venerdì 19 luglio 2013

IMMIGRAZIONE: va respinta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, co. 1 del D. Lgs. n. 109/2012 che richiede il titolo di "soggiornante di lungo periodo" anche per il datore di lavoro per il beneficiare della procedura d'emersione (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 18 giugno 2013 n. 1577)


IMMIGRAZIONE: 
va respinta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, co. 1 del D. Lgs. n. 109/2012 
che richiede il titolo di "soggiornante di lungo periodo" anche per il datore di lavoro 
per il beneficiare della procedura d'emersione 
(T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 
sentenza 18 giugno 2013 n. 1577)


Massima

1.  Va respinta la questione di legittimità costituzionale (q.l.c.) dell'art. 5, co. 1 del D. Lgs. n. 109/2012, che richiede il titolo di "soggiornante di lungo periodo" anche per il datore di lavoro per il beneficiare della procedura d'emersione, per i seguenti motivi.
2.  Tale norma dispone che  hanno titolo a beneficiare della procedura di emersione - a favore dei lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011 che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo siano occupati irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad essere occupati alla data di presentazione della dichiarazione - i datori di lavoro italiani o cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea ovvero da datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del D. Lgs.  n. 2861998,  vale a dire del titolo di soggiornante di lungo periodo.
3.  La predetta norma non discrimina affatto tra i datori di lavoro, in ordine al diritto di stipulare contratti di lavoro, che è in via generale riconosciuto a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, indipendentemente dal permesso di soggiorno posseduto, purché esercitato nel rispetto della condizioni di legge che valgono sia per gli stranieri che per i cittadini e che prescrivono che per occupare un lavoratore straniero occorre che l’aspirante disponga dei requisiti richiesti dalla legge (requisiti che possono riguardare il reddito , l’assenza di determinate condanne penali, il possesso della cittadinanza italiana o un titolo di soggiorno per lo straniero etc.).
4. Non sono previste inoltre condizioni differenziate per la stipula dei contratti di lavoro, ma si individuano unicamente i presupposti per regolarizzare quei rapporti di lavoro che siano stati posti in essere in difetto delle condizioni che ineriscono alla regolarità del soggiorno del lavoratore straniero sul territorio dello Stato.
Non appare quindi affatto irragionevole l’avere il legislatore individuato tra i presupposti della regolarizzazione anche il possesso, da parte del datore di lavoro straniero, di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che, essendo a tempo indeterminato, garantisce la stabilità dei contratti di lavoro stipulati dal suo titolare, rispetto a quelli stipulati dal titolare di un semplice permesso di soggiorno, a scadenza determinata, che in quanto soggetto alle vicende del suo periodico rinnovo, tale stabilità non solo non garantisce ma può concorrere a creare una surrettizia e incontrollabile forma di ingresso nel paese di stranieri che piuttosto che regolarizzare un pregresso rapporto di lavoro, di fatto accedono nella speranza di instaurarlo.
Il fine dell’emersione non è infatti, come ritiene parte ricorrente, solo quello di regolarizzare l’attività pregressa del lavoratore straniero irregolare, a partire dal momento fissato dalla legge, quanto quello di garantire a chi emerge un rapporto di lavoro e una permanenza legittima nel nostro paese (con un contratto che non può essere di durata inferiore al permesso di soggiorno che verrà rilasciato allo straniero).
Condizione che il legislatore non può ragionevolmente attendersi da un datore di lavoro che a sua volta non dia garanzia di risiedere stabilmente nel nostro paese nei sensi predetti.


