venerdì 19 luglio 2013

AMBIENTE: la V.A.S. è illegittima se, pur effettuata, risulta un "guscio vuoto" (T.A.R. Emilia, Parma, Sez. I, sentenza 23 maggio 2013 n. 186).


AMBIENTE: 
la V.A.S. è illegittima se, pur effettuata,
risulta un "guscio vuoto" 
(T.A.R. Emilia, Parma, Sez. I, 
sentenza 23 maggio 2013 n. 186)


Massima

1.  La V.A.S., o Valutazione di Impatto Strategico, ed in via anticipatoria il Rapporto preliminare sulla verifica di assoggettabilità,  di cui alla Direttiva 42/2001CE del Parlamento europeo ed al D.Lgs. n. 152/2006 (modificato con D.Lgs. n. 4/2008), non possono consistere in meri atti endo-procedimentali formali e privi di reale contenuto e valenza precettiva/dispositiva.
2.  Lo scopo della V.A.S. consiste infatti nella verifica degli impatti derivanti sull'ambiente naturale da strumenti urbanistici generali; in particolare, l'aggettivo "strategica" evidenzia l'aspetto caratterizzante dell'istituto, costituito dalla significativa anticipazione della valutazione delle possibili conseguenze ambientali negative dell'azione amministrativa conseguenti alla progettazione e adozione di piani e dei programmi.
3.  Considerato che l'iter di formazione degli strumenti urbanistici si articola, di regola, nelle diverse fasi dell'adozione e dell'approvazione, il giudizio di compatibilità ambientale deve essere compiuto nella fase preparatoria dello strumento di pianificazione.
In ogni caso esso deve sussistere prima della relativa approvazione; infatti dispone l'art. 11 ultimo comma, del Codice dell'Ambiente, che "i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".
La giurisprudenza è abbastanza concorde nel ritenere che, ai fini della legittimità dell’atto di approvazione, è sufficiente che la valutazione ambientale strategica degli atti di pianificazione territoriale e di destinazione dei suoli sia pertanto effettuata prima dell'approvazione del piano, atteso che l’art. 11 citato ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale, la data di approvazione del piano e non quella di adozione (cfr. ex multis: T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 471).
4.  Tale adempimento procedimentale deve tuttavia dirsi illegittimo quando effettuato ma tramite un atto privo di reale valenza precettiva.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2012, proposto da:
DBA Immobiliare S.r.l. nonchè Azzoni e Molinari S.a.s. di Arturo e Demetrio Molinari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Masi e Annalisa Molinari, con domicilio eletto presso il loro studio in Parma, via Mistrali, 4;
contro
Comune di Felino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Ramis in Parma, borgo G. Tommasini, 20;
Provincia di Parma, non costituita in giudizio; 
nei confronti di
Shell Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Todarello e Matilde Battaglia, con domicilio eletto presso l’avv. Giancarlo Cantelli in Parma, Strada Repubblica 95;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Visa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Saporito, con domicilio eletto presso l’avv. Daniela Barigazzi in Parma, via Repubblica, 97;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Felino n. 6 del 16 febbraio 2012 con cui il Comune, mediante adozione di variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 15, comma 4, L.R. 47/78 ha adottato il Piano di localizzazione della rete di distribuzione dei carburanti del Comune;
di tutti gli atti presupposti ed allegati alla delibera e del verbale n. 1/2012 della seduta dell’8 febbraio 2012 della Commissione consiliare urbanistica – edilizia pubblica e privata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Felino e di Shell Italia S.p.a.;
Visto l’atto di intervento di Visa S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. La DBA Immobiliare S.r.l. e la Azzoni e Molinari s.a.s. di Arturo e Demetrio Molinari, società proprietarie di tre impianti di distribuzione carburanti (uno in Felino di proprietà della prima, uno in San Michele Tiorre – frazione di Felino e l’altro in Pilastro – Frazione di Langhirano, questi due di proprietà della seconda), hanno impugnato la deliberazione consiliare del 16 febbraio 2012 n. 6 con cui il Comune di Felino, con procedura di variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 15, comma 4, L.R. 47/78, ha adottato il Piano comunale di localizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.
