AMBIENTE:
la V.A.S. è illegittima se, pur effettuata,
risulta un "guscio vuoto"
(T.A.R. Emilia, Parma, Sez. I,
sentenza 23 maggio 2013 n. 186)
Massima
1. La V.A.S., o Valutazione di Impatto Strategico, ed in via anticipatoria il Rapporto preliminare sulla verifica di assoggettabilità, di cui alla Direttiva 42/2001CE del Parlamento europeo ed al D.Lgs. n. 152/2006 (modificato con D.Lgs. n. 4/2008), non possono consistere in meri atti endo-procedimentali formali e privi di reale contenuto e valenza precettiva/dispositiva.
2. Lo scopo della V.A.S. consiste infatti nella verifica degli impatti derivanti sull'ambiente naturale da strumenti urbanistici generali; in particolare, l'aggettivo "strategica" evidenzia l'aspetto caratterizzante dell'istituto, costituito dalla significativa anticipazione della valutazione delle possibili conseguenze ambientali negative dell'azione amministrativa conseguenti alla progettazione e adozione di piani e dei programmi.
3. Considerato che l'iter di formazione degli strumenti urbanistici si articola, di regola, nelle diverse fasi dell'adozione e dell'approvazione, il giudizio di compatibilità ambientale deve essere compiuto nella fase preparatoria dello strumento di pianificazione.
In ogni caso esso deve sussistere prima della relativa approvazione; infatti dispone l'art. 11 ultimo comma, del Codice dell'Ambiente, che "i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".
La giurisprudenza è abbastanza concorde nel ritenere che, ai fini della legittimità dell’atto di approvazione, è sufficiente che la valutazione ambientale strategica degli atti di pianificazione territoriale e di destinazione dei suoli sia pertanto effettuata prima dell'approvazione del piano, atteso che l’art. 11 citato ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale, la data di approvazione del piano e non quella di adozione (cfr. ex multis: T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 471).
4. Tale adempimento procedimentale deve tuttavia dirsi illegittimo quando effettuato ma tramite un atto privo di reale valenza precettiva.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2012,
proposto da:
DBA Immobiliare S.r.l. nonchè Azzoni e Molinari S.a.s. di Arturo e Demetrio Molinari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Masi e Annalisa Molinari, con domicilio eletto presso il loro studio in Parma, via Mistrali, 4;
DBA Immobiliare S.r.l. nonchè Azzoni e Molinari S.a.s. di Arturo e Demetrio Molinari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Masi e Annalisa Molinari, con domicilio eletto presso il loro studio in Parma, via Mistrali, 4;
contro
Comune di Felino, in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso l’avv.
Mario Ramis in Parma, borgo G. Tommasini, 20;
Provincia di Parma, non costituita in giudizio;
Provincia di Parma, non costituita in giudizio;
nei confronti di
Shell Italia S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Todarello
e Matilde Battaglia, con domicilio eletto presso l’avv. Giancarlo Cantelli in
Parma, Strada Repubblica 95;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Visa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Saporito, con domicilio eletto presso l’avv. Daniela Barigazzi in Parma, via Repubblica, 97;
Visa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Saporito, con domicilio eletto presso l’avv. Daniela Barigazzi in Parma, via Repubblica, 97;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Felino
n. 6 del 16 febbraio 2012 con cui il Comune, mediante adozione di variante al
P.R.G. ai sensi dell’art. 15, comma 4, L.R. 47/78 ha adottato il Piano di
localizzazione della rete di distribuzione dei carburanti del Comune;
di tutti gli atti presupposti ed allegati alla
delibera e del verbale n. 1/2012 della seduta dell’8 febbraio 2012 della
Commissione consiliare urbanistica – edilizia pubblica e privata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune
di Felino e di Shell Italia S.p.a.;
Visto l’atto di intervento di Visa S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile
2013, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1. La DBA Immobiliare S.r.l. e la Azzoni e Molinari
s.a.s. di Arturo e Demetrio Molinari, società proprietarie di tre impianti di
distribuzione carburanti (uno in Felino di proprietà della prima, uno in San
Michele Tiorre – frazione di Felino e l’altro in Pilastro – Frazione di
Langhirano, questi due di proprietà della seconda), hanno impugnato la
deliberazione consiliare del 16 febbraio 2012 n. 6 con cui il Comune di Felino,
con procedura di variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 15, comma 4, L.R. 47/78,
ha adottato il Piano comunale di localizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti.
