sabato 20 luglio 2013

URBANISTICA: sul potere discrezionale del Comune in materia di zonizzazione e localizzazione (T.A.R. Puglia, Lecce, sentenza 17 luglio 2013 n. 1719).


URBANISTICA: 
sul potere discrezionale del Comune 
in materia di zonizzazione e localizzazione 
(T.A.R. Puglia, Lecce, sentenza 17 luglio 2013 n. 1719)


Massima

1.  Sono riservate alla P.A. le scelte discrezionali operate nell’esercizio della funzione urbanistica di pianificazione del territorio in ordine alle singole destinazioni di zona del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiate da evidenti errori di fatto o da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, nel mentre l’aspettativa del privato alla salvaguardia della precedente tipizzazione come zona edificabile dei suoli di sua pertinenza è cedevole rispetto all’esercizio della potestà conformativa finalizzata alla corretta e razionale disciplina urbanistica del territorio comunale
2.  La destinazione data alle singole aree (nelle tavole di zonizzazione) non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali (di ordine tecnico-discrezionale) seguiti nell’impostazione del P.R.G., salvo che particolari situazioni consolidate non abbiano creato aspettative qualificate del privato, quali: il superamento degli standards minimi di cui al D.M. 2 Aprile 1968 n° 1444, la stipula di convenzioni di lottizzazione o di accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, giudicati di annullamento del diniego di permesso di costruire o di silenzio rifiuto su una domanda di permesso di costruire e, infine, la modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (“ex plurimis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 12 Gennaio 2011 n° 133).


