SOCIETA' PUBBLICHE & GIURISDIZIONE:
la revoca degli amministratori
di una società partecipata
da parte del socio pubblico
(Cass. Civ., Sez. Un.,
ordinanza 23 gennaio 2015, n. 1237)
Massima
1. La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici (Comune, Provincia, etc.) ne posseggano le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista, dato che tale società, quale persona giuridica privata, opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico: il rapporto tra la società e l'ente locale è di assoluta autonomia, sicché non è consentito al Comune incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali.
Invero, la legge non prevede alcuna apprezzabile deviazione, rispetto alla comune disciplina privatistica delle società di capitali, per le società miste incaricate della gestione di servizi pubblici istituiti dall'ente locale.
La posizione del Comune all'interno della società è unicamente quella di socio di maggioranza, derivante dalla prevalenza del capitale da esso conferito; e soltanto in tale veste l'ente pubblico potrà influire sul funzionamento della società .... avvalendosi non già dei poteri pubblicistici che non gli spettano, ma dei soli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società (v. art. 2459 c.c.).
2. L'art. 2458 c.c. prevede che se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazione in una società, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci, disponendo anche che gli amministratori o sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
La facoltà attribuita all'ente pubblico dal citato art. 2458 c.c. è, quindi, sostitutiva della generale competenza dell'assemblea ordinaria, trovando la sua giustificazione nella peculiarità di quella tipologia di soci, e deve essere qualificata estrinsecazione non di un potere pubblico, ma essenzialmente di una potestà di diritto privato, in quanto espressiva di una potestà attinente ad una situazione giuridica societaria, restando esclusa qualsiasi sua valenza amministrativa.
3. Dalla configurazione dell'atto di revoca come espressione di una facoltà inerente la qualità di socio e, quindi, come manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, deriva la esclusione della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
Si è, inoltre, in presenza di un diritto soggettivo e non certo di un interesse legittimo.
4. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e, segnatamente, della clausola normativa ermeneutica generale di cui al menzionato D.L. n. 95 del 2012, art. 4, comma 13, quarto periodo, - non v'è dubbio che la controversia nella specie promossa da G. P. e da M.S. contro la Provincia di Belluno e nei confronti della s.p.a. Dolomiti Bus, nonchè di B.M. e O.F. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sia invece da attribuire alla cognizione del Giudice ordinario territorialmente competente, e che in particolare, per quanto attiene alla nomina ed alla revoca degli amministratori di una S.p.A. partecipata interamente da una Provincia e da un Comune, lo Statuto sociale, qualora richiami espressamente l'art. 2449 c.c., riproducendo sostanzialmente e senza deroga alcuna la disciplina codicistica, dimostra sia che la fonte esclusiva di tale disciplina è costituita da un atto tipico espressivo di autonomia privata, sia che anche i predetti soci pubblici, titolari di dette partecipazioni azionarie, "si assoggettano alla legge della società per azioni", uti sodi e jure privatorum appunto, e non jure imperii.
Ordinanza per esteso
INTESTAZIONE
EPIGRAFE
ORDINANZA
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che, con ricorso del 22
dicembre 2011, B.M. ha proposto istanza di regolamento di giurisdizione, nei
confronti di G.P. e di M.S., della Provincia di Belluno, della s.p.a. Dolomiti
Bus e di O.F.;
che tale istanza di regolamento
di giurisdizione è proposta in riferimento al giudizio, promosso dai Signori G.
