EXPO 2015,
niente STOP al concorso di progettazione:
è un' "infrastruttura strategica"
(T.A.R. Lombardia, Milano,
ordinanza 17 luglio 2013 n. 828)
Sembra di esser tornati ai tempi del "padrone del vapore", del "Titanic" e della "Belle Epoque" (per esser più "artistici"), de "l'automobile è più bella della dea Vittoria di Samotracia" (Marinetti).
Beh io rimango classicista e ricordo che il mio Prof. di greco mi diceva sempre:
"Di cosa ha peccato Prometeo? Ed Icaro? Ed Agamennone? Di "hybris", ossia di tracotanza, come l'uomo di oggi. Le conseguenze le conoscete, cari ragazzi".
FF
Massima
Deve
essere respinta la domanda cautelare relativa alla sospensione dell’esecuzione
dell’aggiudicazione di un concorso di progettazione nell’ambito della
manifestazione Expo 2015, dovendosi ritenere detta esposizione universale in
virtù dell’art. 5, del D.L. n. 43/2013, rientrante fra le infrastrutture
strategiche alle quali si applicano le disposizioni processuali di cui all’art. 125 C.p.A..
Ordinanza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2013, proposto da:
- Arch. Matteo Paolo Giorgio Fantoni, in proprio e quale mandatario del costituendo R.T.I. tra Arch. Venelli Ruggero, Ing. Nicoletti Mauro, BDSP Partnership Ltd e Sinergo S.p.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti, Stefania Romanelli e Alberto Spangaro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi tre in Milano, Via S. Barnaba n. 30;
contro
- Expo 2015 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Greco e Manuela Muscardini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, Piazzale Lavater n. 5;
nei confronti di
- Nemesi & Partners S.r.l., in proprio e quale mandatario del Raggruppamento Temporaneo costituito con Proger S.p.A., BMS Progetti S.r.l. e Arch. Livio De Santoli, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carmelo Giurdanella, Elio Guarnaccia e Manuela Schembri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via Fontana n. 16;
- Miralles Tagliabue-EMBT, in proprio e quale mandatario del Raggruppamento Temporaneo costituendo tra Miralles Tagliabue-EMBT, DLC S.r.l., Studio Ing. Remo Massacesi, Planning S.r.l., Ing. Giorgio Ceruti, Ing. Giuseppe Gaspare Amaro e Arch. Alessandra Pirovano, e Studio Ing. Remo Massacesi S.r.l., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Simona Rostagno e Giuseppe Franco Ferrari, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Milano, Via Larga n. 23;
- Planning S.r.l., Ing. Giorgio Ceruti, Ing. Giuseppe Gaspare Amaro e Arch. Alessandra Pirovano, in proprio e quali mandanti del Raggruppamento Temporaneo costituendo tra Miralles Tagliabue-EMBT, DLC S.r.l., Studio Ing. Remo Massacesi, Planning S.r.l., Ing. Giorgio Ceruti, Ing. Giuseppe Gaspare Amaro e Arch. Alessandra Pirovano, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Simona Rostagno e Giuseppe Franco Ferrari, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Milano, Via Larga n. 23;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della comunicazione di aggiudicazione definitiva del “Concorso internazionale di progettazione per la ‘Progettazione del Padiglione Italia’ CIG 47421523AO”, datata 23 maggio 2013 e trasmessa via PEC il successivo 27 maggio;
- della determina prot. n. 590/U/2013 del 17 maggio 2013, comunicata via PEC in data 27 maggio 2013, di approvazione dei verbali del Concorso e di proclamazione definitiva del vincitore;
- del verbale della seduta di gara pubblica del 19 aprile 2013 di approvazione della graduatoria provvisoria;
- dei verbali delle sedute di gara di valutazione dei progetti presentati dai concorrenti e di attribuzione del relativo punteggio, con particolare riguardo a quelli della quarta quinta e sesta seduta ;
- delle schede di analisi della Commissione Istruttoria dei progetti 7CBD025A-DF08-4754-AC81-20F9AE09D37D (corrispondente al primo classificato) e 8119485E-CF8F-49C3-845D-A1F4E2619127 (corrispondente al secondo classificato);
- del bando del Concorso in questione;
- del Documento Preliminare di Progettazione e dei relativi allegati;
- degli atti di nomina e formazione della Commissione Istruttoria e della Giuria;
- nonché per la declaratoria dell’inefficacia del contratto stipulato medio tempore e del diritto della ricorrente a conseguire l’aggiudicazione del Concorso e della stipula del relativo contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il decreto n. 747/2013 con cui è stata accolta inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso indicato in epigrafe e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza di sospensione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Expo 2015 S.p.a., di Nemesi & Partners S.r.l., di Miralles Tagliabue-EMBT e Studio Ing. Remo Massacesi S.r.l. e di Planning S.r.l., Ing. Giorgio Ceruti, Ing. Giuseppe Gaspare Amaro e Arch. Alessandra Pirovano;
Visto il ricorso incidentale proposto da Nemesi & Partners S.r.l.;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, alla camera di consiglio del 16 luglio 2013, il primo referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, ad un primo sommario esame, il ricorso introduttivo non appare fondato, in quanto la specificazione dell’oggetto da parte del singolo concorrente non sembra richiedere la perfetta corrispondenza al Documento Preliminare di Progettazione dell’elaborato progettuale, ma ne esige una stretta aderenza (art. 4.1 del bando), trattandosi pur sempre di una progettazione di carattere preliminare e, quindi, l’offerta del Raggruppamento aggiudicatario non doveva essere necessariamente esclusa dalla procedura;
Ritenuto inoltre che, oltre a non essere state dedotte specifiche censure riguardanti la possibilità di effettiva manomissione delle offerte, non appare violato il principio di anonimato in assenza di riferimenti diretti ai progettisti;
Ritenuto altresì che non appare scontato – quanto all’interesse dedotto nel ricorso introduttivo – l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva al Raggruppamento ricorrente (qualora dovesse essere proclamato vincitore), atteso che il punto 4.8.2 del Bando prevede la facoltà, per la Stazione appaltante, di non procedere all’affidamento delle fasi successive di progettazione;
Considerato, infine, quanto al danno grave e irreparabile, che, ai sensi dell’art. 125 cod. proc. amm., applicabile all’appalto de quo in ragione del disposto di cui all’art. 5, comma 1, lett. f, del decreto legge n. 43 del 2013, si deve tenere conto anche “del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera”, certamente sussistente nel caso di specie in ragione della tempistica legata all’esecuzione delle opere oggetto di progettazione, per cui deve essere respinta l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso indicato in epigrafe;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo in epigrafe indicato.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa per la trattazione del merito della controversia l’udienza pubblica del 17 dicembre 2013, ore di regolamento.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 16 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Adriano Leo, PresidenteSilvana Bini, Consigliere
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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