CONCORSI PUBBLICI:
sui limiti (pochi) alla sufficienza motivazionale del punteggio numerico
(T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II,
sentenza 1 marzo 2013 n. 462)
Massima
Anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame in mancanza di contraria disposizione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenente in sé la motivazione senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità amministrativa di valutazione), assicurando la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e garantendo la significatività delle espressioni numeriche del voto. In tal modo, si raggiunge adeguatamente quel livello di sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, dei criteri di massima. Pertanto, l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto si realizza mediante il collegamento tra i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi. Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2011,
proposto da:
Attolini Annamaria, rappresentata e difesa dall’avv.to Nicolangelo Zurlo, con domicilio eletto presso l’avv.to Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n.7;
Attolini Annamaria, rappresentata e difesa dall’avv.to Nicolangelo Zurlo, con domicilio eletto presso l’avv.to Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n.7;
contro
Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa
dall’avv.to Carmelo Molfetta, con domicilio eletto presso l’avv.to Gianni
Derrico in Lecce, via Manzoni n. 56;
nei confronti di
Epifani Pasquale, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Nino Matassa e Rosa Volse, con domicilio eletto presso l’avv.to Federico Massa
in Lecce, via Montello n. 13/A;
per l’annullamento
- della nota n. 103087 del 24 novembre 2010, con la
quale il Presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per
titoli e per esami, indetto dalla Provincia di Brindisi per la copertura di n.1
posto di Dirigente del Servizio Ecologia, ha comunicato alla dott.ssa Attolini
il punteggio riportato dalla stessa, quale candidata del predetto concorso, e
la non ammissione alla prova orale;
- del verbale della citata Commissione giudicatrice
n.7 del 22 novembre 2010, con il quale si provvedeva alla assegnazione dei
punteggi delle prove scritte ai candidati ed alla ammissione di questi ultimi,
in virtù del punteggio riportato, alla prova orale, nonché di tutti i verbali
antecedenti e susseguenti della stessa Commissione, delle delibere di Giunta
provinciale di nomina o di variazione delle Commissioni giudicatrici del
concorso de quo nonché dell’art. 122 del Regolamento degli uffici e dei servizi
della Provincia di Brindisi, di tutti gli atti della procedura concorsuale in
questione e della determina n. 2139 del 29 dicembre 2010 di approvazione della
graduatoria di merito e di nomina del vincitore del concorso de quo;
- di tutti gli altri atti antecedenti, connessi e/o
comunque consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della
Provincia di Brindisi;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del dott.
Epifani Pasquale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2013
il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti gli avv.ti N. Zurlo, C. Molfetta e
F.sco Cantobelli, quest’ultimo in sostituzione dell'avv.to N. Matassa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato ad un concorso pubblico,
per titoli ed esami, indetto dalla Provincia di Brindisi, con deliberazione di
G.P. n. 373 del 17 dicembre 2002, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
del Servizio Ecologia.
Con il proposto gravame, dopo aver richiamato
l’articolato iter del concorso cui ha partecipato, la ricorrente impugna la
nota del 24 novembre 2010 (prot. 103087), con la quale il Presidente della
Commissione esaminatrice le ha comunicato la non ammissione alla prova orale, in
relazione al voto insufficiente (15/30) riportato nella seconda prova scritta
rispetto a quello minimo richiesto (21/30), nonché il verbale n. 7 del 22
novembre 2010, relativo alla seduta nel corso della quale la Commissione
esaminatrice ha proceduto alla valutazione delle prove scritte dei candidati.
La ricorrente impugna, altresì, tutti i precedenti
verbali della Commissione esaminatrice, i provvedimenti di nomina della
Commissione medesima nonché l’art. 122 del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi della Provincia di Brindisi.
