ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE:
riparto di giurisdizione tra il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, G.A.,
e Tribunale Regionale delle Acque, G.O.
(SEZIONI UNITE, 19 aprile 2013 n. n. 9534)
Massima
La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, come delimitata dall'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, si contrappone, da un lato, a quella del Tribunale Regionale delle Acque, che è organo (in primo grado) specializzato della giurisdizione ordinaria, cui l'art. 140 del medesimo r.d. attribuisce, tra l'altro, le controversie in cui si discuta, in via diretta, di diritti correlati alle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche; dall'altro, alla giurisdizione del complesso TAR-Consiglio di Stato, comprensiva di tutte le controversie, concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all'affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione del T.S.A.P. la domanda risarcitoria proposta in danno della Provincia ricorrente e fondata sul suo preteso mancato esercizio di poteri pubblicistici sanzionatori ed inibitori asseritamente riconosciutile, ed a quella del Tribunale Regionale delle Acque l'analoga istanza formulata nei confronti della società controricorrente per la lesione del diritto soggettivo alla libertà di iniziativa economica lamentato dalle società attrici per effetto di una affermata condotta abusiva della prima).
Conformi
Vedi anche: Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2012 n. 10148, Cass. civ., sez. un., 17 aprile 2009 n. 9149, Cass. civ., sez. un., 4 agosto 2009 n. 8509, Cass. civ., sez. un., 14 giugno 2006 n. 13692
Sentenza per esteso
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONESEZIONI UNITE CIVILI
[...]
Fatto
1. Con
ricorso notificato il 13.1.11 alla Provincia di Lucca e alla s.p.a. Acque, a
totale capitale pubblico ed affidataria diretta della gestione del servizio
idrico integrato in più Comuni, fra i quali Altopascio, compresi in unico
Ambito Territoriale Ottimale, le due s.p.a. Fapim ed Euroinvest hanno chiesto
al TRAP di Firenze, R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 140, comma 1, lett. e), la
condanna delle convenute in solido al risarcimento di tutti i danni derivati
alla loro attività imprenditoriale dall'opera pubblica e dai provvedimenti
dell'autorità amministrativa, a termini del T.U. n. 523 del 1904, art. 2, modificato
dalla L. n. 774 del 1911, art. 22.
Hanno
riferito al riguardo che la società Acque, nel maggio 2003, nei pressi della
sede della loro attività produttiva, per incrementare l'alimentazione del
pubblico acquedotto comunale, in sostituzione di un pozzo preesistente, aveva
perforato abusivamente, senza permesso di costruire nè concessione di
derivazione di acqua pubblica ed in violazione della fascia di rispetto, un
nuovo pozzo ad uso idropotabile, denominato (OMISSIS) o (OMISSIS), dal nome
dello stabilimento industriale per la produzione e l'imbottigliamento di GPL
che insisteva sull'area acquistata nel '99 da essa Euroinvest, utilizzatrice in
leasing dello stabilimento nonchè proprietaria del capannone locato alla Fapim,
società produttrice di accessori per serramenti metallici. L'opera pubblica
descritta aveva comportato l'adozione, a carico delle due imprese, di
provvedimenti contenenti prescrizioni e divieti, a tutela delle acque estratte,
imposti dal Comune di Altopascio, che nel 2007 aveva negato l'accertamento di
conformità per la sanatoria del pozzo, ordinandone la demolizione.
Le due
istanti hanno ricondotto quindi alla Provincia colpevoli ritardi ed omissioni,
in relazione al procedimento di concessione di derivazione in sanatoria, non
evaso, a distanza di anni, sempre nell'attesa dell'esito del procedimento
relativo all'area di salvaguardia afferente al pozzo in contestazione, in corso
dinnanzi alla Regione Toscana.
2. Nel
menzionato giudizio - n. 263/11- dinanzi al TRAP di Firenze, la difesa di
s.p.a. Acque ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del TAR, ex art.
30, commi 2 e 6, c.p.a., dovendo ricondursi la pretesa risarcitoria avversaria
all'esercizio di attività amministrativa ad opera del Comune di Altopascio che,
impartendo prescrizioni a salvaguardia delle acque emunte dal pozzo (OMISSIS),
avrebbe limitato la libertà di iniziativa economica delle due s.p.a..