Si è costituito il Comune di Felino eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso e chiedendone, in subordine, la reiezione per infondatezza.
Con atto notificato in data 16 luglio 2012 ha spiegato intervento ad adiuvandum la società Visa S.r.l., assumendo di avere interesse a conseguire l’annullamento della nuova pianificazione che ritiene lesiva in quanto non ricomprende un intervento per il quale ha chiesto il rilascio del titolo che le è stato negato, prima dell’adozione della suddetta variante, per carenza dei presupposti.
Si è costituita in giudizio la società Shell Italia S.p.a., notiziata del ricorso in quanto titolare di impianto già assentito ricompreso nella nuova pianificazione, rappresentando la propria mancanza di interesse a difendersi, eccependo l’inammissibilità dell’intervento di Visa S.r.l. e chiedendo, in ogni caso, la reiezione del ricorso.
In vista della discussione le parti principali hanno depositato scritti conclusivi e repliche e all’udienza pubblica del 18 aprile 2013, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è affidato a due motivi che possono sintetizzarsi come segue.
Con il primo motivo le ricorrenti, titolari di impianti di distribuzione carburanti nel Comune di Felino e nelle vicine frazioni, premesso che in forza della variante impugnata sono state individuate 5 aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, tutte ubicate a margine della nuova tangenziale Pedemontana in corso di realizzazione, lunga solo 6 Km, lamentano che detta pianificazione, fortemente lesiva dei loro interessi commerciali, oltre ad essere illogica, sarebbe avvenuta in violazione di legge e, in particolare, della normativa di rango statale e regionale che prescrive l’obbligo di effettuare la valutazione ambientale strategica per tutti i programmi che possano avere effetti significativi sull’ambiente.
L’illegittimità della delibera impugnata risiederebbe, secondo la ricorrente, nell’essere stato il Piano de quo adottato senza alcuna valutazione preventiva degli impatti cumulativi sull’ambiente, nonostante lo scopo di tutela ambientale dichiaratamente perseguito dal Piano.
La conferma dell’illegittimità sarebbe da trarsi dal parere n. 2639 del 29 marzo 2012 con cui la Provincia, autorità competente in materia di V.A.S., ha chiesto al Comune di Felino di produrre il rapporto preliminare finalizzato alla verifica di assoggettabilità a V.A.S..
La tesi della ricorrente è che, dato l’inequivocabile e non contestato impatto del Piano sull’ambiente, quanto meno il rapporto preliminare prescritto dall’art. 6, comma 3bis, del D.Lgs. 152/06, avrebbe dovuto essere redatto prima dell’adozione del Piano, essendo illogico e del tutto inutile che lo stesso venga prodotto, quale mero adempimento burocratico, a posteriori su una variante già adottata, così vanificandone la finalità di indagine preventiva e frustrando la ratiolegis.
Infatti secondo le ricorrenti, se la procedura si fosse svolta in modo corretto, sarebbero emerse certamente le forti criticità e l’illogicità di concentrare un così elevato numero di impianti su un’area così ridotta.
Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria in quanto la programmata situazione del Comune di Felino sarebbe del tutto esorbitante rispetto alla media nazionale, alla stregua della quale detto Comune, per estensione ed utenza, dovrebbe avere al massimo 3 impianti; viceversa, mantenendo in vita il nuovo atto pianificatorio, il Comune di Felino finirebbe col dotarsi di ben 9 impianti su una estensione territoriale di soli 38,31 Kmq, peraltro non tenendo conto che esiste un altro impianto, nel centro abitato, che andrebbe delocalizzato.
