APPALTI:
i limiti del sindacato sui criteri valutativi
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(Cons. St., Sez. V, sentenza 15 luglio 2013, n. 3802)
Il Consiglio di Stato "si lancia" nelle formule matematiche. Quali?
Ptn=35xPMin/POff...
Buona lettura.
FF
Massima
1. Nelle gare pubbliche la formula da utilizzare per la valutazione dell'offerta economica può essere scelta dall'amministrazione con ampia discrezionalità e di conseguenza la stazione appaltante dispone di ampi margini nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche nella individuazione delle formule matematiche, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, può essere consentito unicamente in casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità.
2. E’ vero che è stato anche sottolineato (C.d.S., sez. V, 31 marzo 2012, n. 1899) che, proprio ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti, nonché della direttiva CE 18/2004, nelle gare pubbliche il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non può prescindere dal prezzo, con conseguente illegittimità di un criterio di valutazione dell'offerta prezzo che, mediante una formula aritmetica, conduca ad esiti opposti a quelli prefissati dal bando, giacché, seppure i criteri di attribuzione dei punteggi economici possono essere molteplici e variabili, ciò che conta è che nell'assegnazione dei punteggi, venga utilizzato tutto il potenziale range differenziale previsto per ciascuna voce ed in particolare della voce prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell'offerta: tuttavia l’utilizzazione dell’intero potenziale del punteggio attribuibile in astratto all’offerta economica non può comportare, come pretenderebbero le appellanti, che la circostanza di aver presentato un’offerta economica migliore possa da sola giustificare l’aggiudicazione dell’appalto, proprio per la decisiva considerazione che nel metodo di scelta del contraente con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve tenersi conto anche dell’offerta tecnica e ben può accadere che possa risultare economicamente più vantaggiosa anche un’offerta che non sarebbe tale se si considerasse solo l’elemento economico.
3. D’altra parte la formula prevista nella lex specialis, secondo cui il punteggio massimo attribuibile per l’elemento prezzo, pari a 35 punti, sarebbe stato assegnato secondo la formula Ptn=35xPMin/POff (dove Ptn è il punteggio dell’offerta n; PMin è il prezzo minimo offerto e POff è il prezzo offerta dalla ditta in esame) assicura, al di là di ogni ragionevole dubbio, un differenziale adeguato, logico e ragionevole tra le offerte, garantendo un significativo rapporto proporzionale in grado di determinare un notevole differenziale di punteggio allorquando l’offerta economica migliore sia significativamente inferiore alla base d’asta.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro
generale 6122 del 2012, proposto da:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con Mantini s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, e MANTINI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dagli avv. Daniele Vagnozzi e Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso Studio Vagnozzi in Roma, viale Angelico, n, 103;
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con Mantini s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, e MANTINI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dagli avv. Daniele Vagnozzi e Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso Studio Vagnozzi in Roma, viale Angelico, n, 103;
contro
COMUNE DI SPOLTORE, in persona del sindaco in carica,
rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Di Silvestre, con domicilio eletto presso
Antonello Patanè in Roma, via G. Ferrari, n. 11;
nei confronti di
ECOLOGICA S.R.L., in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Tommaso Marchese e Stefano
Colombari, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria,
n. 2;
SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L. e DIODORO ECOLOGICA S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;
SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L. e DIODORO ECOLOGICA S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI
PESCARA: SEZIONE I n. 236 del 24 maggio 2012, resa tra le parti, concernente
affidamento servizio d'igiene urbana - ris. danni;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune
di Spoltore e di Ecologica Srl, che ha spiegato anche appello incidentale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo
2013 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Daniele
Vagnozzi, Leonello Brocchi, su delega dell'avv. Ugo Di Silvestre e Mario
Sanino, in dichiarata sostituzione dell'avv. Tommaso Marchese;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue.
FATTO
1. Il Comune di Spoltore con bando in data 10 agosto
2010 ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della gestione del
servizio di igiene urbana da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri del prezzo (40 punti) e
dell’organizzazione servizi e proposte migliorative del servizio (60 punti)
specificati nell’allegato 1 al bando stesso.
Con la sentenza n. 431 del 13 luglio 2011 il Tribunale
amministrativo regionale per l’Abruzzo, sez. I, definitivamente pronunciando su
quattro separati ricorsi proposti:
a) il primo, NRG. 282/2010, dalla Ecologica s.r.l.