Per la
Provincia di Lucca, invece, la censura relativa al presunto suo mancato
controllo, rispetto all'illecito commesso da Acque s.p.a., avrebbe dovuto
determinare la giurisdizione del TSAP, quale giudice speciale amministrativo in
unica istanza, trattandosi di danni ricollegati all'esercizio di funzioni
tipicamente pubblicistiche, destinate ad incidere direttamente sul prelievo di
acque pubbliche e sul loro corretto regime.
Per il
Comune di Altopascio, chiamato in causa dalle resistenti, infine, doveva
ritenersi competente il Tribunale ordinario di Firenze.
Per
completezza, va riferito pure della pendenza dei giudizi R.G. n. 1310/07
dinnanzi al TAR Toscana, con contraddittorio non esteso alla Provincia di
Lucca, nelle more definito con sentenza 1142 del 6.7.11 di improcedibilità del
ricorso Fapim per sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento di
ordinanze comunali successivamente revocate dall'ente territoriale, nonchè nn.
28 e 249/08, avanti al TSAP, sorti, il primo, a seguito dell'impugnazione della
società Acque del diniego opposto dal Comune alla sua richiesta di attestazione
di conformità per la sanatoria dei lavori di perforazione del secondo pozzo
acquedottistico, integrata con impugnazioni di ulteriori e consequenziali atti
amministrativi sfavorevoli, attraverso motivi aggiunti, e il secondo avverso il
silenzio-rifiuto sull'istanza-diffida ad adempiere della Fapim alla Provincia
di Lucca, e per l'accertamento dell'illegittimità del comportamento inerte
attribuito a tale ente, ricorso del pari integrato con più motivi aggiunti ed
ulteriori richieste di annullamento di atti del Comune, oggetto di ricorso
anche al TAR Toscana 1173/11, della Regione Toscana e della Provincia di Lucca.
Quest'ultima
il 6.7.11 ha rilasciato ad spa Acque concessione di emungimento in variante non
sostanziale in sanatoria per la sostituzione del pozzo (OMISSIS) col pozzo
(OMISSIS). A sua volta il Comune di Altopascio il 5.6.12 ha attestato la
conformità in sanatoria della medesima opera, con le due integrazioni dell'8
giugno successivo.
2.
Nell'ambito del procedimento pendente davanti al TRAP, con ricorso per
regolamento preventivo di giurisdizione inoltrato il 26/27 giugno 2012, alle
Acque S.p.A., al Comune di Altopascio e alle s.p.a. Fapim e Euroinvest, la
Provincia di Lucca si è rivolta alle Sezioni unite della Corte di cassazione,
per sentire, "a) previa interpretazione costituzionalmente orientata del
R.D. n. 1775 del 1933, artt. 140 e 143 e del R.D. n. 523 del 1904, art. 2, in
relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dichiarare il difetto di giurisdizione del
TRAP presso la Corte d'appello di Firenze, in favore del Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche quale giudice speciale amministrativo in unico grado, in
relazione alla domanda di accertamento e condanna al risarcimento dei danni
avanzata da parte di Fapim s.p.a. ed Euroinvest s.p.a. nei confronti di Acque
s.p.a. in solido con la Provincia di Lucca: l'una per avere realizzato e messo
in opera un pozzo ad uso idropotabile finalizzato all'approvvigionamento idrico
del Comune di Altopascio, in assenza della necessaria concessione di
derivazione ed in violazione della fascia di rispetto di 200 metri dallo
stabilimento industriale di Fapim S.p.A. prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006,
art. 94; l'altra per aver omesso di vigilare e di adottare i provvedimenti
(inibitori, sanzionatori ecc.) dovuti e necessari, diretti a reprimere
l'illecito commesso da Società Acque s.p.a." e in subordine "b) ...
previo accertamento della non manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, comma 1, lett.
e), in relazione al disposto del R.D. n. 523 del 1904, art. 2 e R.D. n. 1775
del 1933, art. 143, in riferimento, ai principi di pienezza ed effettività
della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., nonchè al principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sospendere il presente giudizio e trasmettere
gli atti alla Corte costituzionale per la relativa pronuncia.
