domenica 21 luglio 2013

TRIBUTARIO: le più importanti (9) sentenze della Suprema Corte degli ultimi due mesi, in materia tributaria, MASSIMATE.


TRIBUTARIO: 
le più importanti (9) sentenze della Suprema Corte 
degli ultimi due mesi, 
in materia tributaria, 
tutte MASSIMATE!


Diciamo che mi sono "fatto una cultura" pure io in materia.
Non scordiamoci che il Diritto Tributario è una branca di quello Amministrativo, nonostante le forzature che il fisco impone al procedimento ed al processo tributari in nome del favor erarii.
Detto questo, buona lettura!
FF



Massima n. 1  
(Cass. Civ., Sez. Trib., sentenza 12 luglio 2013 n. 17237)

La natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico (art. 1939 e 1941 c.c.) non può essere riportata nell'ambito tributario, e segnatamente nell'ambito della disciplina dell'imposta di registro, per la quale, ai sensi dell' art. art. 22 d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, vale invece il principio dell'autonomia dei singoli negozi; la relativa tassazione non resta, quindi, attratta nella disciplina tributaria dell'Iva per il solo fatto che il creditore sia un soggetto I.V.A..


Massima n. 2  (Cass. Civ., Sezs. VI, sentenza 2 luglio 2013 n. 16575)

Il giudice di merito deve motivare il rifiuto di considerare eventuali prove fondate su presunzioni prodotte dal contribuente in tema di prelevamenti bancari; il giudice deve argomentare in modo trasparente le ragioni del proprio convincimento in caso di mancato accoglimento di prove presuntive fornite dal contribuente.


Massima n. 3  (Cass. Civ., Sez. VI, 21 giugno 2013 n. 15741)

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il così detto principio di personalizzazione della sanzione stessa, introdotto dagli artt. 2 ed 11 del D.Lgs. n. 472/1997 - in virtù del quale le persone fisiche che hanno la rappresentanza di un soggetto passivo d'imposta o di un inadempiente all'obbligo tributario sono divenute direttamente responsabili delle sanzioni connesse alle violazioni delle norme (formali e sostanziali) tributarie commesse ad opera e/o nell'interesse della parte rappresentata (legalmente e/o negozialmente) e/o amministrata, mentre tale parte è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata -, si applica, ai sensi dell'art. 27 del medesimo D.Lgs., alle sole violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, mentre quelle commesse in epoca precedente continuano ad essere riferite alla società, all'associazione o all'ente, con permanenza della responsabilità solidale della persona fisica prevista dall'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, senza che possa trovare applicazione il principio del "favor rei", in quanto l'abrogazione della disciplina previgente non ha avuto alcun effetto sulla norma incriminatrice.


Massima n. 4  (Cass. Civ., Sez. Trib., sentenza 19 giugno 2013 n. 15319)

L'art. 20 d.P.R. 131/1986 è norma che, quand'anche ispirata pure a finalità genericamente antielusive, non configura "disposizione antielusiva", giacché, in combinazione con l'art. 1, interviene a delineare positivamente l'ambito oggettivo del rapporto giuridico tributario di riferimento, con specifica opzione per i contenuti sostanziali degli atti registrati rispetto ai relativi profili meramente cartolari, e non pone -come, invece, fa in relazione a situazioni specifiche l'art. 37 bis d.p.r. 600/1973 - una generale clausola antielusiva "di chiusura", tesa a rendere comunque inopponibili all'Amministrazione finanziaria atti, fatti e negozi, che risultassero privi di valide ragioni economiche e diretti solo ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario. Mentre la ricorrenza dell'intento elusivo non è essenziale ai fini dell'applicazione della previsione dell'art. 20 d.p.r. 131/1986, in considerazione della specifica positiva definizione normativa dell'oggetto del rapporto impositivo - le condizioni prescritte ai fini dell'operatività della previsione dell'art. 37 bis d.p.r. 600/1973, e in particolare quella attinente all'obbligatorietà del contraddittorio preventivo, non possono ritenersi mutuabili, per l'eterogeneità morfologica e funzionale delle due disposizioni normative, ai fini dell'applicazione dell'art. 20 d.p.r. 131/1986 (nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta notificato in considerazione dell'apporto di beni in fondi patrimoniali attraverso operazioni commercialmente sospette e conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale).


Massima n. 5  (Cass. Civ., Sez. VI, sentenza 18 giugno 2013 n. 15190)

L'efficacia vincolante del giudicato penale non opera nel processo tributario. L'accertamento contenuto in una sentenza di proscioglimento può però costituire una prova presuntiva laddove il giudice tributario compia un'autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede penale.


Massima n. 6   (Cass. Civ., Sez. Trib., sentenza 14 giugno 2013 n. 14941)

Una volta contestata dall'erario l'antieconomicità di un'operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, e il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatarne la regolarità cartacea. Infatti, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri della ragionevolezza, riguardo all'antieconomicità del comportamento del contribuente, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente. Dunque, una volta specificati gli indici dì non attendibilità dei dati relativi ad alcune poste e denunciata la loro astratta idoneità a rappresentare una diversa capacità contributiva, null'altro il fisco è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento logico fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, soprattutto in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che si possa invocare l'apparente regolarità contrattuale e contabile, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni dì valore di gran lunga eccedente quello effettivo.


Massima n. 7  (Cass. civ., Sez. VI, sentenza 11 giugno 2013 n. 14719)

Considerato che l'imposta sui redditi è dovuta per anni solari per cui ad ognuno corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, la revocazione non è ammessa quando il giudicato si riferisce ad un'annualità diversa da quella considerata nel giudizio impugnato.


Massima n. 8  (Cass. civ., Sez. Trib., sentenza 5 giugno 2013 n. 14144)

Il contraddittorio con il contribuente diventa obbligatorio soltanto quando l'iscrizione a ruolo avviene su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi, solo in questi casi l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale, o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un certo termine e comunque almeno entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.


Massima n. 9  (Sez. Un., sentenza 2 giugno 2013 n. 13899)

Il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., potendo, altresì, liquidare in favore di quest'ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all'esigenza di instaurare un processo ingiusto.


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