(nella asserita qualità di società costituita dal Consorzio comprensoriale per
lo smaltimento dei rifiuti dell’area pescarese per l’esercizio in forma
associata delle funzioni del comuni in materia dei comuni, cui era
successivamente rimasta la concreta gestione del predetto servizio pubblico,
mentre la funzione di organizzazione erano state attribuite alla Ambiente
S.p.A., società in cui si era trasformato l’originario consorzio) per
l’annullamento: a1) dell’ordinanza sindacale n. 90 del 18 maggio 2010; a2)
della delibera consiliare n. 102 del 30 dicembre 2009; a3) delle determinazioni
del responsabile del servizio n. 16 del 18 gennaio 20101 e n. 134 del 15 aprile
2010 (ricorso principale), oltre che a4) dell’ordinanza sindacale n. 131 del 12
agosto 2010; a5) dell’atto in data 3 agosto 2010 della documentazione prodotta
dalla ditta incaricata; a6) della delibera della Giunta comunale n. 161 del 5
agosto e a7) della determinazione del responsabile del servizio n. 220 del 6
agosto 2010 (con motivi aggiunti), nella resistenza del Comune di Spoltore e
con l’intervento della Ambiente S.p.A.;
b) il secondo, NRG. 422/2010, ancora dalla Ecologica
s.r.l. per l’annullamento: b1) del bando di gara a procedura aperta del 9
agosto 2010; b2) della delibera consiliare n. 102 del 30 dicembre 2009; b3)
delle determinazioni del responsabile del servizio n. 16 del 18 gennaio 20101 e
n. 134 del 15 aprile 2010; b4) dell’ordinanza sindacale n. 90 del 18 maggio
2010; b5) del parere dell’ufficio d’igiene ambientale del 3 giugno 2010; b6)
del parere dell’azienda sanitaria locale di Pescara del 13 luglio 2010; b7) del
parere della polizia municipale dell’11 giugno 2010; b8) del parere
dell’istruttore tecnico direttivo del 3 giugno 2010; b8) della delibera della
Giunta comunale n. 161 del 5 agosto 2010; b9) della determinazione del
responsabile del servizio n. 220 del 6 agosto 2010; b10) dell’ordinanza
sindacale n. 131 del 12 agosto 2010; nonché per l’accertamento del proprio
diritto a proseguire nella gestione del servizio di igiene urbana ai sensi
dell’art. 23 bis del decreto legge n. 112 del 2008 (ricorso principale) ed
ancora per l’annullamento della nota del comune n. 27685 del 20 ottobre 2010
(con motivi aggiunti), nella resistenza del Comune di Spoltore e con
l’intervento ad opponendum dell’A.T.I. tra Consorzio Nazionale Servizi (C.N.S.)
e Mantini s.r.l.;
c) il terzo, NRG. 434/2010, dalla Ambiente S.p.A, per
l’annullamento: c1) del bando di gara del 9 agosto 2010; c2) della delibera
consiliare n. 102 del 30 dicembre 2009; c3) della determinazione dirigenziale
18 gennaio 2010 n. 33; c4) dell’ordinanza sindacale n. 90 del 18 maggio 2010; c5)
dell’ordinanza sindacale n. 131 del 12 agosto 2010; nella resistenza del Comune
di Spoltore e con l’intervento ad opponendum dell’A.T.I. tra Consorzio
Nazionale Servizi (C.N.S.) e Mantini s.r.l.;
d) il quarto, NRG. 182/2011, dall’A.T.I. tra il
Consorzio Nazionale Servizi (C.N.S.) e Mantini s.r.l. per l’annullamento: d1)
della nota n. 106 del 10 marzo 2011, recante la comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva della gara di appalto in questione; d2) della
nota 6992 del 10 marzo 2011, di trasmissione dell’atto di aggiudicazione; d3)
degli atti e delle operazioni della commissione di gara e dei relativi verbali
di cui alle sedute del 21 ottobre 2010, 28 ottobre 2010, 30 dicembre 2010, 11
gennaio 2011, 13 gennaio 2011, 18 gennaio 2011 e 24 gennaio 2011; d4) della
determina dirigenziale n. 24 del 27 gennaio 2011, di approvazione dei verbali
di gara e aggiudicazione provvisoria alla Ecologica s.r.l.; d5) della determina
dirigenziale n. 68 del 2 marzo 2011, di affidamento della gestione dei servizi
in via temporanea e provvisoria alla Ecologica s.r.l.; d6) del bando di gara
del 10 agosto 2010 nella parte in cui consente che l’apertura delle buste
tecniche sia disposta in sedute riservate; d7) dell’allegato 1 del bando di
gara, recante i criteri di attribuzione dei punteggi nella parte in cui prevede
la formula per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica; d8)
del contratto ove intervenuto, nonché per la declaratoria di inefficacia del
contratti ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a. e per il risarcimento del danno
(ricorso NRG. 182/2011), nella resistenza del Comune di Spoltore e della
Ecologica s.r.l., che ha spiegato appello incidentale per l’annullamento di
tutti gli atti impugnati con il ricorso principale e con quello iscritto al
NRG. 422/2010, oltre che l’accertamento del suo diritto a proseguire nella
gestione del servizio di igiene urbana ai sensi dell’art. 23 bis del decreto
legge n. 112 del 2008);
dopo averli riuniti, ha respinto i primi tre ricorsi
con i relativi motivi aggiunti e il ricorso incidentale spiegato nel quarto
ricorso da Ecologica s.r.l., accogliendo poi il quarto ricorso, nei limiti e
nei termini di cui in motivazione.