A fondamento della proposta impugnativa, la ricorrente
deduce:
1. Violazione e falsa applicazione dei principi di
buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 122 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi della Provincia. Violazione, falsa applicazione ed interpretazione
aberrante degli artt. 48 e 107 d.lgs. n. 267/2000. Incompetenza;
2. Violazione di legge ed eccesso di potere,
travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione dei principi di
obiettività e regolarità amministrativa; sviamento; illogicità manifesta,
contraddittorietà intrinseca; carenza di motivazione;
3. Violazione e falsa applicazione della disciplina
sulla composizione delle Commissioni di concorso a pubblico impiego;
4. Illegittimità dell’art. 122 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia (Composizione delle
Commissioni giudicatrici dei concorsi) per violazione e falsa applicazione
degli artt. 97, 107 e 108 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 9 d.P.R. 9 maggio 1994
n. 487 e s.m.i.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia di
Brindisi ed il controinteressato (Epifani Pasquale), contestando la fondatezza
della domanda demolitoria azionata e chiedendone pertanto la reiezione.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 173/2011 è stata
respinta la domanda cautelare di sospensione della efficacia degli atti
impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente.
Con ordinanza collegiale n. 1823/2012 è stato intimato
alla Provincia di Brindisi di provvedere ad alcuni incombenti istruttori, cui
l’Amministrazione provinciale ha provveduto depositando, tramite il suo
procuratore, in data 12 novembre 2012, la documentazione richiesta.
All’udienza pubblica del 17 gennaio 2013, su richiesta
delle parti, la causa è stata posta in decisione.
1.1. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente si
duole del fatto che le prove (scritte) del concorso cui ha partecipato siano
state corrette da una Commissione esaminatrice in composizione differente
rispetto a quella originariamente nominata dall’Ente. In particolare, lamenta
la sostituzione del Presidente della Commissione nominato in origine, avvenuta
per effetto del collocamento a riposo del medesimo, facendo rilevare che l’art.
123 del Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, se
prevede la risoluzione del rapporto di impiego come causa di cessazione
dall’incarico di componente della Commissione esaminatrice, fa tuttavia salva
la possibilità della Giunta provinciale di riconfermare nell’incarico di
componente della Commissione il dipendente cessato dal servizio.
La censura è infondata.
Occorre premettere che il concorso in questione ha
avuto un iter molto articolato, essendo stato il relativo procedimento
inizialmente sospeso (con deliberazione di G.P. n. 266 del 21 settembre 2004),
poi revocato (con deliberazione di G.P. n. 20 del 29 gennaio 2010) e,
successivamente, ripristinato (con deliberazione di G.P. n. 175 del 28 luglio
2010), sulla base di nuove determinazioni assunte dall’organo esecutivo
dell’Ente, in considerazione della perdurante necessità di provvedere alla
copertura del posto (vacante) di Dirigente del Settore Ecologia.
La determinazione del Responsabile del Servizio risorse
umane n. 1708 del 20 ottobre 2010 dà conto di tutte le modifiche medio tempore
intervenute nella composizione della Commissione esaminatrice del Concorso in
questione (con deliberazioni di G.P. n. 333 del 4 novembre 2003; n. 52 del 25
marzo 2009; n. 119 dell’8 maggio 2009; n. 176 del 18 giugno 2009) e della
cessazione del rapporto di impiego del dott. Gaballo Antonio, precedentemente
nominato quale Presidente della Commissione nella sua qualità di Segretario
generale e Direttore generale dell’Ente.
Nella determinazione dirigenziale sopra richiamata
viene nominato, in sostituzione del dott. Gaballo, quale Presidente della
Commissione di concorso, il Segretario generale dell’Ente (dott. Porcelli
Giuseppe) e vengono designati quali componenti esperti il dott. Ficarella
Antonio (Docente dei sistemi per l’energia e l’ambiente presso l’Università del
Salento) e la dott.ssa Bonomo Annamaria (Docente di diritto amministrativo
dell’ambiente presso l’Università degli studi di Bari).
Premesso ciò, il Collegio non ravvisa la dedotta
violazione della norma regolamentare richiamata dalla ricorrente.