Il Comune di Felino, nel costituirsi in giudizio, in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto la delibera impugnata, che avrebbe a suo dire limitato, e non incrementato, il proliferare degli impianti di distribuzione dei carburanti, non arrecherebbe loro alcun pregiudizio non avendo esse allegato di essere titolari di aree che, per effetto della variante, potrebbero subire limiti alle facoltà riconosciute dalla disciplina previgente.
Nel merito il Comune resistente ha dedotto l’infondatezza del ricorso in quanto, sotto il profilo formale, per legge la valutazione ambientale sarebbe funzionale alla sola approvazione dei piani e non anche all’adozione; da un punto di vista sostanziale, la variante adottata non produrrebbe impatti sull’ambiente atteso che, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, ridurrebbe anziché aumentare le aree sulle quali è possibile insediare impianti di distribuzione di carburanti.
A sostegno della bontà della sua tesi ha riportato il contenuto del rapporto preliminare redatto nel giugno 2012, ossia 4 mesi dopo la delibera di adozione della variante (dopo 3 mesi dalla richiesta della Provincia).
Ha, inoltre, osservato che:
- il Comune avrebbe correttamente esercitato il proprio potere pianificatorio, individuando solo 6 aree idonee sul nuovo tratto stradale in costruzione, reputando non idoneo il residuo 95% della rete stradale comunale;
- secondo la disciplina comunitaria recepita nell’art. 83bis del D.Lgs. 112/2008, sarebbe “il mercato” a dettare il numero di impianti di distribuzione carburanti che possono essere ubicati su un determinato territorio e non già l’amministrazione;
- la delocalizzazione forzosa dell’impianto ubicato nel centro abitato non rientrerebbe nella potestà pianificatoria.
La controinteressata Shell Italia S.p.a. ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum di Visa S.r.l. la quale non avrebbe provato che il diniego di autorizzazione espresso dal Comune di Felino all’installazione del nuovo impianto di distribuzione, per cui è causa nel diverso giudizio iscritto al n. 67/2012 R.G., sia riconducibile alla adottata variante.
Ha eccepito, anche se non apertis verbis, l’inammissibilità del ricorso in quanto strumentale a tutelare un interesse meramente commerciale da ritenersi recessivo rispetto alle norme comunitarie sulla libertà di stabilimento; ha richiamato, in proposito, una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 2456/2012) in cui si afferma che la disciplina nazionale in materia di installazione di impianti di carburante e, segnatamente, quella relativa agli obblighi di distanze minime, deve essere ritenuta superata in ragione della giurisprudenza comunitaria.
In ogni caso ha fatto presente di non avere interesse a difendersi atteso che l’impianto di cui è titolare, per il quale pende giudizio iscritto al n. 138/2012 R.G., è stato autorizzato prima dell’adozione dell’impugnata variante e, dunque, ne sarebbe del tutto indipendente.
3. Così inquadrata la vicenda nei tratti essenziali il Collegio deve preliminarmente dichiarare inammissibile l’intervento di Visa S.r.l..
Invero dalla lettura dell’atto di intervento si ricava che Visa S.r.l. ha chiesto al Comune di Felino di localizzare un proprio impianto per distribuzione carburanti lungo la stessa tangenziale e che tale richiesta è stata respinta per mancanza dei presupposti con provvedimento del 30 dicembre 2011, impugnato con ricorso autonomo iscritto al n. R.G. 67/2012.
E’ evidente, dunque, che, stante il richiamato diniego, dall’intervento spiegato l’interveniente non potrebbe trarre alcuna utilità non essendo stato né allegato né, tanto meno, dimostrato (d’altra parte il provvedimento di diniego del 30 dicembre 2011 precede l’adozione della variante al P.R.G. del 16 febbraio 2012) che il diniego de quo sarebbe stato motivato con una ipotetica non conformità al Piano carburanti impugnato nel presente giudizio.
4. Vanno approfondite le ulteriori eccezioni preliminari.
Non può dubitarsi che le ricorrenti abbiano la legittimazione ad agire atteso che la titolarità nel territorio comunale di impianti di distribuzione carburanti attribuisce loro una posizione qualificata e differenziata.
