ENTI LOCALI:
la "spending" review" a danno delle Province è illegittima, perché utilizza parametri che limitano i costi della P.A. partendo dall'eliminazione dei servizi al cittadino
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-"ter",
sentenza 15 luglio 2013 n. 7022)
Sentenza fondamentale.
Non sono un simpatizzante delle Province (sono troppe e spesso inutili, specie nei Comuni già capoluogo di Regione o nelle Città Metropolitane),
però non sopporto neanche la spending review stile "macelleria messicana" (sono keynesiano poi) che taglia i costi della P.A. partendo dai servizi ai cittadini.
La sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, stigmatizza propria tale modus operandi (a Palazzo Chigi c'era il Governo Monti, ed al Viminale era la Cancellieri).
Buona lettura.
FF
Massima
1. Il decreto del Ministero dell’Interno del
25.10.2012, con il quale è stata disposta una riduzione dei contributi statali
nei confronti delle Province, è illegittimo poiché nella base di calcolo
utile per determinare il taglio utilizza voci che, secondo anche le definizioni
contenute nel regolamento CE n. 2223/1996, attengono, indistintamente, a
consumi intermedi ed a consumi finali, i quali ultimi non devono, invece,
essere presi in considerazione, così da incidere sui servizi ai cittadini e
sulle funzioni delegate dalla Regione.
2. Va operato difatti un distinguo tra le
spese effettivamente integranti consumi
intermedi, vale a dire input dei processi produttivi, in altre parole spese di
funzionamento delle Province, e quelle che più propriamente, secondo anche la
nozione fornita dal predetto Regolamento CE 2223/1996, si sarebbero dovute
qualificare come consumi finali, destinati alla collettività, ed espungere da tale
base di calcolo appunto la seconda tipologia di voci.
Il decreto ha in definitiva penalizzato le
Province che erogano più servizi, anche delegati dalla Regione i cui costi sono
appunto entrati pure nella base di calcolo sulla quale parametrare il taglio.
3. Deve aggiungersi che un’inclusione
indifferenziata delle voci di spesa nella base di calcolo sulla quale
determinare la riduzione dei finanziamenti statali, ponendosi in contrasto con
quanto emerso dalle riunioni della Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali,
ha determinato anche una violazione del principio di leale collaborazione.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11457 del
2012, proposto da:
Provincia di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone, Marco Barilati e Luca Gabrielli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Nazionale n. 200;
Provincia di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone, Marco Barilati e Luca Gabrielli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Nazionale n. 200;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro
tempore,
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
il Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa, tutti costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
il Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa, tutti costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
Provincia di Bologna, in persona del Presidente pro
tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Patrizia Onorato e Adriano Casellato, con domicilio eletto presso lo studio del
secondo in Roma, viale Regina Margherita n. 290;
Provincia di Alessandria, in persona del Presidente pro tempore, intimata mediante integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Vella, Paola Terzano, Desirèe Fortuna ed Antonella Terranova, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Bertoloni n. 14;
Provincia di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata mediante integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Pilade Chiti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri n. 5;
a seguito di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, tutte le altre Province, intimate e non costituite in giudizio;
Provincia di Alessandria, in persona del Presidente pro tempore, intimata mediante integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Vella, Paola Terzano, Desirèe Fortuna ed Antonella Terranova, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Bertoloni n. 14;
Provincia di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, intimata mediante integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Pilade Chiti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Luigi Manzi in Roma, via F. Confalonieri n. 5;
a seguito di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, tutte le altre Province, intimate e non costituite in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto del Ministero dell’Interno del
25.10.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6.11.2012, con il quale è
stata disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei
trasferimenti erariali dovuti alle singole Province per l’esercizio 2012;
- di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente
e/o connesso, a fondamento del citato D.M. impugnato;
- per quanto possa occorrere, degli atti e delle
analisi della spesa prese a riferimento del citato D.M. impugnato, ivi compresi
quelli del medesimo Commissario Straordinario per la razionalizzazione della
spesa risultanti dal documento del Servizio del bilancio del Senato n. 59 del
luglio 2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del
Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del
Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa, nonché delle
Province di Bologna, Alessandria e Pisa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio
2013, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:
FATTO
Il d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012,
recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, all’art. 16 (rubricato
“Riduzione della spesa degli Enti Territoriali”), comma 7, dispone che: “Il
fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 21
del decreto legislativo 6 maggio 2012, n. 68, il fondo perequativo, come
determinato ai sensi dell’articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68
del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per
l’anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e
1.050 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Le riduzioni da imputare a
ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della
spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge
7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto
del Ministero dell’interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata
deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali il decreto del
Ministero dell’interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012 ripartendo
le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte,
per l’anno 2011, dal SIOPE”.