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2005, proposto da:
Bruno Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Galluccio, con domicilio eletto presso Nicoletta Galluccio in Lecce, via G. Giusti, 3; 
contro
Comune di Cavallino, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Lecce, viale Aldo Moro, 1; 
per l'annullamento
di tutti gli atti del procedimento di formazione del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Cavallino ed, in particolare:
della deliberazione del Commissario ad acta n° 1 del 25 Settembre 2000 di adozione del Piano Regolatore Generale;
della deliberazione del Commissario ad acta n° 1 del 14 Giugno 2001 recante le controdeduzioni alle osservazioni al Piano Regolatore Generale adottato;
della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 572 del 20 Aprile 2004 di approvazione con prescrizioni e modifiche del Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Commissario ad acta n° 1/2000;
delle deliberazioni n° 1 del 22 Ottobre 2004 e n° 2 del 30 Ottobre 2004, con cui il Commissario ad acta ha controdedotto ai rilievi della Regione Puglia di cui alla delibera G.R. n° 572 del 20 Aprile 2004;
della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 563 del 31 Marzo 2005, pubblicata sul B.U.R.P. n° 66 del 2 Maggio 2005, recante l’approvazione definitiva del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Cavallino;
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cavallino e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 Maggio 2013 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti Nicoletta Galluccio, Ernesto Sticchi Damiani e Anna Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente – proprietario di un suolo in agro di Cavallino, distinto in catasto al foglio 4, particella 94, già tipizzato dal previgente Programma di Fabbricazione come zona “Dc-Estensiva a ville”– impugna tutti gli atti del procedimento di formazione del nuovo Piano Regolatore Generale (adeguato alla Legge Regionale 31 Maggio 1980 n° 56) del Comune di Cavallino ed, in particolare: 1) la deliberazione del Commissario ad acta (nominato dalla Regione Puglia) n° 1 del 25 Settembre 2000 di adozione del Piano Regolatore Generale; 2) la deliberazione del Commissario ad acta n° 1 del 14 Giugno 2001 recante le controdeduzioni alle osservazioni al Piano Regolatore Generale adottato; 3) la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 572 del 20 Aprile 2004 di approvazione con prescrizioni e modifiche del Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Commissario ad acta n° 1/2000; 4) le deliberazioni n° 1 del 22 Ottobre 2004 e n° 2 del 30 Ottobre 2004, con cui il Commissario ad acta ha controdedotto ai rilievi della Regione Puglia di cui alla delibera G.R. n° 572 del 20 Aprile 2004; 5) la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 563 del 31 Marzo 2005, pubblicata sul B.U.R.P. n° 66 del 2 Maggio 2005, recante l’approvazione definitiva del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Cavallino; 6) ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.
A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione del principio della tendenziale stabilità delle previsioni urbanistiche – Difetto assoluto di motivazione – Contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa.
2) Erronea presupposizione – Difetto di istruttoria – Contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa – Illogicità ed ingiustizia manifesta – Disparità di trattamento.
3) Violazione dei principi del giusto procedimento, dell’economicità e della semplificazione dell’azione amministrativa – Violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo – Difetto assoluto di motivazione – Violazione degli artt. 1 e seguenti della Legge n° 241/1990 – Disparità di trattamento – Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 10 della Legge 17 Agosto 1942 n° 1150 e 16 della Legge Regionale 31 Maggio 1980 n° 56.
4) Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 10 della Legge 17 Agosto 1942 n° 1150 e 16 della Legge Regionale 31 Maggio 1980 n° 56 sotto differente profilo – Difetto di motivazione.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, il ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cavallino e la Regione Puglia, depositando articolate memorie difensive con le quali hanno puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 15 Maggio 2013, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità/improcedibilità sollevate dalle parti resistenti, poiché il ricorso è sicuramente infondato nel merito e va respinto.
Premesso – in punto di fatto – che l’impugnato Piano Regolatore Generale del Comune di Cavallino ha modificato la predetta precedente destinazione urbanistica già prevista dal previgente Programma di Fabbricazione, tipizzando il suolo di proprietà del ricorrente come zona agricola “E2 a prevalenti colture arboree”, il Collegio osserva – in diritto – che tutte le censure formulate nel ricorso sono prive di giuridico fondamento.
Innanzitutto, si rivela infondato il primo motivo di gravame, alla luce dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile in “subiecta materia”, secondo cui – da un lato – sono riservate alla Pubblica Amministrazione le scelte discrezionali operate nell’esercizio della funzione urbanistica di pianificazione del territorio in ordine alle singole destinazioni di zona del Piano Regolatore Generale, sindacabili in sede di legittimità solo ove risultino inficiate da evidenti errori di fatto o da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, nel mentre l’aspettativa del privato alla salvaguardia della precedente tipizzazione come zona edificabile dei suoli di sua pertinenza è cedevole rispetto all’esercizio della potestà conformativa finalizzata alla corretta e razionale disciplina urbanistica del territorio comunale (ex multis: T.A.R. Puglia Lecce, I Sezione, 8 Aprile 2009 n° 689); e – dall’altro – la destinazione data alle singole aree (nelle tavole di zonizzazione) non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali (di ordine tecnico-discrezionale) seguiti nell’impostazione del P.R.G., salvo che particolari situazioni consolidate non abbiano creato aspettative qualificate del privato, quali: il superamento degli standards minimi di cui al D.M. 2 Aprile 1968 n° 1444, la stipula di convenzioni di lottizzazione o di accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, giudicati di annullamento del diniego di permesso di costruire o di silenzio rifiuto su una domanda di permesso di costruire e, infine, la modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (“ex plurimis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 12 Gennaio 2011 n° 133).
