martedì 9 luglio 2013

CONCORSI PUBBLICI: sui limiti (pochi) alla sufficienza motivazionale del punteggio numerico (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, sentenza 1 marzo 2013 n. 462).


CONCORSI PUBBLICI: 
sui limiti (pochi) alla sufficienza motivazionale del punteggio numerico 
(T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 
sentenza 1 marzo 2013 n. 462)

Massima

Anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame in mancanza di contraria disposizione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenente in sé la motivazione senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità amministrativa di valutazione), assicurando la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e garantendo la significatività delle espressioni numeriche del voto. In tal modo, si raggiunge adeguatamente quel livello di sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, dei criteri di massima. Pertanto, l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto si realizza mediante il collegamento tra i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi. Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.


Sentenza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 173 del 2011, proposto da:
Attolini Annamaria, rappresentata e difesa dall’avv.to Nicolangelo Zurlo, con domicilio eletto presso l’avv.to Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n.7; 
contro
Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dall’avv.to Carmelo Molfetta, con domicilio eletto presso l’avv.to Gianni Derrico in Lecce, via Manzoni n. 56; 
nei confronti di
Epifani Pasquale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino Matassa e Rosa Volse, con domicilio eletto presso l’avv.to Federico Massa in Lecce, via Montello n. 13/A; 
per l’annullamento
- della nota n. 103087 del 24 novembre 2010, con la quale il Presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e per esami, indetto dalla Provincia di Brindisi per la copertura di n.1 posto di Dirigente del Servizio Ecologia, ha comunicato alla dott.ssa Attolini il punteggio riportato dalla stessa, quale candidata del predetto concorso, e la non ammissione alla prova orale;
- del verbale della citata Commissione giudicatrice n.7 del 22 novembre 2010, con il quale si provvedeva alla assegnazione dei punteggi delle prove scritte ai candidati ed alla ammissione di questi ultimi, in virtù del punteggio riportato, alla prova orale, nonché di tutti i verbali antecedenti e susseguenti della stessa Commissione, delle delibere di Giunta provinciale di nomina o di variazione delle Commissioni giudicatrici del concorso de quo nonché dell’art. 122 del Regolamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Brindisi, di tutti gli atti della procedura concorsuale in questione e della determina n. 2139 del 29 dicembre 2010 di approvazione della graduatoria di merito e di nomina del vincitore del concorso de quo;
- di tutti gli altri atti antecedenti, connessi e/o comunque consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del dott. Epifani Pasquale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti gli avv.ti N. Zurlo, C. Molfetta e F.sco Cantobelli, quest’ultimo in sostituzione dell'avv.to N. Matassa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dalla Provincia di Brindisi, con deliberazione di G.P. n. 373 del 17 dicembre 2002, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente del Servizio Ecologia.
Con il proposto gravame, dopo aver richiamato l’articolato iter del concorso cui ha partecipato, la ricorrente impugna la nota del 24 novembre 2010 (prot. 103087), con la quale il Presidente della Commissione esaminatrice le ha comunicato la non ammissione alla prova orale, in relazione al voto insufficiente (15/30) riportato nella seconda prova scritta rispetto a quello minimo richiesto (21/30), nonché il verbale n. 7 del 22 novembre 2010, relativo alla seduta nel corso della quale la Commissione esaminatrice ha proceduto alla valutazione delle prove scritte dei candidati.
La ricorrente impugna, altresì, tutti i precedenti verbali della Commissione esaminatrice, i provvedimenti di nomina della Commissione medesima nonché l’art. 122 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Brindisi.
A fondamento della proposta impugnativa, la ricorrente deduce:
1. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 122 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia. Violazione, falsa applicazione ed interpretazione aberrante degli artt. 48 e 107 d.lgs. n. 267/2000. Incompetenza;
2. Violazione di legge ed eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; violazione dei principi di obiettività e regolarità amministrativa; sviamento; illogicità manifesta, contraddittorietà intrinseca; carenza di motivazione;
3. Violazione e falsa applicazione della disciplina sulla composizione delle Commissioni di concorso a pubblico impiego;
4. Illegittimità dell’art. 122 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia (Composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi) per violazione e falsa applicazione degli artt. 97, 107 e 108 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 9 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Brindisi ed il controinteressato (Epifani Pasquale), contestando la fondatezza della domanda demolitoria azionata e chiedendone pertanto la reiezione.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 173/2011 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione della efficacia degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente.
