsciano - Settore Urbanistica registro generale n. 1 del 4.1.2013 prot. n. 349 tit.08, cat. 04, s.06, notificata in data 10.1.2013;
- di ogni altro provvedimento connesso e/o collegato, precedente e/o successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha ottenuto dal Comune resistente il permesso di costruire prot. n. 2800 del 25.5.2005 per realizzare un fabbricato plurifamiliare composto da cinque appartamenti su un terreno sito alla via Orvietana, catastalmente identificato al foglio 149, particelle 504, 512, 513, 517 e 518.
1.1. Le opere sono state realizzate secondo l’originario permesso di costruire e la successiva variante di cui alla D.I.A. n. 6909/2008, a seguito della quale le unità abitative sono state ridotte da cinque a quattro, ferma restando la volumetria complessiva dell’edificio.
2. A seguito della cessione della proprietà di uno degli appartamenti in favore dei controinteressati Enrico e Anna Maria Zoppetti, questi ultimi hanno denunciato sia davanti al G.O. che in sede amministrativa una serie di vizi dell’immobile e il Comune di Marsciano con l’ordinanza n. 703/2010 – impugnata con ricorso R.G. 572/2010 davanti a questo Tribunale- ha ingiunto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, affermando però di non avere al proprio interno le professionalità necessarie per verificare la coibentazione dell’immobile e il rispetto delle disposizioni sul contenimento del consumo energetico negli edifici.
3. Dopo un ulteriore esposto presentato dai controinteressati Enrico e Anna Maria Zoppetti avente ad oggetto la violazione delle disposizioni della legge n. 10/1991 e di quelle concernenti le costruzioni in cemento armato, l’amministrazione comunale ha accertato l’insussistenza delle dedotte carenze delle strutture in cemento armato e ha emesso un bando per il conferire l’incarico di verificare la documentazione relativa all’isolamento termico e agli impianti termotecnici dell’edificio, bando impugnato dalla società ricorrente davanti a questo Tribunale con ricorso recante il numero R.G. n. 196/2011, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con la sentenza n.338/2012.
4. All’esito dell’espletamento del predetto incarico il Comune di Marsciano ha, quindi, adottato l’ordinanza impugnata con la quale ha ingiunto alla società ricorrente, al direttore dei lavori, al progettista e alle ditte esecutrici“ciascuno per quanto di sua competenza” di provvedere alla “eliminazione di tutte le difformità rispetto alle normative vigenti riscontrate nell’isolamento termico e nell’impiantistica dell’edificio in oggetto, come evidenziate nella relazione della ditta S.T.I.G.” e, segnatamente: a) quanto agli impianti meccanici di isolare collettore e tubazioni, installare cronotermostati ambiente, dotare i corpi riscaldanti di valvole termostatiche, proteggere le caldaie esterne con armadi metallici coibentati, nonché corredare tutti gli impianti delle certificazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008; b) quanto all’involucro edilizio di applicare un cappotto di isolamento esterno con rilascio di una nuova certificazione energetica sulle caratteristiche dell’edificio.
5. La società ricorrente deduce l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione di legge (art. 131 del D.P.R. n. 380/2001; artt. 1 e 7 della legge n. 241/1990; artt. 29 e 30 della L.R. n. 1/2004; art. 97 Cost.; Legge n. 10/1991; D.P.R. n. 412/1993; D.lgs. n. 192/2005) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendone l’annullamento.
6. Il Comune di Marsciano, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
7. I controinteressati non si sono costituiti in giudizio.
8. Alla camera di consiglio del 10.4.2013, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
10. Con il provvedimento impugnato il Comune resistente ha ordinato alla società ricorrente, nonché al geometra Carlo Bizzarri, in qualità di direttore dei lavori, all’ingegnere Giancarlo Alessandri, in qualità di progettista, e alle ditte esecutrici dei lavori, di provvedere, entro il termine massimo di giorni 90 dalla data di notifica, “ciascuno per quanto di sua competenza” alla eliminazione delle difformità rispetto alle norme vigenti riscontrate sia nell’isolamento termico che nell’impiantistica dell’edificio, come evidenziate nella relazione della ditta S.T.I.G..
10.1. Tale ordine è stato dato richiamando l’art. 131 del D.P.R. n. 380/2001, il cui primo comma dispone che “il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente capo in relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente” e il cui successivo quarto comma prevede che “in caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo”. Infine il quinto comma del citato art. 131 stabilisce che “nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132”.
10.2. Tanto premesso il Collegio ritiene fondati e meritevoli di accoglimento sia il primo che il terzo motivo di ricorso con i quali la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 131 del D.P.R. n. 380/2001 sia perché l’Eurolegno s.r.l. non sarebbe passivamente legittimata rispetto all’ordinanza comunale impugnata in quanto non più proprietaria dell’immobile e, quindi, non nella disponibilità dello stesso onde procedere alla riduzione in pristino, sia perché la predetta disposizione si rivolge esclusivamente al proprietario dell’edificio e non anche al costruttore.
10.3. Dalla lettura del rammentato art. 131 del T.U. Edilizia si evince, infatti, che qualora, come nel caso di specie, le opere siano state completate l’amministrazione comunale, laddove riscontri delle difformità rispetto a quanto prescritto dalla normativa di settore, ordina al proprietario e non alla ditta costruttrice ovvero ad altri soggetti di apportare “le modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle caratteristiche prescritte dal presente capo”, salva naturalmente la facoltà del proprietario di rivalersi nelle sedi competenti nei confronti di coloro che siano responsabili delle rammentate difformità.
10.4. Tale interpretazione trova ulteriore conferma anche nel successivo art. 132 del D.P.R. n. 380/2001 che prevede le sanzioni irrogabili dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio comunale nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 131. E, infatti, in forza di tale disposizione destinatario delle sanzioni è di norma il proprietario, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 3, concernente l’omessa o non veritiera certificazione delle opere ex art. 127 del D.P.R. n. 380/2001, che prevede quali destinatari di una sanzione pecuniaria il costruttore, il direttore dei lavori e il progettista.
10.5. Alla luce delle predette considerazioni non sussistono, pertanto, i presupposti per irrogare una sanzione ripristinatoria nei confronti della società ricorrente e conseguentemente il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriore censure e, per l’effetto, deve essere annullata l’ordinanza impugnata.
11. Sussistono giustificati motivi, in considerazione del complesso contenzioso nell’ambito del quale si inserisce la presente controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Comune di Marsciano - Settore Urbanistica registro generale n. 1 del 4.1.2013 prot. n. 349.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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