e M. contro la Provincia di Belluno e nei confronti della s.p.a. Dolomiti Bus,
nonchè dei Signori B. ed O. con ricorso del 16 dicembre 2011 e pendente dinanzi
al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (r.g. n. 2173 del 2011);
che in questo giudizio i Signori
G. e M. hanno chiesto al T.a.r. adito - previa sospensione degli atti impugnati
e reintegrazione dei ricorrenti nelle rispettive cariche di presidente e di
membro del consiglio di amministrazione della s.p.a. Dolomiti Bus -: "di
annullare gli atti impugnati, e cioè del decreto del Presidente della Provincia
di Belluno 20.10.2011 n. 101 ...., avente ad oggetto: revoca dell'ing. G.P. e
del Sig. M. S. dalle funzioni rispettivamente di Presidente e membro semplice
del Consiglio di Amministrazione .... della società partecipata Dolomiti Bus
S.p.a.; - del decreto del Presidente della Provincia di Belluno 28.10.2011 n. 104,
avente ad oggetto: nomina del Dott. B. M. e del Dott. O.F. rispettivamente alla
carica di Presidente e membro del C. d. A. .... di Dolomiti Bus S.p.a., in
sostituzione dei membri revocati; - di ogni altro atto presupposto, connesso o
conseguente"; nonchè di condannare la Provincia di Belluno "ex art.
34, comma 1, lett. c), c.p.a., ad adottare, in via immediata, gli atti
necessari alla reintegrazione dei ricorrenti negli uffici di Presidente e
consigliere del C. d. A. .... della società Dolomiti Bus; ex art. 30, comma 2,
c.p.a. a risarcire i danni subiti e subendi dai ricorrenti a causa
dell'illegittimo esercizio di attività amministrativa, con rivalutazione
monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate di anno in anno,
dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo";
che l'odierno ricorrente B.M.
riferisce che:
a) i Signori G. e M., con
decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 58 del 2 dicembre 2009, ai
sensi dell'art. 21 dello Statuto, sono stati nominati, rispettivamente, presidente
e consigliere del consiglio di amministrazione della s.p.a. Dolomiti Bus,
società a partecipazione mista pubblica e privata (Provincia di Belluno, Comune
di Belluno, s.r.l. R. A. T. P. DEV Italia), avente ad oggetto il trasporto
pubblico automobilistico ed attività connesse;
b) con il su menzionato decreto
del Presidente della Provincia di Belluno n. 101 del 2011, i Signori G. e M.
sono stati revocati dall'incarico ai sensi del combinato disposto dell'art.
2449 c.c., richiamato dall'art. 21 dello Statuto sociale, "essendo venuto
meno il rapporto di fiducia con la Provincia, non essendosi essi attenuti alle
direttive di voto della Soda Provincia in sede di Assemblea";
c) con il successivo su
menzionato decreto n. 104 del 2011 il Presidente della Provincia di Belluno ha
nominato, in sostituzione dei membri revocati, i Signori B. ed O., il primo con
funzioni di presidente del c.d.a.;
d) con i motivi di impugnazione
dinanzi al T. a. r. per il Veneto, i Signori G. e M. hanno dedotto: 1)
"Violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 8, e, in combinato
disposto, degli art. 2449 c.c., comma 2, artt. 2380 bis, 2392, 2394 e 2395
c.c..
Eccesso di potere per sviamento,
carenza e contraddittorietà della motivazione ...., essendo quella di revoca di
amministratori di società partecipate da enti pubblici espressione di un potere
pubblico"; 2) "Violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma
8, della delibera del Consiglio Provinciale di Belluno n. 40 del 9.07.2009.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposto necessario,
nonchè per carenza di motivazione", non essendo state motivate nel
provvedimento di revoca le ragioni dell'adozione di tale misura; 3)
"Violazione della L. n. 241 del 1990, art. 7, e del correlativo principio
del giusto procedimento", non essendo stata data comunicazione di avvio
del procedimento, con conseguente violazione del diritto di difesa; 4)
"Violazione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 4, commi 19 e 20,
convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148", essendo il B. incompatibile,
in forza di tali disposizioni, a ricoprire la carica affidatagli di presidente
della Società Dolomiti Bus;
che, tanto riferito, il
ricorrente B.M. chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite, voglia
"dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario a giudicare della
causa";
che, al riguardo, il ricorrente
sostiene che, nella specie, il potere di nomina e di revoca degli
amministratori è previsto per il Comune e per la Provincia di Belluno dall'art.
