AUTOTUTELA:
i requisiti per l'annullamento del permesso di costruire (T.A.R. Campania, Napoli,
sentenza 9 maggio 2013 n. 2393)
Massima
1. L’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo richiede, unitamente al riscontro dell’originaria illegittimità dell’atto, la valutazione della rispondenza della sua rimozione a un interesse pubblico non solo attuale e concreto, ma anche prevalente rispetto ad altri interessi militanti in favore della sua conservazione e, tra questi, in particolare, rispetto all’interesse del privato che ha riposto affidamento nella legittimità e stabilità dell’atto medesimo, tanto più quando un simile affidamento si sia consolidato per effetto del decorso di un rilevante arco temporale.
2. Di qui la necessità che l’amministrazione espliciti in sede motivazionale la compiuta valutazione comparativa tra interessi contrapposti, impegno motivazionale tanto più intenso, quanto maggiore sia l’arco temporale trascorso dall’adozione dell’atto da annullare e solido appaia, pertanto, l’affidamento ingenerato nel privato (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 9 maggio 2012 n. 2683; Sez. IV, 16 aprile 2010 n. 2178; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 10 gennaio 2013 n. 239 e 7 marzo 2012 n. 1130).
3. Tale principio opera anche nell’ipotesi di annullamento in autotutela del permesso di costruire che postula quindi la valutazione di elementi ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità violata: in omaggio all’orientamento tradizionale che trova il suo fondamento nei valori di rango costituzionale di buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa è, infatti, doveroso rimettere la verifica di legittimità dell’atto di autotutela ad un apprezzamento concreto, condotto sulla base dell’effettiva e specifica situazione creatasi a seguito del rilascio dell’atto autorizzativo;
4. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, relativo all'annullamento di un permesso a costruire sulla base della discordanza del progetto edilizio relativo ad una strada con il P.R.G., deve concludersi per l’illegittimità dell’azione amministrativa dal momento che l’amministrazione locale, pur contestando la difformità dell’intervento edilizio rispetto al vigente P.R.G., ha omesso ogni specificazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico sottese al provvedimento di secondo grado, specie tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso tra la data di rilascio della concessione edilizia n. 12/2002 e quella dell’esercizio del potere di autotutela e della conseguente situazione di affidamento ingenerato nei destinatari dell’atto impugnato.
Sentenza breve per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2013, proposto da:
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2013, proposto da:
Segesta s.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dagli avv.ti Francesco Melone e Umberto Gentile, presso i quali ha
eletto domicilio in Napoli, via Melisurgo, 4 (studio legale Abbamonte);
contro
Comune di San Prisco, in persona del Sindaco p.t., non
costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n.2/2013 recante annullamento in
autotutela della concessione edilizia n.12 del 20 marzo 2002, della concessione
in variante n. 61 del 6 novembre 2002, della d.i.a. in variante prot. n. 9552
del 29 luglio 2003 e contestuale ordine di demolizione;
- della nota prot. n. 7762 del 3 luglio 2012 di
comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990;
- del verbale di sopralluogo del 22 febbraio 2012, del
verbale n. 6 della commissione edilizia comunale e della relativa istruttoria
prot. n. 44/A.T. del 27 novembre 2012 di valutazione delle osservazioni
prodotte dalla società ricorrente, redatta dal Responsabile dell’Area
Urbanistica del Comune di San Prisco, nonché di ogni altro atto presupposto,
connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24
aprile 2013 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod.
