URBANISTICA:
sul potere discrezionale del Comune
in materia di zonizzazione e localizzazione
(T.A.R. Puglia, Lecce, sentenza 17 luglio 2013 n. 1719)
Massima
1. Sono riservate alla P.A. le scelte discrezionali operate nell’esercizio della funzione
urbanistica di pianificazione del territorio in ordine alle singole
destinazioni di zona del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), sindacabili in sede di legittimità
solo ove risultino inficiate da evidenti errori di fatto o da vizi di manifesta
illogicità o contraddittorietà, nel mentre l’aspettativa del privato alla
salvaguardia della precedente tipizzazione come zona edificabile dei suoli di
sua pertinenza è cedevole rispetto all’esercizio della potestà conformativa
finalizzata alla corretta e razionale disciplina urbanistica del territorio
comunale
2. La destinazione data alle singole aree (nelle tavole di
zonizzazione) non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può
evincere dai criteri generali (di ordine tecnico-discrezionale) seguiti
nell’impostazione del P.R.G., salvo che particolari situazioni consolidate non
abbiano creato aspettative qualificate del privato, quali: il superamento degli
standards minimi di cui al D.M. 2 Aprile 1968 n° 1444, la stipula di
convenzioni di lottizzazione o di accordi di diritto privato intercorsi tra il
Comune e i proprietari delle aree, giudicati di annullamento del diniego di
permesso di costruire o di silenzio rifiuto su una domanda di permesso di
costruire e, infine, la modificazione in zona agricola della destinazione di
un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (“ex
plurimis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 12 Gennaio 2011 n° 133).
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2005,
proposto da:
Bruno Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Galluccio, con domicilio eletto presso Nicoletta Galluccio in Lecce, via G. Giusti, 3;
Bruno Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Galluccio, con domicilio eletto presso Nicoletta Galluccio in Lecce, via G. Giusti, 3;
contro
Comune di Cavallino, rappresentato e difeso dall'avv.
Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in
Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Lecce, viale Aldo Moro, 1;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Lecce, viale Aldo Moro, 1;
per l'annullamento
di tutti gli atti del procedimento di formazione del
nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Cavallino ed, in particolare:
della deliberazione del Commissario ad acta n° 1 del
25 Settembre 2000 di adozione del Piano Regolatore Generale;
della deliberazione del Commissario ad acta n° 1 del
14 Giugno 2001 recante le controdeduzioni alle osservazioni al Piano Regolatore
Generale adottato;
della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n°
572 del 20 Aprile 2004 di approvazione con prescrizioni e modifiche del Piano
Regolatore Generale adottato con deliberazione del Commissario ad acta n°
1/2000;
delle deliberazioni n° 1 del 22 Ottobre 2004 e n° 2
del 30 Ottobre 2004, con cui il Commissario ad acta ha controdedotto ai rilievi
della Regione Puglia di cui alla delibera G.R. n° 572 del 20 Aprile 2004;
della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n°
563 del 31 Marzo 2005, pubblicata sul B.U.R.P. n° 66 del 2 Maggio 2005, recante
l’approvazione definitiva del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di
Cavallino;
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o
consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune
di Cavallino e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 Maggio
2013 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti Nicoletta
Galluccio, Ernesto Sticchi Damiani e Anna Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente – proprietario di un suolo in agro di
Cavallino, distinto in catasto al foglio 4, particella 94, già tipizzato dal
previgente Programma di Fabbricazione come zona “Dc-Estensiva a ville”– impugna
tutti gli atti del procedimento di formazione del nuovo Piano Regolatore
Generale (adeguato alla Legge Regionale 31 Maggio 1980 n° 56) del Comune di
Cavallino ed, in particolare: 1) la deliberazione del Commissario ad acta
(nominato dalla Regione Puglia) n° 1 del 25 Settembre 2000 di adozione del Piano
Regolatore Generale; 2) la deliberazione del Commissario ad acta n° 1 del 14
Giugno 2001 recante le controdeduzioni alle osservazioni al Piano Regolatore
Generale adottato; 3) la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n° 572
del 20 Aprile 2004 di approvazione con prescrizioni e modifiche del Piano
Regolatore Generale adottato con deliberazione del Commissario ad acta n°
1/2000; 4) le deliberazioni n° 1 del 22 Ottobre 2004 e n° 2 del 30 Ottobre
2004, con cui il Commissario ad acta ha controdedotto ai rilievi della Regione
Puglia di cui alla delibera G.R. n° 572 del 20 Aprile 2004; 5) la deliberazione
della Giunta Regionale Pugliese n° 563 del 31 Marzo 2005, pubblicata sul
B.U.R.P. n° 66 del 2 Maggio 2005, recante l’approvazione definitiva del nuovo Piano
Regolatore Generale del Comune di Cavallino; 6) ogni altro atto comunque
presupposto, connesso e/o consequenziale.