Con il d.l. n. 174/2012 è stata differita al 15
ottobre la data utile per la determinazione delle modalità di riduzione da
parte della Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali ed al 30 ottobre il
termine per l’emanazione del decreto da parte del Ministero dell’Interno.
La Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali non è
pervenuta ad una determinazione condivisa sulle modalità di riparto dei tagli.
Perciò il Ministero dell’Interno ha adottato il
decreto del 25.10.2012, recante “riduzione delle risorse alle Province, ai
sensi dell’art. 16, comma 7, del D.L. 95/24912 (spending review) nonché
attribuzione del contributo ai sensi dell'art. 17, comma 13 bis, del predetto
decreto 95/2012 e relativi allegati”.
Con specifico riguardo alla Provincia ricorrente, il
suddetto decreto ministeriale ha previsto una riduzione di risorse finanziarie
pari ad € 11.248.150,39.
Il citato decreto è stato impugnato con il presente
ricorso, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di diritto:
1) violazione dell’art. 151 T.U.E.L. e del D.M.
2.8.2012 – violazione dell’art. 16, comma 7, del d.l. 6.7.2012, n. 95,
convertito in legge 7.8.2012, n. 135 - violazione del principio di leale
collaborazione – violazione del principio di autonomia finanziaria di cui
all’art. 119 Cost.;
2) illegittimità propria del D.M dell’Interno
25.10.2012, per violazione dell’art. 16, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito
in legge n. 135/2012 - violazione del principio di leale collaborazione –
eccesso di potere per sviamento;
3) illegittimità propria del D.M dell’Interno
25.10.2012, per violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost., dell’art. 1 della
legge 7.8.1990, n. 241, e s.m.i. e dell’art. 16, comma 7, del d.l. 95/2012,
convertito in legge n. 135/2012 - violazione dei principi di ragionevolezza,
imparzialità e buona amministrazione – violazione del Regolamento CE n.
2223/1996 (SEC95) – illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto dei
presupposti - eccesso di potere per difetto di istruttoria – sviamento;
4) violazione dell’art. 16, comma 7, del d.l. 95/2012,
convertito in legge n. 135/2012 – violazione dell’art. 21 del d.lgs. 6.5.2011,
n. 68 – eccesso di potere per sviamento e difetto di proporzionalità -
violazione dell’art. 114 Cost.;
5) in via subordinata, invalidità derivata del
provvedimento impugnato, per illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma7,
del d.l. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, per violazione dei principi
ragionevolezza, proporzionalità e certezza delle entrate e degli artt. 3, 5,
114, 117, 118, 119 e 133 Cost..
Si illustrano di seguito i suindicati motivi di
censura.
1) Il D.M. del Ministero dell’Interno del 2.8.2012,
attuativo dell’art. 151 del T.U.E.L., prevedeva che il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali cadesse il
31.10.2012, mentre l’art. 16, comma 7, del d.l. n. 95/2012 stabiliva che entro
il 15 ottobre la Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali sarebbe dovuta
addivenire alla determinazione delle modalità di riduzione dei fondi statali
nei confronti delle Province, e, in assenza di accordo, fissava nel 30 ottobre
il termine per l’emanazione del decreto da parte del Ministero dell’Interno.
Nella specie, non essendo intervenuto l’accordo
all’interno della Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, il D.M. è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo il 6.11.2013, perciò dopo che era
scaduto il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, in tal modo
determinando una violazione, oltre che delle norme indicate in rubrica, altresì
del principio di leale collaborazione.
2) Anche sotto altro profilo ci sarebbe stata
violazione di quest’ultimo principio.
La trattazione del punto relativo alla riduzioni
finanziarie di che trattasi sarebbe stata calendarizzata all’ordine del giorno
della Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali solo grazie alla richiesta
dell’Unione Province Italiane - UPI.