In particolare, il predetto tribunale, esaminando
congiuntamente per comodità espositiva e per completezza logico – sistematica
le varie censure sollevate nei ricordati ricorsi, ha:
- respinto le eccezioni preliminari in ordine alla
tardività dell’impugnazione della delibera consiliare 30 dicembre 2009, n. 102
(trattandosi di un mero atto di indirizzo, non immediatamente lesivo); alla
asserita, ma insussistente rilevanza, degli esiti del referendum popolare
abrogativo celebratori il 12 – 13 giugno 2011 relativo all’art. 23 bis del d.l.
112 del 2008 (gli atti impugnati essendo ad esso precedenti); alla dedotta carenza
di interesse della Ecologica s.r.l. ad impugnare l’indizione della gara ed i
suoi esiti in quanto vincitrice (l’interesse della stessa essendo rivolto alla
prosecuzione del rapporto contrattuale in corso fino alla scadenza di dodici
anni secondo le precedenti condizioni) e alla carenza di interesse del
Consorzio terzo classificato (in virtù del suo interesse strumentale alla
ripetizione della gara), nonché alla presunta incompletezza della notifica del
ricorso NRG. 182/2011;
- ritenuto legittima l’indizione della gara di appalto
in questione da parte del Comune di Spoltore, in quanto il contratto tra il
predetto ente locale e Ambiente S.p.A. era scaduto il 20 gennaio 2010 e non
risultava intercorso alcun contratto con Ecologica s.r.l.;
- escluso che il contratto scaduto il 20 gennaio 2010,
fosse destinatario della proroga fino al 31 dicembre 2011, ai sensi dell’art.
23 bis del d.l. n. 112 del 2008, con conseguente infondatezza del ricorso
principale della Ambiente S.p.A. (NRG. 434/2010) e di quello incidentale di
Ecologica s.r.l. (volti a ottenere l’accertamento, il primo, della proroga del
contratto fino al 31 dicembre 2011 e, il secondo, del termine di scadenza di
dodici anni dalla sua stipula della suscettibile della proroga), oltre che dei
due primi ricorsi proposti dalla stessa Ecologica S.p.A.;
- considerato legittime le ordinanze contingibili ed
urgenti con cui il Sindaco del Comune di Spoltore ha prorogato il contratto
nelle more dell’espletamento della procedura di gara;
Quanto poi al ricorso NRG. 182/2011 (proposto
dall’A.T.L. tra C.N.S. e Mantini s.r.l.):
- è stata innanzitutto rigettata l’eccezione di
inammissibilità sollevata dalla Ecologica s.r.l. sul presupposto che le
ricorrenti, in quanto beneficiarie di una proroga dell’affidamento di un
servizio analogo da parte del Comune di Alanno, non avrebbero comunque potuto
ottenere l’affidamento del servizio oggetto della gara: secondo il tribunale
infatti la proroga del servizio disposta unilateralmente con ordinanza contingibile
ed urgenza, finalizzata all’indizione di una gara, non costituiva motivo
ostativo alla partecipazione alla gara in questione ed alla eventuale
aggiudicazione in favore delle ricorrenti, tanto più che “…il divieto di
partecipazione a gare per l’affidamento di servizi ulteriori oltre a quelli
gestiti opera solo per le società che già gestiscono servizi pubblici locali a
seguito di affidamento diretto o di procedure non a evidenza pubblica,
rientrando tra quelle ad evidenza pubblica anche le forme previste dal secondo
comma lettera b) del medesimo art. 23 bis”;
- è stata ugualmente rigettata l’eccezione di carenza
di interesse spiegata sul presupposto che le ricorrenti si fossero collocate
solo al terzo posto, sottolineando per contro la sussistenza di un interesse
strumentale alla ripetizione della gara stessa;
- è stato ritenuto fondato il motivo di censura
concernente l’erronea applicazione del criterio del confronto a coppie,
previsto dal bando, per le offerte tecniche, in quanto non era stato effettuato
il confronto tra tutte le coppie di offerte, “…ma solo a due a due previa
estrazione per sorteggio delle medesime”, con conseguente illegittimità
dell’intera gara, e necessità della sua ripetizione “anche se tra le sole ditte
già ammesse alla gara stessa”;
- sono stati infine respinti i motivi di censura
concernenti l’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche in seduta
riservata, invece che pubblica; l’asserito mancato rispetto dell’obbligo di
conservazione dei plichi (stante la non eccessiva durata delle operazioni di
gara e la carenza di prova e tanto meno di indizi circa la eventuale
manipolazione dei plichi) e la pretesa illegittimità della formula adottata per
il calcolo dei punteggi da attribuire alle offerte tecniche;
In ordine poi alla domanda risarcitoria essa è stata
accolta unicamente in forma specifica proprio con la ripetizione della gara,
respingendo ogni altra richiesta.