A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati
formulati i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione del principio della tendenziale stabilità
delle previsioni urbanistiche – Difetto assoluto di motivazione –
Contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa.
2) Erronea presupposizione – Difetto di istruttoria –
Contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa – Illogicità ed
ingiustizia manifesta – Disparità di trattamento.
3) Violazione dei principi del giusto procedimento,
dell’economicità e della semplificazione dell’azione amministrativa –
Violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo – Difetto
assoluto di motivazione – Violazione degli artt. 1 e seguenti della Legge n°
241/1990 – Disparità di trattamento – Violazione, falsa ed erronea
interpretazione ed applicazione degli artt. 10 della Legge 17 Agosto 1942 n°
1150 e 16 della Legge Regionale 31 Maggio 1980 n° 56.
4) Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed
applicazione degli artt. 10 della Legge 17 Agosto 1942 n° 1150 e 16 della Legge
Regionale 31 Maggio 1980 n° 56 sotto differente profilo – Difetto di
motivazione.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento
giuridico della domanda di annullamento azionata, il ricorrente concludeva come
riportato in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cavallino
e la Regione Puglia, depositando articolate memorie difensive con le quali
hanno puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo
per la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità ed, in ogni caso, per la
reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 15 Maggio 2013, su richiesta
di parte, la causa è stata posta in decisione.
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni
preliminari di inammissibilità/improcedibilità sollevate dalle parti
resistenti, poiché il ricorso è sicuramente infondato nel merito e va respinto.
Premesso – in punto di fatto – che l’impugnato Piano
Regolatore Generale del Comune di Cavallino ha modificato la predetta
precedente destinazione urbanistica già prevista dal previgente Programma di
Fabbricazione, tipizzando il suolo di proprietà del ricorrente come zona agricola
“E2 a prevalenti colture arboree”, il Collegio osserva – in diritto – che tutte
le censure formulate nel ricorso sono prive di giuridico fondamento.
Innanzitutto, si rivela infondato il primo motivo di
gravame, alla luce dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e
condivisibile in “subiecta materia”, secondo cui – da un lato – sono riservate
alla Pubblica Amministrazione le scelte discrezionali operate nell’esercizio
della funzione urbanistica di pianificazione del territorio in ordine alle
singole destinazioni di zona del Piano Regolatore Generale, sindacabili in sede
di legittimità solo ove risultino inficiate da evidenti errori di fatto o da
vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, nel mentre l’aspettativa del
privato alla salvaguardia della precedente tipizzazione come zona edificabile
dei suoli di sua pertinenza è cedevole rispetto all’esercizio della potestà
conformativa finalizzata alla corretta e razionale disciplina urbanistica del
territorio comunale (ex multis: T.A.R. Puglia Lecce, I Sezione, 8 Aprile 2009
n° 689); e – dall’altro – la destinazione data alle singole aree (nelle tavole
di zonizzazione) non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può
evincere dai criteri generali (di ordine tecnico-discrezionale) seguiti nell’impostazione
del P.R.G., salvo che particolari situazioni consolidate non abbiano creato
aspettative qualificate del privato, quali: il superamento degli standards
minimi di cui al D.M. 2 Aprile 1968 n° 1444, la stipula di convenzioni di
lottizzazione o di accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i
proprietari delle aree, giudicati di annullamento del diniego di permesso di
costruire o di silenzio rifiuto su una domanda di permesso di costruire e,
infine, la modificazione in zona agricola della destinazione di un’area
limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (“ex plurimis”:
Consiglio di Stato, IV Sezione, 12 Gennaio 2011 n° 133).
Con la precisazione che, nella fattispecie concreta
oggetto del presente giudizio, non sussiste alcuna di tali particolari ed
eccezionali situazioni, nemmeno quella (allegata dal ricorrente) del “lotto
intercluso”, risultando documentato - invece - che i suoli di che trattasi sono
contigui (anche) ad altri suoli agricoli (non edificati).
