APPALTI:
anche per gli appalti esenti "ex" art. 20
la giurisprudenza ha inziato la sua "Lunga Marcia"
(T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I,
sentenza 15 ottobre 2012 n. 4130)
La giurisprudenza amministrativa sembra sempre più aperta nel valutare alla luce delle norme fondamentali del Codice Appalti gli affidamenti degli appalti di servizi che formalmente ne sono esclusi ai sensi dell'art. 20.
Ottima notizia (anche perché ho una causa al riguardo!).
FF
Massima
Anche se l'art. 20 stabilisce che gli appalti di cui all'Allegato II B del Codice Appalti (servizi sociali, ricreativo-sportivi, etc.) siano esenti dallo stesso, eccezion fatta per gli artt. 65, 69 e 225, risultano applicabili tanto l'art. 38, anche se non richiamato dal bando, tanto gli artt. 121 e 122 C.p.A. sull'inefficacia ed il subentro nell'affidamento degli appalti.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2012,
integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cosmopol Srl, General Security Armi Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Donato Pennetta, con domicilio presso la Segreteria T.A.R..
Cosmopol Srl, General Security Armi Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Donato Pennetta, con domicilio presso la Segreteria T.A.R..
contro
A.S.L. Napoli 2 Nord, rappresentato e difeso dall'avv.
Benvenuto Fabrizio Capaldi, con domicilio presso la Segreteria T.A.R..
nei confronti di
Sipro Campania (Sicurezza Professionale Campania) a
R.L., in proprio e nella qualità di capogruppo r.t.i., e Vigitalia Service a
r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Emanuela Paoletti e Francesco Paoletti,
con domicilio eletto presso Teresa Figurelli in Napoli, via Chiatamone, n. 11;
per l'annullamento
con ricorso originario:
- della la delibera n. 240 del 9 marzo 2012 con la
quale l’Asl Napoli 2 Nord ha aggiudicato al rti Sipro -Vigilitalia
l’affidamento del servizio di vigilanza armata delle sue sedi per la durata di
un anno, nonché della relativa nota prot. n. 0006642/2012 di comunicazione;
- di tutti gli atti di gara, ivi compreso il
provvedimento di nomina della commissione;
con motivi aggiunti depositati in data 16 aprile 2012:
- dei medesimi atti già gravati, nonché per la
declaratoria del diritto del ricorrente ad essere aggiudicatario della gara.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.S.L.
Napoli 2 Nord e di Sipro Campania;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre
2012 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
La società ricorrente ha partecipato alla procedura di
gara, indetta dall’Asl Napoli 2 Nord con delibera n. 712 del 7 luglio 2011, per
l’affidamento del servizio di vigilanza armata delle sue sedi per la durata di
un anno.
Ricorre avverso l’aggiudicazione nei confronti del RTI
Sipro-Sicurezza professionale Campania e Vigitalia, per, nonché, più in
generale, per l’illegittimità della composizione della commissione, violazione
dello stand-still, mancato rispetto della procedura prevista
dall’articolo 8 del capitolato in materia di assunzione del personale uscente e
per omessa acquisizione della certificazione antimafia concernente
l’aggiudicataria.
Con motivi aggiunti aggredisce specificamente la
posizione della controinteressata, lamentando l’omissione della dichiarazione
di moralità da parte della titolare della licenza prefettizia e
l’inammissibilità dell’avvalimento interno in relazione al fatturato generico e
specifico.
Si sono costituiti l’amministrazione sanitaria e la
controinteressata, che concludono per la reiezione del ricorso.
Accolta l’istanza cautelare con ordinanza n. 2730 del
2012, resa dal Consiglio di Stato a conferma dell’ordinanza del Tar n. 771 del
2012, all’udienza del 10 ottobre 2012 la causa è trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero va subito rilevato, in punto di fatto, che
la signora Carla Caiazzo, come emerge dalla documentazione prodotta dall’A.s.l.