Si è costituito il Comune di Felino eccependo, in via
preliminare, l’inammissibilità del ricorso e chiedendone, in subordine, la
reiezione per infondatezza.
Con atto notificato in data 16 luglio 2012 ha spiegato
intervento ad adiuvandum la società Visa S.r.l., assumendo di
avere interesse a conseguire l’annullamento della nuova pianificazione che
ritiene lesiva in quanto non ricomprende un intervento per il quale ha chiesto
il rilascio del titolo che le è stato negato, prima dell’adozione della
suddetta variante, per carenza dei presupposti.
Si è costituita in giudizio la società Shell Italia
S.p.a., notiziata del ricorso in quanto titolare di impianto già assentito ricompreso
nella nuova pianificazione, rappresentando la propria mancanza di interesse a
difendersi, eccependo l’inammissibilità dell’intervento di Visa S.r.l. e
chiedendo, in ogni caso, la reiezione del ricorso.
In vista della discussione le parti principali hanno
depositato scritti conclusivi e repliche e all’udienza pubblica del 18 aprile
2013, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è affidato a due motivi che possono
sintetizzarsi come segue.
Con il primo motivo le ricorrenti, titolari di
impianti di distribuzione carburanti nel Comune di Felino e nelle vicine
frazioni, premesso che in forza della variante impugnata sono state individuate
5 aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti,
tutte ubicate a margine della nuova tangenziale Pedemontana in corso di
realizzazione, lunga solo 6 Km, lamentano che detta pianificazione, fortemente
lesiva dei loro interessi commerciali, oltre ad essere illogica, sarebbe
avvenuta in violazione di legge e, in particolare, della normativa di rango
statale e regionale che prescrive l’obbligo di effettuare la valutazione
ambientale strategica per tutti i programmi che possano avere effetti
significativi sull’ambiente.
L’illegittimità della delibera impugnata risiederebbe,
secondo la ricorrente, nell’essere stato il Piano de quo adottato
senza alcuna valutazione preventiva degli impatti cumulativi sull’ambiente,
nonostante lo scopo di tutela ambientale dichiaratamente perseguito dal Piano.
La conferma dell’illegittimità sarebbe da trarsi dal
parere n. 2639 del 29 marzo 2012 con cui la Provincia, autorità competente in
materia di V.A.S., ha chiesto al Comune di Felino di produrre il rapporto
preliminare finalizzato alla verifica di assoggettabilità a V.A.S..
La tesi della ricorrente è che, dato l’inequivocabile
e non contestato impatto del Piano sull’ambiente, quanto meno il rapporto
preliminare prescritto dall’art. 6, comma 3bis, del D.Lgs. 152/06,
avrebbe dovuto essere redatto prima dell’adozione del Piano, essendo illogico e
del tutto inutile che lo stesso venga prodotto, quale mero adempimento
burocratico, a posteriori su una variante già adottata, così
vanificandone la finalità di indagine preventiva e frustrando la ratiolegis.
Infatti secondo le ricorrenti, se la procedura si
fosse svolta in modo corretto, sarebbero emerse certamente le forti criticità e
l’illogicità di concentrare un così elevato numero di impianti su un’area così
ridotta.
Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano eccesso
di potere per illogicità e difetto di istruttoria in quanto la programmata
situazione del Comune di Felino sarebbe del tutto esorbitante rispetto alla
media nazionale, alla stregua della quale detto Comune, per estensione ed
utenza, dovrebbe avere al massimo 3 impianti; viceversa, mantenendo in vita il
nuovo atto pianificatorio, il Comune di Felino finirebbe col dotarsi di ben 9
impianti su una estensione territoriale di soli 38,31 Kmq, peraltro non tenendo
conto che esiste un altro impianto, nel centro abitato, che andrebbe
delocalizzato.
Il Comune di Felino, nel costituirsi in giudizio, in
via preliminare ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di
interesse in quanto la delibera impugnata, che avrebbe a suo dire limitato, e
non incrementato, il proliferare degli impianti di distribuzione dei
carburanti, non arrecherebbe loro alcun pregiudizio non avendo esse allegato di
essere titolari di aree che, per effetto della variante, potrebbero subire
limiti alle facoltà riconosciute dalla disciplina previgente.