Con la precisazione che, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, non sussiste alcuna di tali particolari ed eccezionali situazioni, nemmeno quella (allegata dal ricorrente) del “lotto intercluso”, risultando documentato - invece - che i suoli di che trattasi sono contigui (anche) ad altri suoli agricoli (non edificati).
Il Tribunale, sottolineato che non esiste nell’ordinamento giuridico italiano l’invocato principio della “tendenziale stabilità delle previsioni urbanistiche”, rileva che nemmeno sussiste la prospettata violazione dei criteri generali di impostazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Cavallino, considerato che tali criteri generali, pur ponendo come base di partenza il massimo rispetto della pianificazione urbanistica previgente, precisano, però, che ciò avverrà “compatibilmente con le nuove esigenze sorte dopo l’approvazione del P.d.F.” e che “qualora particolari motivi, derivanti da nuovi e importanti obiettivi, dovessero giustificarne l’esigenza, il nuovo P.R.G. potrà anche contenere indicazioni a parziale e sostanziale modifica della strumentazione urbanistica vigente sia generale che particolareggiata”, e contemplano pure – quale obiettivo primario – che il dimensionamento del P.R.G. è correlato alla verifica dell’effettivo fabbisogno abitativo (allo scopo di mantenere un congruo rapporto tra aree edificate ed aree libere).
Né si ravvisano i dedotti travisamento dei fatti (per difetto di istruttoria) e l’irrazionalità delle scelte urbanistiche contestate, posto che lo stesso ricorrente ammette la presenza sul fondo de quo di un certo numero (“una ventina”) di alberi di olivo e tenuto conto che, notoriamente, la destinazione a zona agricola impressa dallo strumento urbanistico generale non deve necessariamente riferirsi all’esercizio effettivo dell’agricoltura, trattandosi di qualificazione urbanistica residuale idonea a connotare terreni che, allo stato, non si ritiene opportuno destinare a trasformazione urbanistico-edilizia, onde evitare ulteriori insediamenti edilizi (eccedenti rispetto all’effettivo fabbisogno abitativo) che possono risultare pregiudizievoli per il più conveniente equilibrio delle condizioni di vivibilità della popolazione.
Peraltro, non può essere trascurato che, ai sensi dell’art. 60 N.T.A. dell’impugnato P.R.G. le “zone E2 a prevalenti colture arboree” sono espressamente finalizzate anche alla salvaguardia del paesaggio agricolo.
E’ infondata pure la doglianza incentrata sull’omesso esame delle osservazioni formulate (in sede amministrativa) dall’odierno ricorrente, in quanto le stesse sono state presentate oltre che tardivamente (rispetto al termine prescritto dall’art. 16 quarto comma della Legge Regionale 31 Maggio 1980 n° 56) anche irritualmente (direttamente alla Regione Puglia).
Infatti, l’art. 16 sesto comma della Legge Regionale Pugliese 31 Maggio 1980 n° 56 onera il Consiglio Comunale dell’esame delle (sole) osservazioni al P.R.G. adottato (ritualmente) proposte dagli interessati nei termini di cui al precedente quarto comma.
Non sussiste, poi, l’allegata disparità di trattamento, in ragione della mancanza di identità delle situazioni fattuali richiamate dalla parte ricorrente, in quanto gli altri terreni (già tipizzati “Dc” dal P.d.F.) che hanno ricevuto qualificazione edificatoria “C5” dal nuovo P.R.G. del Comune di Cavallino, a differenza delle aree di proprietà del ricorrente (caratterizzate da uno stato di abbandono e dall’assoluta inerzia di iniziativa edificatoria di quest’ultimo), erano stati comunque oggetto di Piani di Lottizzazione approvati o adottati dall’A.C. (ancorchè non attuati).
Infine, sono – addirittura – inammissibili, per carenza di interesse a ricorrere, le doglianze formulate avverso le determinazioni della Giunta Regionale Pugliese che hanno apportato modifiche (d’ufficio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 17 Agosto 1942 n° 1150) al Piano Regolatore Generale di Cavallino in relazione, però, ad aree del tutto differenti da quelle di proprietà del ricorrente.
In proposito, il Tribunale aderisce all’orientamento giurisprudenziale del Supremo Collegio Amministrativo secondo cui l’interesse all’impugnazione di un P.R.G. va ancorato al dato della concreta ed effettiva lesività dello stesso, nel senso che l’ammissibilità del ricorso e delle singole censure presuppone che le prescrizioni contestate incidano direttamente sulle proprietà del ricorrente ovvero, pur senza riguardarle direttamente, provochino un significativo decremento del loro valore di mercato o della loro utilità, con la conseguenza che non può, al contrario, ammettersi un generico interesse strumentale alla riedizione dell’attività di pianificazione del territorio comunale (Consiglio di Stato, IV Sezione, 13 Luglio 2010 n° 4546; Adunanza generale, 6 Giugno 2012 n° 3240).
Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 15 Maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Primo Referendario


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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