CONCORSI PUBBLICI:
la sentenza in forma semplificata presuppone comunque un'adeguata istruttoria,
pena in il rinvio al T.A.R. della causa arrivata in appello (Cons. St., Sez. IV, sentenza 3 luglio 2013 n. 3566)
Massima
1. La definizione della fase
istruttoria, anche nel caso di sentenza emessa in forma semplificata, è
presupposto necessario per l’emissione della decisione, giusta la previsione
dell’art. 60 C.p.A..
Qualora la completezza dell’istruttoria non appaia
acquisita, a norma degli artt. 46, co. 2 e 65 co. 3 del C.p.A., e qualora
da tale incompletezza ne discenda una lesione del diritto di difesa di una
delle parti, il Consiglio di Stato è tenuto a disporre l’annullamento della
decisione di primo grado con contestuale rinvio al primo giudice, a norma
dell’art. 105 C.p.A..
2. Nel
caso di specie, il T.A.R. aveva rigettato il ricorso di un candidato all'Esame
di abilitazione alla professione forense, che chiedeva, in sede di camera di
consiglio, l'acquisizione di copia del verbale della Commissione
esaminatrice che aveva fissato i criteri di valutazione della prova orale, onde
poter censurare con ricorso per motivi aggiunti la valutazione negativa
espressa dalla Commissione stessa
Sentenza in forma semplificata per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4112 del 2013, proposto da:
Simona Perri, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;
sul ricorso numero di registro generale 4112 del 2013, proposto da:
Simona Perri, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, 11;
contro
Ministero Della Giustizia, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero
Della Giustizia - Commissione per gli esami di Avvocato, Corte di Appello di
Roma - III Sottocommissione;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE
III n. 02956/2013, resa tra le parti, concernente non idoneità all'esercizio
della professione di avvocato emesso dalla III sottocommissione presso la Corte
d'appello di Roma per gli esami di avvocato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero
Della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio
2013 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti l’avvocato Gianluigi
Pellegrino;
FATTO E DIRITTO
Premesso che, come statuito da questa Sezione (cfr.
sent. n. 6042 del 15.11.2011), “la definizione della fase istruttoria, anche
nel caso di sentenza emessa in forma semplificata, è … presupposto necessario
per l’emissione della decisione, giusta la previsione dell’art. 60 del codice
del processo amministrativo”;
Ritenuto che, come fondatamente dedotto
dall’appellante nel primo motivo, nel caso di specie la completezza
dell’istruttoria non appare acquisita, a norma degli artt. 46, comma 2 e 65
comma 3 del codice del processo amministrativo;
Considerato che tale incompletezza ha concretamente
leso il diritto di difesa di una delle parti, per cui ne consegue
l’annullamento della decisione gravata con contestuale rinvio al primo giudice,
a norma dell’art. 105 del codice del processo amministrativo;
Vista la particolarità della vicenda, le spese tra le
parti possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l’appello n. 4112 del 2013 e per l’effetto
annulla, con rinvio al giudice di primo grado, la sentenza del Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, n. 2956 del 22 marzo 2013.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del
doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 2 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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