proc. amm.;
Ritenuto che il presente ricorso, trattato
nell’udienza camerale per la domanda di concessione di misure cautelari, possa
essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74
del codice del processo amministrativo, essendo maturo per la decisione di
merito, integro il contraddittorio, completa l’istruttoria, sussistendo gli
altri presupposti di legge ed avendone dato avviso alle parti presenti;
Richiamato in fatto quanto illustrato nel ricorso e
negli scritti difensivi:
Rilevato che, con riguardo al punto di diritto
risolutivo del giudizio ai sensi degli artt. 60 e 74 cod. proc. amm., merita
assorbente considerazione la censura che attiene alla violazione dell’art. 21
nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241, per le ragioni di seguito illustrate:
- a fondamento dell’atto di autotutela
l’amministrazione pone la discordanza tra la previsione del Piano Regolatore e
le misurazioni riportate nel progetto edilizio in merito alla strada di
progetto che attraversa il lotto, secondo la seguente traiettoria
argomentativa: “La zona individuata come strada di progetto di P.R.G.
risulta sui grafici ‘Tav. n. 1 – Planimetria” e sullo stralcio di PRG firmato
dal tecnico progettista con l’esatta individuazione dell’area di progetto,
allegati alla C.E. n. 12/2002, dimensionata di mt. 8,00 in luogo dei previsti
mt. 12,00; 2. Dalla stessa area di larghezza originaria di mt. 12,00 come da
P.R.G. sottoposta a vincolo decaduto, deve essere comunque rispettata la
distanza minima di mt. 5,00 dal limite di zona (art. 14 co. 13 R.E.)”;
- ai sensi del primo comma del richiamato art. 21
nonies “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo
21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse
pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da
altro organo previsto dalla legge”;
- secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale,
l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di un provvedimento
amministrativo richiede, unitamente al riscontro dell’originaria illegittimità
dell’atto, la valutazione della rispondenza della sua rimozione a un interesse
pubblico non solo attuale e concreto, ma anche prevalente rispetto ad altri
interessi militanti in favore della sua conservazione e, tra questi, in
particolare, rispetto all’interesse del privato che ha riposto affidamento
nella legittimità e stabilità dell’atto medesimo, tanto più quando un simile
affidamento si sia consolidato per effetto del decorso di un rilevante arco
temporale;
- di qui la necessità che l’amministrazione espliciti
in sede motivazionale la compiuta valutazione comparativa tra interessi
contrapposti, impegno motivazionale tanto più intenso, quanto maggiore sia
l’arco temporale trascorso dall’adozione dell’atto da annullare e solido
appaia, pertanto, l’affidamento ingenerato nel privato (ex multis, Consiglio di
Stato, Sez. III, 9 maggio 2012 n. 2683; Sez. IV, 16 aprile 2010 n. 2178; T.A.R.
Campania, Napoli, Sez. VIII, 10 gennaio 2013 n. 239 e 7 marzo 2012 n. 1130);
- tale principio opera anche nell’ipotesi di
annullamento in autotutela del permesso di costruire che postula quindi la
valutazione di elementi ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità
violata: in omaggio all’orientamento tradizionale che trova il suo fondamento
nei valori di rango costituzionale di buon andamento e dell’imparzialità
dell’azione amministrativa è, infatti, doveroso rimettere la verifica di
legittimità dell’atto di autotutela ad un apprezzamento concreto, condotto
sulla base dell’effettiva e specifica situazione creatasi a seguito del
rilascio dell’atto autorizzativo;
- applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in
esame deve concludersi per l’illegittimità dell’azione amministrativa dal
momento che l’amministrazione locale, pur contestando la difformità
dell’intervento edilizio rispetto al vigente P.R.G., ha omesso ogni
specificazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico sottese al
provvedimento di secondo grado, specie tenuto conto del notevole lasso di tempo
intercorso tra la data di rilascio della concessione edilizia n. 12/2002 e
quella dell’esercizio del potere di autotutela e della conseguente situazione
di affidamento ingenerato nei destinatari dell’atto impugnato.
Le svolte argomentazioni conducono all’annullamento
del provvedimento impugnato.
La definizione del giudizio in forma semplificata ed
il contegno serbato dalla intimata amministrazione (che non si è costituita in
giudizio) giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese
processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe
e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del
giorno 24 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore
Olindo Di Popolo, Primo Referendario
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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