PROCESSO:
la sentenza della Corte di Giustizia
che ha smentito il Consiglio di Stato
sul ricorso incidentale in materia d'appalti
(Corte giustizia UE, Sez. X,
sentenza 4 luglio 2013 n. 100)
Massima
1. L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007) deve essere interpretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, l'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto e proposto ricorso incidentale solleva un'eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell'offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l'offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall'autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell'esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla conformità con le suddette specifiche tecniche sia dell'offerta dell'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto, sia di quella dell'offerente che ha proposto il ricorso principale.
2. La Corte si è così pronunciata nell'ambito dell'azione intrapresa da una compagnia telefonica avverso la decisione di aggiudicazione di un appalto altra ditta, la quale, in corso di causa, a sua volta, con un ricorso incidentale, aveva chiesto al giudice amministrativo di dichiarare inammissibile quello principale).
Sentenza per esteso
Nella causa
C-100/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con decisione del 25
gennaio 2012, pervenuta in cancelleria il 24 febbraio 2012, nel procedimento
Fastweb SpA
contro
Azienda Sanitaria Locale di Alessandria,
nei confronti di:
Telecom Italia SpA,
Path-Net SpA,
LA CORTE
(decima sezione),
composta da A. Rosas, presidente di sezione, E. Juhász
e D. váby (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Kokott,
cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all'udienza del 6 dicembre 2012,
considerate le osservazioni presentate:
- per Telecom Italia SpA e Path-Net SpA, da A. Lirosi,
M. Martinelli e L. Mastromatteo, avvocati;
- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità
di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;
- per la Commissione europea, da A. Tokár e D.
Recchia, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
FATTO
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull'interpretazione della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag.
33), come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2007 (GU L 335, pag. 31; in prosieguo: la
«direttiva 89/665»).
2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una
controversia tra Fastweb SpA (in prosieguo: «Fastweb»), da una parte, e
l'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, nonché Telecom Italia SpA (in
prosieguo: «Telecom Italia») ed una controllata di quest'ultima, Path-Net SpA
(in prosieguo: «Path-Net»), dall'altra, a proposito dell'aggiudicazione di un
appalto pubblico a tale controllata.
DIRITTO
Contesto normativo
3 Il secondo ed il terzo considerando della direttiva
89/665 sono formulati come segue:
«[C]onsiderando che i meccanismi attualmente
esistenti, sia sul piano nazionale sia sul piano comunitario, per garantire
[l']applicazione [effettiva delle direttive in materia di appalti pubblici] non
sempre permettono di garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie, in
particolare in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette;
considerando che l'apertura degli appalti pubblici
alla concorrenza comunitaria rende necessario un aumento notevole delle garanzie
di trasparenza e di non discriminazione e che occorre, affinché essa sia
seguita da effetti concreti, che esistano mezzi di ricorso efficaci e rapidi in
caso di violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici o
delle norme nazionali che recepiscano tale diritto».
4 Il considerando 3 della direttiva 2007/66 così
recita:
«[...] le garanzie di trasparenza e di non
discriminazione che costituiscono l'obiettivo [in particolare della direttiva
89/665] dovrebbero essere rafforzate per garantire che la Comunità nel suo
complesso benefici pienamente degli effetti positivi dovuti alla
modernizzazione e alla semplificazione delle norme sull'aggiudicazione degli
appalti pubblici, operate [in particolare dalla direttiva 2004/18/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114)] (...)».
5 Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 89/665,
rubricato «Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso»:
«1. La presente direttiva si applica agli appalti di
cui alla direttiva [2004/18], a meno che tali appalti siano esclusi a norma
degli articoli da 10 a 18 di tale direttiva.
Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono
gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le concessioni di lavori pubblici e i
sistemi dinamici di acquisizione.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari
per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva
[2004/18], le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano
essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido
possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della
presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto
comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme
nazionali che lo recepiscono.
(...)
3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili
le procedure di ricorso, secondo modalità dettagliate che gli Stati membri
possono determinare, [per lo meno] a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad
ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di
essere leso a causa di una presunta violazione.
(...)».
6 L'articolo 2, paragrafo 1, della citata direttiva
stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti
presi in merito alle procedure di ricorso di cui all'articolo 1 prevedano i
poteri che consentono di:
(...)
b) annullare o far annullare le decisioni illegittime
(...);
(...)».
