INGROIA:
il TAR Lazio decide, in via cautelare,
che dà ragione al CSM
(T.A.R. Lazio, Roma, ordinanza 23 maggio 2013 n. 3830)
"Caro Antonio, ad Aosta vai al confine, non al confino".
Ordinanza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3830 del 2013,
proposto da:
Antonio Ingroia, rappresentato e difeso dagli avv.
Mario Serio, Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso lo studio legale
di quest’ultimo, in Roma, via Tagliamento, n. 76;
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della
Magistratura, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato presso la quale sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Codacons, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Ursini, Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;
Codacons, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Ursini, Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delibera del plenum del C.S.M. del 11.04.13 con cui è
stato disposto il richiamo nel ruolo organico della magistratura del
ricorrente, magistrato che ha conseguito la V valutazione di professionalità e
la sua destinazione d'ufficio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Aosta con funzioni di sostituto procuratore, del conseguente decreto
ministeriale del 16 aprile 2013 nonché di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
Ministero della Giustizia e di Consiglio Superiore della Magistratura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23
maggio 2013 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria
della presente fase di giudizio, in disparte la valutazione in merito alla
eccezione di inammissibilità del ricorso ad opponendum o incidentale proposto,
gli articolati motivi di doglianza prospettati dal ricorrente, non appaiono,
allo stato, tali da far ritenere sussistenti con certezza i profili afferenti al
fumus boni iuris, i quali potranno essere più compiutamente esaminati nella
successiva fase di merito.
Considerato, altresì, che ai fini dell’accoglimento
della domanda cautelare, è necessaria la sussistenza di un pregiudizio concreto
ed attuale, il quale con riferimento al caso in esame non appare connotato da
gravità ed irreparabilità, ove riferito al trasferimento del magistrato in una
sede che sarebbe stata in ogni caso diversa rispetto a quella di provenienza.
Ritenuto di poter disporre, fra le parti in causa, le
spese della presente fase di giudizio, tenuto conto della peculiarità della
fattispecie controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater) respinge la domanda cautelare proposta.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere
Fabio Mattei, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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