2. In esecuzione di tale sentenza il Comune di
Spoltore con lettera in data 12 agosto 2011 (avente ad oggetto: “Gestione dei
servizi di igiene urbana. cod. CIG 0526298AD6. Riapertura termini per
ripresentazione offerte tecniche ed economiche di cui al Bando di gara prot. n.
21071 del 10 agosto 2010 – Avviso per la ripetizione della procedura parziale
di gara giusta sentenza TAR Abruzzo n. 00431/2011”) ha invitato le ditte che
avevano partecipato alla gara annullata “una nuova offerta tecnica ed economica
per l’affidamento della gestione dei servizi di igiene urbana di cui al bando
in oggetto menzionato”, precisando le modalità di presentazione dell’offerta e
quelle di svolgimento della gara.
All’esito della gara, vincitrice e aggiudicataria
dell’appalto è risultata la società Ecologica s.r.l. per un importo complessivo
di €. 7.327.551,70 (di cui €. 25.000,00 per oneri di sicurezza).
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo,
sez. I, con la sentenza n. 236 del 24 maggio 2012, definitivamente
pronunciando, nella resistenza del Comune di Spoltore e di Ecologica s.r.l.,
sul ricorso proposto dal Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e
dalla Mantini s.r.l. per l’annullamento della determinazione dirigenziale n.
333 del 28 dicembre 2011, recante l’aggiudicazione dell’appalto per
l’affidamento del servizio di igiene urbana; della nota del 28 dicembre 2011,
di comunicazione dell’aggiudicazione della gara; dell’avviso di avvenuta
aggiudicazione del 28 dicembre 2011, pubblicato il 19 gennaio 2012; di tutti i
verbali di gara (1 del 15 dicembre 2011, 2 del 18 dicembre 2011, 3 del 20
dicembre 2011, 4 del 22 dicembre 2011 e 5 del 27 dicembre 2011); della
determinazione dirigenziale del 16 agosto 2011 e del relativo allegato uno;
dell’allegato uno al bando di gara e della determinazione dirigenziale del 16
novembre 2011; lo ha respinto, ritenendo infondate tutte le censure.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto rituale e
tempestivo appello il Consorzio Nazionale Servizi (C.N.S.) – società
cooperativa e la società Mantini s.r.l., lamentando l’erroneità e l’ingiustizia
e chiedendone la riforma alla stregua di tre articolati motivi di gravami,
rubricati rispettivamente, il primo “Erroneità della sentenza impugnata –
Erronea percezione delle risultanze documentali – Error in judicando
(Illogicità – Violazione della lex specialis – Violazione art. 83 del D. Lgs.
n. 163/2006 – Contraddittorietà – Violazione D.P.R. 554/1999 e D.P.R. 207/2010
– Sull’irragionevolezza della formula utilizzata per l’attribuzione del
punteggio relativo all’offerta economica”; il secondo “Erroneità della sentenza
impugnata – Erronea percezione delle risultanze documentali – Error in
judicando (Illogicità – Violazione della lex specialis – Violazione
dell’Allegato 1 del bando di gara del 10.8.2011 – Violazione dei criteri di
attribuzione dei punteggi fissati dal bando e dal verbale di gara del 21.10.2010
- Contraddittorietà – Illogicità manifesta – Violazione della sentenza n.
431/2011 del T.A.R. Pescara)” e il terzo “Erroneità della sentenza impugnata –
Erronea percezione delle risultanze documentali – Error in procedendo (omessa
statuizione su doglianze specificamente dedotte) Error in judicando (Violazione
art. 4, comma 33, del D.L. 13.8.2011 n. 138 convertito in L. 14.9.2011 n. 148 –
Violazione art. 23 bis, comma 9, del D.L. 112/2008 - Violazione della lex
specialis – Eccesso di potere (sviamento, travisamento dei fatti) – Difetto di
istruttoria)”: sono state in tal modo riproposte le censura sollevate con i
primi tre motivi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Gli appellanti hanno altresì riproposto l’istanza ex
art. 121 e 122 c.p.a., quella di subentro e di risarcimento del danno.