Resiste
con controricorso la sola Acque s.p.a., richiamando i confini delineati dalla
giurisprudenza della Cassazione in tema di competenza funzionale tra giudice
civile e giudice specializzato, che escluderebbero, nella fattispecie, la
lesione di diritti soggettivi conseguente a condotte attinenti al governo delle
acque, ed indicando nel TAR di Firenze, ex art. 30, comma 6 e art. 133, comma
1, lett. a), n. 1, c.p.a., il "giudice munito di giurisdizione esclusiva
per le domande di risarcimento del danno derivante da lesione di interessi
legittimi, in conseguenza della adozione di provvedimenti amministrativi".
Entrambe
le parti hanno presentato memorie e sono state sentite nell'udienza camerale,
insieme al difensore di s.p.a. Fapim.
Diritto
3.1. Va
affermata la giurisdizione del TSAP quanto alla domanda proposta nei confronti
della Provincia di Lucca, mentre va affermata la giurisdizione del TRAP quanto
alla domanda proposta nei confronti di s.p.a. Acque. Secondo la più recente
giurisprudenza di queste S.U. (n. 9149 del 17/04/2009; n 896 del 27.4.2005; n
23070 del 27.10.2006) "sono devoluti alla giurisdizione in unico grado del
Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933,
n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), i ricorsi avverso provvedimenti
amministrativi che, sebbene non costituiscano esercizio di un potere
propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, pure riguardino
l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata
sul regime delle acque".
Non vi
sono ragioni per discostarsi da tale orientamento. La giurisdizione in unico
grado della TSAP, pertanto, oltre a riguardare i ricorsi avverso i provvedimenti
amministrativi di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, dai quali
discendono provvedimenti di organizzazione e conduzione del sistema idrico
integrato, e le cause in materia di revoca della adesione ad un consorzio alto
e di annullamento della sua convenzione istitutiva, deve ritenersi estesa ai
provvedimenti "destinati ad influire sulla organizzazione e lo svolgimento
del servizio idrico integrato da parte del relativo gestore" (cfr. Cass.
4461/2011 ed i numerosi riferimenti operati).
3.2. Va,
anzitutto osservato che l'art. 143 del T.U. sulle acque non ha inteso limitare
la giurisdizione di legittimità del TSAP ai soli giudizi impugnatori
("ricorsi contro i provvedimenti definitivi") escludendo le azioni di
accertamento e quelle di condanna al risarcimento del danno. La norma ha invece
inteso definire l'ambito di detta giurisdizione del giudice specializzato
circoscrivendola ai provvedimenti dell'amministrazione caratterizzati da
incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano
in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i
rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni
necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse; o a stabilire
o modificare la localizzazione di esse, o ad influire nella loro realizzazione
mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (Cass., sez. un.,
337/2003; 493/2000; 457/2000; 10934/1997; 9430/1997;
10826/1993).
La
giurisdizione del TSAP è contrapposta, per un verso, a quella del Tribunale
Regionale delle Acque che è organo (in primo grado) della giurisdizione
ordinaria, cui il precedente art. 140, lett. c) attribuisce le controversie in
cui si discuta in via diretta di diritti correlati alle derivazioni e
utilizzazioni di acque pubbliche (a cominciare da quelli di utilizzazione di
acque pubbliche, collegati alla gestione di opere idrauliche, nonchè i criteri
di ripartizione degli oneri economici) e, per altro verso, alla giurisdizione
del complesso TAR-Consiglio di Stato ricorrente per tutte le controversie che
abbiano ad oggetto atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti
finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, quali
esemplificativamente quelli compresi nei procedimenti ad evidenza pubblica
volti alla concessione in appalto di opere relative alle acque pubbliche (Cass.
sez. un. 14195/2005; 337/2003; 9424/1987), alle relative aggiudicazioni (Cass.
10826/1993), ed in genere concernenti la selezione degli aspiranti alla aggiudicazione
dell'appalto o all'affidamento della concessione (sent. 10934/1997; 8054/1997;
7429/1987). E'assolutamente estranea a ciascuna di queste controversie
l'esigenza di tutela del regime delle acque pubbliche, ed in esse viene in
rilievo esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle
procedure amministrative volte all'affidamento della concessione o
dell'appalto.