L’art. 123 del Regolamento della Provincia di Brindisi
dispone testualmente: “I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di
impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della
Commissione, cessano dall’incarico, fatta salva la riconferma con deliberazione
della Giunta Provinciale”.
Dal chiaro tenore letterale della disposizione
regolamentare richiamata risulta, infatti, evidente che la riconferma dei
componenti della Commissione di concorso, il cui rapporto di impiego sia
cessato, costituisce per l’organo esecutivo dell’Ente una mera facoltà, il cui
mancato esercizio non richiede una specifica motivazione, costituendo la
riconferma dei Commissari cessati dal servizio (per qualsiasi causa)
l’eccezione e non la regola.
1.2 La ricorrente deduce poi violazione dell’art. 122
del Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Dopo aver fatto rilevare che il testo del predetto articolo
è stato modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 129 del 28 giugno
2010 e che, per effetto della intervenuta modifica, la competenza alla nomina
delle Commissioni di concorso è stata attribuita al Dirigente (sottraendola,
quindi, alla Giunta provinciale), la ricorrente si duole del fatto che l’ultimo
provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice sia stato adottato dal
Dirigente del Servizio risorse umane, anziché dalla Giunta provinciale.
A suo dire, in conformità al principio “tempus regit
actum”, l’Amministrazione provinciale avrebbe dovuto applicare la norma
regolamentare nella sua formulazione originaria. La determinazione assunta dal
Responsabile del Servizio delle risorse umane sarebbe, conseguentemente,
viziata da incompetenza (relativa).
La censura è manifestamente infondata.
Anzitutto, il Collegio fa rilavare che la modifica
della disposizione regolamentare, con la conseguente attribuzione al Dirigente
competente ratione materiae del potere di nomina della Commissioni di concorso
ha il suo fondamento giuridico in norma di rango primario e precisamente
nell’art. 107, 3° comma, del d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti
tutti gli atti di natura gestionale (tra cui deve considerarsi ricompreso anche
quello di nomina delle Commissioni di concorso o di gara).
Premesso ciò, il principio tempus regit actum
richiamato dalla ricorrente deve essere interpretato nel senso che la validità
degli atti di un’unica sequenza procedimentale non possono essere infirmati
dalle successive modifiche normative (legislative e regolamentari), se al
momento della loro adozione, erano conformi alle prescrizioni dell’ordinamento
giuridico. In applicazione del suddetto principio, la modifica delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di composizione delle
Commissioni di gara o di concorso non può incidere sulla legittimità degli atti
adottati da una Commissione insediatasi legittimamente.
Nel caso di specie, però, in relazione al lasso di
tempo intercorso dall’avvio della procedura di concorso, la Provincia di
Brindisi ha dovuto procedere al rinnovo della Commissione di concorso
precedentemente nominata (per le defezioni di alcuni Commissari e per la
cessazione del rapporto di impiego del suo Presidente). Stando così le cose, è
evidente che la nomina della Commissione non poteva che avvenire sulla base
delle modifiche legislative e regolamentari medio tempore intervenute. In altre
parole, la nomina della nuova Commissione di concorso non poteva che essere
adottata dal dirigente competente ratione materiae, non essendo giuridicamente
ipotizzabile, ai fini dell’esercizio dei poteri di amministrazione attiva, una
reviviscenza di norme regolamentari ormai definitivamente abrogate.
2. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente, fa
rilevare preliminarmente che la Commissione esaminatrice nominata con
determinazione dirigenziale n. 1708 del 20 ottobre 2010 ha proceduto, con il
verbale n. 6 del 15 novembre 2010, alla modifica dei criteri di valutazione dei
curricula dei candidati e delle lauree equipollenti rispetto a quella
prescritta per la partecipazione al concorso ed ha fissato per la prima volta i
criteri di valutazione delle prove scritte.
Premesso ciò, la ricorrente lamenta la genericità dei
criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice, evidenziando che rispetto a
detti criteri non sia possibile stabilire il percorso motivazionale in base al
quale la Commissione ha ritenuto di attribuire il punteggio numerico agli
elaborati dei singoli candidati.