7 Il considerando 2 della direttiva 2004/18 è
formulato come segue:
«L'aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per
conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di
diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato [FUE] ed
in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà
di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che
ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione,
di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. Tuttavia, per
gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia è opportuno
elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali
di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da
garantirne gli effetti ed assicurare l'apertura degli appalti pubblici alla
concorrenza. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero
essere interpretate conformemente alle norme ed ai principi citati, nonché alle
altre disposizioni del trattato».
8 Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva:
«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli
operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e
agiscono con trasparenza».
9 L'articolo 32 della direttiva in questione così
dispone:
«(...)
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le
amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla
presente direttiva in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti
basati su tale accordo quadro. (...)
Gli appalti basati su un accordo quadro sono
aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4. (...)
(...)
4. (...)
Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più
operatori economici possono essere aggiudicati:
(...)
- qualora l'accordo quadro non fissi tutte le
condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base
alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre
condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la
seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni
aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in
grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
(...)
d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni
appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei
criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10 Conformemente al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale» (supplemento ordinario alla GURI
n. 112 del 16 maggio 2005), il Centro Nazionale per l'Informatica nella
Pubblica Amministrazione (CNIPA) è abilitato a concludere contratti quadro con
operatori economici da esso individuati. Le amministrazioni non statali hanno
facoltà di attribuire appalti fondati su tali contratti quadro, sulla base
delle proprie esigenze di servizio.
11 Il CNIPA ha concluso un contratto quadro di questo
tipo, in particolare, con Fastweb e Telecom Italia. Il 18 giugno 2010,
l'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria ha indirizzato a tali società una
richiesta di progetto riguardante «linee dati/fonia» sulla base di un «piano di
fabbisogni». Con delibera del 15 settembre 2010, essa ha scelto il progetto
presentato da Telecom Italia, concludendo un contratto con una controllata di
quest'ultima, Path-Net, il 27 dello stesso mese.
12 Fastweb ha proposto ricorso contro la decisione di
aggiudicazione dell'appalto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per
il Piemonte. Telecom Italia e Path-Net sono intervenute nel procedimento,
proponendo ricorso incidentale. La legittimità dell'offerta di ciascuno degli
operatori viene contestata dal suo unico concorrente a causa del mancato
rispetto di alcune specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni.
13 In esito alla verificazione dell'idoneità delle
offerte presentate dalle due società rispetto al piano di fabbisogni, disposta
dal giudice del rinvio, è stato constatato che nessuna delle due offerte
risultava conforme all'insieme delle specifiche tecniche imposte dal piano.
Secondo tale giudice, una simile constatazione dovrebbe logicamente condurre
all'accoglimento dei due ricorsi e, di conseguenza, ad annullare la procedura
di aggiudicazione dell'appalto pubblico in questione, dal momento che nessun
offerente ha presentato un'offerta idonea a dar luogo ad aggiudicazione. Tale
soluzione soddisferebbe l'interesse del ricorrente principale, in quanto la
rinnovazione della procedura di aggiudicazione gli procurerebbe una nuova
chance di ottenere l'appalto.
14 Il giudice del rinvio rileva tuttavia che, con
decisione del 7 aprile 2011, resa in adunanza plenaria, il Consiglio di Stato,
a proposito dei ricorsi in materia di appalti pubblici, ha enunciato un
principio di diritto secondo il quale l'esame di un ricorso incidentale diretto
a contestare la legittimazione del ricorrente principale, in quanto
illegittimamente ammesso a partecipare alla procedura di aggiudicazione
controversa, deve precedere l'esame del ricorso principale, anche nel caso in
cui il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla rinnovazione
dell'intera procedura di aggiudicazione e indipendentemente sia dal numero dei
concorrenti che vi hanno preso parte, sia dal tipo di censura prospettata con
il ricorso incidentale, sia infine dalle richieste dell'amministrazione
interessata.