Nella seduta del 19.9.2012 tutte le parti intervenute
avevano condiviso l’opportunità di avviare tavoli tecnici tra Stato e Province
per pervenire ad una soluzione condivisa del problema ed avevano evidenziato
che i tagli in misura proporzionale ai consumi intermedi rilevati dal SIOPE
avrebbero comportato una disparità di trattamento tra Province che esercitano
solo funzioni proprie e Province, come quella ricorrente, che svolgono un grande
numero di funzioni delegate dalla Regione e che per tale ragione presentano
maggiori spese per consumi intermedi, per cui il Presidente dell’UPI aveva
proposto di detrarre dai consumi intermedi rientranti nella base di calcolo
quelli relativi alle competenze delegate dalla Regione, nonché quelli riferiti
ai fondi vincolati di carattere europeo; ciò era stato condiviso dal
Commissario per la spending review Bondi.
Ciononostante nella successiva seduta dell’11.10.2012
il Governo ha posto all’attenzione della Conferenza un testo predisposto
unilateralmente, che non avrebbe tenuto alcun conto delle criticità già emerse
e su illustrate. Da qui il mancato accordo e l’illegittimità del D.M.
impugnato.
3) Nella nozione di consumo intermedio, presa a
riferimento per operare la decurtazione in parola, sarebbero stati ricompresi
anche costi non riguardanti specifici input del processo produttivo, ma
attinenti alla generalità dei servizi da rendere alla collettività, quali, a
titolo esemplificativo, le spese per il trasporto pubblico locale, per le
manutenzioni degli edifici scolastici e per le politiche del lavoro, per cui si
sarebbe ampliata oltremisura l’entità dei consumi intermedi stessi, rilevanti
ai fini del computo della riduzione.
Secondo la nozione di consumi intermedi che il
Regolamento CE 2223/1996 (SEC959) fornisce, vale a dire quella di spese per gli
input dei processi produttivi, non sarebbe stato possibile includervi anche
voci di costo concernenti i servizi, attinenti invece ai prodotti o consumi
finali. Ciò a maggior ragione sarebbe dovuto accadere, tenuto conto che la
stessa rubrica del D.L. n. 95/2012 è intitolata “disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”.
Anche la Ragioneria generale dello Stato, nella
propria circolare 2.2.2009, n. 5, nell’aggiornare la codificazione degli atti
gestionali delle Amministrazioni centrali dello Stato, all’allegato A ha
evidenziato quali sono i consumi intermedi: si tratterebbe di costi per
l’attività propria delle Amministrazioni e non già per un’attività finalizzata
direttamente ai cittadini.
Inoltre le voci di costo prese a parametro per
determinare i tagli non sarebbero comunque rappresentative di una situazione
omogenea tra le singole Province, atteso che per molte di esse, tra cui la
Provincia ricorrente, nei costi per consumi intermedi affluiscono anche quelli
per lo svolgimento di funzioni delegate dalle Regioni. Si fa riferimento, in
particolare, ai servizi per il trasporto pubblico locale ed ai fondi per la
formazione professionale e la promozione occupazionale, nonché per i servizi
per l’impiego.
In tal modo si sarebbe determinata una disparità di
trattamento tra Province che esercitano funzioni delegate e Province che non le
esercitano.
Con specifico riguardo alla Provincia di Genova, si
evidenzia che, ove non fossero state considerate le spese per le funzioni
delegate, anziché avere come base di calcolo l’importo di € 81.900.118, si
sarebbe avuta la somma di € 25.496.056.
4) L’ampliamento a dismisura della nozione di consumo
intermedio, con inclusione anche delle spese afferenti ai servizi ai cittadini
ed alle funzioni delegate dalle Regioni, dissimulerebbe l’intento del Ministero
di sopprimere in via di fatto le Province italiane.
5) Ove non fosse seguita la proposta di
un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 16, comma 7, del d.l.
n. 95/2012, il decreto impugnato sarebbe comunque illegittimo, per
illegittimità derivata, per incostituzionalità della citata norma rispetto ad
diversi articoli della Costituzione.
Vi sarebbe violazione degli artt. 3, 5, 114 e 133
Cost., in quanto la riduzione dei trasferimenti assumerebbe una portata tale da
condurre la generalità delle Province al dissesto, causandone, perciò, di fatto
l’abolizione.