Non coglie nel segno, infatti, l’obiezione di Shell Italia S.p.a. secondo cui le ricorrenti difetterebbero di legittimazione sul presupposto che la disciplina nazionale in materia di distanze minime degli impianti di carburante sarebbe superata dalla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.
Né coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune per cui le ricorrenti, in quanto non proprietarie di aree interessate dalla impugnata pianificazione, non avrebbero interesse al ricorso.
Ciò in quanto, nel caso di specie, l’interesse al ricorso non sorge in dipendenza di un ipotetico mancato rispetto delle distanze né, tanto meno, in dipendenza di una non gradita destinazione urbanistica di suoli di proprietà vantando, piuttosto, le ricorrenti l’interesse a che, a monte dell’individuazione di aree per la localizzazione di nuovi insediamenti in concorrenza con l’attività da esse esercitata, venga svolta quella adeguata valutazione comparativa che non sarebbe più possibile effettuare sulle singole realizzazioni progettuali una volta che siano definitivamente mancanti eventuali soluzioni alternative.
5. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
5.1. In data 16 febbraio 2012 il Comune di Felino, con delibera del Consiglio comunale affissa all’Albo pretorio dal 23 febbraio al 24 marzo 2013 (doc. 6 del fascicolo del Comune), ha adottato una variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 15, comma 4, della L.R. n. 47/78, con cui si è dotato del Piano di localizzazione della rete di distribuzione carburanti sul territorio comunale.
In forza di tale delibera è stata delimitata un’unica zona del territorio comunale, corrispondente per espressa ammissione del Comune resistente, al 5% dell’intera rete stradale comunale, su cui è possibile insediare 5 nuovi impianti di distribuzione carburanti oltre i 4 già esistenti.
In particolare le 5 nuove aree sono tutte collocate lungo la nuova strada Pedemontana, in corso di realizzazione, lunga solo 6 Km.
Della suddetta delibera fanno parte integrante gli elaborati tecnici e il Regolamento (doc. 2 id.); quest’ultimo si compone di 4 sezioni: A) Introduzione; B) Caratteri della rete stradale e degli impianti di distribuzione esistenti; C) Tutele e vincoli; D) Aree di pregio paesaggistico; E) Carta di sintesi.
In data 29 marzo 2012 il Dirigente del Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale della Provincia di Parma, al fine di poter esprimere il parere di competenza relativamente al Piano in discorso, ha chiesto “di produrre il rapporto preliminare finalizzato alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 modificato con D.LGS. 4/2008 e ai sensi della L.R. 9/2008”, ricordando che detto rapporto preliminare va preventivamente inviato ad ARPA e alla AUSL per i prescritti pareri (doc. 6 del fascicolo delle ricorrenti).
In data 20 giugno 2012 il Comune ha redatto il Rapporto ambientale preliminare alla verifica di assoggettabilità a VAS (doc. 5 del fascicolo del Comune) pubblicato all’Albo pretorio dal 18 luglio al 17 agosto 2013 (doc. 7 id.).
In data 15 settembre 2012 le ricorrenti hanno presentato le osservazioni (doc. 9 del fascicolo delle ricorrenti).
5.2. Il regolamento approvato con l’impugnata delibera, da cui si ricava che la variante interessa tutto il territorio comunale, dedica una sezione a “tutele e vincoli” (sez. C) e una sezione a “aree di pregio paesaggistico” (sez. D).
Si tratta di poche pagine, contenenti cartografie e qualche riga in cui si elencano i vincoli, in gran parte idrogeologici, e i profili ambientali e paesaggistici.
In esso, tuttavia, non è dato reperire alcuna valutazione, neanche preliminare, di tipo ambientale.
L’individuazione delle nuove aree risulta fatta circoscrivendo ogni nuova possibilità insediativa alla Strada Pedemontana in corso di realizzazione, pur dandosi atto, in altre cartografie, che nelle vicinanze insistono pozzi e tratti acquiferi ad alta vulnerabilità.