15 Il Consiglio di Stato ritiene infatti che la
legittimazione a ricorrere contro la decisione di aggiudicazione di un appalto
pubblico spetti soltanto al soggetto che abbia legittimamente partecipato alla
procedura di aggiudicazione. Secondo tale giudice, l'accertamento
dell'illegittimità dell'ammissione del ricorrente principale alla procedura avrebbe
una portata retroattiva e l'esclusione definitiva di quest'ultimo dalla
suddetta procedura comporterebbe che esso si trovi in una situazione che non
gli permette di contestare l'esito della procedura stessa.
16 Secondo questa giurisprudenza del Consiglio di
Stato, l'interesse pratico alla rinnovazione della procedura di aggiudicazione
invocato dalla parte che abbia proposto ricorso contro la decisione di
aggiudicazione di un appalto pubblico non attribuisce a quest'ultima una
posizione giuridica fondante la legittimazione al ricorso. Tale interesse non
si distinguerebbe infatti da quello di qualsiasi altro operatore economico del
settore che aspiri a partecipare ad una futura procedura di aggiudicazione.
Pertanto, il ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione del
ricorrente principale dovrebbe essere sempre esaminato per primo, anche quando
gli offerenti siano solo due, ossia il ricorrente principale, cioè l'offerente
escluso e il ricorrente incidentale, cioè l'aggiudicatario.
17 Il giudice del rinvio esprime dubbi sulla
compatibilità di tale giurisprudenza, in particolare nella misura in cui essa
afferma incondizionatamente la prevalenza del ricorso incidentale su quello
principale, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione,
libera concorrenza e tutela giurisdizionale effettiva, quali recepiti negli
articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/665.
Secondo tale giudice, infatti, l'esame in via preliminare - ed eventualmente
assorbente - del ricorso incidentale attribuisce all'aggiudicatario un
vantaggio ingiustificato rispetto a tutti gli altri operatori economici che
hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione, qualora risulti che
l'appalto gli è stato aggiudicato illegittimamente.
18 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale
amministrativo regionale per il Piemonte ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se i principi di parità delle parti, di non
discriminazione e di tutela della concorrenza nei pubblici appalti, di cui alla
Direttiva [89/665], ostino al diritto vivente quale statuito nella decisione
dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2011, secondo il quale
l'esame del ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del
ricorrente principale attraverso l'impugnazione della sua ammissione alla
procedura di gara, deve necessariamente precedere quello del ricorso principale
ed abbia portata pregiudiziale rispetto all'esame del ricorso principale, anche
nel caso in cui il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla
rinnovazione dell'intera procedura selettiva e indipendentemente dal numero dei
concorrenti che vi hanno preso parte, con particolare riferimento all'ipotesi
in cui i concorrenti rimasti in gara siano soltanto due (e coincidano con il
ricorrente principale e con l'aggiudicatario-ricorrente incidentale), ciascuno
mirante ad escludere l'altro per mancanza, nelle rispettive offerte presentate,
dei requisiti minimi di idoneità dell'offerta».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia
pregiudiziale
19 Telecom Italia, Path-Net e il governo italiano
contestano la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale per diversi
motivi. Tuttavia, le quattro eccezioni di irricevibilità sollevate al riguardo
non possono essere accolte.
20 In primo luogo, infatti, il presente rinvio
pregiudiziale è avvenuto in un caso che rientra perfettamente nella previsione
dell'articolo 267 TFUE. Ai sensi del primo e del secondo comma di tale articolo,
un giudice di uno Stato membro può domandare alla Corte di pronunciarsi su
qualsiasi questione relativa all'interpretazione dei trattati e degli atti di
diritto derivato, qualora reputi una decisione su questo punto necessaria per
emanare la sua sentenza nella controversia di cui è investito. Orbene, nel caso
di specie, dalla decisione di rinvio emerge che il Tribunale amministrativo
regionale per il Piemonte esprime dei dubbi in merito alle implicazioni della
direttiva 89/665 nel contesto fattuale e processuale della controversia di cui
al procedimento principale, prospettando due possibili risposte dalle quali
discenderebbero soluzioni diverse di tale controversia.
21 In secondo luogo, la decisione del giudice del
rinvio contiene una descrizione sufficientemente chiara del contesto giuridico
nazionale, in quanto essa descrive e chiarisce la giurisprudenza del Consiglio
di Stato, la quale è fondata sull'interpretazione, fornita da quest'ultimo,
dell'insieme delle norme e dei principi processuali di diritto nazionale
rilevanti in una situazione come quella di cui al procedimento principale,
nonché delle conseguenze che ne derivano, secondo tale giudice, in merito
all'ammissibilità del ricorso principale dell'offerente escluso.