La disposizione in esame sarebbe, altresì, in
contrasto con i principi costituzionali di equità, ragionevolezza, imparzialità
e buon andamento, perciò con gli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede
che la riduzione dei trasferimenti alle Province viene ripartita in proporzione
alle spese sostenute per consumi intermedi per l’anno 2011, desunte dal SIOPE.
Un’ulteriore violazione dell’art. 3 Cost. si
rinverrebbe nella parte in cui la disposizione in argomento introduce un criterio
per tale riduzione che prescinde dal merito delle funzioni esercitate, dalla
considerazione dei fabbisogni e da qualunque previsione della sostenibilità.
Ancora un profilo di incostituzionalità dell’art. 16,
comma 7, del d.l. n. 95/2012 si porrebbe in relazione al principio di autonomia
finanziaria di entrata e di spesa di cui all’art. 119 Cost..
Le Province, dotate di autonomia nel determinare le
forme ed i modi in cui programmare gli obiettivi di spesa, non essendo titolari
di autonoma potestà tributaria, devono essere poste nella condizione di gestire
il proprio bilancio, ma l’entità e le modalità dei tagli disposti dalla norma
censurata impedirebbero alle stesse di rispettare gli equilibri di bilancio,
comportando il rischio del dissesto, e creerebbero problemi in merito alla
possibilità, per le medesime, di svolgere correttamente le funzioni ad esse
spettanti, in violazione anche dell’art. 118 Cost..
Si sono costituiti in giudizio gli intimati Ministeri
dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze, nonché Commissario Straordinario
per la razionalizzazione della spesa, ed altresì la Provincia di Bologna: tutti
hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
In particolare, si è evidenziato che la responsabilità
per il mancato raggiungimento dell’accordo in Conferenza Stato Città ed
Autonomie Locali sarebbe riferibile unicamente alle Province. Diversamente da
quanto accaduto per le Province, in sede di conferenza i Comuni hanno invece
raggiunto l’accordo, che pone a fondamento i prezzi dei beni e servizi pagati
dagli stessi, senza incidere così sul livello dei servizi erogati ai cittadini.
Una volta che l’accordo de quo non è
stato raggiunto, l’art. 16, comma 7, del d.l. n. 95/2012 non avrebbe conferito
all’Amministrazione dell’Interno alcun’altra possibilità che includere nella
base di calcolo, su cui operare tra le singole Province il taglio di 500
milioni di euro complessivi, le spese per consumi intermedi sostenute nel 2011
e fornite dal SIOPE. In tal modo si sarebbe determinata una riduzione
proporzionale, fondata su un criterio trasparente ed oggettivo.
Quanto alla lamentata discrasia rispetto al concetto
di consumi intermedi adottato in sede comunitaria, si è rilevato che la nozione
ivi indicata è finalizzata alla contabilità nazionale e sarebbe, perciò,
vincolante solo per gli istituti di statistica nazionali e non già per il
legislatore italiano.
In data 19.2.2013 la Provincia ricorrente ha proposto
istanza di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti di
tutte le Province a mezzo dei pubblici proclami, avendo provveduto alla
notifica del ricorso solo nei riguardi della Provincia di Bologna.
Con ordinanza presidenziale 26.2.2013, n. 4349, il
Tribunale ha concesso la richiesta autorizzazione.
La Provincia di Genova vi ha provveduto, depositandone
prova nelle date del 13 e 16.3.2013.
Tutte le suddette parti hanno poi prodotto memorie
conclusive.
A seguito dell’integrazione del contraddittorio, si
sono costituite in giudizio le Province di Alessandria e di Pisa, per affermare
la propria condivisione della posizione della ricorrente.
Nell’udienza pubblica del 16.5.2013 la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 - Con il ricorso in esame la Provincia di Genova
censura il decreto del Ministero dell’Interno del 25.10.2012, con il quale è
stata disposta una riduzione dei contributi statali nei confronti delle
Province, tra cui la ricorrente., contestando la circostanza che nella base di
calcolo utile per determinare il taglio si sarebbero utilizzate voci che, secondo
anche le definizioni contenute nel regolamento CE n. 2223/1996, attengono,
indistintamente, a consumi intermedi ed a consumi finali, i quali ultimi non
avrebbero dovuto, invece, essere presi in considerazione, così da incidere sui
servizi ai cittadini e sulle funzioni delegate dalla Regione. In tal modo
sarebbero state penalizzate le Province che, come la ricorrente, erogano più
servizi, anche delegati dalla Regione, i cui costi sono appunto entrati pure
nella base di calcolo sulla quale parametrare il taglio.