Nel merito il Comune resistente ha dedotto
l’infondatezza del ricorso in quanto, sotto il profilo formale, per legge la
valutazione ambientale sarebbe funzionale alla sola approvazione dei piani e
non anche all’adozione; da un punto di vista sostanziale, la variante adottata
non produrrebbe impatti sull’ambiente atteso che, diversamente da quanto
sostenuto dalle ricorrenti, ridurrebbe anziché aumentare le aree sulle quali è
possibile insediare impianti di distribuzione di carburanti.
A sostegno della bontà della sua tesi ha riportato il
contenuto del rapporto preliminare redatto nel giugno 2012, ossia 4 mesi dopo
la delibera di adozione della variante (dopo 3 mesi dalla richiesta della
Provincia).
Ha, inoltre, osservato che:
- il Comune avrebbe correttamente esercitato il
proprio potere pianificatorio, individuando solo 6 aree idonee sul nuovo tratto
stradale in costruzione, reputando non idoneo il residuo 95% della rete
stradale comunale;
- secondo la disciplina comunitaria recepita nell’art.
83bis del D.Lgs. 112/2008, sarebbe “il mercato” a dettare il numero
di impianti di distribuzione carburanti che possono essere ubicati su un
determinato territorio e non già l’amministrazione;
- la delocalizzazione forzosa dell’impianto ubicato
nel centro abitato non rientrerebbe nella potestà pianificatoria.
La controinteressata Shell Italia S.p.a. ha eccepito
l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum di Visa S.r.l.
la quale non avrebbe provato che il diniego di autorizzazione espresso dal
Comune di Felino all’installazione del nuovo impianto di distribuzione, per cui
è causa nel diverso giudizio iscritto al n. 67/2012 R.G., sia riconducibile
alla adottata variante.
Ha eccepito, anche se non apertis verbis,
l’inammissibilità del ricorso in quanto strumentale a tutelare un interesse
meramente commerciale da ritenersi recessivo rispetto alle norme comunitarie
sulla libertà di stabilimento; ha richiamato, in proposito, una recente
sentenza del Consiglio di Stato (n. 2456/2012) in cui si afferma che la
disciplina nazionale in materia di installazione di impianti di carburante e,
segnatamente, quella relativa agli obblighi di distanze minime, deve essere
ritenuta superata in ragione della giurisprudenza comunitaria.
In ogni caso ha fatto presente di non avere interesse
a difendersi atteso che l’impianto di cui è titolare, per il quale pende
giudizio iscritto al n. 138/2012 R.G., è stato autorizzato prima dell’adozione
dell’impugnata variante e, dunque, ne sarebbe del tutto indipendente.
3. Così inquadrata la vicenda nei tratti essenziali il
Collegio deve preliminarmente dichiarare inammissibile l’intervento di Visa
S.r.l..
Invero dalla lettura dell’atto di intervento si ricava
che Visa S.r.l. ha chiesto al Comune di Felino di localizzare un proprio
impianto per distribuzione carburanti lungo la stessa tangenziale e che tale
richiesta è stata respinta per mancanza dei presupposti con provvedimento del
30 dicembre 2011, impugnato con ricorso autonomo iscritto al n. R.G. 67/2012.
E’ evidente, dunque, che, stante il richiamato
diniego, dall’intervento spiegato l’interveniente non potrebbe trarre alcuna
utilità non essendo stato né allegato né, tanto meno, dimostrato (d’altra parte
il provvedimento di diniego del 30 dicembre 2011 precede l’adozione della
variante al P.R.G. del 16 febbraio 2012) che il diniego de quo sarebbe
stato motivato con una ipotetica non conformità al Piano carburanti impugnato
nel presente giudizio.
4. Vanno approfondite le ulteriori eccezioni
preliminari.
Non può dubitarsi che le ricorrenti abbiano la
legittimazione ad agire atteso che la titolarità nel territorio comunale di
impianti di distribuzione carburanti attribuisce loro una posizione qualificata
e differenziata.
Non coglie nel segno, infatti, l’obiezione di Shell
Italia S.p.a. secondo cui le ricorrenti difetterebbero di legittimazione sul
presupposto che la disciplina nazionale in materia di distanze minime degli
impianti di carburante sarebbe superata dalla recente giurisprudenza della
Corte di Giustizia Europea.
Né coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità
sollevata dal Comune per cui le ricorrenti, in quanto non proprietarie di aree
interessate dalla impugnata pianificazione, non avrebbero interesse al ricorso.
