APPALTI:
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa impone la netta distinzione
tra "idoneità tecnica" (requisito soggettivo)
e "merito tecnico" (requisito oggettivo).
Eccezioni.
[Cons. St., Sez. V, sentenza 3 ottobre 2012 n. 5177]
Massima
1. Qualora le stazioni appaltanti
stabiliscano di applicare il criterio della offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 83 co. 1 Codice Appalti, le stesse scelgono di valutare non solo l'elemento delle offerte
ma anche di considerare una pluralità di elementi ulteriori, di natura comunque
qualitativa, allo scopo di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo.
Detti elementi devono essere correlati all'oggetto dell'affidamento, non devono
riguardare i requisiti di selezione dei concorrenti, non devono conferire
all'Amministrazione un potere incondizionato di scelta, devono essere
esplicitamente menzionati nel bando o avviso di gara unitamente ai relativi
pesi e sub pesi e devono rispettare i principi di derivazione comunitaria
rivolti a garantire una concorrenza effettiva tra gli operatori economici.
I criteri di aggiudicazione vanno insomma
riferiti in via diretta ed esclusiva all'offerta della prestazione oggetto
dell'appalto, e non alla qualificazione e alla capacità degli offerenti posto
che, mentre i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi,
prescritti dalla stazione appaltante per individuare i concorrenti ammessi alle
gare, hanno lo scopo di fissare una soglia minima di affidabilità del
potenziale aggiudicatario, una volta riconosciuta l'astratta idoneità dei
concorrenti questi ultimi devono essere posti in una posizione di parità e
l’appalto deve essere affidato al soggetto che presenti l'offerta
oggettivamente migliore (cfr. Cons. St. , sez. V, n. 1753/2006 cit.).
Idoneità
tecnica e merito tecnico sono due concetti ben distinti, dato che il primo
attiene alla valutazione dei requisiti soggettivi dei partecipanti alla
procedura, mentre il secondo concerne la valutazione dell'offerta concretamente
presentata dal partecipante.
2. Negli appalti indetti con il criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa la distinzione suddetta risponde alla precisa
esigenza logica di evitare che servizi e forniture siano aggiudicati, a parità
di offerta tecnico -progettuale, a favore di soggetti che possano vantare una
dimensione organizzativa particolarmente sviluppata.
3. Va precisato che una recente giurisprudenza (v. Cons. St. ,
IV, n. 5808 del 2008; V, n. 837 del 2009, e altre) ha ritenuto che il principio
della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri
di aggiudicazione della gara possa essere interpretato “cum grano salis” (v.
CdS, IV, n. 5808/08) nelle procedure relative ad appalti di servizi,
consentendo alle stazioni appaltanti, nei casi in cui determinate
caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti
l’oggetto del contratto, possano essere valutate anche per la selezione della
offerta, di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione della
offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti la specifica attitudine del
concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo
specifico progetto oggetto di gara (cfr. CdS, V, n. 837/09;
La possibilità di applicare in
maniera “attenuata” il divieto generale, di derivazione comunitaria, di
commistione tra le caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti
soggettivi della impresa concorrente, è da ritenere tuttavia ammessa soltanto:
a) se
aspetti della attività della impresa possano effettivamente “illuminare” la
qualità della offerta (cfr. CdS, VI, 2770/08 e sez. V n. 837/09), e
b) a
condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione,
per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non incida in maniera rilevante
sulla determinazione del punteggio complessivo (Cons. St., Sez. V, sentenza 3
ottobre 2012, n. 5197).
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10371 del
2011, proposto da Serenissima Ristorazione s.p.a., in persona del suo legale
rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario
Calgaro e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via
Federico Confalonieri, 5;
contro
Artco Servizi soc. coop, in persona del suo legala
rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto
Paviotti, con domicilio eletto presso Roberto Paviotti in Roma, via Luigi
Canina, 6; Comune di Pagnacco, n. c. ;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA –
TRIESTE, n. 530/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PLAINO E CENTRI ESTIVI
DI PAGNACCO (con scadenza del servizio prevista per il luglio 2012);
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Artco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 19 giugno 2012 il
cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Andrea Manzi e Angelo
Clarizia, su delega dell'avv. Roberto Paviotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Il Comune di Pagnacco ha indetto una gara per
affidare il servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2011
-2012 e per il periodo relativo ai “centri estivi”, mediante procedura aperta,
con il criterio di aggiudicazione della offerta economicamente più vantaggiosa,
prevedendo l’assegnazione di 60 punti per la qualità e di 40 punti per il
prezzo.