1.1 - La ricorrente ha dedotto ulteriori profili
attinenti alla tempistica di adozione del decreto, da considerare unitamente al
termine stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti
locali, concernenti, altresì, il principio di leale collaborazione tra Stato ed
Enti locali, che sarebbe stato disatteso non tenendo conto dei rilievi
formulati da questi ultimi e condivisi dal Commissario per la razionalizzazione
della spesa pubblica in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, e
riguardanti infine il rispetto dell’autonomia riconosciuta in capo alle
Province.
1.2 - In via subordinata ha denunciato l’illegittimità
derivata del D.M. gravato, per illegittimità dell’art. 16, comma 7, del d.l. n.
95/2012, convertito in legge n. 135/2012, per contrasto con gli artt. 3, 5, 97,
114, 118, 119 e 133 Cost.
2 - Si rende opportuno fornire in via preliminare il
quadro normativo nel quale si inserisce il decreto del Ministro dell’Interno
del 25.10.2012, qui censurato.
2.1 - Già con l’art. 14 del d.l. 31.5.2010, n. 78, si
è stabilito che “i trasferimenti erariali, comprensivi della
compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell’Interno” fossero “ridotti
di 300 milioni per l’anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall’anno
2012”. Le predette riduzioni dovevano essere “ripartite secondo
criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie
locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell’Interno” e, “in
caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali”,
sempre con D.M., ma secondo un criterio proporzionale.
Non essendosi perfezionato l’accordo in sede di
Conferenza Stato Città ed Autonomie locali per l’anno 2011, con decreto del
Ministero dell’Interno del 9.12.2010 si è proceduto ad un taglio proporzionale.
2.2 - Medio tempore, la legge 5.5.2009, n.
42, recante “Delega al governo in materia di federalismo fiscale in attuazione
dell’art. 119 della Costituzione”, ha dettato principi per l’introduzione del
federalismo fiscale nel nostro ordinamento, delegando al Governo l’adozione di
una serie di decreti, tra i quali deve considerarsi il d.lgs. 6.5.2011, n. 68.
Tale decreto, al Capo II, relativo all’autonomia di entrata delle Province, ha
individuato le fonti di finanziamento delle spese delle Province ubicate nelle
Regioni a statuto ordinario, istituendo, altresì, il fondo sperimentale di
riequilibrio provinciale ed il fondo perequativo per le Province e per le Città
metropolitane, con la funzione di assicurare a detti Enti locali entrate
corrispondenti ai precedenti trasferimenti erariali, soppressi.
2.3 - Pervenendo alla riduzione dei finanziamenti in
esame, va rilevato che l’art. 16, comma 7, del d.l. n. 95/2012 ha previsto che: “Il
fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 21
del decreto legislativo 6 maggio 2012, n. 68, il fondo perequativo, come
determinato ai sensi dell’articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68
del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per
l’anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e
1.050 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Le riduzioni da imputare a
ciascuna provincia sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della
spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e
recepite con decreto del Ministero dell’interno entro il 30 settembre 2012. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
il decreto del Ministero dell’interno è comunque emanato entro il 15 ottobre
2012 ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi
intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE”.
La norma è stata configurata in modo che, posto
comunque l’obbligo di riduzione complessiva, nella misura di 500 milioni di
euro per l’anno 2012, del fondo sperimentale di riequilibrio e, per le Regioni
Sicilia e Sardegna, dei trasferimenti statali, in ordine al modus
procedendi, si potessero verificare due situazioni alternative: a) la
decurtazione conseguente ad una deliberazione della Stato Città ed Autonomie
locali, quale sintesi dell’accordo tra Stato ed Enti locali circa i criteri da
utilizzare per determinala con riguardo a tutte le Province; b) in via
subordinata, nell’ipotesi di assenza di deliberazione derivante dal mancato
raggiungimento di un accordo, l’adozione di un decreto del Ministero
dell’Interno, con il taglio previsto operato secondo un criterio proporzionale
che facesse riferimento alle spese per consumi intermedi sostenute nel 2011,
desunte dal SIOPE.