Ha resistito al gravame il Comune di Spoltore,
deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone il rigetto.
Si è costituita in giudizio anche Ecologica s.r.l.
che, oltre a dedurre l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso appello,
ha spiegato gravame incidentale con cui ha lamentato l’erroneità della sentenza
impugnata per non aver dichiarato inammissibili il primo ed il terzo motivo del
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
4. Le parti hanno quindi ritualmente illustrato con
puntuali memorie le rispettive tesi difensive.
All’udienza pubblica del 12 marzo 2013, dopo la
rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello principale non è meritevole di favorevole
considerazione.
5.1. Con il primo motivo, denunciando “Erroneità della
sentenza impugnata – Erronea percezione delle risultanze documentali – Error in
judicando (Illogicità – Violazione della lex specialis – Violazione art. 83 del
D. Lgs. n. 163/2006 – Contraddittorietà – Violazione D.P.R. 554/1999 e D.P.R.
207/2010 – Sull’irragionevolezza della formula utilizzata per l’attribuzione
del punteggio relativo all’offerta economica”, le parti appellanti hanno
riproposto la questione della asserita illegittimità della formula matematica
prevista dalla lex specialis per l’attribuzione del punteggio all’offerta
economica, sostenendo, per un verso, che in concreto quella formula non avrebbe
consentito di utilizzare interamente il punteggio massimo attribuibile alle
offerte esaminate e, per altro verso, che i primi giudici avrebbe ritenuto
infondata la censura in virtù dell’erronea convinzione, pacificamente smentita
dagli atti, secondo cui l’offerta migliore fosse stata quella presentata
dall’aggiudicataria Ecologica s.r.l.; secondo le appellanti, d’altra parte, la
formula in questione sarebbe stata legittima e corretta soltanto se avesse
posto a confronto non i prezzi assoluti, ma i valori delle offerte, cioè i
ribassi.
Le pur articolate e approfondite argomentazioni delle
appellanti non sono convincenti.
Anche ad ammettere che, come sostenuto dalle
appellanti, la questione in esame possa sfuggire alla preclusione derivante dal
giudicato (pacificamente) formatosi sulla precedente sentenza dello stesso
Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sez. I, n. 431 del 13 luglio
2011 che aveva già esaminato e respinto la censura relativamente alla stessa
procedura di gara (ciò sul presupposto che con la rinnovazione del segmento di
gara relativo alla presentazione di nuove offerte ed alla consequenziale nuova
valutazione delle stesse si sarebbe modificato il substrato fattuale su cui era
intervenuta la sentenza passata in giudicato), è sufficiente sul punto
richiamare i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa
(C.d.S., sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978; 27 giugno 2012, n. 3781; 22 marzo
2012, n. 1640; 1 marzo 2012, n. 1195; 18 ottobre 2011, n. 5583; sez. III, 22
novembre 2011, n. 6146; sez. VI, 11 maggio 2011, n. 2795; Cass. civ., sez. un.,
17 febbraio 2012, nn. 2312 e 2313; Corte cost., 3 marzo 2011, n. 175), in forza
dei quali, tra l’altro, nelle gare pubbliche la formula da utilizzare per la
valutazione dell'offerta economica può essere scelta dall'amministrazione con
ampia discrezionalità e di conseguenza la stazione appaltante dispone di ampi
margini nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento
per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche
nella individuazione delle formule matematiche, con la conseguenza che il
sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte, tipica espressione di
discrezionalità tecnico-amministrativa, può essere consentito unicamente in
casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità.
E’ vero che è stato anche sottolineato (C.d.S., sez.
V, 31 marzo 2012, n. 1899) che, proprio ai sensi dell'art. 83 del Codice dei
contratti, nonché della direttiva CE 18/2004, nelle gare pubbliche il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa non può prescindere dal prezzo, con
conseguente illegittimità di un criterio di valutazione dell'offerta prezzo
che, mediante una formula aritmetica, conduca ad esiti opposti a quelli
prefissati dal bando, giacché, seppure i criteri di attribuzione dei punteggi
economici possono essere molteplici e variabili, ciò che conta è che
nell'assegnazione dei punteggi, venga utilizzato tutto il potenziale range
differenziale previsto per ciascuna voce ed in particolare della voce prezzo,
al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente
economica dell'offerta: tuttavia l’utilizzazione dell’intero potenziale del
punteggio attribuibile in astratto all’offerta economica non può comportare,
come pretenderebbero le appellanti, che la circostanza di aver presentato
un’offerta economica migliore possa da sola giustificare l’aggiudicazione
dell’appalto, proprio per la decisiva considerazione che nel metodo di scelta
del contraente con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve
tenersi conto anche dell’offerta tecnica e ben può accadere che possa risultare
economicamente più vantaggiosa anche un’offerta che non sarebbe tale se si
considerasse solo l’elemento economico.