22 In terzo luogo, nonostante il giudice del rinvio
non indichi la specifica disposizione di diritto dell'Unione della quale aspira
ad ottenere l'interpretazione, esso si riferisce esplicitamente, già nella
stessa questione pregiudiziale, alla direttiva 89/665, e la decisione di rinvio
contiene un insieme di informazioni sufficientemente completo per permettere
alla Corte di individuare gli elementi di tale diritto che richiedono
un'interpretazione, tenuto conto dell'oggetto del procedimento principale (v.,
per analogia, sentenza del 9 novembre 2006, Chateignier, C-346/05, Racc. pag.
I-10951, punto 19 e giurisprudenza citata).
23 Infine, in quarto luogo, non risulta che tale
controversia riguardi un appalto pubblico rientrante in una delle eccezioni di
cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665. Pertanto, nella misura
in cui l'importo di tale appalto raggiunga la soglia per l'applicazione della
direttiva 2004/18 fissata all'articolo 7 di quest'ultima, cosa che spetta al
giudice del rinvio accertare, ma di cui nulla al momento induce a dubitare, le
due citate direttive sono applicabili ad un appalto come quello di cui al
procedimento principale. Va ricordato, in proposito, che il fatto che una
procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico riguardi soltanto imprese
nazionali è irrilevante ai fini dell'applicazione della direttiva 2004/18 (v.,
in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2008, Michaniki, C-213/07, Racc. pag.
I-9999, punto 29 e giurisprudenza citata).
Sulla questione pregiudiziale
24 Con la sua questione, il giudice del rinvio
domanda, in sostanza, se le disposizioni della direttiva 89/665, e in
particolare i suoi articoli 1 e 2, debbano essere interpretate nel senso che
se, in un procedimento di ricorso, l'aggiudicatario solleva un'eccezione di
inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere
dell'offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l'offerta da
questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall'autorità aggiudicatrice
per non conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di fabbisogni,
il suddetto articolo 1, paragrafo 3, osta al fatto che tale ricorso sia
dichiarato inammissibile in conseguenza dell'esame preliminare di tale
eccezione di inammissibilità, quando il ricorrente contesta a sua volta la
legittimità dell'offerta dell'aggiudicatario con identica motivazione e
soltanto questi due operatori economici hanno presentato un'offerta.
25 Va rilevato che dall'articolo 1 della direttiva
89/665 deriva che quest'ultima mira a consentire la proposizione di ricorsi efficaci
contro le decisioni delle autorità aggiudicatrici contrarie al diritto
dell'Unione. Secondo il paragrafo 3 del suddetto articolo, gli Stati membri
provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo le modalità
che gli Stati membri possono determinare, almeno a chiunque abbia o abbia avuto
interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o
rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.
26 A questo proposito, una decisione con cui
l'autorità aggiudicatrice esclude un'offerta prima ancora di procedere alla
selezione costituisce una decisione contro la quale dev'essere possibile
ricorrere, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665,
essendo tale disposizione applicabile a tutte le decisioni adottate dalle
autorità aggiudicatrici soggette alle norme di diritto dell'Unione in materia
di appalti pubblici e non prevedendo essa alcuna limitazione relativa alla
natura e al contenuto di dette decisioni (v., in particolare, sentenza del 19 giugno
2003, Hackermüller, C-249/01, Racc. pag. I-6319, punto 24, e giurisprudenza
citata).
27 In tal senso, al punto 26 della citata sentenza
Hackermüller, la Corte ha affermato che il fatto che l'autorità dinanzi alla
quale si svolge il procedimento di ricorso neghi la partecipazione a tale
procedimento, per mancanza della legittimazione a ricorrere, ad un offerente
escluso prima ancora di procedere a una selezione, avrebbe l'effetto di privare
tale offerente non solo del suo diritto a ricorrere contro la decisione di cui
egli afferma l'illegittimità, ma altresì del diritto di contestare la
fondatezza del motivo di esclusione allegato da detta autorità per negargli la
qualità di persona che sia stata o rischi di essere lesa dall'asserita
illegittimità.