Nessuna
delle disposizioni dell'art. 143 T.U.A.P. si riferisce invece ai limiti interni
della giurisdizione del TSAP, o ne limita i poteri alle azioni di impugnazione:
menzionati invece, come ha rilevato la Corte Costituzionale, perchè il regio
decreto 1775 del 1933, ha disciplinato il rimedio in conformità al sistema -
all'epoca vigente - dettato, per la giurisdizione generale di legittimità degli
atti amministrativi, dal testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (regio
decreto 1054 del 1924). Questo T.U., poichè era diretto a regolare una
giurisdizione generale, non legata cioè ad una determinata materia, era
considerato il prototipo del sistema di giustizia amministrativa, cui è stata
uniformata anche la disciplina speciale, in materia di acque pubbliche: non
ravvisandosi evidentemente, in ragione della sua specialità, alcuna ulteriore
esigenza di differenziazione oltre quella che richiedeva la particolare
competenza tecnica di un giudice (amministrativo) specializzato.
3.3.
Nell'ambito di tale riparto delle giurisdizioni, l'impossibilità per il privato
di ottenere dal TSAP una tutela diversa da quella dell'annullamento del
provvedimento illegittimo derivava dunque non dall'art. 143 del T.U. citato,
ma, per un verso, dalla inconfigurabilità della responsabilità civile della
P.A. - attribuita per decenni da dottrina e giurisprudenza al precetto
dell'art. 2043 cod. civ. - per il risarcimento dei danni derivanti ai soggetti
privati dalla emanazione di atti o di provvedimenti amministrativi illegittimi,
lesivi di situazioni di interesse legittimo; e per altro verso, dal limite
posto alla giurisdizione del giudice amministrativo dal R.D. n. 1054 del 1924,
art. 30 che anche nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva riservava
"tuttavia, sempre ... all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni
attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronunzia di legittimità
dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre". Pertanto, anche il
concessionario di utenza idrica, divenuto per effetto dell'atto autorizzativo
titolare di un diritto soggettivo alla fruizione della derivazione idrica, in
presenza di un provvedimento autoritativo illegittimo "degradante" il
suo diritto ad interesse legittimo (cfr.
art. 43
del T.U.) doveva dapprima procedere all'impugnazione dell'atto davanti al
Tribunale Superiore per ottenerne la preventiva caducazione; per poi richiedere
al giudice ordinario,una volta ripristinato il suo diritto, la tutela
risarcitoria in relazione ai danni prodotti da provvedimento illegittimo (Cass.
sez. un. 5210/1994; 13021/1997; 671/1971).
3.4.
Tale sistema cd. della doppia tutela è venuto meno in conseguenza
dell'indirizzo giurisprudenziale di queste Sezioni Unite, che ha avuto inizio
con la sentenza 500/1999, per il quale anche la lesione di un interesse
legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse
giuridicamente rilevante, può essere fonte di responsabilità aquiliana, e,
quindi, dar luogo a risarcimento del danno postulabile direttamente al giudice
ordinario senza più la necessaria pregiudizialita del giudizio di annullamento
davanti al giudice amministrativo. Proprio in quegli anni il D.Lgs. n. 80 del
1998, artt. 33-35 poi recepiti nella L. n. 205 del 2000, art. 7, hanno dato
attuazione alla delega contenuta nella L. n. 59 del 1997, art. 11, comma 4,
lett. g), che aveva previsto la estensione della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
consequenziali, ivi comprese quelle concernenti il risarcimento dei danni, in
materia di edilizia, urbanistica e servizi pubblici, istituendo altrettante
ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nella nuova
normativa è stata quindi mantenuta la separazione di competenze tra il
TAR-Consiglio di Stato da un lato ed il TSAP dall'altro nella materia
urbanistica, in quanto il D.Lgs. 80 del 1998, art. 34 ha disposto (comma 3) che
"nulla era innovato in ordine alla giurisdizione del tribunale superiore
delle acque".