Importo a base d’asta, € 97.588,50.
La Commissione per la valutazione delle offerte ha
attribuito a Serenissima 59 punti per la qualità e 36 per il prezzo, per un
totale di 95 punti, e ad ARTCO 54 punti per la qualità e 40 per il prezzo, per
un punteggio complessivo di 94.
ARTCO ha impugnato dinanzi al TAR Friuli –Venezia
Giulia l’aggiudicazione a Serenissima, contestando la legittimità delle
prescrizioni di cui agli articoli 4 e 14 del capitolato speciale laddove era
prevista “l'attribuzione di punteggi aggiuntivi ("premiali") per il
possesso di un certo fatturato e per il minor tempo intercorrente tra la
produzione dei pasti e la loro consegna a destinazione”.
Per quanto riguarda il punteggio “premiale” per il
fatturato pregresso relativo a servizi di ristorazione era stabilita
l’assegnazione di quattro punti per un fatturato superiore a 4 milioni di euro,
di due punti per un fatturato superiore ai due milioni di euro ma inferiore ai
quattro milioni di euro, e di un punto nel caso di fatturato inferiore ai due
milioni di euro.
La stazione appaltante aveva inoltre previsto di
premiare l’elemento qualitativo del minor tempo che ciascun concorrente avrebbe
impiegato tra il momento finale della produzione dei pasti presso la propria
struttura e quello del consumo degli stessi alla mensa scolastica, attribuendo
4 punti tra 10 e 15 minuti, 3 punti tra 16 e 20 minuti, 2 punti tra 21 e 25
minuti, 1 punto tra 26 e 30 minuti e zero punti nel caso di tempo superiore a
31 minuti.
2.-Con la sentenza in epigrafe il TAR ha:
- accolto il motivo basato sulla illegittimità del
punteggio premiale correlato al fatturato pregresso, giudicandolo
“intrinsecamente illogico e sproporzionato” e “macroscopicamente
irragionevole”, e ritenendo non persuasivo l’argomento dell’aggiudicataria
secondo la quale l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, “parametrato sul
volume di affari dei partecipanti, (garantirebbe) la qualità della prestazione,
dato che ad un maggior volume di affari corrispondono indubbiamente maggiori
investimenti, cucine meglio attrezzate ed una migliore tecnologia per quanto
concerne la conservazione dei prodotti e delle derrate, nonché la preparazione
e distribuzione dei cibi, che solo una grande azienda sarebbe in grado di
garantire” . A giudizio del TAR, a parte che simili elementi di norma
costituiscono oggetto dell'offerta tecnica, e ne caratterizzano le peculiarità,
anche ammesso che il Comune abbia voluto - con l'offerta tecnica - garantirsi
la sola qualità del cibo, e con il punteggio aggiuntivo premiare l'Azienda
dotata di migliori strumenti, era appunto a tali elementi (qualità ed
efficienza delle cucine, miglior tecnologia nei sistemi di conservazione e refrigerazione
delle merci, ecc.) che avrebbe dovuto fare direttamente riferimento al fine di
attribuire detto punteggio in quanto, di per sé, il fatturato è, a tali fini,
dato neutro, non certo significativo di migliore qualità della strumentazione e
della tecnologia utilizzata;
- respinto il motivo imperniato sull’illegittimità del
criterio di valutazione del “punteggio qualità” fondato sulla disponibilità del
centro cottura e sul tempo intercorrente tra la produzione dei pasti e la
consegna degli stessi. Per il TAR: a) “la previsione di un maggior punteggio
alla Ditta che può compiere più sollecitamente il recapito del cibo laddove
viene consumato rappresenta per certo un valore aggiunto dell'offerta” ; b)
“quanto poi alla (asseritamente illegittima) griglia dei punteggi per tale
elemento - che si caratterizzerebbero … per una ingiustificatamente marcata
differenziazione, pur in presenza di tempi di consegna molto ravvicinati - il
Collegio ritiene trattarsi di una valutazione di merito, insindacabile nella presente
sede, in quanto (a differenza dell'altro criterio contestato) non
macroscopicamente irragionevole”;
- accolto il ricorso, annullato il criterio relativo
al possesso del fatturato pregresso e caducato l’aggiudicazione del servizio a
Serenissima. Poiché, eliminato lo specifico criterio “premiale”, la valutazione
delle offerte tecniche, in sé considerata, resta salva, il TAR ha decurtato i
punteggi finali da quelli ottenuti per l’elemento “fatturato”, illegittimamente
previsto e attribuito a entrambi i partecipanti, e, previa riformulazione della
graduatoria defalcando dal punteggio finale i punteggi ottenuti per l’elemento
suddetto ha dichiarato vincitrice della gara ARTCO, essendo il punteggio finale
della stessa passato da 94 a 93 e, per Serenissima, da 95 a 91, senza emettere
alcuna pronuncia sulla inefficacia del contratto, non ancora stipulato, né sul
risarcimento del danno per equivalente, risarcimento per equivalente che, pure,
ARTCO aveva chiesto, nel ricorso di primo grado, in via subordinata, “in
termini di mancato lucro/perdita di chance/perdita curricolare”.
