PROCESSO:
nel rito speciale del silenzio-inadempimento,
il preavviso di rigetto
"ex" art. 10-bis della L.n. 241/1990
è inidoneo a determinare la pronuncia
di improcedibilità del ricorso
per sopravvenuta carenza di interesse
in caso di mancata impugnazione
(Cons. St., Sez. V,
sentenza 17 ottobre 2013 n. 5040).
Massima
1. Gli atti endoprocedimentali quali
quelli adottati dalla Regione non fanno venire meno il silenzio inadempimento
dell’appellata, atteso che l’obbligo, cui va traguardata l’azione avverso il
silenzio della P.A., ha per oggetto l’adozione del provvedimento finale nel
termine complessivo stabilito per quel determinato procedimento.
2. “Il
preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a
stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non è idoneo ad assolvere
all'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con una
determinazione espressa, come sancito dall'art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241,
sicché nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 Cod. proc. amm. per
la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-rifiuto, il giudice deve
dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento
che abbia il carattere sostanziale della definitività” (Cons. St., Sez.
IV, 22 giugno 2011, n. 3798).
Sentenza per esteso
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6705 del 2012,
proposto da:
Delta Petroli S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Scanzano, con domicilio eletto presso Studio Legale Chiomenti, in Roma, via XXIV Maggio, n. 43;
Delta Petroli S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Scanzano, con domicilio eletto presso Studio Legale Chiomenti, in Roma, via XXIV Maggio, n. 43;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avvocati
Vittorio Triggiani, Tiziana Colelli, con domicilio eletto presso Anna Lagonegro
in Roma, via Boezio, n. 92;
nei confronti di
Comitato Cittadino Minervino Sana;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n.
01389/2012, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dalla Regione
Puglia sull'istanza di valutazione di impatto ambientale per l'esercizio di una
piattaforma destinata al trattamento, valorizzazione e stoccaggio di rifiuti
speciali non pericolosi nel comune di Minervino Murge.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione
Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15
ottobre 2013 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti
l’avvocato F. Scanzano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
1. Considerato che l’odierno appellante proponeva
ricorso ex art. 117 c.p.a. dinanzi al TAR per la Puglia per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza di
valutazione di impatto ambientale per l’esercizio di una piattaforma destinata
al trattamento, valorizzazione e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi
nel Comune di Minervino Murge e per la condanna al risarcimento del danno.
2. Rilevato che il primo Giudice dichiarava
l’improcedibilità della domanda volta all’accertamento dell’illegittimità del
silenzio per effetto dell’atto di preavviso di diniego (in data 12 marzo 2012)
e della successiva richiesta di integrazione documentale (in data 3 maggio
2012), disponendo la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario per la
trattazione della connessa domanda di risarcimento del danno.
3. Considerato che l’appellante nell’atto di gravame
si duole della pronuncia del Tribunale in quanto il procedimento di rilascio
della VIA deve avere una durata massima di 150 giorni dal momento del deposito
del progetto da parte del proponente, pertanto, considerata la data della
presentazione (21 ottobre 2010), lo stesso si sarebbe dovuto concludere il 21
marzo 2011. Sicché l’inadempimento della Regione sarebbe in quel momento
maturato, tanto che i successivi atti regionali: 1) il preavviso di diniego del
12 marzo 2012; 2) la richiesta di integrazione documentale del 3 maggio 2012,
non potevano produrre un effetto di proroga del termine procedimentale già
scaduto.
4. Rilevato che l’appellante sostiene che il mero
preavviso di diniego non sterilizzerebbe l’interesse alla pronuncia
giurisdizionale e, pertanto, il primo Giudice non avrebbe potuto adottare una
sentenza dichiarativa del difetto di interesse dell’originario ricorrente.
5. Considerato che in subordine, ove si aderisse
all’interpretazione offerta dal Tribunale, l’appellante chiede disporsi rinvio
pregiudiziale ex art. 267 TFUE per violazione dell’art. 41 della Carta dei
diritti fondamentali dell’UE.
6. Rilevato che a giudizio dell’originario ricorrente
l’orientamento fatto proprio dal TAR sull’interpretazione dell’art. 10 bis, l.
241/90, sarebbe lesivo degli artt. 3, 24, 111 e 113 cost., tanto da imporre una
rimessione alla Corte costituzionale.
7. Considerato che in data 4 ottobre 2013 l’appellante
depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
8. Rilevato che sussistono ex art. 74 c.p.a. i
presupposti per adottare pronuncia in forma semplificata, risultando l’odierno
appello manifestamente improcedibile in ragione della dichiarazione
dell’appellante sopra richiamata.
9. Rilevato che la Regione Puglia si costituiva in
giudizio in data 7 ottobre 2013.
10. Valutato che ai soli fini della soccombenza
virtuale per regolare le spese del presente giudizio, va considerato che gli
atti endoprocedimentali quali quelli adottati dalla Regione non fanno venire
meno il silenzio inadempimento dell’appellata, atteso che l’obbligo, cui va
traguardata l’azione avverso il silenzio della p.a., ha per oggetto l’adozione
del provvedimento finale nel termine complessivo stabilito per quel determinato
procedimento. Sicché come già chiarito da questo Consiglio, Sez. IV, 22 giugno
2011, n. 3798: “Il preavviso di rigetto, essendo atto meramente
interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale,
non è idoneo ad assolvere all'obbligo dell'Amministrazione di concludere il
procedimento con una determinazione espressa, come sancito dall'art. 2 L. 7
agosto 1990 n. 241, sicché nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117
Cod. proc. amm. per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-rifiuto, il
giudice deve dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi con un
provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitività”.
11. Considerato, pertanto, che la soccombenza virtuale
impone di porre a carico dell’appellata le spese del presente giudizio che
vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto,
lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di
interesse.
Condanna la Regione Puglia alla rifusione delle spese
del presente grado di giudizio che liquida in euro 2000 (duemila) oltre agli
accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 15 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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