D’altra parte la formula prevista nella lex specialis,
secondo cui il punteggio massimo attribuibile per l’elemento prezzo, pari a 35
punti, sarebbe stato assegnato secondo la formula Ptn=35xPMin/POff (dove Ptn è
il punteggio dell’offerta n; PMin è il prezzo minimo offerto e POff è il prezzo
offerta dalla ditta in esame) assicura, al di là di ogni ragionevole dubbio, un
differenziale adeguato, logico e ragionevole tra le offerte, garantendo un
significativo rapporto proporzionale in grado di determinare, come rilevato
nelle proprie difesa dalla Ecologica s.r.l., un notevole differenziale di
punteggio allorquando l’offerta economica migliore sia significativamente
inferiore alla base d’asta.
In definitiva la discrezionalità utilizzata
dall’amministrazione appaltante nella scelta della contestata formula
matematica per l’attribuzione del punteggio alle offerte economiche in gare non
risulta macroscopicamente affetta da irragionevolezza, illogicità, ingiustizia
manifesta o arbitrarietà, risolvendosi per contro le deduzioni delle appellanti
in mere inammissibili opinioni dissenzienti.
5.2. Con il secondo motivo di appello è stato
denunciato “Erroneità della sentenza impugnata – Erronea percezione delle
risultanze documentali – Error in judicando (Illogicità – Violazione della lex
specialis – Violazione dell’Allegato 1 del bando di gara del 10.8.2011 –
Violazione dei criteri di attribuzione dei punteggi fissati dal bando e dal
verbale di gara del 21.10.2010 - Contraddittorietà – Illogicità manifesta –
Violazione della sentenza n. 431/2011 del T.A.R. Pescara)”.
Ad avviso degli appellanti, l’amministrazione
appaltante avrebbe utilizzato, ai fini della valutazione delle nuove offerte
presentate, un disciplinare di gara diverso da quello originario (nel quale in
particolare sarebbe stata prevista l’attribuzione di 35 punti, invece degli
originari 40, per l’offerta economica e 65 punti, invece che 60, per l’offerta
tecnica), del tutto erroneo ed in conferente essendo al riguardo il richiamo
operato dai primi giudici al verbale della Commissione di gara del 21 ottobre
2010, in cui non vi era stata alcuna decisione in ordine alla riduzione del
punteggio da attribuire all’offerta economica (da 40 a 35 punti), stabilendosi
piuttosto di fissare a 60 il punteggio massimo attribuibile all’offerta
economica (ciò per riportare correttamente a 100 punti il punteggio da
attribuire complessivamente alle offerte (in luogo dei 105 punti, erroneamente
indicati nel disciplinare); d’altra parte, sempre secondo la tesi degli
appellanti, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, tale motivo di
censura non poteva considerarsi inammissibile e tardivo (rispetto alla data del
ricordato verbale della commissione di gara che, come dedotto, non conteneva
alcuna modificazione in pejus del punteggio attribuibile all’elemento economico
dell’offerta ), non potendo, sotto altro concorrente profilo, che la riduzione
di quel punteggio (da 40 a 35) costituiva un ulteriore elemento di ingiustificata
ed ingiustificabile illegittimità della gara, penalizzando le offerte
economicamente significative.
Anche tale suggestivo motivo di censura è infondato.