3.- Serenissima Ristorazione ha proposto appello
contro la sentenza.
Premesso che il servizio di ristorazione rientra tra i
servizi di cui all’Allegato II B, cat. 17, del d. lgs. n. 163 del 2006, non
regolato dal codice degli appalti pubblici se non sotto aspetti che in questa
sede non rilevano, e che in particolare gli articoli 41 e 83 del d. lgs. n.
163/06, richiamati da ARTCO, non erano applicabili all’appalto in questione,
l’appellante ha ribadito la ragionevolezza del criterio di aggiudicazione del
fatturato pregresso, in relazione alla natura e alle specifiche caratteristiche
del servizio da affidare, atteso che gli operatori della ristorazione
collettiva devono essere dotati di attrezzature moderne, e ha dedotto, con il
secondo motivo, il vizio di ultrapetizione e la violazione dell’art. 112 c.p.c.
avendo, il TAR, indebitamente ricalcolato in via diretta i punteggi da
attribuire ai concorrenti, dichiarando vincitrice ARTCO, anziché limitarsi ad
annullare la procedura e a rimettere i concorrenti dinanzi alla Commissione di
gara per la riformulazione dei giudizi sulle offerte alla luce della decisione
del TAR. In particolare, l’appellante sottolinea che la ricorrente non aveva
chiesto al Giudice di dichiarare ARTCO vincitrice della gara e aggiudicataria
del servizio, essendosi ARTCO limitata a domandare al TAR di disporre “che la
Commissione di gara riformuli la graduatoria senza attribuire i punteggi
pregnanti derivanti dalla applicazione delle previsioni impugnate e
riaggiudichi il servizio alla ricorrente ARTCO”. Il TAR avrebbe giudicato oltre
i limiti della domanda proposta attribuendo ad ARTCO una utilità che non era
stata chiesta. Aggiudicando direttamente il servizio all’appellata il TAR
avrebbe falsato le regole della gara alterando il rapporto qualità / prezzo
stabilito dalla stazione appaltante nell’ambito del proprio potere
discrezionale: se Serenissima avesse saputo che il criterio di valutazione di
cui al p. 14.4. della “lex specialis” era illegittimo, avrebbe modificato la
propria offerta economica.
4.-ARTCO si è costituita segnalando l’illegittima
commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle
offerte e rilevando che l’elemento del fatturato per le esperienze pregresse
ricade tra i criteri per l’ammissione alla procedura, essendo un c. d. criterio
di prequalificazione, e non tra i criteri di qualità. In ogni caso, anche a
voler ritenere legittima l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il maggior
fatturato pregresso, sarebbe manifestamente illogica e sproporzionata la
previsione di premiare: “-con un solo punto un pregresso fatturato fino a due
milioni di euro (circa 20 volte superiore al valore presunto dell’appalto);
-con il punteggio massimo di quattro punti un fatturato complessivo superiore
ai quattro milioni di euro (soglia che si sapeva largamente superata dal
colosso Serenissima, gestore uscente del servizio), di ben 40 volte superiore
al valore dell’appalto da aggiudicare”. Inoltre il TAR non avrebbe affatto
attribuito ad ARTCO una utilità maggiore di quella che quest’ultima gli aveva
richiesto, non avendo il Giudice fatto altro che assegnare alla ricorrente il
bene della vita perseguito, vale a dire l’aggiudicazione del servizio disposta
dallo stesso TAR in seguito alla riformulazione della graduatoria dopo
l’annullamento del criterio premiale giudicato illegittimo, con operazione che
il TAR ha potuto eseguire venendo in rilievo un criterio oggettivo,
prestabilito e non legato ad alcuna valutazione discrezionale da parte della
stazione appaltante.