Con ordinanza collegiale n. 1823/2012 è stato intimato alla Provincia di Brindisi di provvedere ad alcuni incombenti istruttori, cui l’Amministrazione provinciale ha provveduto depositando, tramite il suo procuratore, in data 12 novembre 2012, la documentazione richiesta.
All’udienza pubblica del 17 gennaio 2013, su richiesta delle parti, la causa è stata posta in decisione.
1.1. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente si duole del fatto che le prove (scritte) del concorso cui ha partecipato siano state corrette da una Commissione esaminatrice in composizione differente rispetto a quella originariamente nominata dall’Ente. In particolare, lamenta la sostituzione del Presidente della Commissione nominato in origine, avvenuta per effetto del collocamento a riposo del medesimo, facendo rilevare che l’art. 123 del Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, se prevede la risoluzione del rapporto di impiego come causa di cessazione dall’incarico di componente della Commissione esaminatrice, fa tuttavia salva la possibilità della Giunta provinciale di riconfermare nell’incarico di componente della Commissione il dipendente cessato dal servizio.
La censura è infondata.
Occorre premettere che il concorso in questione ha avuto un iter molto articolato, essendo stato il relativo procedimento inizialmente sospeso (con deliberazione di G.P. n. 266 del 21 settembre 2004), poi revocato (con deliberazione di G.P. n. 20 del 29 gennaio 2010) e, successivamente, ripristinato (con deliberazione di G.P. n. 175 del 28 luglio 2010), sulla base di nuove determinazioni assunte dall’organo esecutivo dell’Ente, in considerazione della perdurante necessità di provvedere alla copertura del posto (vacante) di Dirigente del Settore Ecologia.
La determinazione del Responsabile del Servizio risorse umane n. 1708 del 20 ottobre 2010 dà conto di tutte le modifiche medio tempore intervenute nella composizione della Commissione esaminatrice del Concorso in questione (con deliberazioni di G.P. n. 333 del 4 novembre 2003; n. 52 del 25 marzo 2009; n. 119 dell’8 maggio 2009; n. 176 del 18 giugno 2009) e della cessazione del rapporto di impiego del dott. Gaballo Antonio, precedentemente nominato quale Presidente della Commissione nella sua qualità di Segretario generale e Direttore generale dell’Ente.
Nella determinazione dirigenziale sopra richiamata viene nominato, in sostituzione del dott. Gaballo, quale Presidente della Commissione di concorso, il Segretario generale dell’Ente (dott. Porcelli Giuseppe) e vengono designati quali componenti esperti il dott. Ficarella Antonio (Docente dei sistemi per l’energia e l’ambiente presso l’Università del Salento) e la dott.ssa Bonomo Annamaria (Docente di diritto amministrativo dell’ambiente presso l’Università degli studi di Bari).
Premesso ciò, il Collegio non ravvisa la dedotta violazione della norma regolamentare richiamata dalla ricorrente.
L’art. 123 del Regolamento della Provincia di Brindisi dispone testualmente: “I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall’incarico, fatta salva la riconferma con deliberazione della Giunta Provinciale”.
Dal chiaro tenore letterale della disposizione regolamentare richiamata risulta, infatti, evidente che la riconferma dei componenti della Commissione di concorso, il cui rapporto di impiego sia cessato, costituisce per l’organo esecutivo dell’Ente una mera facoltà, il cui mancato esercizio non richiede una specifica motivazione, costituendo la riconferma dei Commissari cessati dal servizio (per qualsiasi causa) l’eccezione e non la regola.
1.2 La ricorrente deduce poi violazione dell’art. 122 del Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Dopo aver fatto rilevare che il testo del predetto articolo è stato modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 129 del 28 giugno 2010 e che, per effetto della intervenuta modifica, la competenza alla nomina delle Commissioni di concorso è stata attribuita al Dirigente (sottraendola, quindi, alla Giunta provinciale), la ricorrente si duole del fatto che l’ultimo provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice sia stato adottato dal Dirigente del Servizio risorse umane, anziché dalla Giunta provinciale.
A suo dire, in conformità al principio “tempus regit actum”, l’Amministrazione provinciale avrebbe dovuto applicare la norma regolamentare nella sua formulazione originaria. La determinazione assunta dal Responsabile del Servizio delle risorse umane sarebbe, conseguentemente, viziata da incompetenza (relativa).
La censura è manifestamente infondata.