Con tale
formula non si dispose che la cognizione del TSAP restava limitata
all'annullamento dell'atto, che sarebbe stata priva di senso in una
disposizione modificativa dei consueti criteri di riparto tra le giurisdizioni
ordinaria ed amministrativa ed attributiva nell'ambito di quest'ultima di una
nuova materia di cognizione esclusiva per le ragioni appena esposte; ma che
anche nell'ambito della materia urbanistica, significativamente devoluta
"al giudice amministrativo" in tutte le sue articolazioni - e non
soltanto al TAR - Consiglio di Stato - restava salva e quindi immutata quella
del TSAP di cui al T.U. n. 1775 del 1933 nelle controversie riguardanti l'utilizzazione
del demanio idrico ed incidenti comunque in maniera diretta e immediata sul
regime delle acque inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro
utilizzazione (Cass. sez. un. 16798/2007).
3.5.
Pertanto, a partire dal menzionato sistema normativo nella materia suddetta,
allorchè ricorre taluna delle ipotesi previste dal ricordato art. 143 del T.U.
in tema di tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della
P.A. da attività provvedimentale illegittima, la giurisdizione sulla tutela dell'interesse
legittimo spetta al TSAP, sia quando il privato invochi la tutela di
annullamento, sia quando insti per la tutela risarcitoria, in forma specifica o
per equivalente, non potendo tali tecniche essere oggetto di separata e
distinta considerazione ai fini della giurisdizione. E che, siccome deve
escludersi la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento
dell'atto illegittimo e dannoso, al giudice suddetto può essere chiesta la
tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria
completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in
tal caso osservare il termine di decadenza pertinente all'azione di
annullamento (Cass. sez. un. 13659/2006 e succ).
4.1. Il
problema che si pone è se sia venuta meno per effetto dell'entrata in vigore
del D.Lgs. n. 104 del 2010 (cd. Codice di processo amministrativo), tale
unitarietà della tutela (demolitoria e risarcitoria) che, sulla base della
legislazione precedente doveva riconoscersi anche al TSAP in unico grado, quale
giudice amministrativo nei limiti sopra detti.
Ne
dubita la resistente s.p.a. Acque sul rilievo che tale unitarietà della tutela
è riconosciuta dal c.p.a. in favore dei giudici amministrativi, ma che essi - a
norma dell'art. 4 dello stesso c.p.a.
- sono
il TAR ed il Consiglio di Stato, per cui la parte sostiene che la giurisdizione
relativa alla domanda risarcitoria da lesione di interesse legittimo si
apparterrebbe al TAR (ovviamente all'esito della giurisdizione di legittimità
davanti al TSAP). Tale assunto va decisamente smentito.
Infatti
davanti al giudice amministrativo, a norma dell'art. 7, commi 5 e 7, c.p.a.
proprio per il principio di effettività, ivi richiamato è concentrata ogni
forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate
dalla legge, dei diritti soggettivi, e, quindi, anche della tutela
risarcitoria.
La tesi
propugnata dalla resistente, invece, contrasta con tale principio perchè scinde
la tutela (da somministrare nella fattispecie) tra quella di legittimità
davanti al Tsap e quella risarcitoria davanti al TAR. Sennonchè va anzitutto
osservato che anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del
2010, il TSAP ha conservato la sua giurisdizione esclusiva quale giudice unico
amministrativo nelle materie individuate a norma dell'art. 133, comma 1, lett.
b ed f, c.p.a.. Ciò comporta che l'esclusione di tali controversie dalla
giurisdizione dei Tar/Consiglio di Stato impedisce che davanti a tali G.A.
possa poi proporsi la domanda risarcitoria da lesione degli stessi interessi
legittimi, rientranti, invece nella giurisdizione di legittimità del TSAP.