Con appello incidentale ARTCO ha riproposto la
censura, mossa in primo grado e disattesa dal TAR, relativa alla
irragionevolezza dei criteri sui tempi di consegna dei pasti. ARTCO ha quindi
chiesto che, qualora questo Consiglio di Stato ritenga di accogliere l’appello
di Serenissima e di riformare la sentenza di accoglimento del ricorso di ARTCO,
il criterio recante i punteggi premiali per il minor tempo intercorrente tra la
produzione dei pasti e la consegna a destinazione degli stessi sia annullato,
con la conseguente sottrazione di quattro punti a Serenissima e di due punti ad
ARTCO e la conseguente riformulazione della graduatoria finale mediante
l’assegnazione di 92 punti ad ARTCO e 91 a Serenissima.
5.-Con ordinanza n. 574 del 2012 la Sezione ha accolto
la domande di misure cautelari avanzata dall’appellante sospendendo
l’esecutività della sentenza impugnata.
A quanto consta Serenissima ha prestato il servizio,
completandolo.
In prossimità dell’udienza di discussione ARTCO ha
depositato una memoria insistendo per la reiezione dell’appello e –preso atto
che il servizio “de quo” è già stato interamente prestato da Serenissima- per
la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente,
nella misura del 10% della offerta o, in subordine, a titolo di perdita di
“chance”, oltre al danno da risarcire per il mancato correlato accrescimento
del curriculum professionale.
All’udienza del 19 giugno 2012 il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
6.- Entrambi i motivi dell’appello principale
formulati da Serenissima vanno respinti.
Le conclusioni alle quali la sezione era pervenuta in
sede cautelare, a un primo e sommario esame, devono essere rimeditate, in
seguito a un maggiore approfondimento delle argomentazioni sollevate dalla
difesa di ARTCO.
Va premesso che, anche a voler ritenere l’appalto “de
quo” rientrante nei settori speciali, la stazione appaltante, richiamando gli
articoli 41 e 83 del d. lgs. n. 163 del 2006, si è autovincolata alla
disciplina “ordinaria” sugli appalti, e che l’autovincolo è idoneo a rendere
applicabili le norme richiamate.
6.1.- Il criterio del fatturato triennale pregresso in
servizi analoghi di ristorazione scolastica –che, nella specie, ha avuto un
ruolo decisivo ai fini della individuazione dell’aggiudicataria- è stato
illegittimamente inserito tra gli elementi di valutazione della qualità della
offerta tecnica, avendo la stazione appaltante operato una non consentita
commistione tra requisiti di partecipazione, attinenti alle caratteristiche
soggettive dell’offerente, e criteri di valutazione della qualità dell’offerta.
Sui criteri di ammissione alla procedura e di
valutazione della offerta, in generale, mentre le qualità soggettive sono di
norma dirette ad accertare le condizioni di partecipazione alla gara, la scelta
della migliore offerta avviene in funzione delle caratteristiche oggettive
dell'offerta stessa (v. art. 83 del d. lgs. n. 163 del 2006). L'aggiudicazione
degli appalti deve infatti avvenire sulla base di criteri oggettivi e
attraverso modalità tali da garantire il rispetto dei principi di non
discriminazione e di parità di trattamento, con il relativo corollario della
trasparenza, al fine di assicurare a tutti gli operatori parità di accesso alle
procedure di gara e un’adeguata valutazione delle rispettive offerte in una
situazione di effettiva concorrenza.
