IMMIGRAZIONE:
va respinta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, co. 1 del D. Lgs. n. 109/2012
che richiede il titolo di "soggiornante di lungo periodo" anche per il datore di lavoro
per il beneficiare della procedura d'emersione
(T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II,
sentenza 18 giugno 2013 n. 1577)
Massima
1.
Va respinta la questione di legittimità
costituzionale
(q.l.c.) dell'art. 5, co. 1 del D. Lgs. n. 109/2012, che richiede il
titolo di "soggiornante di lungo periodo" anche per il datore di
lavoro per il beneficiare della procedura d'emersione, per i seguenti
motivi.
2. Tale norma dispone che hanno titolo a
beneficiare della procedura di emersione - a favore dei lavoratori stranieri
presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31
dicembre 2011 che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo siano
occupati irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e
continuano ad essere occupati alla data di presentazione della dichiarazione -
i datori di lavoro italiani o cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea
ovvero da datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno
previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 2861998, vale a dire del titolo
di soggiornante di lungo periodo.
3.
La predetta norma non discrimina affatto tra i datori di lavoro, in ordine al diritto
di stipulare contratti di lavoro, che è in via generale riconosciuto a tutti
gli stranieri regolarmente soggiornanti, indipendentemente dal permesso di
soggiorno posseduto, purché esercitato nel rispetto della condizioni di legge
che valgono sia per gli stranieri che per i cittadini e che prescrivono che per
occupare un lavoratore straniero occorre che l’aspirante disponga dei requisiti
richiesti dalla legge (requisiti che possono riguardare il reddito , l’assenza
di determinate condanne penali, il possesso della cittadinanza italiana o un
titolo di soggiorno per lo straniero etc.).
4. Non sono previste inoltre condizioni differenziate per
la stipula dei contratti di lavoro, ma si individuano unicamente i presupposti
per regolarizzare quei rapporti di lavoro che siano stati posti in essere in
difetto delle condizioni che ineriscono alla regolarità del soggiorno del
lavoratore straniero sul territorio dello Stato.
Non appare quindi affatto irragionevole
l’avere il legislatore individuato tra i presupposti della regolarizzazione
anche il possesso, da parte del datore di lavoro straniero, di un permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che, essendo a tempo
indeterminato, garantisce la stabilità dei contratti di lavoro stipulati dal
suo titolare, rispetto a quelli stipulati dal titolare di un semplice permesso
di soggiorno, a scadenza determinata, che in quanto soggetto alle vicende del
suo periodico rinnovo, tale stabilità non solo non garantisce ma può concorrere
a creare una surrettizia e incontrollabile forma di ingresso nel paese di
stranieri che piuttosto che regolarizzare un pregresso rapporto di lavoro, di
fatto accedono nella speranza di instaurarlo.
Il fine dell’emersione non è infatti, come
ritiene parte ricorrente, solo quello di regolarizzare l’attività pregressa del
lavoratore straniero irregolare, a partire dal momento fissato dalla legge,
quanto quello di garantire a chi emerge un rapporto di lavoro e una permanenza
legittima nel nostro paese (con un contratto che non può essere di durata
inferiore al permesso di soggiorno che verrà rilasciato allo straniero).
Condizione che il legislatore non può
ragionevolmente attendersi da un datore di lavoro che a sua volta non dia
garanzia di risiedere stabilmente nel nostro paese nei sensi predetti.
Sentenza breve per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2013, proposto da:
Copurkuyu Mehmet, Salman Kanac, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Santini, con domicilio eletto presso Paolo Maria Angelone in Milano, corso Italia, 8;
sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2013, proposto da:
Copurkuyu Mehmet, Salman Kanac, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Santini, con domicilio eletto presso Paolo Maria Angelone in Milano, corso Italia, 8;
contro
Ministero dell'Interno Prefettura - Sportello Unico
Per L'Immigrazione di Lodi, Questura di Lodi, rappresentati e difesi per legge
dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura della Provincia di Lodi -
Sportello Unico per l'Immigrazione in data 23.1.2013 prot. P-LO/L/2012/100659,
nonché per l'annullamento di ogni altro atto anche non conosciuto sia esso
connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Interno Prefettura - Sportello Unico Per L'Immigrazione di Lodi
e di Questura di Lodi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23
maggio 2013 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod.
proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 10.4.2013 e depositato il
17.5.2013 i ricorrenti, nella loro qualità rispettivamente di datore di lavoro
e di lavoratore, hanno impugnato, chiedendone in via incidentale la
sospensione, il decreto della Prefettura di Lodi del 23.1.2013, con il quale è
stato disposto il rigetto della dichiarazione di emersione irregolare
presentata il 4.10-2012, in quanto i1 datore di lavoro, non essendo in possesso
di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e non avendone
mai chiesto il rilascio ma essendo in possesso soltanto di un permesso di
soggiorno ordinario per motivi di lavoro autonomo, non ha titolo per presentarla.
2. Ciò che appare legittimo in quanto l'art. 5, comma
1^, del d. lgs. 16.7.2012 n. 109 stabilisce che la dichiarazione di emersione
dal lavoro irregolare possa essere presentata da datori di lavoro italiani o
cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea ovvero da datori di lavoro
stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del d. lgs.
25.7.1998 n. 286.
3. I ricorrenti ammettono, e la circostanza non è
controversa, che i1 datore di lavoro, signor Copurkuyu Mehmet, pur essendo in
Italia da molti anni e sebbene sia radicato nel
nostro contesto sociale, non ha chiesto né ottenuto il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
4. Gli stessi ricorrenti dubitano, nondimeno, della
legittimità costituzionale della suddetta norma in quanto essa discriminerebbe
irragionevolmente fra datori di lavoro in base al tipo di permesso di soggiorno
posseduto, mentre l'art. 2, comma 2, del d. lgs. 25.7.1998 n. 286 assicurerebbe
il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino a tutti gli
stranieri regolarmente soggiornanti.
5. Tra questi diritti dovrebbe essere annoverato anche
quello, inerente alla libertà di impresa economica, alla capacità, negoziale e
alla libertà contrattuale, di stipulare contratti di lavoro.
La questione di costituzionalità viene quindi proposta
con riferimento agli artt. 10 e 117 Cost. per il declinato contrasto con le
Convenzioni approvate in sede OIL e segnatamente la Convenzione 97/1949
ratificata con la legge 1305/1952 e la Convenzione 143/1975 ratificata con la
legge 158/1981, nella parte in cui “ciascuno Stato membro si impegna ad
applicare senza discriminazione di nazionalità, razza, religione o sesso, agli
immigrati che si trovano legalmente entro i limiti del suo territorio, un
trattamento eguale a quello riservato ai propri cittadini”.
6. Senonchè, premesso che il Tribunale ha, sin qui,
sempre deciso i ricorsi in cui si faceva applicazione dell’art. 5, comma 1^,
del d. lgs. 16.7.2012 n. 109 nel senso chiaro e testuale della norma stessa,
per cui ha ritenuto che hanno titolo a beneficiare della procedura di emersione
– a favore dei lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo
ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011 che, alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo siano occupati irregolarmente alle proprie
dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad essere occupati alla data di
presentazione della dichiarazione - i datori di lavoro italiani o cittadini di
uno stato membro dell'Unione Europea ovvero da datori di lavoro stranieri in
possesso del titolo di soggiorno previsto dall'art. 9 del d. lgs. 25.7.1998 n.
286, vale a dire del titolo di soggiornante di lungo periodo (cfr. per tutte
TAR Lombardia sez. 2^ 10.2.2012, n. 490, ) al Collegio non resta che delibare
la questione di costituzionalità prospettata nel ricorso, posto che da essa
sola dipende l’esito del presente giudizio.
7. E ciò il Collegio intende fare pur dubitando della
ammissibilità della questione sotto un profilo (quello della posizione
soggettiva dell’aspirante datore di lavoro) il quale pur essendo nella
condizione di avvalersi della norma non ha mai richiesto il permesso di
soggiorno di lungo periodo, ponendosi per sua scelta e non per volontà della
norma stessa nella condizione di beneficiare dei vantaggi che essa, in
astratto, gli attribuisce.
8. Ammesso quindi che anche chi non possa beneficiare,
per propria scelta, di una norma pur possedendone gli astratti requisiti, sia
legittimato a dedurne l’incostituzionalità, il Collegio ritiene che la
questione prospettata nel ricorso sia manifestamente infondata per le seguenti
ragioni.
