mercoledì 17 luglio 2013

CONCORSI PUBBLICI: il soccorso istruttorio "ex" art. 6 lett. b) della L. n. 241/1990 (T.A.R. Campania, Napoli, sentenza 12 luglio 2011 n. 3702).


CONCORSI PUBBLICI:
 il soccorso istruttorio "ex" art. 6 lett. b) 
della L. n. 241/1990 
(T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV,
sentenza 12 luglio 2011 n. 3702)


Massima

1.  Il c.d. dovere di soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, lett. b), l. n. 241 del 1990, e il principio di favore per la più ampia partecipazione alle procedure concorsuali trovano un limite insuperabile nell'esigenza di garantire la par condicio dei candidati - che sarebbe platealmente violata se le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale si traducessero in occasione di aggiustamento postumo di irregolarità gravi e non sanabili, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all'inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a tutti i concorrenti a pena di esclusione - (così CdS, IV, n. 7443/2009).
2.  Tuttavia in materia di concorsi vale il principio secondo il quale la presentazione da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di documentazione inidonea quale certificazione, ma tale da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete possano essere sostituite o rettificate, con il potere di ordinare, altresì, esibizioni documentali (Tar Lazio, Roma, II, n. 8871/2008; Tar Lazio, Roma, III, n. 12533/2009). Il principio in parola è applicabile solo nel caso in cui vi sia stata quantomeno la presentazione di una documentazione sufficiente a dimostrare il possesso del titolo (come accade nel caso di specie) e non anche quando il possesso sia solo dichiarato, atteso che l'art. 6, lett. b), l. n. 241 del 1990 si applica alle procedure concorsuali solo quale istituto volto al completamento della documentazione già prodotta, senza che si possa nel contempo violare il fondamentale principio della par condicio degli altri concorrenti.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2011, proposto da:
Anna Maria Rosaria Marchesano, rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Riccio, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via G. Melisurgo, 4; 
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliataria per legge in Napoli, via Diaz, 11; 
per l'annullamento
a) del decreto prot. n.854/2010 con il quale il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania ha disposto l'esclusione della ricorrente dalle procedure di selezione passaggio area B posizione economica C1, perché priva del requisito di cui all’art. 2 co. 1 lett. C del Bando; b) della nota datata 27.07.2010, con cui la commissione incaricata delle procedure di selezione ha comunicato l’elenco definitivo degli aspiranti esclusi dalla selezione in questione; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso iscritto al n. 22 dell’anno 2011, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, inquadrata nella posizione economica B3, in servizio presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, nel profilo professionale di Assistente alla Vigilanza e Accoglienza;
- che con decreto del Direttore Generale per gli Affari Generali, il Bilancio, le Risorse Umane e la Formazione Servizio II del 24.07.2009, veniva bandita una procedura di selezione passaggio area B posizione economica C1 nel profilo professionale di Capo Tecnico;
- che, tra i requisiti il bando esigeva una documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento per tre anni consecutivi di mansioni ascrivibili al profilo di bibliotecario, consistente in una dichiarazione del direttore dell’istituto o un’autodichiarazione convalidata dal direttore dell’istituto;
- di aver partecipato alla procedura, producendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex d.P.R. 445/2000, nonché attestazione di servizio a firma del Direttore della biblioteca;
- di essere tuttavia stata esclusa dalla procedura concorsuale.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 26.01.2011, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 185/2011.
All’udienza dell’8.06.2011, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 35 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 15 del contratto collettivo integrativo, atteso che la ricorrente era in possesso del requisito prescritto dal bando e che la stessa ha documentato, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex d.P.R. 445/2000, nonché attestazione di servizio a firma del Direttore della biblioteca; e l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto del complesso della documentazione allegata, perché sebbene atti formalmente diversi dovevano essere considerati, sostanzialmente, come un unicum; 2) ex art. 35 d.lgs. 165/2001 l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere una documentazione suppletiva.
In nota depositata in data 3.06.2011 l’Amministrazione precisava di aver ammesso la ricorrente con riserva; in secondo luogo ribadiva che la ricorrente non aveva prodotto, entro il termine del 31.10.2007 previsto dal bando, una documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento per tre anni consecutivi di mansioni ascrivibili al profilo di bibliotecario.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.
Come già rilevato in sede cautelare, la produzione della documentazione allegata alla domanda parte ricorrente aveva offerto un principio di prova sul requisito, previsto dal bando di concorso, dello svolgimento di mansioni superiori per un triennio, per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto chiedere la necessaria integrazione documentale.
Infatti, se è vero che il c.d. dovere di soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, lett. b), l. n. 241 del 1990, e il principio di favore per la più ampia partecipazione alle procedure concorsuali trovano un limite insuperabile nell'esigenza di garantire la par condicio dei candidati - che sarebbe platealmente violata se le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale si traducessero in occasione di aggiustamento postumo di irregolarità gravi e non sanabili, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando all'inosservanza di prescrizioni tassative, imposte a tutti i concorrenti a pena di esclusione - (così CdS, IV, n. 7443/2009), tuttavia in materia di concorsi vale il principio secondo il quale la presentazione da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di documentazione inidonea quale certificazione, ma tale da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete possano essere sostituite o rettificate, con il potere di ordinare, altresì, esibizioni documentali (Tar Lazio, Roma, II, n. 8871/2008; Tar Lazio, Roma, III, n. 12533/2009). Il principio in parola è applicabile solo nel caso in cui vi sia stata quantomeno la presentazione di una documentazione sufficiente a dimostrare il possesso del titolo (come accade nel caso di specie) e non anche quando il possesso sia solo dichiarato, atteso che l'art. 6, lett. b), l. n. 241 del 1990 si applica alle procedure concorsuali solo quale istituto volto al completamento della documentazione già prodotta, senza che si possa nel contempo violare il fondamentale principio della par condicio degli altri concorrenti.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 22 dell’anno 2011 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Condanna il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge; somma da attribuirsi all'avv. Eduardo Riccio, procuratore dell'opposto, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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