L’operato della Commissione esaminatrice si porrebbe
in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Cost., in quanto precluderebbe ai
candidati la possibilità di verificare la ragionevolezza, la coerenza e la
logicità dei voti attribuiti ai loro elaborati.
La ricorrente denuncia, altresì, violazione dell’art.
12 del d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 125 del Regolamento provinciale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in base ai quali la Commissione
esaminatrice nella prima riunione deve fissare i criteri e le modalità di
valutazione delle prove concorsuali.
Nel caso di specie, il giudizio sintetico formulato
dalla Commissione esaminatrice non sarebbe idoneo a rendere inintelligibile
l’iter logico seguito dalla Commissione nella valutazione della secondo prova
scritta della ricorrente e quindi le ragioni della sua mancata ammissione alla
prova orale.
Ad ulteriore conferma della sua tesi, la ricorrente fa
rilevare che, in relazione al numero esiguo dei candidati, ben avrebbe potuto
la Commissione esaminatrice fornire una motivazione analitica della valutazione
dei singoli elaborati, senza che ciò potesse comportare un eccessivo
rallentamento della procedura concorsuale.
La censura è infondata.
Occorre premettere che, secondo un consolidato e
condivisibile orientamento giurisprudenziale, anche successivamente all’entrata
in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, il voto numerico attribuito dalle
competenti Commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso
pubblico o di un esame — in mancanza di una contraria disposizione — esprime e
sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa,
contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale
principio di economicità amministrativa di valutazione), assicura la necessaria
chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione
nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa
esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il
profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da
parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima (ex multis,
Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011 n. 913; Sez. IV 12 gennaio 2011
n. 124; Sez. IV 17 dicembre 2010 n. 5792). Solo se mancano criteri di massima e
precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può
ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di
Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011 n. 913).
Nel caso di specie, risulta che la Commissione di
concorso nel verbale n. 6 del 15 novembre 2010 ha predeterminato, sia pure in
maniera generica, i criteri cui si sarebbe attenuta nella valutazione delle
prove scritte, stabilendo di: “Tenere in considerazione il linguaggio giuridico
usato dai concorrenti nello svolgimento del tema, ma soprattutto
l’approfondimento dell’argomento assegnato in relazione al fatto che trattasi
di concorso per un posto dirigenziale; vale a dire che un elaborato pur svolto
sufficientemente, ma che non abbia affrontato la problematica in modo esaustivo
ed approfondito – anche con riferimenti alla dottrina consolidata ed alla
giurisprudenza formatasi – non potrà ottenere una valutazione favorevole di
sufficienza”.
Tuttavia, la Commissione esaminatrice non si è
limitata ad attribuire agli elaborati dei candidati il solo voto numerico (il
che, tenuto conto della genericità dei criteri sopra richiamati, avrebbe potuto
avvalorare la tesi sostenuta dalla ricorrente), in quanto ha formulato un
giudizio, sia pure sintetico, esplicativo del voto attribuito.
Nel caso di specie, il voto insufficiente (15/30)
assegnato dalla Commissione esaminatrice alla seconda prova scritta della
ricorrente risulta supportato dalla seguente giudizio “Oggetto della traccia
trattato solo marginalmente. Risultano approfondite tematiche non pertinenti”.
Pur nella sinteticità della enunciazione del giudizio
sopra richiamato, risultano evidenti le ragioni per le quali Commissione esaminatrice
ha ritenuto di assegnare alla seconda prova scritta della ricorrente il voto di
15/30, (ragioni) individuabili nella carattere marginale della trattazione
dell’oggetto della traccia e nell’approfondimento di tematiche non richieste.