Ciò in quanto, nel caso di specie, l’interesse al
ricorso non sorge in dipendenza di un ipotetico mancato rispetto delle distanze
né, tanto meno, in dipendenza di una non gradita destinazione urbanistica di
suoli di proprietà vantando, piuttosto, le ricorrenti l’interesse a che, a monte
dell’individuazione di aree per la localizzazione di nuovi insediamenti in
concorrenza con l’attività da esse esercitata, venga svolta quella adeguata
valutazione comparativa che non sarebbe più possibile effettuare sulle singole
realizzazioni progettuali una volta che siano definitivamente mancanti
eventuali soluzioni alternative.
5. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
5.1. In data 16 febbraio 2012 il Comune di Felino, con
delibera del Consiglio comunale affissa all’Albo pretorio dal 23 febbraio al 24
marzo 2013 (doc. 6 del fascicolo del Comune), ha adottato una variante al
P.R.G. ai sensi dell’art. 15, comma 4, della L.R. n. 47/78, con cui si è dotato
del Piano di localizzazione della rete di distribuzione carburanti sul
territorio comunale.
In forza di tale delibera è stata delimitata un’unica
zona del territorio comunale, corrispondente per espressa ammissione del Comune
resistente, al 5% dell’intera rete stradale comunale, su cui è possibile
insediare 5 nuovi impianti di distribuzione carburanti oltre i 4 già esistenti.
In particolare le 5 nuove aree sono tutte collocate
lungo la nuova strada Pedemontana, in corso di realizzazione, lunga solo 6 Km.
Della suddetta delibera fanno parte integrante gli
elaborati tecnici e il Regolamento (doc. 2 id.); quest’ultimo si compone di 4
sezioni: A) Introduzione; B) Caratteri della rete stradale e degli impianti di
distribuzione esistenti; C) Tutele e vincoli; D) Aree di pregio paesaggistico;
E) Carta di sintesi.
In data 29 marzo 2012 il Dirigente del Servizio
Programmazione e Pianificazione Territoriale della Provincia di Parma, al fine
di poter esprimere il parere di competenza relativamente al Piano in discorso,
ha chiesto “di produrre il rapporto preliminare finalizzato
alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del D.Lgs.
152/2006 modificato con D.LGS. 4/2008 e ai sensi della L.R. 9/2008”, ricordando
che detto rapporto preliminare va preventivamente inviato ad ARPA e alla AUSL
per i prescritti pareri (doc. 6 del fascicolo delle ricorrenti).
In data 20 giugno 2012 il Comune ha redatto il
Rapporto ambientale preliminare alla verifica di assoggettabilità a VAS (doc. 5
del fascicolo del Comune) pubblicato all’Albo pretorio dal 18 luglio al 17
agosto 2013 (doc. 7 id.).
In data 15 settembre 2012 le ricorrenti hanno
presentato le osservazioni (doc. 9 del fascicolo delle ricorrenti).
5.2. Il regolamento approvato con l’impugnata
delibera, da cui si ricava che la variante interessa tutto il territorio
comunale, dedica una sezione a “tutele e vincoli” (sez. C) e una sezione a
“aree di pregio paesaggistico” (sez. D).
Si tratta di poche pagine, contenenti cartografie e
qualche riga in cui si elencano i vincoli, in gran parte idrogeologici, e i
profili ambientali e paesaggistici.
In esso, tuttavia, non è dato reperire alcuna
valutazione, neanche preliminare, di tipo ambientale.
L’individuazione delle nuove aree risulta fatta
circoscrivendo ogni nuova possibilità insediativa alla Strada Pedemontana in
corso di realizzazione, pur dandosi atto, in altre cartografie, che nelle
vicinanze insistono pozzi e tratti acquiferi ad alta vulnerabilità.
D’altra parte, nella premessa fatta dal Sindaco in
apertura della seduta del 16 febbraio 2012, si da atto “che fino ad ora le
norme vigenti di PRG davano la possibilità di realizzare quasi ovunque impianti
di carburanti”. In tale occasione il Sindaco aggiunge: “Ritiene logico che la
nuova Strada Pedemontana costituisca un luogo appetibile per gli imprenditori
del settore e che per questo l’Amministrazione Comunale si è fatta carico di
rendere possibile il governo di fenomeni che potrebbero proliferare”.
