domenica 14 luglio 2013

CONCORSI PUBBLICI: la sentenza in forma semplificata presuppone comunque un'adeguata istruttoria, pena in il rinvio al T.A.R. della causa arrivata in appello (Cons. St., Sez. IV, sentenza 3 luglio 2013 n. 3566).


CONCORSI PUBBLICI: 
la sentenza in forma semplificata presuppone comunque un'adeguata istruttoria, 
pena in il rinvio al T.A.R. della causa arrivata in appello (Cons. St., Sez. IV, sentenza 3 luglio 2013 n. 3566)


Massima


1. La definizione della fase istruttoria, anche nel caso di sentenza emessa in forma semplificata, è presupposto necessario per l’emissione della decisione, giusta la previsione dell’art. 60 C.p.A..
Qualora la completezza dell’istruttoria non appaia acquisita, a norma degli artt. 46, co. 2 e 65 co. 3 del C.p.A., e qualora da tale incompletezza ne discenda una lesione del diritto di difesa di una delle parti, il Consiglio di Stato è tenuto a disporre l’annullamento della decisione di primo grado con contestuale rinvio al primo giudice, a norma dell’art. 105 C.p.A..
2.  Nel caso di specie, il T.A.R. aveva rigettato il ricorso di un candidato all'Esame di abilitazione alla professione forense, che chiedeva, in sede di camera di consiglio, l'acquisizione di copia del verbale della Commissione esaminatrice che aveva fissato i criteri di valutazione della prova orale, onde poter censurare con ricorso per motivi aggiunti la valutazione negativa espressa dalla Commissione stessa


Sentenza in forma semplificata per esteso


INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4112 del 2013, proposto da:
Simona Perri, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11; 
contro
Ministero Della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero Della Giustizia - Commissione per gli esami di Avvocato, Corte di Appello di Roma - III Sottocommissione; 
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 02956/2013, resa tra le parti, concernente non idoneità all'esercizio della professione di avvocato emesso dalla III sottocommissione presso la Corte d'appello di Roma per gli esami di avvocato

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti l’avvocato Gianluigi Pellegrino;

FATTO E DIRITTO
Premesso che, come statuito da questa Sezione (cfr. sent. n. 6042 del 15.11.2011), “la definizione della fase istruttoria, anche nel caso di sentenza emessa in forma semplificata, è … presupposto necessario per l’emissione della decisione, giusta la previsione dell’art. 60 del codice del processo amministrativo”;
Ritenuto che, come fondatamente dedotto dall’appellante nel primo motivo, nel caso di specie la completezza dell’istruttoria non appare acquisita, a norma degli artt. 46, comma 2 e 65 comma 3 del codice del processo amministrativo;
Considerato che tale incompletezza ha concretamente leso il diritto di difesa di una delle parti, per cui ne consegue l’annullamento della decisione gravata con contestuale rinvio al primo giudice, a norma dell’art. 105 del codice del processo amministrativo;
Vista la particolarità della vicenda, le spese tra le parti possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l’appello n. 4112 del 2013 e per l’effetto annulla, con rinvio al giudice di primo grado, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, n. 2956 del 22 marzo 2013.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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