CONCORSI PUBBLICI:
il soccorso istruttorio "ex" art. 6 lett. b)
della L. n. 241/1990
(T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV,
sentenza 12 luglio 2011 n. 3702)
Massima
1. Il
c.d. dovere di soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, lett. b),
l. n. 241 del 1990, e il principio di favore per la più ampia
partecipazione alle procedure concorsuali trovano un limite insuperabile
nell'esigenza di garantire la par condicio dei candidati - che sarebbe
platealmente violata se le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o
integrazione documentale si traducessero in occasione di aggiustamento postumo
di irregolarità gravi e non sanabili, cioè in un espediente per eludere le
conseguenze associate dalla legge o dal bando all'inosservanza di prescrizioni
tassative, imposte a tutti i concorrenti a pena di esclusione - (così CdS, IV,
n. 7443/2009).
2. Tuttavia
in materia di concorsi vale il principio secondo il quale la presentazione da
parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di
concorso, di documentazione inidonea quale certificazione, ma tale da
costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto,
costituisce una mera irregolarità documentale, sanabile ai sensi dell'art.
6, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, laddove è previsto che le
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete possano essere sostituite o
rettificate, con il potere di ordinare, altresì, esibizioni documentali (Tar
Lazio, Roma, II, n. 8871/2008; Tar Lazio, Roma, III, n. 12533/2009). Il
principio in parola è applicabile solo nel caso in cui vi sia stata quantomeno
la presentazione di una documentazione sufficiente a dimostrare il possesso del
titolo (come accade nel caso di specie) e non anche quando il possesso sia solo
dichiarato, atteso che l'art. 6, lett. b), l. n. 241 del 1990 si applica alle
procedure concorsuali solo quale istituto volto al completamento della
documentazione già prodotta, senza che si possa nel contempo violare il
fondamentale principio della par condicio degli altri concorrenti.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2011,
proposto da:
Anna Maria Rosaria Marchesano, rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Riccio, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via G. Melisurgo, 4;
Anna Maria Rosaria Marchesano, rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Riccio, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via G. Melisurgo, 4;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, in
persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliataria per legge in
Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
a) del decreto prot. n.854/2010 con il quale il
Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania ha
disposto l'esclusione della ricorrente dalle procedure di selezione passaggio
area B posizione economica C1, perché priva del requisito di cui all’art. 2 co.
1 lett. C del Bando; b) della nota datata 27.07.2010, con cui la commissione incaricata
delle procedure di selezione ha comunicato l’elenco definitivo degli aspiranti
esclusi dalla selezione in questione; nonché di ogni altro atto comunque
presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero
per i Beni e le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno
2011 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 22 dell’anno 2011, la parte
ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue
doglianze, premetteva:
- di essere dipendente del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, inquadrata nella posizione economica B3, in servizio presso
la Biblioteca Nazionale di Napoli, nel profilo professionale di Assistente alla
Vigilanza e Accoglienza;
- che con decreto del Direttore Generale per gli
Affari Generali, il Bilancio, le Risorse Umane e la Formazione Servizio II del
24.07.2009, veniva bandita una procedura di selezione passaggio area B
posizione economica C1 nel profilo professionale di Capo Tecnico;
- che, tra i requisiti il bando esigeva una
documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento per tre anni consecutivi di
mansioni ascrivibili al profilo di bibliotecario, consistente in una
dichiarazione del direttore dell’istituto o un’autodichiarazione convalidata
dal direttore dell’istituto;
- di aver partecipato alla procedura, producendo una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex d.P.R. 445/2000, nonché
attestazione di servizio a firma del Direttore della biblioteca;
- di essere tuttavia stata esclusa dalla procedura
concorsuale.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati
con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di
dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 26.01.2011, l’istanza cautelare veniva
accolta con ordinanza n. 185/2011.
All’udienza dell’8.06.2011, il ricorso è stato assunto
in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in
epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 35 d.lgs. 165/2001 e
dell’art. 15 del contratto collettivo integrativo, atteso che la ricorrente era
in possesso del requisito prescritto dal bando e che la stessa ha documentato,
allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex d.P.R.
445/2000, nonché attestazione di servizio a firma del Direttore della
biblioteca; e l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto del complesso della
documentazione allegata, perché sebbene atti formalmente diversi dovevano
essere considerati, sostanzialmente, come un unicum; 2) ex art. 35 d.lgs.
165/2001 l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere una documentazione
suppletiva.
In nota depositata in data 3.06.2011 l’Amministrazione
precisava di aver ammesso la ricorrente con riserva; in secondo luogo ribadiva
che la ricorrente non aveva prodotto, entro il termine del 31.10.2007 previsto
dal bando, una documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento per tre anni
consecutivi di mansioni ascrivibili al profilo di bibliotecario.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di
seguito precisati.
Come già rilevato in sede cautelare, la produzione
della documentazione allegata alla domanda parte ricorrente aveva offerto un
principio di prova sul requisito, previsto dal bando di concorso, dello
svolgimento di mansioni superiori per un triennio, per cui l’Amministrazione
avrebbe dovuto chiedere la necessaria integrazione documentale.
Infatti, se è vero che il c.d. dovere di soccorso
istruttorio, previsto dall'art. 6, lett. b), l. n. 241 del 1990, e il principio
di favore per la più ampia partecipazione alle procedure concorsuali trovano un
limite insuperabile nell'esigenza di garantire la par condicio dei candidati -
che sarebbe platealmente violata se le opportunità di regolarizzazione, chiarimento
o integrazione documentale si traducessero in occasione di aggiustamento
postumo di irregolarità gravi e non sanabili, cioè in un espediente per eludere
le conseguenze associate dalla legge o dal bando all'inosservanza di
prescrizioni tassative, imposte a tutti i concorrenti a pena di esclusione -
(così CdS, IV, n. 7443/2009), tuttavia in materia di concorsi vale il principio
secondo il quale la presentazione da parte del candidato, entro il termine
perentorio previsto dal bando di concorso, di documentazione inidonea quale
certificazione, ma tale da costituire un principio di prova relativa al
possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità
documentale, sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241,
laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete possano
essere sostituite o rettificate, con il potere di ordinare, altresì, esibizioni
documentali (Tar Lazio, Roma, II, n. 8871/2008; Tar Lazio, Roma, III, n.
12533/2009). Il principio in parola è applicabile solo nel caso in cui vi sia
stata quantomeno la presentazione di una documentazione sufficiente a
dimostrare il possesso del titolo (come accade nel caso di specie) e non anche
quando il possesso sia solo dichiarato, atteso che l'art. 6, lett. b), l. n.
241 del 1990 si applica alle procedure concorsuali solo quale istituto volto al
completamento della documentazione già prodotta, senza che si possa nel
contempo violare il fondamentale principio della par condicio degli altri
concorrenti.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte
soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa e respinta
ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 22 dell’anno 2011 e per
l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Condanna il Ministero per i Beni e le Attivita'
Culturali, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, a
rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in
complessivi € 2.000 (duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali,
come per legge; somma da attribuirsi all'avv. Eduardo Riccio, procuratore
dell'opposto, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del
giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario,
Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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