Napoli 2 Nord, deve ritenersi tuttora titolare della licenza prefettizia della
SIPRO ai sensi dell’articolo 134 del t.u.l.p.s., sia perché non è stata mai
prodotta in giudizio l’asseverazione del Prefetto alla richiesta di voltura,
sia perché la richiesta di prosecuzione annuale dell’attività risulta firmata a
nome della stessa.
D’altro canto, se tali rilievi non fossero del tutto
soddisfacenti, alla medesima conclusione si perviene agevolmente sol che si
consideri che la società controinteressata non ha fornito alcuna indicazione
probante in ordine alla persona fisica che ne avrebbe preso il posto.
Tanto premesso, vale premettere che la principale
questione, dirimente rispetto a tutte le altre e posta come prioritaria dallo
stesso ricorrente, sollevata con i motivi aggiunti, è quella della portata
delle cause di esclusione per difetto dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38, d.lgs. n. 163/2006.
Si assume, infatti, che nella specie il bando
richiedeva una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di
esclusione di cui al citato art. 38, parafrasandone la portata. Pertanto,
correttamente la ricorrente invoca l’esclusione dell’offerta presentata dal
raggruppamento aggiudicatario per omessa dichiarazione da parte della Caiazzo,
nella sua qualità di titolare di licenza e dunque di legale rappresentante
della società.
L’art. 38, d.lgs. n. 163/2006 menziona i c.d.
requisiti di ordine morale, aventi carattere generale, nel senso che devono
essere posseduti da tutti i concorrenti in qualsivoglia gara di appalto.
Essi differiscono dai requisiti c.d. speciali, che
riguardano non il profilo “morale”, ma la capacità tecnico-professionale o
economico-finanziaria, e che variano a seconda del tipo di appalto e di oggetto
della prestazione.
La mancanza dei requisiti generali si traduce in
altrettante cause di esclusione, al pari dell’omessa dichiarazione da parte di
soggetti alla stessa tenuta.
Invero, la ratio della normativa in
questione è quella di consentire solo alle persone giuridiche i cui soggetti
agenti siano persone affidabili dal punto di vista della moralità
professionale, di divenire contraenti della pubblica amministrazione. Ne
consegue che l'omissione delle dichiarazioni da rendere ai sensi dell'articolo
38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (ex art. 75, c. 1 lettera c) D.P.R. 21
dicembre 1999 n. 554) costituisce di per sé motivo di esclusione dalla
procedura ad evidenza pubblica (C.d.S., Sez. V, 12 giugno 2009, n. 131).
Tale conclusione vale a maggior ragione nel caso di
specie, tenuto conto che l’articolo 14 del disciplinare ribadisce e conferma
che l’adempimento di tale onere è sanzionato con l’esclusione (cfr. la clausola
inserita al terz’ultimo capoverso del citato articolo 14).
Ed allora l’indagine si sposta sulla connessa
questione relativa alla sussumibilità del titolare della licenza prefettizia
nel novero dei soggetti tenuti alla dichiarazione di moralità.
L'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 richiede in linea
generale la compresenza della qualifica di amministratore e del potere di
rappresentanza, ma la perimetrazione soggettiva della norma va calibrata
rispetto alla particolare articolazione delle società che svolgono servizio di
vigilanza armata.
L'articolo 8, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, secondo cui
le autorizzazioni di polizia sono personali, va interpretato nel senso che
quando l'istituto di vigilanza sia organizzato in forma societaria la licenza
deve essere comunque intestata ad un persona fisica, la quale è dunque
responsabile del delicato servizio di polizia privata, circondato evidentemente
da cautele e prescrizioni non comuni rispetto alla normale attività di impresa
in ragione del coinvolgimento dei beni dell’ordine pubblico e della sicurezza.
