GIUSTIZIA SPORTIVA:
in materia di sanzioni disciplinari,
l’azione esperibile dinanzi al G.A. può consistere
solo nel risarcimento del danno per equivalente
e non anche nel risarcimento in forma specifica
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater,
sentenza 19 giugno 2013 n. 6191)
sentenza 19 giugno 2013 n. 6191)
Massima
1. Nelle materie "riservate"
dell'ordinamento sportivo, tra cui quella delle "sanzioni
disciplinari", l’azione esperibile dinanzi al giudice amministrativo, in
sede di giurisdizione esclusiva, può consistere (nell’ambito della tutela
aquiliana) solo nel risarcimento del danno per equivalente e non anche nel
risarcimento in forma specifica, pena, altrimenti, il vulnus al principio autonomistico
dell’ordinamento sportivo, i cui rimedi assumono valenza pregiudiziale (il
ricorso è improcedibile in caso di loro mancato previo esperimento).
2. Sussiste, pertanto, il difetto di
giurisdizione del G.A. a favore del Giudice sportivo in materia di tutela reale
delle sanzioni disciplinari sportive.
3. Nella sentenza n. 49 del 2011 la Consulta - nel dichiarare non fondata la questione relativa alla
legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b) e co. 2, D.L. n. 220/2003, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la
decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da
quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società
sportive, le ha sottratte al sindacato del giudice amministrativo, il quale può
conoscere di esse solo in via incidentale e indiretta, al fine di
pronunciarsi sulla domanda risarcitoria per equivalente proposta dal
destinatario della sanzione.
4. Quanto al risarcimento in forma specifica
– che costituisce, in uno a quello per equivalente, una delle modalità di
ristoro del danno ingiustamente subito – è caratterizzato dalla rimozione della
fonte e delle sue conseguenze pregiudizievoli, essendo volto a ristabilire la
situazione giuridica esistente al momento in cui si è verificato il danno, con
l’attribuzione al danneggiato della medesima utilità giuridico-economica lesa
dalla condotta illecita o, comunque, delle stesse utilità garantite dalla
legge, non già quindi, come per l’altra forma di risarcimento, di utilità solo
equivalenti;
Sussiste
dunque la necessità, per ottenere la reintergra in forma specifica, di
annullare l’atto lesivo, e ciò esclude la possibilità di far rientrare tale
forma di risarcimento tra quelle ammesse dalla Corte costituzionale nella
citata sentenza n. 49 del 2011.
Sentenza breve per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5279 del 2013, proposto dall’A.S.D.
Matera Calcio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice e Isabella
Loiodice, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Loiodice in Roma,
via Ombrone, 12 Pal. B;
contro
Figc - Federazione Italiana Giuoco Calcio,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con
domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;
Lega Nazionale Dilettanti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti
e Stefano La Porta, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Gallavotti in
Roma, via Po, 9;
Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv.
Gianfranco Tobia, presso il cui studio in Roma, v.le G. Mazzini, è
elettivamente domiciliato;
Lega Italiana Calcio Professionistico, non costituita in giudizio,
nei confronti di
Casertana Fc, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del rigetto richiesta di iscrizione alla serie
superiore della Lega italiana calcio professionistico per l'anno 2013-2014 -
risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Figc
- Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti e del
Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18
giugno 2013 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod.
proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il
Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva
dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel
merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato
comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
Ritenuto di dover esaminare in via preliminare
l’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito, atteso che
la sua fondatezza precluderebbe a questo giudice l’ulteriore esame, in rito e
nel merito, del gravame;
Visto il ricorso, proposto dalla A.S.D. Matera Calcio,
con il quale si chiede, nella sostanza: a) l’annullamento, tra gli altri, del
decreto del Presidente del Tnas, che ha respinto la richiesta di applicazione
della procedura d’urgenza avanzata dalla A.S.D. Matera Calcio, e della sanzione
sportiva per illecito disciplinare della penalizzazione di due punti, inflitta
per responsabilità oggettiva per i fatti commessi dal giocatore Savino Daleno
in relazione alla gara Virtus Unitis contro Insinese Calcio del 25 aprile 2012;
b) la condanna al risarcimento in forma specifica con l’iscrizione alla Serie C
in soprannumero;
Ritenuto che rispetto all’azione volta
all’annullamento della sanzione per responsabilità oggettiva sussiste il
difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo, in applicazione
dei principi dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza 11 febbraio
2011, n. 49;
Considerato che l’azione volta all’annullamento del
decreto del Presidente del Tnas, che ha respinto la richiesta di applicazione
della procedura d’urgenza avanzata dalla A.S.D. Matera Calcio, è inammissibile
perché rivolta avverso un atto che ha deciso una domanda in rito (abbreviazione
termini) in seno al giudizio svolto dinanzi al Tnas;
Ritenuto in ogni caso che la ricorrente avrebbe potuto
presentare l’istanza di sospensione cautelare degli atti che hanno dato luogo
alla sanzione al collegio arbitrale del Tnas ed evitare così che il lodo fosse
depositato quando ormai non sarebbe stato più possibile, ove di esito
favorevole, ottenere il bene della vita vantato;
Vista la richiesta di risarcimento danni in forma
specifica;
Considerato che anche in relazione a tale capo di
domanda sussiste il difetto assoluto di giurisdizione – così come già affermato
da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n. 1783 del 24 aprile 2013,
confermata dalla VI Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 1628 del 7