4.2.Un'interpretazione costituzionalmente orientata e rispettosa dei principi
di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24
Cost. ed anche del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. non può
portare a ritenere che le domande da risarcimento del danno da lesioni di
interessi legittimi devono essere conosciute dal giudice amministrativo sempre,
allorchè si tratti del complesso TAR/Consiglio di Stato, e mai, allorchè si
tratti di materia riservata alla giurisdizione del TSAP, quale giudice
amministrativo speciale in unico grado, nel qual caso rimarrebbe la doppia
tutela per cui quella risarcitoria sarebbe esercitata dal giudice ordinario
corrispondente e cioè il TRAP. 4.3. Sennonchè tale conclusione, della cui
legittimità costituzionale correttamente dubita la ricorrente, non trova il
necessario riscontro nella lettera della legge. Va, anzitutto, ricordato che la
Corte costituzionale ha ritenuto che il Tribunale superiore delle acque
pubbliche nella cognizione diretta per l'impugnazione di provvedimenti, in
materia di acque pubbliche, ha natura di giudice amministrativo speciale (Corte
cost., 26/03/1993, n. 118). La stessa Corte ha altresì rilevato che "La
specialità della materia, se può giustificare l'attribuzione ad un giudice
specializzato, quale è il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, del
sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi concernenti la materia
stessa, non giustifica invece una tutela giurisdizionale differenziata quanto
alle modalità ed ai contenuti, in presenza di situazioni soggettive di identica
natura" (Corte cost., 31/01/1991, n. 42).
4.4. Ne
consegue che nella fattispecie il solo fatto che l'art. 4 c.p.a. individui i
giudici amministrativi nei Tar e nel Consiglio di Stato non esclude che anche
il TSAP, nell'ambito della giurisdizione esclusiva di legittimità attribuitagli
sia un giudice amministrativo, per quanto speciale, come emerge dallo stesso
Codice che, appunto all'art. 133, comma 1, lett. b ed f, fa salva la
giurisdizione esclusiva del TSAP secondo le leggi vigenti.
Ciò
comporta che l'unicità ed unitarietà della tutela degli interessi legittimi, ed
in materia di giurisdizione esclusiva anche dei diritti soggettivi, tutela
ribadita del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 7, commi 5 e 7, costituisce un
principio generale della giurisdizione di ogni giudice amministrativo (speciale
e non) e quindi anche del TSAP, il quale - in mancanza di una diversa
disposizione espressa di legge conosce pure delle domande di risarcimento del
danno. Non senza considerare che il potere riconosciuto al giudice
amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica, il risarcimento del danno ingiusto,come più volte rilevato dalla
Corte Costituzionale e da queste Sezioni Unite, non costituisce sotto alcun
profilo una nuova "materia" attribuita alla sua giurisdizione, bensì
uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o
conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti
della pubblica amministrazione; e soprattutto affonda le sue radici nella
previsione dell'art. 24 Cost., il quale, garantendo alle situazioni soggettive
devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva tutela, implica
che anche il TSAP sia munito del relativo adeguato potere.
Pertanto,
non vi è più spazio al lume dei vari interventi che si sono susseguiti nella
recente legislazione appena citata per mantenere e/o ripristinare il meccanismo
ormai del tutto anacronistico della doppia tutela,peraltro nel solo settore
della giurisdizione di legittimità spettante al TSAP, una volta che il
legislatore ha ritenuto, in via generale, più confacente alle esigenze della
tutela del cittadino, nei confronti degli atti amministrativi illegittimi, la
possibilità di accesso diretto ed immediato alla tutela risarcitoria
concentrandola nella medesima giurisdizione amministrativa senza la necessaria
intermediazione, prima prevista, di quella preventiva demolitoria.
5.
Pertanto la giurisdizione di legittimità del Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, non è limitata ai soli
giudizi impugnatori, ma si estende a quelli di accertamento e risarcitori,
rientrando nella tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità
della P.A. per attività provvedimentale illegittima, sia l'azione con cui il
privato chieda l'annullamento del provvedimento illegittimo, sia l'azione con
cui invochi il risarcimento del danno, in forma specifica e per equivalente,
con la conseguenza che al suddetto giudice può essere chiesta la tutela
demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva, ma
anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in tal caso
osservare il termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento (cfr.
S.U. n.
10148 del 20/06/2012).
6. Nella
fattispecie con il ricorso al TRAP le ricorrenti hanno richiesto il
risarcimento dei danni che sarebbero a loro derivati dal mancato esercizio di
poteri pubblicistici (v. pag. 26 del ricorso) assunti come esistenti in capo
alla Provincia, e cioè "per aver omesso di vigilare e di adottare i tutti
i provvedimenti (inibitori, sanzionatori, ecc.) dovuti e necessari, diretti a
reprimere l'illecito commesso da Società Acque S.p.a." (pag. 2 del
ricorso).