Tali dati, messi a confronto, appaiono in palese
contraddizione atteso che da una simile premessa sarebbe ragionevole attendersi
una limitazione delle aree cd. “idonee” lungo tale tratto piuttosto che la
concentrazione di 5 aree oltre quella già impegnata dall’impianto esistente.
Tuttavia, per quanto perplessa, tale scelta
rientrerebbe pacificamente nella discrezionalità che connota il potere
pianificatorio ove, tuttavia, l’amministrazione potesse dar conto di averne
preventivamente valutato le ricadute sull’ambiente, ponendo in essere
l’obbligatoria procedura di redazione del rapporto preliminare finalizzato alla
verifica di assoggettabilità a VAS.
L’art. 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1,
lett. a) definisce la VAS “il processo che comprende, secondo le disposizioni
di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di
una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento
di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e
degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato,
l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio”.
La stessa norma, al comma 1, lett. mbis,
definisce la verifica di assoggettabilità di un piano o programma “la verifica
attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le
loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono
essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente
decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree
interessate”.
Il successivo art. 11 stabilisce al comma 1: “La
valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente
al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le
disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18: a) lo svolgimento di una verifica
di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo
6, commi 3 e 3bis”.
Al comma 3, la stessa norma prevede: “La fase di
valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del
programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque
durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire
che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti
piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e
prima della loro approvazione”.
Tali norme derivano dal recepimento tardivo, da parte
dello Stato italiano, della Direttiva 42/2001/CE avvenuto in forza del D.Lgs.
16 gennaio 2008, n. 4.
La legislazione regionale dell’Emilia Romagna ha
anticipato il legislatore nazionale.
Infatti l’art. 5 della L.R. 20/200 prevede: “La Regione,
le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione
gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare
dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva
della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in
conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della
stessa. A tal fine, nel documento preliminare e in un apposito documento di
Valsat, costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, sono individuati,
descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure
idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili
alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli
scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 4 e
degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. Gli
atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di
sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali
e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in
merito al monitoraggio”.
Inoltre la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 recante
“Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e
norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152”, all’art. 2, comma 3, prevede che le varianti specifiche al piano
regolatore generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla legge regionale n.
47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui
all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 sempreché rientrino nei casi
previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3bis, del medesimo decreto.
5.3. Lo scopo della V.A.S. consiste nella verifica
degli impatti derivanti sull'ambiente naturale da strumenti urbanistici
generali; in particolare, l'aggettivo "strategica" evidenzia
l'aspetto caratterizzante dell'istituto, costituito dalla significativa anticipazione
della valutazione delle possibili conseguenze ambientali negative dell'azione
amministrativa conseguenti alla progettazione e adozione di piani e dei
programmi.
Tale valutazione ha quindi la finalità di garantire un
elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e
approvazione di piani e programmi, assicurando che siano coerenti e
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Assicura, inoltre,
che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo
sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle
risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei
vantaggi connessi all'attività economica (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez.
VIII, 19 dicembre 2012, n. 5256).
Considerato che l'iter di formazione degli
strumenti urbanistici si articola, di regola, nelle diverse fasi dell'adozione
e dell'approvazione, il giudizio di compatibilità ambientale deve essere
compiuto nella fase preparatoria dello strumento di pianificazione.
In ogni caso esso deve sussistere prima della relativa
approvazione; infatti dispone l'art. 11 ultimo comma, del Codice dell'Ambiente,
che "i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la
previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per
violazione di legge".
Il Collegio non ignora che, interpretando la
surriportata norma, la giurisprudenza è abbastanza concorde nel ritenere che,
ai fini della legittimità dell’atto di approvazione, è sufficiente che la
valutazione ambientale strategica degli atti di pianificazione territoriale e
di destinazione dei suoli sia effettuata prima dell'approvazione del piano, atteso
che l’art. 11 citato ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile
per l'espletamento della valutazione ambientale, la data di approvazione del
piano e non quella di adozione (cfr. ex multis: T.A.R. Campania,
Salerno, sez. II, 21 febbraio 2013, n. 471).
Tuttavia ritiene che la posposizione di tale
valutazione, pur pacificamente ammissibile, non possa essere metodologicamente
condivisa laddove, come nel caso di specie, finisca col risolversi in una mera
formalità, priva del contenuto sostanziale imprescindibile che la normativa
comunitaria e la legislazione nazionale che l’ha recepita hanno inteso
attribuirle.