21 dello Statuto sociale della s.p.a. Dolomiti Bus, che richiama esplicitamente
l'art. 2449 c.c., sicchè l'esercizio di tale potere deve intendersi attribuito
a detti Enti pubblici esclusivamente in ragione della loro qualità di soci
della Società partecipata e non come espressione di un potere di natura
pubblicistica a tutela e cura di interessi generali della comunità locale
(viene richiamata la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n.
7799 del 2005);
che resistono, con controricorso
illustrato da memoria, G. P. e M.S. i quali, nel chiedere che le sezioni unite
della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice
amministrativo, sostengono, tra l'altro, che "non è l'inserimento del
potere previsto ex art. 2449 c.c., nello statuto societario a connotarlo come
diritto potestativo negoziale, ma, attraverso l'art. 2449 c.c., si consente al
socio pubblico, mediante modifica statutaria, di assoggettare alcuni aspetti
dell'organizzazione interna delle S.p.a. a partecipazione mista (segnatamente,
la nomina e la revoca di un certo numero di amministratori e sindaci) al suo
potere unilaterale, espressivo di pubblica funzione, consistente nel garantire
il rispetto, da parte dei nominati, degli indirizzi fissati dall'organo
politico dell'Ente locale, al fine di assicurare continuità e coerenza di
strategie, programmi ed azione tra Ente pubblico affidante e i società privata
affidataria del pubblico servizio", con la conseguenza che "l'art.
2449, non muta la natura autoritativa del potere attribuito al Sindaco ed al
Presidente della Provincia dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 8, ma ne
integra una sorta di presupposto legale di operatività";
che la Provincia di Belluno, la
s.p.a. Dolomiti Bus e O. F., benchè ritualmente intimati, non si sono
costituiti nè hanno svolto attività difensiva;
che il Procuratore generale ha
concluso, chiedendo che le sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino
la giurisdizione del giudice ordinario;
che, all'esito dell'adunanza in
Camera di consiglio del 6 novembre 2012, il Collegio, con ordinanza
interlocutoria n. 297/13 del 9 gennaio 2013, ha rinviato il ricorso a nuovo
ruolo, ritenendo preliminarmente "opportuno acquisire dall'Ufficio del
Massimario e del Ruolo di questa Corte una relazione che approfondisca: 1) il
completo quadro normativo di riferimento - anche se non strettamente
applicabile alla fattispecie ratione temporis (come, ad esempio, almeno in
prima approssimazione, la D.L. 15 marzo 2012, n. 21, art. 3, convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, art. 1, comma 1) -
concernente la disciplina delle società di servizi pubblici a partecipazione
totalitaria di enti pubblici o a partecipazione mista pubblico-privato: in
particolare, la disciplina dei servizi pubblici locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, art. 113 e ss., e successive modificazioni, in relazione allo
stesso D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 8; 2) la vicenda normativa
dell'art. 2449 c.c., ed i suoi rapporti con le disposizioni del D.Lgs. n. 267
del 2000; 3) la natura ed i caratteri dei rapporti che si istituiscono tra
l'ente pubblico ed amministratori e sindaci nominati; 4) la natura ed i
caratteri dei poteri di nomina e di revoca di amministratori e sindaci da parte
dell'ente pubblico: in particolare, l'esercizio del potere di revoca e la sua
motivazione;
5) l'analisi della
giurisprudenza - comunitaria, costituzionale, ordinaria ed amministrativa - e
della dottrina in tema di nomina e di revoca di amministratori e sindaci,
segnatamente sotto il profilo della giurisdizione a conoscere le eventuali
controversie in materia").
che è stata acquisita la
relazione n. 95/2013 del 4 giugno 2013 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo;
che G.P. e M.S. hanno depositato
ulteriore memoria;
che il Procuratore generale ha
concluso, chiedendo che le sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino
la giurisdizione del giudice ordinario.