Oltre a ciò, il Collegio rileva che la ricorrente non
contesta l’erroneità del giudizio della Commissione in merito alla valutazione
del proprio elaborato, né pone a confronto quest’ultimo con quello degli altri
candidati che hanno conseguito una votazione più elevata, per contestarne la
legittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere (per disparità di
trattamento), ma si limita a denunciare il difetto di motivazione nella
valutazione della prova, senza tuttavia addurre alcun elemento concreto, idoneo
a fornire quanto meno un principio di prova della erroneità del giudizio
elaborato dalla Commissione.
3. Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente
lamenta il fatto che, pur prevedendo il bando di concorso la conoscenza di una
lingua straniera (da accertarsi in sede di prova orale), della Commissione di
concorso non facesse parte alcun componente esperto in lingua straniera.
Sulla base di questa circostanza deduce violazione
dell’art. 36 ter del d.lgs. n. 29/93 e dell’art. 37 del d.lgs. n. 165/2001.
La censura è inammissibile, per difetto di interesse.
La ricorrente non ha superato la seconda prova scritta
e non è stata conseguentemente ammessa alla prova orale. Alcuna utilità
potrebbe ricevere dall’accoglimento della censura, essendo la ricorrente
risultata non idonea al posto da ricoprire già a seguito dello svolgimento
della seconda prova scritta.
Ritiene, pertanto, il Collegio di poter far
applicazione, nel caso di specie, dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria
del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4/2011, in materia di interesse
strumentale alla rinnovazione della intera procedura selettiva.
4. Con l’ultimo motivo di gravame, formulato in via
subordinata, la ricorrente deduce illegittimità dell’art. 122 del Regolamento
provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per violazione degli
artt. 97, 107 e 108 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9 del d.P.R. n.
487/1994.
In particolare, la ricorrente si duole del fatto che,
sulla base della disposizione regolamentare censurata, sia stato nominato
Presidente della Commissione esaminatrice il Segretario generale dell’Ente.
Nella disposizione regolamentare contestata la
ricorrente ravvisa, in particolare, una violazione dell’art. 107, 3° comma,
lett. a), del d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la presidenza
delle Commissioni di gara e di concorso.
La censura è infondata.
A sostegno della dedotta illegittimità la ricorrente
richiama diverse disposizioni del T.U.E.L. (artt. 97, 107, 108) nonché l’art. 9
del d.P.R. n. 487/1994, sostenendo che nell’attuale ordinamento giuridico la
presidenza delle Commissioni di concorso non può essere affidata al Segretario
comunale, dovendo essere attribuita a personale di qualifica dirigenziale.
Omette, però, la ricorrente di ricordare che l’art.
97, comma 4, del T.U.E.L., nell’individuare le funzioni istituzionalmente
attribuite al Segretario comunale, precisa, alla lett. d), che questi “esercita
ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia”.
Se, dunque, ordinariamente le funzioni gestionali sono
esercitate nei Comuni dal personale di qualifica dirigenziale (art. 107, comma
2 e 3, T.U.E.L.) e per i Comuni privi di dirigenti dai Responsabili dei servizi
(art. 109, comma 2, T.U.E.L.), nessuna preclusione esiste in merito alla
possibilità che dette funzioni possano essere esercitate dal Segretario
comunale, essendo anzi tale possibilità espressamente prevista dall’ordinamento
giuridico.
Del resto, l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. nel prevedere
che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui
all’art. 107, commi 2 e 3 del T.U.E.L. possano essere conferite ai responsabili
degli Uffici e dei Servizi, fa espressamente salva l’applicazione dell’art. 97,
comma 4, lett. d) del T.U.E.L.
Pertanto, non può considerarsi illegittimo l’art. 122
del Regolamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Brindisi, nella
parte in cui prevede che, per i concorsi relativi alla copertura di posti
apicali, la presidenza delle Commissioni di concorso spetta al Segretario
generale, in quanto la norma regolamentare in questione ha il suo fondamento
giuridico nell’art. 97, comma 4, del T.U.E.L. (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
In considerazione della natura e della specificità
della controversia dedotta in giudizio, sussistono, con ogni evidenza, valide
ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del
giorno 17 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Paolo Marotta, Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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