Non coglie nel segno, esulando dal thema
decidendum, l’obiezione del Comune secondo cui il Piano avrebbe limitato
anziché ampliare le possibilità di nuovi insediamenti atteso che, nel caso di
specie, i denunciati profili di illegittimità dell’atto risiedono non tanto nel
numero di aree individuate per il territorio comunale quanto, piuttosto, la
concentrazione di un numero di siti ritenuti idonei troppo elevato rispetto
alla lunghezza del tracciato stradale e alla ampiezza della porzione di rete
stradale, circoscritta al solo 5% dell’intera rete comunale, senza che tuttavia
sia stata compiuta dall’amministrazione comunale alcuna preventiva valutazione
dell’impatto cumulativo degli impianti previsti e dei possibili rischi per la
salute umana o per l’ambiente, per esempio in caso di incidenti.
Nel caso di specie innanzitutto deve osservarsi che
non la VAS ma il cd. Rapporto ambientale preliminare che, per definizione,
avrebbe dovuto precedere la predisposizione del Piano, è stato redatto quattro
mesi dopo l’adozione dello stesso e soltanto in seguito ad espressa richiesta
dell’autorità provinciale.
Inoltre il Collegio osserva come, al di là degli
aspetti cronologici della sequenza procedimentale, il Rapporto in discorso, una
volta epurato dalla premessa, che riporta pedissequamente intere sezioni del
Regolamento, si risolva in una griglia che occupa meno di una pagina, in cui il
Comune si limita ad affermazioni generiche, ripetitive e pressoché apodittiche
che, in nessun caso, rispecchiano i contenuti indicati dagli artt. 1, 11 e 12
del D.Lgs. 152/2006.
In altri termini dalla lettura del testo non è dato
ravvisare alcuna effettiva e documentata valutazione circa possibili effetti
significativi del Piano sull'ambiente, avuto riguardo al diverso livello di
sensibilità ambientale delle aree interessate; né è dato comprendere quali
ragioni tecnico-ambientali abbiano indotto a ritenere idonee e a concentrare
tante aree su un percorso stradale tanto ridotto, poste nelle vicinanze di
pozzi e acquiferi ad alta vulnerabilità, che sembrerebbero, viceversa,
sconsigliare insediamenti, quali i distributori di carburanti, che per evidenti
esigenze funzionali necessitano di cisterne profonde nel sottosuolo con
evidenti ricadute in punto di rischio idrogeologico e di inquinamento.
In definitiva il Rapporto preliminare “postumo”di
verifica di assoggettabilità a VAS, redatto dal Comune di Felino su richiesta
del Dirigente provinciale, si profila nel caso di specie come un guscio vuoto,
del tutto privo dei contenuti valutativi predicati dalla normativa comunitaria
a tutela dell’ambiente quale bene primario da salvaguardare nell’ottica dello
sviluppo sostenibile.
Ne consegue che tale atto endoprocedimentale non può
ritenersi idoneo, per il sol fatto di essere stato predisposto prima
dell’approvazione da parte della Provincia, a conferire il crisma della
legittimità alla delibera di adozione impugnata.
Ciò in quanto la valutazione ambientale strategica di
cui alla Direttiva 42/2001CE del Parlamento europeo (e, in via anticipatoria il
Rapporto preliminare sulla verifica di assoggettabilità) è volta a garantire
che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e programmi siano
considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da
anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di
compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la valutazione di
impatto ambientale) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe
di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la
possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli
insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo
sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio.
Se questa, dunque, è la ratio sottesa
a tale complessa disciplina di derivazione comunitaria non può non concludersi
come, nel caso di specie, essa risulti completamente frustrata: ciò in quanto
da una parte la predisposizione del Piano non è stata preceduta da alcuna
valutazione di compatibilità ambientale; dall’altra il Rapporto preliminare
“postumo”, oltre che presentarsi come un ossimoro giuridico, si palesa in
concreto, nel caso di specie, un mero adempimento formale.
Per quanto precede, assorbiti gli ulteriori motivi, il
ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’atto impugnato deve essere
annullato.
Le spese, in considerazione della novità delle questioni,
possono compensarsi fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia
Romagna, Sezione distaccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso
come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli
atti impugnati;
- dichiara inammissibile l’intervento di Visa S.r.l.;
- compensa integralmente fra tutte le parti in causa
le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del
giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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