venerdì 24 maggio 2013

INGROIA: il TAR Lazio decide, in via cautelare, che dà ragione al CSM (T.A.R. Lazio, Roma, ordinanza 23 maggio 2013 n. 3830).


INGROIA:
 il TAR Lazio decide, in via cautelare, 
che dà ragione al CSM
(T.A.R. Lazio, Roma, ordinanza 23 maggio 2013 n. 3830)

E' una decisione cautelare, ma tra le righe (la motivazione è succinta) si può leggere:
"Caro Antonio, ad Aosta vai al confine, non al confino".


Ordinanza per esteso

INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3830 del 2013, proposto da:


Antonio Ingroia, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Serio, Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso lo studio legale di quest’ultimo, in Roma, via Tagliamento, n. 76;

contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
e con l'intervento di
ad opponendum:
Codacons, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Ursini, Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delibera del plenum del C.S.M. del 11.04.13 con cui è stato disposto il richiamo nel ruolo organico della magistratura del ricorrente, magistrato che ha conseguito la V valutazione di professionalità e la sua destinazione d'ufficio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta con funzioni di sostituto procuratore, del conseguente decreto ministeriale del 16 aprile 2013 nonché di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Superiore della Magistratura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase di giudizio, in disparte la valutazione in merito alla eccezione di inammissibilità del ricorso ad opponendum o incidentale proposto, gli articolati motivi di doglianza prospettati dal ricorrente, non appaiono, allo stato, tali da far ritenere sussistenti con certezza i profili afferenti al fumus boni iuris, i quali potranno essere più compiutamente esaminati nella successiva fase di merito.
Considerato, altresì, che ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, è necessaria la sussistenza di un pregiudizio concreto ed attuale, il quale con riferimento al caso in esame non appare connotato da gravità ed irreparabilità, ove riferito al trasferimento del magistrato in una sede che sarebbe stata in ogni caso diversa rispetto a quella di provenienza.
Ritenuto di poter disporre, fra le parti in causa, le spese della presente fase di giudizio, tenuto conto della peculiarità della fattispecie controversa.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) respinge la domanda cautelare proposta.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



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