9. In primo luogo perché la norma contestata,
diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, non discrimina affatto tra i
datori di lavoro, in ordine al diritto di stipulare contratti di lavoro, che è
in via generale riconosciuto a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti,
indipendentemente dal permesso di soggiorno posseduto, purché esercitato nel
rispetto della condizioni di legge che valgono sia per gli stranieri che per i
cittadini e che prescrivono che per occupare un lavoratore straniero occorre
che l’aspirante disponga dei requisiti richiesti dalla legge (requisiti che
possono riguardare il reddito , l’assenza di determinate condanne penali, il
possesso della cittadinanza italiana o un titolo di soggiorno per lo straniero
etc.).
10. La norma in questione, in particolare, non prevede
condizioni differenziate per la stipula dei contratti di lavoro, ma individua
unicamente i presupposti per regolarizzare quei rapporti di lavoro che siano
stati posti in essere in difetto delle condizioni che ineriscono alla
regolarità del soggiorno del lavoratore straniero sul territorio dello Stato.
11. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti
non appare quindi affatto irragionevole l’avere il legislatore individuato tra
i presupposti della regolarizzazione anche il possesso, da parte del datore di
lavoro straniero, di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, che, essendo a tempo indeterminato, garantisce la stabilità dei
contratti di lavoro stipulati dal suo titolare, rispetto a quelli stipulati dal
titolare di un semplice permesso di soggiorno, a scadenza determinata, che in
quanto soggetto alle vicende del suo periodico rinnovo, tale stabilità non solo
non garantisce ma può concorrere a creare una surrettizia e incontrollabile
forma di ingresso nel paese di stranieri che piuttosto che regolarizzare un
pregresso rapporto di lavoro, di fatto accedono nella speranza di instaurarlo.
12. Il fine dell’emersione non è infatti, come ritiene
parte ricorrente, solo quello di regolarizzare l’attività pregressa del
lavoratore straniero irregolare, a partire dal momento fissato dalla legge,
quanto quello di garantire a chi emerge un rapporto di lavoro e una permanenza
legittima nel nostro paese (con un contratto che non può essere di durata
inferiore al permesso di soggiorno che verrà rilasciato allo straniero).
13. Condizione che il legislatore non può
ragionevolmente attendersi da un datore di lavoro che a sua volta non dia
garanzia di risiedere stabilmente nel nostro paese, in forza di un titolo
legittimo e stabile di soggiorno, essendo evidente, come sopra chiarito, che
diversamente il ricorso all’emersione (che nella sostanza è una sanatoria)
altro non costituirebbe che un espediente per regolarizzare surrettiziamente
cittadini stranieri che una volta entrati in Italia più che proseguire un
rapporto di lavoro in realtà andranno alla ricerca di un lavoro; il che è
esattamente contrario allo scopo e alla funzione della normativa
sull’emersione.
14. Inoltre è vero che il signor Mehmet Copurkuyu è da
lungo tempo titolare nel nostro paese, di un'attività economica redditizia e
che sarebbe in grado di garantire al proprio dipendente condizioni lavorative
più stabili di molti datori di lavoro in possesso del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo, ma è altrettanto vero che Mehmet Copurkuyu è
titolare, allo stato, di un permesso di soggiorno a scadenza fissa da
rinnovare, con tutte le incognite a ciò legate e che lo stesso ben sapeva che
la norma sulla regolarizzazione, che non è la prima, richiede in capo al datore
di lavoro, un permesso di lungo soggiorno e che la sua mancanza non consente a
chi impieghi lavoratori stranieri in condizioni irregolari di sanare tali
posizioni.
15. Non può quindi il ricorrente, per un verso
rifiutare di acquisire il titolo per avvalersi della norma che qui avversa, in
quanto suppostamente incostituzionale, e nello stesso tempo dolersi della sua
applicazione (vincolata) nei suoi confronti.
16. In conclusione, poiché la questione di
costituzionalità è, a giudizio del Collegio, manifestamente infondata e il
provvedimento impugnato costituisce applicazione, vincolata e non
discrezionale, di una norma di legge chiara e incondizionata, il ricorso va
respinto.
17. Le spese, per la stessa novità della questione,
possono nondimeno essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del
giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente, Estensore
Giovanni Zucchini, Consigliere
Silvia Cattaneo, Primo Referendario
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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