Il SIOPE – Sistema informativo sulle operazioni degli
enti pubblici – consiste, a sua volta, in un sistema di rilevazione telematica
degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le
Amministrazioni pubbliche ed è ritenuto lo strumento fondamentale per
monitorare i conti pubblici.
3 - Si è evidenziato in narrativa che nella specie
l’accordo in sede di conferenza non è stato raggiunto; qui non assumono alcuna
rilevanza né le ragioni di tale mancato accordo né i soggetti ai quali ciò sia
imputabile, rilevando soltanto al circostanza che a questo punto la
ripartizione della riduzione, il cui tetto complessivo di 500 milioni di euro
per l’anno 2012 non poteva essere scalfito, non poteva che essere eseguita
facendo riferimento ai dati dei consumi intermedi sostenuti da tutte le
Province nell’anno 2011, così come forniti dal SIOPE.
3.1 - Si tratta ora di accertare se, come sostengono
le Amministrazioni intimate e la Provincia controinteressata convenuta,
l’attività da porre in essere in concreto prodromicamente all’adozione del D.M.
in questione fosse vincolata, dovendosi necessariamente includere nella base di
calcolo tutti i consumi intermedi risultanti nei dati SIOPE, o se, come afferma
la Provincia ricorrente, appoggiata dalle due Province cointeressate costituite
in giudizio, nel parametrare il taglio in parola, nell’ambito senz’altro dei
suddetti dati, si dovessero considerare solo quelle voci effettivamente
inerenti agli input dei processi produttivi, secondo la nozione fornita a
livello europeo dal Regolamento CE n. 2223/1996, scorporandovi quelle che in
realtà si riferirebbero a consumi finali, in quanto attinenti alla prestazione
dei servizi ai cittadini.
3.2 - Il Collegio ritiene condivisibile l’illustrata
posizione sostenuta dalla Provincia ricorrente.
3.3 - In proposito va in primo luogo posto in rilievo
che essa si palesa non in contrasto con il dettato del citato art. 16, comma 7,
del d.l. n. 95/2012, di cui il D.M. impugnato costituisce concreta attuazione.
Come si è visto, secondo la previsione di tale norma,
l’Amministrazione dell’Interno era tenuta a prendere a riferimento, nella base
di calcolo, le spese dei consumi intermedi. Tuttavia la stessa disposizione non
imponeva di considerare tutte le voci qualificate nel sistema SIOPE quali di
consumo intermedio, ben potendo - ed anzi dovendo (per quanto di seguito si
espliciterà) - essere operato un distinguo tra quelle effettivamente integranti
consumi intermedi, vale a dire input dei processi produttivi, in altre parole
spese di funzionamento delle Province, e quelle che più propriamente, secondo
anche la nozione fornita dal predetto Regolamento CE 2223/1996, si sarebbero dovute
qualificare come consumi finali, destinati alla collettività, ed espungere da
tale base di calcolo appunto la seconda tipologia di voci.
4 - Il modus operandi selettivo
appena illustrato è conforme al Regolamento CE menzionato, che, seppure non
vincolante per lo Stato italiano nella materia qui in esame, essendo stato
adottato solo per istituire un uniforme sistema di contabilità nazionale,
tuttavia è utile per un corretto inquadramento delle voci di costo. Va
rimarcato al riguardo che esso, in particolare, all’art. 3.75 dell’allegato A,
nell’individuare la spesa per consumi finali, inquadra quelle stesse voci di
spesa per servizi ai cittadini impropriamente individuate come consumi
intermedi dal SIOPE e qui computate ai fini del taglio dei finanziamenti.
5 - Peraltro, eliminando per tutte le Province tali
voci di spesa, si garantisce ugualmente quella trasparenza che si assume essere
stata assicurata con il D.M. contestato.
6 - Un tale criterio consente di non penalizzare
quelle Province che, come la ricorrente, svolgono anche funzioni delegate dalla
Regione e che invece, con l’applicazione del criterio meramente proporzionale,
hanno subito una maggiore decurtazione delle risorse, essendo questa
parametrata anche alle spese per l’esercizio di dette funzioni, svolte
direttamente nei confronti dei cittadini (trasporto pubblico locale, formazione
professionale, promozione dell’occupazione).