La giurisprudenza amministrativa, condivisa dal
Collegio, opina nel senso che titolari di tali autorizzazioni possono essere
esclusivamente persone fisiche e che quando l'istituto di vigilanza sia
organizzato in forma societaria, la licenza deve essere comunque intestata ad
un persona fisica, la quale deve essere investita di poteri di rappresentanza
organica della società stessa (sul punto ex multis T.A.R. Lombardia Milano,
sez. III, 1 giugno 2009, n. 3889; Consiglio Stato sez. VI, 20 ottobre 2005, n.
5902).
Negli istituti di vigilanza, dunque, il potere di
rappresentanza è inscindibilmente legato, condizionato e subordinato al
rilascio dello specifico titolo di polizia da parte del Prefetto, ai sensi
dell'art. 134 del T.U.L.P.S., ed essendo tale autorizzazione rilasciata intuitus
personae e, quindi, intrasmissibile, ne consegue che il titolare della
licenza prefettizia non può non esserne anche il legale rappresentante, sebbene
ciò non significhi tale rappresentanza debba essere esclusiva (cfr. sul punto
Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 4 febbraio 2010 n. 117).
Peraltro questa necessaria corrispondenza, oltre a
riposare sulla specifica connotazione delle società di vigilanza, trova una sua
consacrazione normativa nel d. M. Interno 1 dicembre 2010 n. 269, (regolamento
di esecuzione al t.u.l.p.s. ai sensi dell’articolo 257, comma 4), richiamato
dalla parte ricorrente, il quale, all’allegato A, al punto 2.3, prescrive, fra
i requisiti soggettivi per l’impresa, che “il titolare di licenza deve
essere munito della rappresentanza legale della società e di gestione autonoma
dell’istituto”.
Non hanno dunque pregio le argomentazioni contrarie
articolate dalla controinteressata, che contesta l’inscindibilità del nesso fra
titolarità della licenza e rappresentanza societaria.
Né vale invocare, quale deroga al meccanismo
sanzionatorio di cui all’articolo 38 del codice degli appalti, la circostanza
che il servizio rientra nel novero dei settori di cui all’allegato II b): da un
lato, come detto, la lex specialis autonomamente commina
l’esclusione del l’inosservanza dell’onere dichiarativo; dall’altro vale
ribadire che l’articolo 38 citato ha una portata di ordine generale, nel senso
che i requisiti di moralità devono essere posseduti da tutti i concorrenti in
qualsivoglia gara di appalto.
Per tali ragioni il motivo di censura appare fondato;
il che comporta la estromissione dell’offerta della controinteressata dalla
procedura di gara, con assorbimento degli ulteriori profili di gravame.
Pertanto va dichiarata l’inefficacia del contratto
eventualmente stipulato nelle more della decisione, unitamente al diritto della
ricorrente al subentro, mediante la stipulare del contratto di servizio per
l’intera durata prevista dal bando (un anno), ricorrendone nella fattispecie
tutti i presupposti, ed in particolare avuto riguardo all'interesse della
ricorrente a subentrare nell'appalto.
La statuizione del diritto al subentro ai sensi degli
articoli 122 e ss CPA è in grado di ristorare pienamente ed in forma specifica
il pregiudizio vantato dalla ricorrente, onde non può essere esaminata allo
stato al richiesta risarcitoria che ne risulta assorbita.
L’opinabilità e la novità della questione suggerisce
la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, e sui connessi motivi aggiunti, li accoglie e, per l’effetto, annulla
il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore dell’r.t.i.
Sipro-Sicurezza professionale Campania e Vigitalia.
Dichiara l'inefficacia del contratto stipulato in data
28 ottobre 2011 tra l'amministrazione e la controinteressata con effetto dalla
data del deposito della presente sentenza.
Accerta il diritto della ricorrente a subentrare nel
contratto di appalto in luogo della controinteressata nei sensi di cui in
motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del
giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Francesco Guarracino, Consigliere
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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