Anzitutto, il Collegio fa rilavare che la modifica della disposizione regolamentare, con la conseguente attribuzione al Dirigente competente ratione materiae del potere di nomina della Commissioni di concorso ha il suo fondamento giuridico in norma di rango primario e precisamente nell’art. 107, 3° comma, del d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale (tra cui deve considerarsi ricompreso anche quello di nomina delle Commissioni di concorso o di gara).
Premesso ciò, il principio tempus regit actum richiamato dalla ricorrente deve essere interpretato nel senso che la validità degli atti di un’unica sequenza procedimentale non possono essere infirmati dalle successive modifiche normative (legislative e regolamentari), se al momento della loro adozione, erano conformi alle prescrizioni dell’ordinamento giuridico. In applicazione del suddetto principio, la modifica delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di composizione delle Commissioni di gara o di concorso non può incidere sulla legittimità degli atti adottati da una Commissione insediatasi legittimamente.
Nel caso di specie, però, in relazione al lasso di tempo intercorso dall’avvio della procedura di concorso, la Provincia di Brindisi ha dovuto procedere al rinnovo della Commissione di concorso precedentemente nominata (per le defezioni di alcuni Commissari e per la cessazione del rapporto di impiego del suo Presidente). Stando così le cose, è evidente che la nomina della Commissione non poteva che avvenire sulla base delle modifiche legislative e regolamentari medio tempore intervenute. In altre parole, la nomina della nuova Commissione di concorso non poteva che essere adottata dal dirigente competente ratione materiae, non essendo giuridicamente ipotizzabile, ai fini dell’esercizio dei poteri di amministrazione attiva, una reviviscenza di norme regolamentari ormai definitivamente abrogate.
2. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente, fa rilevare preliminarmente che la Commissione esaminatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 1708 del 20 ottobre 2010 ha proceduto, con il verbale n. 6 del 15 novembre 2010, alla modifica dei criteri di valutazione dei curricula dei candidati e delle lauree equipollenti rispetto a quella prescritta per la partecipazione al concorso ed ha fissato per la prima volta i criteri di valutazione delle prove scritte.
Premesso ciò, la ricorrente lamenta la genericità dei criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice, evidenziando che rispetto a detti criteri non sia possibile stabilire il percorso motivazionale in base al quale la Commissione ha ritenuto di attribuire il punteggio numerico agli elaborati dei singoli candidati.
L’operato della Commissione esaminatrice si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Cost., in quanto precluderebbe ai candidati la possibilità di verificare la ragionevolezza, la coerenza e la logicità dei voti attribuiti ai loro elaborati.
La ricorrente denuncia, altresì, violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 125 del Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in base ai quali la Commissione esaminatrice nella prima riunione deve fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali.
Nel caso di specie, il giudizio sintetico formulato dalla Commissione esaminatrice non sarebbe idoneo a rendere inintelligibile l’iter logico seguito dalla Commissione nella valutazione della secondo prova scritta della ricorrente e quindi le ragioni della sua mancata ammissione alla prova orale.
Ad ulteriore conferma della sua tesi, la ricorrente fa rilevare che, in relazione al numero esiguo dei candidati, ben avrebbe potuto la Commissione esaminatrice fornire una motivazione analitica della valutazione dei singoli elaborati, senza che ciò potesse comportare un eccessivo rallentamento della procedura concorsuale.
La censura è infondata.
Occorre premettere che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, anche successivamente all’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame — in mancanza di una contraria disposizione — esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità amministrativa di valutazione), assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011 n. 913; Sez. IV 12 gennaio 2011 n. 124; Sez. IV 17 dicembre 2010 n. 5792). Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011 n. 913).
Nel caso di specie, risulta che la Commissione di concorso nel verbale n. 6 del 15 novembre 2010 ha predeterminato, sia pure in maniera generica, i criteri cui si sarebbe attenuta nella valutazione delle prove scritte, stabilendo di: “Tenere in considerazione il linguaggio giuridico usato dai concorrenti nello svolgimento del tema, ma soprattutto l’approfondimento dell’argomento assegnato in relazione al fatto che trattasi di concorso per un posto dirigenziale; vale a dire che un elaborato pur svolto sufficientemente, ma che non abbia affrontato la problematica in modo esaustivo ed approfondito – anche con riferimenti alla dottrina consolidata ed alla giurisprudenza formatasi – non potrà ottenere una valutazione favorevole di sufficienza”.
Tuttavia, la Commissione esaminatrice non si è limitata ad attribuire agli elaborati dei candidati il solo voto numerico (il che, tenuto conto della genericità dei criteri sopra richiamati, avrebbe potuto avvalorare la tesi sostenuta dalla ricorrente), in quanto ha formulato un giudizio, sia pure sintetico, esplicativo del voto attribuito.