5.2.1. In punto di fatto occorre osservare che il
disciplinare di gara “originario”, all’allegato I, recante i criteri per
l’attribuzione dei punteggi, prevedeva 40 punti per l’elemento presso e
(erroneamente) 65 punti per l’organizzazione servizi e proposte migliorative
del servizio, così ripartiti: punti 20 alle offerte tecniche organizzative dei
servizi ritenute più rispondenti alla realtà territoriale del Comune di
Spoltore (organizzazione e programmazione delle diverse attività, squadre e
carichi di lavoro, giorni ed orari di servizio, punteggio a suo volta così
ulteriormente ripartito: punti 3 servizio di raccolta della frazione secca
residua ; punti 3 servizi di raccolta della frazione umida; punti 2 servizi di
raccolta della frazione carta e cartone; punti 2 servizi di raccolta della
frazione plastica/lattine; punti 2 servizi di raccolta della frazione vetro;
punti 1 servizi di raccolta presso utenze non domestiche; punti 1 servizi di
raccolta degli ingombranti; punti 2 servizi di raccolta delle altre frazioni di
rifiuti; punti 2 servizi di spazzamento strade; punti 2 servizi vari di pulizia
complementari); punti 15 alle offerte contenenti migliorie aggiuntive rispetto
alle prescrizioni minime previste dal capitolato d’oneri (punteggio così
ulteriormente ripartito: punti 3 per l’incremento delle frequenze di raccolta
di secco residuo, umido, carta/cartone, plastica/lattine, vetro per particolari
categorie di utenze; punti 3 per soluzioni di raccolta per il Centro Storico;
punti 3 per l’incremento del servizio di spazzamento meccani con frequenza
quindicinale; punti 2 per l’incremento delle utenze - case sparse - servite
porta a porta per le diverse frazioni di rifiuti; punti 2 per servizi riferiti
alla raccolta dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti urbani pericolosi, del
verde, di rifiuti urbani particolari; punti 2 per altre proposte migliorative
riferite ai servizi base); punti 12 per eventuali servizi aggiunti proposti
dagli offerenti rispetto a quelli previsti dal capitolato d’oneri (così
suddivisi, punti 3 per l’attivazione del servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento degli olii e grassi alimentari utilizzati; punti 3 per i servizi di
affiancamento e rafforzamento delle attività comunali tramite personale della
ditta, espresso in ore/uomo anno rese disponibili; punti 3 per il servizio di
rimozione polloni e getti dalle alberature effettuato su tutto il patrimonio di
piante comunali; punti 3 per altri servizi aggiuntivi - per esempio, pulizia
fosse a tenuta, derattizzazione, etc.); punti 6 in relazione al numero e alla
qualifica del personale operativo proporzionalmente al numero complessivo di
ore di lavoro; punti 4 relativamente all’offerta organizzativa dei rapporti con
l’utenza; punti 2 quanto alla vetustà dei mezzi previsti per i diversi servizi;
punti 2 per le caratteristiche dei mezzi previsti per i diversi servizi; punti
2 per il possesso del sistema di gestione ambientale registrato (EMAS) ai sensi
del Regolamento CE n. 761/2001 e s.m.i.; punti 2 per i sistemi di comunicazione
dei piani organizzativi dei servizi e dei dati in genere con l’amministrazione.
Come emerge dalla sua stessa semplice lettura, la
somma dei punteggi attribuibili all’elemento economico dell’offerta (prezzo 40
punti) e a quello tecnico (65 punti) raggiungeva i 105 punti, evidentemente
frutto di un macroscopico difetto di coordinamento dei predetti punteggi rispetto
a quello massimo attribuibile (100 punti).
5.2.2. Precisato che gli appellanti non disconoscono
l’erroneità della predetta previsione del disciplinare di gara, occorre
rilevare che a loro avviso che la Commissione di gara nella riunione del 21
ottobre 2010, accortasi dell’errore, lo avrebbe emendato nel senso di riportare
a 60 i punti da attribuire all’elemento tecnico delle offerte, lasciando
inalterati i 40 punti da attribuire al prezzo: di conseguenza in sede di
rinnovazione del segmento di gara concernente la valutazione delle offerte,
come peraltro stabilito dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo,
sezione Pescara, n. 431 del 13 luglio 2011, l’amministrazione appaltante, e per
essa la commissione di gara, non avrebbe potuto alterare quei punteggi,
modificandoli in 65 punti per l’elemento tecnico e 35 per quello economico.
Sennonchè tale ricostruzione è smentita innanzitutto
in fatto.
Se è vero che la Commissione di gara nella riunione
del 21 ottobre 2010 si rese conto dell’errore che era sul punto in argomento
contenuto nel disciplinare di gara, è anche vero che essa, lungi dal decidere a
60 i punti da attribuire all’offerta tecnica, come pretenderebbero gli
appellanti (decisione che del resto sarebbe stata assolutamente illegittima),
ritenne piuttosto che la ricordata incongruità era da attribuirsi ad un mero
errore materiale e che la stessa potesse essere ragionevolmente “…superata
mediante un mero calcolo proporzionale tra il totale di 60 e quello di 65; in
sostanza, ipotizzando che una ditta concorrente riporti un conteggio
complessivo di punti 40 su 65, verrà applicata la formula x:60. Cioè 40 x
60/65”; la commissione peraltro aggiungeva che di tale soluzione avrebbe
chiesto “…il giudizio o l’eventuale controdeduzione e/o alternativa alla
ditta…estensore materiale del bando su incarico del Comune intestato”.