Qualora le stazioni appaltanti stabiliscano di
applicare il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, le stesse
scelgono di valutare non solo l'elemento delle offerte ma anche di considerare
una pluralità di elementi ulteriori, di natura comunque qualitativa, allo scopo
di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo. Detti elementi devono essere
correlati all'oggetto dell'affidamento, non devono riguardare i requisiti di
selezione dei concorrenti, non devono conferire all'Amministrazione un potere
incondizionato di scelta, devono essere esplicitamente menzionati nel bando o
avviso di gara unitamente ai relativi pesi e sub pesi e devono rispettare i
principi di derivazione comunitaria rivolti a garantire una concorrenza effettiva
tra gli operatori economici. Nella categoria degli elementi utilizzabili in
sede di offerta economicamente più vantaggiosa, di regola non possono essere
presi in considerazione dall'Amministrazione i requisiti di qualificazione
dell'operatore economico, dovendo gli stessi rimanere ben distinti, sia sotto
l’aspetto concettuale, sia nel concreto svolgersi della procedura di gara, dai
criteri di selezione del contraente, dai quali resta dunque esclusa ogni
considerazione riguardante il soggetto che fornisce la prestazione, il che ha
fatto incisivamente concludere che i criteri dell'assegnazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa riguardano "il prodotto" e non il
"produttore", la qualità "del lavoro" e non quella "dell'imprenditore
dei lavori" (Cons. St. , Sez. V, n. 1753/2006). I criteri di
aggiudicazione vanno insomma riferiti in via diretta ed esclusiva all'offerta
della prestazione oggetto dell'appalto, e non alla qualificazione e alla
capacità degli offerenti posto che, mentre i requisiti economico-finanziari e
tecnico organizzativi, prescritti dalla stazione appaltante per individuare i
concorrenti ammessi alle gare, hanno lo scopo di fissare una soglia minima di
affidabilità del potenziale aggiudicatario, una volta riconosciuta l'astratta idoneità
dei concorrenti questi ultimi devono essere posti in una posizione di parità e
l’appalto deve essere affidato al soggetto che presenti l'offerta
oggettivamente migliore (cfr. Cons. St. , sez. V, n. 1753/2006 cit.). Idoneità
tecnica e merito tecnico sono due concetti ben distinti, dato che il primo
attiene alla valutazione dei requisiti soggettivi dei partecipanti alla
procedura, mentre il secondo concerne la valutazione dell'offerta concretamente
presentata dal partecipante. Negli appalti indetti con il criterio della
offerta economicamente più vantaggiosa la distinzione suddetta risponde alla
precisa esigenza logica di evitare che servizi e forniture siano aggiudicati, a
parità di offerta tecnico -progettuale, a favore di soggetti che possano vantare
una dimensione organizzativa particolarmente sviluppata, in modo tale che il
concorrente con maggiore capacità tecnica si avvantaggi in maniera ingiusta,
nel giudizio che coinvolge l’apprezzamento delle componenti oggettive
dell'offerta, di elementi pregressi estranei a quest'ultima e tali tuttavia da
poter assumere un peso decisivo ai fini del risultato finale. Si tratta di
parametri che, come appare evidente, premiano non la qualità tecnica
dell'offerta di per sé considerata, ma le caratteristiche soggettive dei
partecipanti, finendo col privilegiare le aziende più forti sul mercato di
riferimento e confinando in posizioni subalterne le imprese di minori
dimensioni, costrette a subire, già prima della gara, in relazione ai parametri
in questione, un distacco difficilmente colmabile grazie ai punteggi ottenibili
attraverso gli altri criteri di giudizio, con conseguente lesione
dell'interesse a partecipare al confronto concorrenziale su un piano di parità,
e dello stesso interesse pubblico a selezionare l'offerta migliore, posto che
il criterio del merito tecnico finisce per essere subordinato alla
considerazione dell'ampiezza del fatturato pregresso o delle dimensioni
aziendali.
Questo, in termini generale.
Ora è vero che, pur tenendo conto dell’orientamento sopra
rammentato, una recente giurisprudenza (v. Cons. St. , IV, n. 5808 del 2008; V,
n. 837 del 2009, e altre) ha ritenuto che il principio della netta separazione
tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della
gara possa essere interpretato “cum grano salis” (v. CdS, IV, n. 5808/08) nelle
procedure relative ad appalti di servizi, consentendo alle stazioni appaltanti,
nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in
quanto direttamente riguardanti l’oggetto del contratto, possano essere
valutate anche per la selezione della offerta, di prevedere nel bando di gara
anche elementi di valutazione della offerta tecnica di tipo soggettivo,
concernenti la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di
analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto oggetto di
gara (cfr. CdS, V, n. 837/09; per una ricapitolazione delle pronunce che
prevedono la possibilità di inserire, tra i criteri di valutazione della
offerta tecnica, elementi di natura soggettiva legati alla esperienza degli
offerenti, v. la determinazione AVCP n. 7 del 24.11.2011, p. 4.4.).