Considerato che deve dichiararsi
la giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere la controversia, promossa
dai Signori G. P. e M.S. contro la Provincia di Belluno e nei confronti della
s.p.a. Dolomiti Bus, nonchè dei Signori B. M. e O.F. con ricorso del 16
dicembre 2011 e pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il
Veneto (r.g. n. 2173 del 2011);
che la fattispecie sottostante
al presente ricorso - quale emerge dall'esame diretto degli atti di causa - sta
in ciò:
a) che il Presidente della
Provincia di Belluno pro tempore, con decreto n. 101 del 20 ottobre 2011, ha
revocato, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 8, (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), G.P. e M. S., in
precedenza dallo stesso nominati, dalle cariche, rispettivamente, di presidente
e di membro del consiglio di amministrazione della s.p.a. Dolomiti Bus, società
a partecipazione mista pubblica e privata (le cui azioni sono possedute, per il
49,90 per cento, dalla Provincia di Belluno, per il 10,60 per cento, dal Comune
di Belluno, e per il restante 39,50 per cento, dalla s.r.l. R. A. T. P. DEV
Italia), avente ad oggetto il trasporto pubblico automobilistico ed attività
connesse;
b) che detta revoca è stata
motivata con i rilievi che, sulla deliberazione del consiglio di
amministrazione della s.p.a. Dolomiti Bus avente ad oggetto la proposta di
cessione delle azioni della s.p.a. ATVO possedute dalla Società, i predetti
rappresentanti della Provincia, nonostante l'avviso contrario alla cessione
espresso dalla stessa Provincia, avevano votato a favore, e che "tale
comportamento è contrario alle direttive di voto fornite dal Socio Provincia in
sede di Assemblea e manifesta, pertanto, il venir meno del rapporto fiduciario
che deve sempre sussistere tra il vertice dell'Amministrazione e i suoi
rappresentanti in Società, Enti, Aziende e Istituzioni";
che - a fronte delle conclusioni
formulate dai ricorrenti e dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata
dalla Provincia di Belluno e dal Sig. B.M., nonchè del ricorso in esame nel
giudizio a quo - la questione di giurisdizione, sottoposta per la prima volta a
queste Sezioni Unite, consiste nello stabilire se la controversia, avente ad
oggetto l'impugnazione del provvedimento di revoca dei rappresentanti della
provincia presso una società per azioni partecipata parzialmente dalla stessa
provincia - disposta dal presidente pro tempore della provincia, ai sensi del
citato D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 8, - e le conseguenti domande di
tutela reale (reintegrazione) e risarcitoria siano attribuite alla cognizione
del Giudice ordinario oppure del Giudice amministrativo;
che, in prima approssimazione e
con più stretto riferimento alla fattispecie, l'essenziale e rilevante quadro
normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni: a) l'art. 4
dello statuto della s.p.a. Dolomiti Bus (adottato con atto pubblico del 5 maggio
2011, per notaio de Ciutiis di Belluno, rep. n. 1728, racc. n. 1136) prevede:
"La Società ha per oggetto la gestione del trasporto pubblico
automobilistico e l'attività di Impresa Ferroviaria passeggeri e merci ed ogni
altra attività connessa a tali servizi, nonchè l'attività di officina
meccanica, riparazione ed allestimenti di autoveicoli, di veicoli industriali e
ferroviari, montaggio installazione di accessori per veicoli in genere,
soccorso stradale, ed ogni attività accessoria, ivi compresi le attività di
analisi, prove e revisioni tecniche su veicoli stradali, ferroviari ed
agricoli, anche finalizzati al rilascio di documentazione tecnica, informativa
e relative certificazioni, sia per Enti che per privati.