Sentenza breve per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2013, proposto da:
Copurkuyu Mehmet, Salman Kanac, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Santini, con domicilio eletto presso Paolo Maria Angelone in Milano, corso Italia, 8; 
contro
Ministero dell'Interno Prefettura - Sportello Unico Per L'Immigrazione di Lodi, Questura di Lodi, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; 
per l'annullamento
del decreto della Prefettura della Provincia di Lodi - Sportello Unico per l'Immigrazione in data 23.1.2013 prot. P-LO/L/2012/100659, nonché per l'annullamento di ogni altro atto anche non conosciuto sia esso connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Prefettura - Sportello Unico Per L'Immigrazione di Lodi e di Questura di Lodi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 10.4.2013 e depositato il 17.5.2013 i ricorrenti, nella loro qualità rispettivamente di datore di lavoro e di lavoratore, hanno impugnato, chiedendone in via incidentale la sospensione, il decreto della Prefettura di Lodi del 23.1.2013, con il quale è stato disposto il rigetto della dichiarazione di emersione irregolare presentata il 4.10-2012, in quanto i1 datore di lavoro, non essendo in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e non avendone mai chiesto il rilascio ma essendo in possesso soltanto di un permesso di soggiorno ordinario per motivi di lavoro autonomo, non ha titolo per presentarla.
2. Ciò che appare legittimo in quanto l'art. 5, comma 1^, del d. lgs. 16.7.2012 n. 109 stabilisce che la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare possa essere presentata da datori di lavoro italiani o cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea ovvero da datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del d. lgs. 25.7.1998 n. 286.
3. I ricorrenti ammettono, e la circostanza non è controversa, che i1 datore di lavoro, signor Copurkuyu Mehmet, pur essendo in Italia da molti anni e sebbene sia radicato nel
nostro contesto sociale, non ha chiesto né ottenuto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
4. Gli stessi ricorrenti dubitano, nondimeno, della legittimità costituzionale della suddetta norma in quanto essa discriminerebbe irragionevolmente fra datori di lavoro in base al tipo di permesso di soggiorno posseduto, mentre l'art. 2, comma 2, del d. lgs. 25.7.1998 n. 286 assicurerebbe il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti.
5. Tra questi diritti dovrebbe essere annoverato anche quello, inerente alla libertà di impresa economica, alla capacità, negoziale e alla libertà contrattuale, di stipulare contratti di lavoro.
La questione di costituzionalità viene quindi proposta con riferimento agli artt. 10 e 117 Cost. per il declinato contrasto con le Convenzioni approvate in sede OIL e segnatamente la Convenzione 97/1949 ratificata con la legge 1305/1952 e la Convenzione 143/1975 ratificata con la legge 158/1981, nella parte in cui “ciascuno Stato membro si impegna ad applicare senza discriminazione di nazionalità, razza, religione o sesso, agli immigrati che si trovano legalmente entro i limiti del suo territorio, un trattamento eguale a quello riservato ai propri cittadini”.
6. Senonchè, premesso che il Tribunale ha, sin qui, sempre deciso i ricorsi in cui si faceva applicazione dell’art. 5, comma 1^, del d. lgs. 16.7.2012 n. 109 nel senso chiaro e testuale della norma stessa, per cui ha ritenuto che hanno titolo a beneficiare della procedura di emersione – a favore dei lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011 che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo siano occupati irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad essere occupati alla data di presentazione della dichiarazione - i datori di lavoro italiani o cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea ovvero da datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del d. lgs. 25.7.1998 n. 286, vale a dire del titolo di soggiornante di lungo periodo (cfr. per tutte TAR Lombardia sez. 2^ 10.2.2012, n. 490, ) al Collegio non resta che delibare la questione di costituzionalità prospettata nel ricorso, posto che da essa sola dipende l’esito del presente giudizio.
7. E ciò il Collegio intende fare pur dubitando della ammissibilità della questione sotto un profilo (quello della posizione soggettiva dell’aspirante datore di lavoro) il quale pur essendo nella condizione di avvalersi della norma non ha mai richiesto il permesso di soggiorno di lungo periodo, ponendosi per sua scelta e non per volontà della norma stessa nella condizione di beneficiare dei vantaggi che essa, in astratto, gli attribuisce.