Nel caso di specie, il voto insufficiente (15/30) assegnato dalla Commissione esaminatrice alla seconda prova scritta della ricorrente risulta supportato dalla seguente giudizio “Oggetto della traccia trattato solo marginalmente. Risultano approfondite tematiche non pertinenti”.
Pur nella sinteticità della enunciazione del giudizio sopra richiamato, risultano evidenti le ragioni per le quali Commissione esaminatrice ha ritenuto di assegnare alla seconda prova scritta della ricorrente il voto di 15/30, (ragioni) individuabili nella carattere marginale della trattazione dell’oggetto della traccia e nell’approfondimento di tematiche non richieste.
Oltre a ciò, il Collegio rileva che la ricorrente non contesta l’erroneità del giudizio della Commissione in merito alla valutazione del proprio elaborato, né pone a confronto quest’ultimo con quello degli altri candidati che hanno conseguito una votazione più elevata, per contestarne la legittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere (per disparità di trattamento), ma si limita a denunciare il difetto di motivazione nella valutazione della prova, senza tuttavia addurre alcun elemento concreto, idoneo a fornire quanto meno un principio di prova della erroneità del giudizio elaborato dalla Commissione.
3. Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente lamenta il fatto che, pur prevedendo il bando di concorso la conoscenza di una lingua straniera (da accertarsi in sede di prova orale), della Commissione di concorso non facesse parte alcun componente esperto in lingua straniera.
Sulla base di questa circostanza deduce violazione dell’art. 36 ter del d.lgs. n. 29/93 e dell’art. 37 del d.lgs. n. 165/2001.
La censura è inammissibile, per difetto di interesse.
La ricorrente non ha superato la seconda prova scritta e non è stata conseguentemente ammessa alla prova orale. Alcuna utilità potrebbe ricevere dall’accoglimento della censura, essendo la ricorrente risultata non idonea al posto da ricoprire già a seguito dello svolgimento della seconda prova scritta.
Ritiene, pertanto, il Collegio di poter far applicazione, nel caso di specie, dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4/2011, in materia di interesse strumentale alla rinnovazione della intera procedura selettiva.
4. Con l’ultimo motivo di gravame, formulato in via subordinata, la ricorrente deduce illegittimità dell’art. 122 del Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per violazione degli artt. 97, 107 e 108 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994.
In particolare, la ricorrente si duole del fatto che, sulla base della disposizione regolamentare censurata, sia stato nominato Presidente della Commissione esaminatrice il Segretario generale dell’Ente.
Nella disposizione regolamentare contestata la ricorrente ravvisa, in particolare, una violazione dell’art. 107, 3° comma, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso.
La censura è infondata.
A sostegno della dedotta illegittimità la ricorrente richiama diverse disposizioni del T.U.E.L. (artt. 97, 107, 108) nonché l’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994, sostenendo che nell’attuale ordinamento giuridico la presidenza delle Commissioni di concorso non può essere affidata al Segretario comunale, dovendo essere attribuita a personale di qualifica dirigenziale.
Omette, però, la ricorrente di ricordare che l’art. 97, comma 4, del T.U.E.L., nell’individuare le funzioni istituzionalmente attribuite al Segretario comunale, precisa, alla lett. d), che questi “esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia”.
Se, dunque, ordinariamente le funzioni gestionali sono esercitate nei Comuni dal personale di qualifica dirigenziale (art. 107, comma 2 e 3, T.U.E.L.) e per i Comuni privi di dirigenti dai Responsabili dei servizi (art. 109, comma 2, T.U.E.L.), nessuna preclusione esiste in merito alla possibilità che dette funzioni possano essere esercitate dal Segretario comunale, essendo anzi tale possibilità espressamente prevista dall’ordinamento giuridico.
Del resto, l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. nel prevedere che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del T.U.E.L. possano essere conferite ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, fa espressamente salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. d) del T.U.E.L.
Pertanto, non può considerarsi illegittimo l’art. 122 del Regolamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Brindisi, nella parte in cui prevede che, per i concorsi relativi alla copertura di posti apicali, la presidenza delle Commissioni di concorso spetta al Segretario generale, in quanto la norma regolamentare in questione ha il suo fondamento giuridico nell’art. 97, comma 4, del T.U.E.L. (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
In considerazione della natura e della specificità della controversia dedotta in giudizio, sussistono, con ogni evidenza, valide ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario
Paolo Marotta, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Nessun commento:

Posta un commento