Peraltro, come è stato osservato, in modo
condivisibile, dalla difesa dell’appellata ARTCO, la possibilità di applicare
in maniera “attenuata” il divieto generale, di derivazione comunitaria, di
commistione tra le caratteristiche oggettive della offerta e i requisiti
soggettivi della impresa concorrente, è da ritenere ammessa soltanto a) se
aspetti della attività della impresa possano effettivamente “illuminare” la
qualità della offerta (cfr. CdS, VI, 2770/08 e sez. V n. 837/09), e b) a
condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell’aggiudicazione,
per attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, non incida in maniera
rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.
Alla luce delle coordinate interpretative e
applicative suindicate, nel caso “de quo”:
-la valorizzazione del fatturato triennale come
criterio di aggiudicazione non illumina la qualità delle diverse offerte in
gara. Di per sé, infatti, il fatturato pregresso, come ha rilevato il TAR, è un
“dato neutro, non certo significativo di una migliore qualità della
strumentazione e della tecnologia utilizzata” (v. sent. TAR F.V.G. , p. 4.1.).
Se il Comune avesse “voluto - con l'offerta tecnica - garantirsi la sola
qualità del cibo, e con il punteggio aggiuntivo premiare l'Azienda dotata di
migliori strumenti, era appunto a tali elementi (qualità ed efficienza delle
cucine, miglior tecnologia nei sistemi di conservazione e refrigerazione delle
merci, ecc.) che avrebbe dovuto far riferimento al fine di attribuire detto
punteggio” (v. sent. cit. , p. 4.1.);
-inoltre, in concreto, l’elemento del fatturato
pregresso ha avuto un peso preponderante nella attribuzione del punteggio alla
offerta tecnica e, quindi, ai fini della individuazione dell’aggiudicataria. E’
vero che la “lex specialis” stabiliva, per il criterio del fatturato pregresso,
l’assegnazione di un punteggio premiale massimo di 4 punti sui 60 complessivi
disponibili per il “merito tecnico” della offerta. Peraltro, come rimarca in
modo incisivo la difesa di ARTCO; laddove era ampiamente prevedibile che, visti
i criteri di attribuzione dei punteggi alla offerta tecnica, ogni partecipante
alla procedura, allo scopo di assicurarsi il punteggio massimo attribuibile per
le voci ulteriori rispetto a quella del fatturato pregresso (e del tempo di
consegna dei pasti), “avrebbe consegnato l’ortofrutta con frequenza
giornaliera, consegnato le carni e i prodotti lattiero –caseari con frequenza
bisettimanale, somministrato cibi provenienti da agricoltura biologica o
regionale, utilizzato le attrezzature indicate nell’Avviso, effettuato tutte le
analisi possibili, distribuito gli opuscoli e i questionari e organizzato gli
incontri dai quali avrebbe ottenuto il maggior punteggio”; ebbene in questo
contesto il punteggio relativo all’elemento –spurio- del fatturato andava ad
assumere un peso preponderante ai fini della attribuzione del punteggio
complessivo per l’offerta tecnica. E il fatto che, come emerge dagli atti di
causa, l’aggiudicazione a Serenissima sia dipesa, in maniera più che
preponderante, decisiva, dalla favorevole considerazione del fatturato
pregresso, costituisce elemento che ha inciso, in modo negativo, sulla concorrenza.
6.2.- Se la sentenza impugnata va dunque confermata
nella parte in cui (v. p. 4.1.) ha considerato illegittimo il criterio del
punteggio premiale correlato al fatturato, ad analoga conclusione si giunge,
previa reiezione anche del secondo motivo proposto, basato sulla affermata
violazione dell’art. 112 c. p. c. , con riguardo alla statuizione contenuta al
p. 5. della sentenza, là dove il TAR ha ricalcolato in via diretta i punteggi
da attribuire alle due concorrenti e, previa riformulazione della graduatoria
defalcando dai punteggi finali i punti ottenuti da Serenissima e da ARTCO per
l’elemento fatturato, ha direttamente dichiarato ARTCO vincitrice della gara e
aggiudicataria del servizio.