7 - Inoltre, ribadita ancora una volta la conformità
alla norma primaria di un taglio non indifferenziato quale quello che si sta
illustrando, va evidenziato che detto tipo di taglio è l’unico possibile,
secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma stessa.
7.1 - Infatti solo in tal modo si può garantire il
buon andamento dell’amministrazione, non determinando un nocumento maggiore a
carico delle Province che erogano più servizi ai cittadini, anche per effetto
di delega di funzioni da parte delle Regioni, ed in qualche modo un premio in
favore di quelle che invece hanno livelli di spesa elevati per il proprio
funzionamento, assicurare altresì che non vi sia disparità di trattamento in
danno delle Province più virtuose ed infine salvaguardare l’autonomia degli
Enti locali, permettendo agli stessi di funzionare regolarmente.
8 – Naturalmente solo attraverso un’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 16, comma 7, del d.l. n. 95/2012, nei
modi dedotti dalla ricorrente e condivisi dal Collegio e sopra rimarcati, detta
disposizione normativa si sottrae ai profili di incostituzionalità, pure denunciati
in ricorso.
9 - Deve aggiungersi che un’inclusione indifferenziata
delle voci di spesa nella base di calcolo sulla quale determinare la riduzione
dei finanziamenti statali, ponendosi in contrasto con quanto emerso dalle
riunioni della Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, ha determinato anche
una violazione del principio di leale collaborazione. Se è vero, infatti, che
l’adozione del decreto in questione era ex lege formalmente
sganciata nei contenuti dai risultati, anche parziali, ai quali tale conferenza
era pervenuta, è altrettanto vero che, anche in applicazione di detto
principio, il Ministero dell’Interno ne avrebbe dovuto tener conto.
10 – Per completezza deve rilevarsi che il d.l.
8.4.2013, n. 35, all’art. 10, ha, tra l’altro, modificato il più volte citato
art. 16, comma 7, del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012,
stabilendo che “per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto
dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia
sono pari agli importi indicati nell’allegato 3-bis del (…) decreto”,
introdotto proprio dal d.l. n. 35/2013. Dalla relazione illustrativa
concernente quest’ultimo d.l. emerge che gli importi, già predefiniti a livello
primario e risultanti nella citata tabella 3 bis, derivano dal computo dei
consumi intermedi, con esclusione delle spese per la formazione professionale,
per il trasporto pubblico locale e per la raccolta dei rifiuti solidi urbani,
nonché dei pagamenti della Provincia di Napoli relativi ai servizi socialmente
utili finanziati dallo Stato.
10.1 - Tale circostanza rafforza ancor più il
convincimento del Collegio secondo cui, sulla base di un’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 16, comma 7, del d.l. n. 95/2012 e
conformemente a quanto previsto in sede comunitaria dal Regolamento 2223/1996,
il D.M. 25.10.2012, qui impugnato, è illegittimo, nella parte in cui ha
previsto tagli basati su spese per consumi intermedi comprensive anche di voci
che invece si sarebbero dovute escludere.
10.2 Solo per ulteriore completezza e senza, per ciò
stesso, spostare minimamente i termini della questione, deve rilevarsi che, a
seguito della legge di conversione (l. 6.6.2013, n. 64) pubblicata il 7.6.2013,
il dato su riportato dell’espunzione di alcune voci dalla base di calcolo per
operare la decurtazione per gli anni 2013 e 2014, nel testo originario del d.l.
desumibile solo dalla relazione illustrativa, è indicato claris verbis nel
nuovo testo della norma (art. 10, comma 1, del d.l. n. 35/2013).
11 – Deve, pertanto, concludersi che il ricorso è
fondato e deve essere accolto, potendosi assorbire i motivi di doglianza che
non hanno costituito precipuo oggetto della presente disamina.
11.1 - Ne deriva che il D.M. gravato deve essere
annullato e l’Amministrazione deve assumere le conseguenti determinazioni.
12 – Per quanto concerne le spese, i diritti e gli
onorari di difesa, essi vanno, tuttavia, compensati integralmente tra le parti,
in ragione di eccezionali motivi legati alla particolarità della vicenda e
delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -
Sezione Prima Ter, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in
epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ed ordina
all’Amministrazione di assumere le conseguenti determinazioni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 16 maggio 2013, con l’intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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