Anche a voler prescindere dalla pur non secondaria
considerazione che anche l’applicazione della formula (di correzione)
ipotizzata dalla commissione di gara nel ricordato verbale comportava
l’attribuzione all’elemento economico dell’offerta non già di 40 punti bensì di
punti 36,92 (il che costituisce già constatazione sufficiente a rendere
infondata la censura in esame), non può peraltro negarsi che del tutto
correttamente l’amministrazione appaltante ha proceduto alla rinnovazione del
segmento di gara annullato dai primi giudici sulla base del disciplinare
originario emendandolo dall’errore più volte ricordato nel senso
sostanzialmente inteso dalla commissione di gara proprio nel verbale del 21
ottobre 2010, con l’unica (logica, ragionevole e non arbitraria) rettificazione
riguardante non solo l’indicazione in numero intero (e non decimale) del
punteggio attribuibile all’elemento prezzo, ma anche della sua congruenza
rispetto al punteggio previsto per l’elemento tecnico, punti 65, tanto più che
proprio per l’elemento tecnico erano puntualmente ed espressamente individuati
nel bando i singoli criteri e sottocriteri di valutazioni (con l’individuazione
per ognuno di essi dei singoli punteggi).
E’ appena il caso di osservare al riguarda che,
aderendo alla tesi degli appellanti, ammettendo cioè la riduzione dei punti da
assegnare all’elemento tecnico delle offerte, da 65 a 40 punti, si sarebbe
ineluttabilmente stravolta la griglia dei criteri e sottocriteri di valutazione
del predetto elemento tecnico (griglia imperniata su 65 punti), modificandosi
sostanzialmente lo stesso disciplinare di gara e così violando lo stesso
comando contenuto nella più volte citata sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per l’Abruzzo, sezione Pescara, n. 431 del 13 luglio 2011, che aveva
ordinato la rinnovazione della gara esclusivamente sulla base dell’originario
disciplinare.
Peraltro non può fare a meno di evidenziarsi che per
un verso neppure le appellanti hanno dedotto quale sarebbe stato il criterio od
il sottocriterio che, nella riduzione del punteggio dell’elemento tecnico da 65
a 60, avrebbe dovuto essere sacrificato.
5.2.3. Sulla scorta di tali rilievi il secondo motivo
di gravame deve essere respinto; il che esime la Sezione dall’esaminare le
questioni attinenti la tardività o meno della contestazione dei nuovi criteri
di valutazioni delle offerte contenuti nel disciplinare di gara posto a base
della rinnovazione del segmento di gara in questione.
5.3. Quanto al terzo motivo di gravame, con cui gli
appellanti hanno lamentato “Erroneità della sentenza impugnata – Erronea
percezione delle risultanze documentali – Error in procedendo (omessa
statuizione su doglianze specificamente dedotte) Error in judicando (Violazione
art. 4, comma 33, del D.L. 13.8.2011 n. 138 convertito in L. 14.9.2011 n. 148 –
Violazione art. 23 bis, comma 9, del D.L. 112/2008 - Violazione della lex
specialis – Eccesso di potere (sviamento, travisamento dei fatti) – Difetto di
istruttoria)”, sostenendo che la Ecologica s.r.l. non avrebbe potuto neppure
partecipare alla procedura di gara in esame, ostandovi le previsioni dell’art.
23 bis del D.L. 112/2008, in vigore al momento della gara, la Sezione rileva
che, a prescindere da qualsivoglia altra considerazione (quale tra l’altro
l’asserita violazione del sopravvenuto art. 4 del D.L. n. 138/2011, dichiarato
incostituzionale dal giudice delle leggi con la sentenza n. 199 del 2012) la
predetta questione era stata affrontata e risolta, in senso sfavorevole alle
tesi delle appellanti, dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo,
sezione Pescara, con la sentenza n. 431 del 13 luglio 2011, decidendo in
particolare proprio il ricorso NRG. 182/2011 proposto dall’A.T.L. tra C.N.S. e
Mantini s.r.l., odierne appellanti; la predetta sentenza, come già si è avuto
modo di ricordare, ha disposto la rinnovazione del segmento di gara concernente
la valutazione delle offerte tra i soli candidati già ammessi.
Poiché tale statuizione non è stata impugnata e la
nuova aggiudicazione della gara in favore di Ecologica s.r.l. non è l’effetto
di nuova procedura di gara ma consegue solo alla parziale rinnovazione di un
segmento di quella (unica) originaria, sul punto controverso oggetto del motivo
di gravame in esame si è formato il giudicato (sfavorevole alle appellanti).
Ciò determina quindi l’inammissibilità del motivo di
gravame in questione.
6. Al rigetto dell’appello principale consegue
l’improcedibilità dell’appello incidentale spiegato da Ecologica s.r.l.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica
nondimeno la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto dal
Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa e da Mantini s.r.l., nonché
sull’appello incidentale spiegato da Ecologica s.r.l., avverso la sentenza del
Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede staccata di Pescara,
sez. I, n. 236 del 24 maggio 2012, così provvede:
- respinge l’appello principale;
- dichiara improcedibile l’appello incidentale;
- dichiara compensate tra le parti le spese del
presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 12 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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