Tenuto conto infatti del carattere spurio e avulso,
rispetto ai restanti criteri -tra loro connessi, coerenti e autosufficienti- di
valutazione della offerta, dell’elemento del fatturato pregresso; e guardando
alla peculiare vicenda per la quale è causa in una prospettiva antiformalistica
e di ricerca della effettività della tutela giurisdizionale, ben si può
concludere affermando che in concreto non sussistevano elementi ostativi alla
possibilità di una diretta attribuzione del servizio ad ARTCO a seguito di una
riformulazione della graduatoria dopo l’annullamento del criterio giudicato
illegittimo, mediante una operazione che non ha esorbitato dai limiti delle
attribuzioni del TAR venendo in rilievo un criterio oggettivo e non spettando
alla stazione appaltante margini di valutazione discrezionale.
Il TAR non ha quindi pronunciato oltre i limiti della
pretesa fatta valere da ARTCO.
L’appello principale va perciò respinto, e l’appello
incidentale proposto da ARTCO dev’essere dichiarato improcedibile.
6.3. (Sul risarcimento del danno per equivalente). Nel
ricorso dinanzi al TAR, ARTCO, per l’ipotesi in cui non si fosse riusciti a
impedire la stipula del contratto con Serenissima, o a ottenere tempestivamente
la dichiarazione di inefficacia del contratto, aveva domandato al Giudice di
condannare il Comune al risarcimento per equivalente del danno patito in
termini di mancato lucro/perdita di “chance”/perdita curriculare.
Poiché, avendo riguardo al presumibile momento della
pubblicazione della presente decisione, il servizio di ristorazione posto a
gara, per l’a. s. 2011 -2012 e per i centri estivi, sarà già stato completato
da Serenissima, va esaminata –e accolta- la domanda di risarcimento del danno
per equivalente formulata da ARTCO in primo grado e riproposta in appello.
Ricorrono infatti tutti gli elementi costitutivi per
riconoscere, a favore di ARTCO, il risarcimento del danno per equivalente, a)
con riferimento al mancato guadagno, in relazione all’utile economico che
sarebbe derivato all’appellata dalla esecuzione del servizio, non sussistendo,
come detto, ragioni ostative alla aggiudicazione della gara ad ARTCO, e dovendo
la liquidazione del danno essere rapportata al 10% del prezzo indicato dalla
ricorrente nella offerta economica; e b) con riguardo al danno c. d.
“curriculare”, vale a dire al ristoro del pregiudizio economico connesso alla
impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni con la P. A. , il
requisito economico collegato alla esecuzione del servizio in argomento.
L’impiego di criteri equitativi impone di riconoscere anche questa voce di danno
nella misura del 10 % di quanto riconosciuto per la voce di danno sub a) (detto
altrimenti, nella misura dell’1% dell’offerta fatta dalla impresa).
Trattandosi di debito di valore, all’appellata spetta
anche la rivalutazione monetaria dal giorno della stipulazione del contratto da
parte di Serenissima fino alla pubblicazione della presente sentenza, a
decorrere dalla quale, in forza della liquidazione giudiziale, il debito di
valore si trasforma in debito di valuta. Sulla somma capitale via via rivalutata
andranno computati gli interessi compensativi sino all'effettivo soddisfo..
In base a quanto dispone l’art. 34, comma 4, c. p. a.
, si dispone quindi che il Comune di Pagnacco proponga ad ARTCO, entro 120
giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ovvero dalla notificazione
della stessa, se anteriormente eseguita, il pagamento di una somma di denaro
commisurata ai criteri di quantificazione suindicati, con la precisazione che
se le parti non giungeranno a un accordo, ovvero non adempiranno agli obblighi
derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dall’art. 112 c. p. a.
potranno essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero
l’adempimento degli obblighi ineseguiti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
respinge l’appello principale e, pronunciando sulla domanda di risarcimento del
danno per equivalente, la accoglie entro i limiti di cui in motivazione e, per
l’effetto, visto l’art. 34, comma 4, del c.p.a. , dispone che il Comune di
Pagnacco proponga ad ARTCO, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente
sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriormente eseguita,
il pagamento di una somma di denaro commisurata ai criteri di quantificazione
indicati in motivazione (v. p. 6.3.)
Dichiara improcedibile l’appello incidentale di ARTCO.
Condanna l’appellante Serenissima Ristorazione a
rimborsare all’appellata ARTCO Servizi soc. coop. le spese di lite del grado,
che si liquidano in € 2.500,00, oltre agli accessori di legge.
Condanna altresì il Comune di Pagnacco a rimborsare
all’appellata ARTCO le spese di lite del grado, che si liquidano in € 1.500,00,
oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19
giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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