8. Ammesso quindi che anche chi non possa beneficiare, per propria scelta, di una norma pur possedendone gli astratti requisiti, sia legittimato a dedurne l’incostituzionalità, il Collegio ritiene che la questione prospettata nel ricorso sia manifestamente infondata per le seguenti ragioni.
9. In primo luogo perché la norma contestata, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, non discrimina affatto tra i datori di lavoro, in ordine al diritto di stipulare contratti di lavoro, che è in via generale riconosciuto a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, indipendentemente dal permesso di soggiorno posseduto, purché esercitato nel rispetto della condizioni di legge che valgono sia per gli stranieri che per i cittadini e che prescrivono che per occupare un lavoratore straniero occorre che l’aspirante disponga dei requisiti richiesti dalla legge (requisiti che possono riguardare il reddito , l’assenza di determinate condanne penali, il possesso della cittadinanza italiana o un titolo di soggiorno per lo straniero etc.).
10. La norma in questione, in particolare, non prevede condizioni differenziate per la stipula dei contratti di lavoro, ma individua unicamente i presupposti per regolarizzare quei rapporti di lavoro che siano stati posti in essere in difetto delle condizioni che ineriscono alla regolarità del soggiorno del lavoratore straniero sul territorio dello Stato.
11. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti non appare quindi affatto irragionevole l’avere il legislatore individuato tra i presupposti della regolarizzazione anche il possesso, da parte del datore di lavoro straniero, di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che, essendo a tempo indeterminato, garantisce la stabilità dei contratti di lavoro stipulati dal suo titolare, rispetto a quelli stipulati dal titolare di un semplice permesso di soggiorno, a scadenza determinata, che in quanto soggetto alle vicende del suo periodico rinnovo, tale stabilità non solo non garantisce ma può concorrere a creare una surrettizia e incontrollabile forma di ingresso nel paese di stranieri che piuttosto che regolarizzare un pregresso rapporto di lavoro, di fatto accedono nella speranza di instaurarlo.
12. Il fine dell’emersione non è infatti, come ritiene parte ricorrente, solo quello di regolarizzare l’attività pregressa del lavoratore straniero irregolare, a partire dal momento fissato dalla legge, quanto quello di garantire a chi emerge un rapporto di lavoro e una permanenza legittima nel nostro paese (con un contratto che non può essere di durata inferiore al permesso di soggiorno che verrà rilasciato allo straniero).
13. Condizione che il legislatore non può ragionevolmente attendersi da un datore di lavoro che a sua volta non dia garanzia di risiedere stabilmente nel nostro paese, in forza di un titolo legittimo e stabile di soggiorno, essendo evidente, come sopra chiarito, che diversamente il ricorso all’emersione (che nella sostanza è una sanatoria) altro non costituirebbe che un espediente per regolarizzare surrettiziamente cittadini stranieri che una volta entrati in Italia più che proseguire un rapporto di lavoro in realtà andranno alla ricerca di un lavoro; il che è esattamente contrario allo scopo e alla funzione della normativa sull’emersione.
14. Inoltre è vero che il signor Mehmet Copurkuyu è da lungo tempo titolare nel nostro paese, di un'attività economica redditizia e che sarebbe in grado di garantire al proprio dipendente condizioni lavorative più stabili di molti datori di lavoro in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ma è altrettanto vero che Mehmet Copurkuyu è titolare, allo stato, di un permesso di soggiorno a scadenza fissa da rinnovare, con tutte le incognite a ciò legate e che lo stesso ben sapeva che la norma sulla regolarizzazione, che non è la prima, richiede in capo al datore di lavoro, un permesso di lungo soggiorno e che la sua mancanza non consente a chi impieghi lavoratori stranieri in condizioni irregolari di sanare tali posizioni.
15. Non può quindi il ricorrente, per un verso rifiutare di acquisire il titolo per avvalersi della norma che qui avversa, in quanto suppostamente incostituzionale, e nello stesso tempo dolersi della sua applicazione (vincolata) nei suoi confronti.
16. In conclusione, poiché la questione di costituzionalità è, a giudizio del Collegio, manifestamente infondata e il provvedimento impugnato costituisce applicazione, vincolata e non discrezionale, di una norma di legge chiara e incondizionata, il ricorso va respinto.
17. Le spese, per la stessa novità della questione, possono nondimeno essere compensate tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente, Estensore
Giovanni Zucchini, Consigliere
Silvia Cattaneo, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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