D’altra parte, nella premessa fatta dal Sindaco in apertura della seduta del 16 febbraio 2012, si da atto “che fino ad ora le norme vigenti di PRG davano la possibilità di realizzare quasi ovunque impianti di carburanti”. In tale occasione il Sindaco aggiunge: “Ritiene logico che la nuova Strada Pedemontana costituisca un luogo appetibile per gli imprenditori del settore e che per questo l’Amministrazione Comunale si è fatta carico di rendere possibile il governo di fenomeni che potrebbero proliferare”.
Tali dati, messi a confronto, appaiono in palese contraddizione atteso che da una simile premessa sarebbe ragionevole attendersi una limitazione delle aree cd. “idonee” lungo tale tratto piuttosto che la concentrazione di 5 aree oltre quella già impegnata dall’impianto esistente.
Tuttavia, per quanto perplessa, tale scelta rientrerebbe pacificamente nella discrezionalità che connota il potere pianificatorio ove, tuttavia, l’amministrazione potesse dar conto di averne preventivamente valutato le ricadute sull’ambiente, ponendo in essere l’obbligatoria procedura di redazione del rapporto preliminare finalizzato alla verifica di assoggettabilità a VAS.
L’art. 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, lett. a) definisce la VAS “il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio”.
La stessa norma, al comma 1, lett. mbis, definisce la verifica di assoggettabilità di un piano o programma “la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate”.
Il successivo art. 11 stabilisce al comma 1: “La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3bis”.
Al comma 3, la stessa norma prevede: “La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione”.
Tali norme derivano dal recepimento tardivo, da parte dello Stato italiano, della Direttiva 42/2001/CE avvenuto in forza del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
La legislazione regionale dell’Emilia Romagna ha anticipato il legislatore nazionale.
Infatti l’art. 5 della L.R. 20/200 prevede: “La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa. A tal fine, nel documento preliminare e in un apposito documento di Valsat, costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio”.
Inoltre la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, all’art. 2, comma 3, prevede che le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3bis, del medesimo decreto.
5.3. Lo scopo della V.A.S. consiste nella verifica degli impatti derivanti sull'ambiente naturale da strumenti urbanistici generali; in particolare, l'aggettivo "strategica" evidenzia l'aspetto caratterizzante dell'istituto, costituito dalla significativa anticipazione della valutazione delle possibili conseguenze ambientali negative dell'azione amministrativa conseguenti alla progettazione e adozione di piani e dei programmi.
Tale valutazione ha quindi la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Assicura, inoltre, che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 19 dicembre 2012, n. 5256).
Considerato che l'iter di formazione degli strumenti urbanistici si articola, di regola, nelle diverse fasi dell'adozione e dell'approvazione, il giudizio di compatibilità ambientale deve essere compiuto nella fase preparatoria dello strumento di pianificazione.
In ogni caso esso deve sussistere prima della relativa approvazione; infatti dispone l'art. 11 ultimo comma, del Codice dell'Ambiente, che "i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".
Il Collegio non ignora che, interpretando la surriportata norma, la giurisprudenza è abbastanza concorde nel ritenere che, ai fini della legittimità dell’atto di approvazione, è sufficiente che la valutazione ambientale strategica degli atti di pianificazione territoriale e di destinazione dei suoli sia effettuata prima dell'approvazione del piano, atteso che l’art. 11 citato ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale, la data di approvazione del piano e non quella di adozione (cfr. ex multis: T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 471).
Tuttavia ritiene che la posposizione di tale valutazione, pur pacificamente ammissibile, non possa essere metodologicamente condivisa laddove, come nel caso di specie, finisca col risolversi in una mera formalità, priva del contenuto sostanziale imprescindibile che la normativa comunitaria e la legislazione nazionale che l’ha recepita hanno inteso attribuirle.