28 Certamente, quando, al fine di ovviare a tale
situazione, viene riconosciuto all'offerente il diritto di contestare la
fondatezza di detto motivo di esclusione nell'ambito del procedimento
instaurato a seguito di un ricorso avviato da quest'ultimo per contestare la
legittimità della decisione con cui l'autorità aggiudicatrice non ha ritenuto
la sua offerta come la migliore, non si può escludere che, al termine di tale
procedimento, l'autorità adita pervenga alla conclusione che detta offerta
avrebbe dovuto effettivamente essere esclusa in via preliminare e che il
ricorso dell'offerente debba essere respinto in quanto, tenuto conto di tale
circostanza, egli non è stato o non rischia di essere leso dalla violazione da
lui denunciata (v. sentenza Hackermüller, cit., punto 27).
29 In una situazione del genere, all'offerente che ha
proposto ricorso contro la decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico
deve essere riconosciuto il diritto di contestare dinanzi a tale autorità,
nell'ambito di tale procedimento, la fondatezza delle ragioni in base alle
quali la sua offerta avrebbe dovuto essere esclusa (v., in tal senso, sentenza
Hackermüller, cit., punti 28 e 29).
30 Tale insegnamento è applicabile, in linea di
principio, anche qualora l'eccezione di inammissibilità non sia sollevata
d'ufficio dall'autorità investita del ricorso, ma in un ricorso incidentale
proposto da una parte nel procedimento di ricorso, come l'aggiudicatario
regolarmente intervenuto nello stesso.
31 Nel procedimento principale, il giudice del rinvio,
all'esito della verifica dell'idoneità delle offerte presentate dalle due
società in questione, ha constatato che l'offerta presentata da Fastweb non era
conforme all'insieme delle specifiche tecniche indicate nel piano di
fabbisogni. Esso è giunto peraltro alla stessa conclusione in relazione
all'offerta presentata dall'altro offerente, Telecom Italia.
32 Una situazione del genere si distingue da quella
oggetto della citata sentenza Hackermüller, in particolare per essere risultato
che, erroneamente, l'offerta prescelta non è stata esclusa al momento della
verifica delle offerte, nonostante essa non rispettasse le specifiche tecniche
del piano di fabbisogni.
33 Orbene, dinanzi ad una simile constatazione, il
ricorso incidentale dell'aggiudicatario non può comportare il rigetto del
ricorso di un offerente nell'ipotesi in cui la legittimità dell'offerta di entrambi
gli operatori venga contestata nell'ambito del medesimo procedimento e per
motivi identici. In una situazione del genere, infatti, ciascuno dei
concorrenti può far valere un analogo interesse legittimo all'esclusione
dell'offerta degli altri, che può indurre l'amministrazione aggiudicatrice a
constatare l'impossibilità di procedere alla scelta di un'offerta regolare.
34 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si
deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 1, paragrafo
3, della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che se, in un
procedimento di ricorso, l'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto e proposto
ricorso incidentale solleva un'eccezione di inammissibilità fondata sul difetto
di legittimazione a ricorrere dell'offerente che ha proposto il ricorso, con la
motivazione che l'offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa
dall'autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche
indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il
suddetto ricorso sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell'esame
preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla
compatibilità con le suddette specifiche tecniche sia dell'offerta
dell'aggiudicatario che ha ottenuto l'appalto, sia di quella dell'offerente che
ha proposto il ricorso principale.
Sulle spese
35 Nei confronti delle parti nel procedimento
principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al
giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute
da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
P.Q.M.
Per questi motivi, la Corte (decima sezione) dichiara:
“L'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva
89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle
procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, deve essere
interpretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, l'aggiudicatario
che ha ottenuto l'appalto e proposto ricorso incidentale solleva un'eccezione
di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell'offerente
che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l'offerta da questi
presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall'autorità aggiudicatrice per non
conformità alle specifiche tecniche indicate nel piano di
fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia
dichiarato inammissibile in conseguenza dell'esame preliminare di tale
eccezione di inammissibilità senza pronunciarsi sulla conformità con le
suddette specifiche tecniche sia dell'offerta dell'aggiudicatario che ha
ottenuto l'appalto, sia di quella dell'offerente che ha proposto il ricorso
principale”.
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