Il
mancato esercizio di poteri pubblicistici sanzionatori ed inibitori presuppone
che le ricorrenti assumano come esistenti in capo alla Provincia di Lucca
simili poteri, e che le ricorrenti ritengano che essi non siano stati
esercitati a causa di un preteso colpevole ed illegittimo esercizio della
potestà amministrativa (di vigilanza e controllo) che li sottende. Il danno che
le ricorrenti lamentano è un danno da pretesa lesione di interesse legittimo in
materia di acque pubbliche. Le ricorrenti Fapim ed Euroinvest avevano chiesto
alla P.A. di disporre la chiudere un pozzo per l'approvvigionamento di acqua
potabile al pubblico acquedotto del Comune di Altopascio, e quindi avevano
chiesto l'emanazione di un atto autoritativo direttamente incidente sul regime
delle acque pubbliche.
Di qui,
in relazione alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della Provincia
di Lucca, la giurisdizione del TSAP, unico giudice ad avere la cognizione piena
(comprensiva del rimedio demolitorio e risarcitorio) sull'esercizio dei poteri
pubblicistici in materia di corretta gestione delle acque pubbliche.
7.1.
Deve invece essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario
specializzato (TRAP) quanto alla domanda dalle due società attrici, proposta
nei confronti di Acque s.p.a. per la lesione del diritto soggettivo alla
libertà di iniziativa economica, posto dall'art. 41 Cost..
Nella
fattispecie si tratta di domanda proposta nei confronti di una s.p.a., per un
suo mero comportamento (escavazione di un pozzo), assunto abusivo, e per la
lesione di un diritto soggettivo.
7.2.
Vanno, a questo proposito, ribaditi 2 principi. Anzitutto quello secondo cui
l'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa
conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa
equiparati, sicchè la pretesa risarcitoria avanzata da una società nei
confronti di altra società va proposta dinanzi al giudice ordinario, non
ostando a ciò la chiamata in causa a fini di manleva dell'ente pubblico (Sez.
U, n. 5914 del 05/03/2008; n. 1193/2010).
In
particolare, quanto alla s.p.a. Acque pur trattandosi di società per azioni a
totale partecipazione pubblica, ciò non muta la sua natura di soggetto di
diritto privato. Il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta
autonomia, alla P.A. non essendo consentito incidere unilateralmente sullo
svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni
mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo
avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a
mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società (Cass.
S.U. 15/04/2005, n. 7799; Cass. S.U. 7447 del 20/03/2008; Cass. S.U. 6/05/1995,
n. 4991).
Nè nella
fattispecie si versa in ipotesi di applicazione della normativa comunitaria (e
nazionale di recepimento) in materia di procedimenti ad evidenza pubblica.
7.3.
Inoltre va riaffermato che, salvo deroghe normative espresse, vige
nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della
giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di
coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione
ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti,
secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato (S.U. 7621
del 15/05/2003; Sez. U, Ordinanza n. 3508 del 07/03/2003).
8. In
definitiva va affermata la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque
pubbliche limitatamente alla domanda proposta dalle s.p.a. Fapim ed Eurinvest
contro la Provincia di Lucca (davanti al quale la causa va rimessa), mentre va
affermata la giurisdizione del Tribunale regionale delle Acque pubbliche di
Firenze quanto alla domanda proposta dalle dette attrici nei confronti di
s.p.a. Acque.
L'accoglimento
solo parziale del regolamento induce alla compensazione delle spese dello
stesso.
P.Q.M.
Dichiara
la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche limitatamente
alla domanda proposta dalle s.p.a. Fapim ed Eurinvest contro la Provincia di
Lucca, rimettendo tale causa davanti allo stesso Tribunale Superiore. Dichiara
la giurisdizione del Tribunale regionale delle Acque pubbliche di Firenze
quanto alla domanda proposta dalle suddette attrici nei confronti di s.p.a.
Acque.
Compensa
tra le parti le spese di questo regolamento.
Così
deciso in Roma, il 26 marzo 2012.
Depositato
in Cancelleria il 19 aprile 2013
Nessun commento:
Posta un commento