maggio 2013 – atteso che nelle materie “riservate” all’ordinamento sportivo
(come appunto quella delle sanzioni disciplinari) l’azione esperibile dinanzi
al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, può consistere
(nell’ambito della tutela aquiliana) solo nel risarcimento del danno per
equivalente (pena, altrimenti, il vulnus al principio autonomistico
dell’ordinamento sportivo);
Considerato infatti che nella citata sentenza n. 49
del 2011 il giudice delle leggi - nel dichiarare non fondata la questione
relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b) e comma
2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, nella parte in cui riserva al solo giudice
sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari,
diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e
società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo - ha
posto in rilievo che la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non
toglie che le situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo siano
adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo mediante la tutela
risarcitoria per equivalente;
Considerato, pertanto, che alla luce dei principi
dettati dal giudice delle leggi il giudice amministrativo può conoscere,
nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari
inflitte a società, associazioni ed atleti, solo in via incidentale e
indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria per equivalente
proposta dal destinatario della sanzione;
Considerato invero che l’intero tessuto argomentativo
della sentenza della Corte costituzionale, nonché gli espressi richiami al
risarcimento del danno per equivalente, portano ad escludere la possibilità che
il giudice amministrativo possa pronunciare anche sulla domanda di condanna al
risarcimento in forma specifica;
Considerato infatti che il giudice delle leggi ha
chiarito espressamente che il ristoro che può essere riconosciuto dal giudice
amministrativo è “una forma di tutela, per equivalente” e che “non può certo
affermarsi che la mancanza di un giudizio di annullamento” viola quanto
previsto dall’art. 24 Cost.;
Considerato che il risarcimento in forma specifica –
che costituisce, in uno a quello per equivalente, una delle modalità di ristoro
del danno ingiustamente subito – è caratterizzato dalla rimozione della fonte e
delle sue conseguenze pregiudizievoli, essendo volto a ristabilire la
situazione giuridica esistente al momento in cui si è verificato il danno, con
l’attribuzione al danneggiato della medesima utilità giuridico-economica lesa
dalla condotta illecita o, comunque, delle stesse utilità garantite dalla
legge, non già quindi, come per l’altra forma di risarcimento, di utilità solo
equivalenti;
Considerato dunque che la necessità, per ottenere la
reintergra in forma specifica, di annullare l’atto lesivo esclude la
possibilità di far rientrare tale forma di risarcimento tra quelle ammesse
dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 49 del 2011;
Ritenuto, ad avviso del Collegio, che l’annullamento –
anche se ai soli fini di riconoscere il risarcimento in forma specifica – della
sanzione sportiva della penalizzazione di due punti in classifica comporterebbe
quella “forma di intromissione non armonica rispetto all’affermato intendimento
di tutelare l’ordinamento sportivo” che il giudice delle leggi, con la sua
pronuncia di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, ha
voluto espressamente evitare;
Considerato altresì che, come già chiarito nella
citata ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1783 del 24 aprile 2013, non
c’è spazio per rimettere la questione alla Corte costituzionale perché valuti
la conformità, ai principi della Carta costituzionale, della possibilità di
riconoscere il solo risarcimento per equivalente, avendo il giudice delle leggi
già motivatamente affermato che “nell’ambito di quella forma di tutela che può
essere definita come residuale viene, quindi, individuata, sulla base di una
argomentata interpretazione della normativa che disciplina la materia, una
diversificata modalità di tutela giurisdizionale”; che “le ipotesi di tutela
esclusivamente risarcitoria per equivalente non sono certo ignote
all’ordinamento. Infatti – ed il riferimento è pertinente in quanto si verte in
tema di giurisdizione esclusiva –, è proprio una disposizione del codice
civile, vale a dire l’art. 2058, richiamata dall’art. 30 del recente d.lgs. 2
luglio 2010, n. 104 …., a prevedere il risarcimento in forma specifica come
un’eventualità («qualora sia in tutto o in parte possibile»), peraltro sempre
sottoposta al potere discrezionale del giudice («tuttavia il giudice può
disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione
in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore»)” e che “in
questo caso, secondo il diritto vivente cui il rimettente fa riferimento, il
legislatore ha operato un non irragionevole bilanciamento che lo ha indotto,
per i motivi già evidenziati, ad escludere la possibilità dell’intervento
giurisdizionale maggiormente incidente sull’autonomia dell’ordinamento
sportivo”;
Considerato dunque che la richiesta di risarcimento in
forma specifica è inammissibile;
Considerato altresì, e solo per completezza
espositiva, che il ricorso, inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione
del giudice amministrativo, sarebbe in ogni caso anche improcedibile, atteso
che la società ricorrente non ha rispettato il vincolo della pregiudiziale
sportiva, che obbliga ad esaurire prima tutti i gradi della giustizia sportiva
e solo a conclusione dei procedimenti interni rivolgersi al giudice dello Stato,
e sempre che lo stesso abbia giurisdizione (tra le tante, Cons. St., sez. VI,
31 maggio 2013, n. 3002; Tar Lazio, sez. III ter, 25 maggio 2010, n. 13266; 31
maggio 2005, n. 4284 e 15 giugno 2006, n. 4604);
Ritenuto che le spese e gli onorari del giudizio
possono essere integralmente compensate tra le parti in causa avuto riguardo
alla particolarità della vicenda trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione del
giudice amministrativo.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese
e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 18 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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