La Società ha altresì per
oggetto sociale lo studio, la progettazione, la realizzazione, la vendita,
l'intermediazione e la gestione di sistemi innovativi o non convenzionali per
il trasporto di persone e di merci o comunque attinenti alla mobilità
convenzionale ed innovativa in genere, nonchè la gestione, la produzione, la
vendita e l'intermediazione di servizi commerciali, turistici e di noleggio con
o senza conducente. La Società potrà estendere l'oggetto ad ulteriori attività
multiservizi, incluse l'attività di prestazione di servizi alle persone e
servizio di ricerca, studio, progettazione e costruzione con particolare
riferimento alle infrastrutture e alla mobilità, purchè connessi e strumentali
al perseguimento dell'oggetto sociale primario e prevalente ed a qualsiasi
altra attività che abbia attinenza allo scopo sociale e che consenta lo
sviluppo delle iniziative della stessa. La Società potrà compiere inoltre tutte
le inerenti operazioni industriali, commerciali, finanziarie e quante altre
fossero necessarie, istituire sedi secondarie e recapiti, partecipazioni in
associazioni, società ed altri enti anche a carattere consorziale, aventi scopi
affini o comunque connessi al proprio, al fine di una comune organizzazione
interessante, in particolare, l'incremento turistico ed il miglioramento dei servizi
compresi quelli riguardanti i flussi di pendolarità degli studenti e dei
lavoratori"; b) l'art. 21 dello stesso statuto della s.p.a.
Dolomiti Bus - dopo aver
previsto, al primo comma, che "La società è amministrata da un Consiglio
di amministrazione composto da cinque membri" -, per quanto in questa sede
rileva, dispone: "Il Comune di Belluno e la Provincia di Belluno, quali
Soci Pubblici, ai sensi dell'art. 2449 c.c., hanno il diritto di procedere alla
nomina diretta degli amministratori proporzionalmente alla propria
partecipazione al capitale, con arrotondamento all'unità superiore, sino al
massimo complessivo pari a tre, di cui uno, da essi stessi nominato, con
funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione. .... Gli
amministratori nominati ex art. 2449 c.c., dai Soci Pubblici non possono
assumere la carica di amministratore delegato e possono essere revocati
esclusivamente dai soggetti che li hanno nominati, cui compete altresì la
sostituzione qualora nel corso dell'esercizio vengano meno per qualsiasi causa
...." (commi 2 4); c) l'art. 2449 c.c. (che reca la rubrica: "Società
con la partecipazione dello Stato o di enti pubblici") - nel testo
sostituito dalla L. 25 febbraio 2008, n. 34, art. 13, comma 1, (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità Europee - Legge comunitaria 2007) - prevede: che, "Se lo Stato o
gli enti pubblici hanno partecipazione in una società per azioni che non fa
ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la
facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti
del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale
sociale" (primo comma); e che "Gli amministratori e i sindaci, o i
componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma
possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i
diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. ...." (secondo
comma);
d) il citato D.Lgs. n. 267 del
2000, art. 42, comma 2, lett. m), secondo cui: "Il consiglio comunale o
provinciale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: .... m)
definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti
del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonchè nomina dei
rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla legge"; e) l'art. 50 (che reca la rubrica
"Competenze del sindaco e del presidente della provincia"), stesso D.Lgs.
n. 267 del 2000, comma 8, stabilisce che, "Sulla base degli indirizzi
stabiliti dal consiglio, il sindaco e il presidente della provincia provvedono
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e
della provincia presso enti, aziende e istituzioni";
che, più in generale e con
specifico riferimento alla questione di giurisdizione in esame, rilevano
astrattamente, ratione temporis - nel senso dell'eventuale attribuzione della
controversia de qua al Giudice amministrativo - alcune disposizioni del codice
del processo amministrativo (approvato con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e
successive modificazioni ed integrazioni): a) l'art. 7, comma 1, primo periodo,
secondo cui: "1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le
controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle
particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti
l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti
provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente
all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche
amministrazioni"; b) l'art. 133, comma 1, lett. c), secondo cui: "1.
Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: ....
c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di
pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri
corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione
o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero
ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e
controllo nei confronti del gestore, nonchè afferenti alla vigilanza sul
credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico,
ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità";
c) l'art. 133, comma 1, lett.
z-quinquies), lettera aggiunta dal D.L. 15 marzo 2012, n. 21, art. 3, comma 7,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, art. 1,
comma 1, secondo cui: "1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: .... z- quinquies)
le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle
attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni";
che, invece, rileva
concretamente e in modo decisivo - come si vedrà -, per la soluzione della
presente questione di giurisdizione nel senso dell'affermata attribuzione della
controversia de qua al Giudice ordinario, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 4
(che reca la rubrica: "Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di società pubbliche"), comma 13, quarto periodo,
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini, nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7
agosto 2012, n. 135, art. 1, comma 1, secondo cui: "13. .... Le
disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere
speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si
interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo
deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in
materia di società di capitali";
che queste Sezioni Unite, con la
sentenza n. 7799 del 2005 - in una fattispecie parzialmente analoga alla
presente, in cui alcuni consiglieri di amministrazione di una società a
capitale interamente posseduto da un comune avevano impugnato le deliberazioni
della giunta comunale con le quali era stata disposta la svalutazione della
stessa società e la revoca degli amministratori -, hanno enunciato il principio
di diritto, per il quale la società per azioni con partecipazione pubblica non
muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perchè il Comune ne possegga,
in tutto o in parte, le azioni, in quanto il rapporto tra società ed ente
locale è di assoluta autonomia, al comune non essendo consentito incidere
unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della
società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali,
ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da
esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della
società, con la conseguenza che è attribuita alla giurisdizione del giudice
ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento di
provvedimenti comunali di non approvazione del bilancio e conseguente revoca
degli amministratori di società per azioni di cui il Comune sia unico socio,
costituendo gli atti impugnati espressione non di potestà amministrativa ma dei
poteri conferiti al comune dagli artt. 2383, 2458 e 2459 c.c., (nei testi
all'epoca vigenti, anteriori alla riforma di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.
6), nella specie trasfusi nello statuto della società per azioni, e quindi
manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, di tal che la
posizione soggettiva degli amministratori revocati - che non svolgono nè
esercitano un pubblico servizio - è configurabile in termini di diritto
soggettivo, dovendo inoltre escludersi la riconducibilità di detta controversia
al novero di quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, novellato dalla L. 21
luglio 2000, n. 205, art. 7;
che, in particolare, nella
motivazione di tale pronuncia è, tra l'altro, affermato: 1) ".... come è
stato già sottolineato da questa Corte (Cass. Sez. Un. 6.5.1995, n. 4989;
6.6.1997, n. 5085;
26.8.1998, n. 8454) la società
per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di
diritto privato solo perchè lo Stato o gli enti pubblici (Comune, Provincia,
etc.) ne posseggano le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo
alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista, dato che tale
società, quale persona giuridica privata, opera nell'esercizio della propria
autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico: il rapporto
tra la società e l'ente locale è di assoluta autonomia, sicchè non è consentito
al Comune incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e
sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri
autoritativi o discrezionali. Invero, la legge non prevede alcuna apprezzabile
deviazione, rispetto alla comune disciplina privatistica delle società di
capitali, per le società miste incaricate della gestione di servizi pubblici
istituiti dall'ente locale .... La posizione del Comune all'interno della
società è unicamente quella di socio di maggioranza, derivante dalla prevalenza
del capitale da esso conferito; e soltanto in tale veste l'ente pubblico potrà
influire sul funzionamento della società .... avvalendosi non già dei poteri
pubblicistici che non gli spettano, ma dei soli strumenti previsti dal diritto
societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli
organi della società (v. art. 2459 c.c.)" (n. 4.1. dei Motivi della
decisione); 2) ".... la controversia non rientra neppure nella
giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, atteso che,
come sopra detto, la situazione giuridica di cui si chiede la tutela ha natura
di diritto soggettivo e non certo di interesse legittimo. .... L'art. 2458
c.c., come ricordato, prevede che se lo Stato o gli enti pubblici hanno
partecipazione in una società, l'atto costitutivo può ad essi conferire la
facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci, disponendo anche che
gli amministratori o sindaci nominati a norma del comma precedente possono
essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
.... La facoltà attribuita
all'ente pubblico dal citato art. 2458 c.c. è, quindi, sostitutiva della
generale competenza dell'assemblea ordinaria, trovando la sua giustificazione
nella peculiarità di quella tipologia di soci, e deve essere qualificata
estrinsecazione non di un potere pubblico, ma essenzialmente di una potestà di
diritto privato, in quanto espressiva di una potestà attinente ad una
situazione giuridica societaria, restando esclusa qualsiasi sua valenza
amministrativa.