Non coglie nel segno, esulando dal thema decidendum, l’obiezione del Comune secondo cui il Piano avrebbe limitato anziché ampliare le possibilità di nuovi insediamenti atteso che, nel caso di specie, i denunciati profili di illegittimità dell’atto risiedono non tanto nel numero di aree individuate per il territorio comunale quanto, piuttosto, la concentrazione di un numero di siti ritenuti idonei troppo elevato rispetto alla lunghezza del tracciato stradale e alla ampiezza della porzione di rete stradale, circoscritta al solo 5% dell’intera rete comunale, senza che tuttavia sia stata compiuta dall’amministrazione comunale alcuna preventiva valutazione dell’impatto cumulativo degli impianti previsti e dei possibili rischi per la salute umana o per l’ambiente, per esempio in caso di incidenti.
Nel caso di specie innanzitutto deve osservarsi che non la VAS ma il cd. Rapporto ambientale preliminare che, per definizione, avrebbe dovuto precedere la predisposizione del Piano, è stato redatto quattro mesi dopo l’adozione dello stesso e soltanto in seguito ad espressa richiesta dell’autorità provinciale.
Inoltre il Collegio osserva come, al di là degli aspetti cronologici della sequenza procedimentale, il Rapporto in discorso, una volta epurato dalla premessa, che riporta pedissequamente intere sezioni del Regolamento, si risolva in una griglia che occupa meno di una pagina, in cui il Comune si limita ad affermazioni generiche, ripetitive e pressoché apodittiche che, in nessun caso, rispecchiano i contenuti indicati dagli artt. 1, 11 e 12 del D.Lgs. 152/2006.
In altri termini dalla lettura del testo non è dato ravvisare alcuna effettiva e documentata valutazione circa possibili effetti significativi del Piano sull'ambiente, avuto riguardo al diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate; né è dato comprendere quali ragioni tecnico-ambientali abbiano indotto a ritenere idonee e a concentrare tante aree su un percorso stradale tanto ridotto, poste nelle vicinanze di pozzi e acquiferi ad alta vulnerabilità, che sembrerebbero, viceversa, sconsigliare insediamenti, quali i distributori di carburanti, che per evidenti esigenze funzionali necessitano di cisterne profonde nel sottosuolo con evidenti ricadute in punto di rischio idrogeologico e di inquinamento.
In definitiva il Rapporto preliminare “postumo”di verifica di assoggettabilità a VAS, redatto dal Comune di Felino su richiesta del Dirigente provinciale, si profila nel caso di specie come un guscio vuoto, del tutto privo dei contenuti valutativi predicati dalla normativa comunitaria a tutela dell’ambiente quale bene primario da salvaguardare nell’ottica dello sviluppo sostenibile.
Ne consegue che tale atto endoprocedimentale non può ritenersi idoneo, per il sol fatto di essere stato predisposto prima dell’approvazione da parte della Provincia, a conferire il crisma della legittimità alla delibera di adozione impugnata.
Ciò in quanto la valutazione ambientale strategica di cui alla Direttiva 42/2001CE del Parlamento europeo (e, in via anticipatoria il Rapporto preliminare sulla verifica di assoggettabilità) è volta a garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la valutazione di impatto ambientale) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio.
Se questa, dunque, è la ratio sottesa a tale complessa disciplina di derivazione comunitaria non può non concludersi come, nel caso di specie, essa risulti completamente frustrata: ciò in quanto da una parte la predisposizione del Piano non è stata preceduta da alcuna valutazione di compatibilità ambientale; dall’altra il Rapporto preliminare “postumo”, oltre che presentarsi come un ossimoro giuridico, si palesa in concreto, nel caso di specie, un mero adempimento formale.
Per quanto precede, assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’atto impugnato deve essere annullato.
Le spese, in considerazione della novità delle questioni, possono compensarsi fra tutte le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
- dichiara inammissibile l’intervento di Visa S.r.l.;
- compensa integralmente fra tutte le parti in causa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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