Il Tribunale, sottolineato che non esiste
nell’ordinamento giuridico italiano l’invocato principio della “tendenziale
stabilità delle previsioni urbanistiche”, rileva che nemmeno sussiste la
prospettata violazione dei criteri generali di impostazione del Piano Regolatore
Generale del Comune di Cavallino, considerato che tali criteri generali, pur
ponendo come base di partenza il massimo rispetto della pianificazione
urbanistica previgente, precisano, però, che ciò avverrà “compatibilmente con
le nuove esigenze sorte dopo l’approvazione del P.d.F.” e che “qualora
particolari motivi, derivanti da nuovi e importanti obiettivi, dovessero
giustificarne l’esigenza, il nuovo P.R.G. potrà anche contenere indicazioni a
parziale e sostanziale modifica della strumentazione urbanistica vigente sia
generale che particolareggiata”, e contemplano pure – quale obiettivo primario
– che il dimensionamento del P.R.G. è correlato alla verifica dell’effettivo
fabbisogno abitativo (allo scopo di mantenere un congruo rapporto tra aree edificate
ed aree libere).
Né si ravvisano i dedotti travisamento dei fatti (per
difetto di istruttoria) e l’irrazionalità delle scelte urbanistiche contestate,
posto che lo stesso ricorrente ammette la presenza sul fondo de quo di un certo
numero (“una ventina”) di alberi di olivo e tenuto conto che, notoriamente, la
destinazione a zona agricola impressa dallo strumento urbanistico generale non
deve necessariamente riferirsi all’esercizio effettivo dell’agricoltura,
trattandosi di qualificazione urbanistica residuale idonea a connotare terreni
che, allo stato, non si ritiene opportuno destinare a trasformazione
urbanistico-edilizia, onde evitare ulteriori insediamenti edilizi (eccedenti
rispetto all’effettivo fabbisogno abitativo) che possono risultare pregiudizievoli
per il più conveniente equilibrio delle condizioni di vivibilità della
popolazione.
Peraltro, non può essere trascurato che, ai sensi
dell’art. 60 N.T.A. dell’impugnato P.R.G. le “zone E2 a prevalenti colture
arboree” sono espressamente finalizzate anche alla salvaguardia del paesaggio
agricolo.
E’ infondata pure la doglianza incentrata sull’omesso
esame delle osservazioni formulate (in sede amministrativa) dall’odierno
ricorrente, in quanto le stesse sono state presentate oltre che tardivamente
(rispetto al termine prescritto dall’art. 16 quarto comma della Legge Regionale
31 Maggio 1980 n° 56) anche irritualmente (direttamente alla Regione Puglia).
Infatti, l’art. 16 sesto comma della Legge Regionale
Pugliese 31 Maggio 1980 n° 56 onera il Consiglio Comunale dell’esame delle
(sole) osservazioni al P.R.G. adottato (ritualmente) proposte dagli interessati
nei termini di cui al precedente quarto comma.
Non sussiste, poi, l’allegata disparità di
trattamento, in ragione della mancanza di identità delle situazioni fattuali
richiamate dalla parte ricorrente, in quanto gli altri terreni (già tipizzati
“Dc” dal P.d.F.) che hanno ricevuto qualificazione edificatoria “C5” dal nuovo
P.R.G. del Comune di Cavallino, a differenza delle aree di proprietà del
ricorrente (caratterizzate da uno stato di abbandono e dall’assoluta inerzia di
iniziativa edificatoria di quest’ultimo), erano stati comunque oggetto di Piani
di Lottizzazione approvati o adottati dall’A.C. (ancorchè non attuati).
Infine, sono – addirittura – inammissibili, per
carenza di interesse a ricorrere, le doglianze formulate avverso le
determinazioni della Giunta Regionale Pugliese che hanno apportato modifiche
(d’ufficio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 17 Agosto 1942 n° 1150) al Piano
Regolatore Generale di Cavallino in relazione, però, ad aree del tutto
differenti da quelle di proprietà del ricorrente.
In proposito, il Tribunale aderisce all’orientamento
giurisprudenziale del Supremo Collegio Amministrativo secondo cui l’interesse
all’impugnazione di un P.R.G. va ancorato al dato della concreta ed effettiva
lesività dello stesso, nel senso che l’ammissibilità del ricorso e delle
singole censure presuppone che le prescrizioni contestate incidano direttamente
sulle proprietà del ricorrente ovvero, pur senza riguardarle direttamente,
provochino un significativo decremento del loro valore di mercato o della loro
utilità, con la conseguenza che non può, al contrario, ammettersi un generico
interesse strumentale alla riedizione dell’attività di pianificazione del
territorio comunale (Consiglio di Stato, IV Sezione, 13 Luglio 2010 n° 4546;
Adunanza generale, 6 Giugno 2012 n° 3240).
Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il
ricorso deve essere respinto.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione
integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in
epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del
giorno 15 Maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore
Gabriella Caprini, Primo Referendario
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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