.... Dalla configurazione
dell'atto di revoca come espressione di una facoltà inerente la qualità di
socio e, quindi, come manifestazione di una volontà essenzialmente
privatistica, deriva la esclusione della giurisdizione generale di legittimità
del giudice amministrativo" (nn. da 8. a 8.3. dei Motivi della decisione);
che, sulla base della natura
privatistica della società partecipata dall'ente pubblico, affermata con tale
decisione, queste Sezioni Unite, ad esempio: - hanno attribuito alla
giurisdizione del Giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad
oggetto la domanda proposta da alcuni dei soci privati di una società mista
costituita con la partecipazione di un Comune per ottenere la dichiarazione
d'illegittimità dell'accordo intervenuto tra l'ente pubblico ed un altro socio
privato, con cui quest'ultimo si sia accollato l'obbligo del primo di versare i
tre decimi di un aumento di capitale da esso sottoscritto, nelle more
dell'ottenimento da parte del Comune di un finanziamento della Cassa Depositi e
Prestiti, trattandosi di una normale controversia di tipo civile-societario,
che non attiene all'esercizio di un pubblico potere, non essendo consentito
all'amministrazione comunale d'incidere unilateralmente sullo svolgimento dei
rapporti sociali e sull'attività della società mediante i propri poteri
autoritativi e discrezionali, ma soltanto di avvalersi degli strumenti previsti
dal diritto societario (ordinanza n. 17287 del 2006); - hanno ribadito che il
principio secondo il quale le controversie tra privati non possono essere
assoggettate alla giurisdizione del giudice amministrativo trova applicazione
anche nell'ipotesi in cui una delle parti sia una società a responsabilità
limitata a partecipazione comunale, in quanto tale partecipazione non muta la
natura di soggetto privato della società e il rapporto di assoluta autonomia
con l'ente territoriale, non essendo consentito al soggetto pubblico di
incidere unilateralmente sullo svolgimento dell'attività della società mediante
l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo di avvalersi degli
ordinari strumenti privatistici previsti dal diritto societario, da esercitare
a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società
(sentenza n. 392 del 2011);
che, inoltre, questa Corte ha
affermato la fallibilità della società a capitale misto pubblico-privato
incaricata della gestione di servizi pubblici istituiti dall'ente locale,
enunciando il principio per cui una società per azioni, il cui statuto non
evidenzi poteri speciali di influenza ed ingerenza, ulteriori rispetto agli
strumenti previsti dal diritto societario, dell'azionista pubblico, ed il cui
oggetto sociale non contempli attività di interesse pubblico da esercitarsi in
forma prevalente, comprendendo, invece, attività di impresa pacificamente
esercitabili da società di diritto privato, non perde la propria qualità di
soggetto privato - e, quindi, ove ne sussistano i presupposti, di imprenditore
commerciale fallibile - per il fatto che essa, partecipata da un comune, svolga
anche funzioni amministrative e fiscali di competenza di quest'ultimo (in
applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la sentenza che aveva
attribuito la qualità di impresa commerciale ad una società mista, nel cui
oggetto sociale erano ricomprese, tra l'altro, attività quali la realizzazione
di parcheggi, la gestione di servizi portuali, turistici e di trasporto, la
gestione di mense, l'effettuazione di lavori di manutenzione e giardinaggio, a
tale qualificazione non ostando la riscossione, da parte della stessa società,
di una tariffa per il servizio svolto) (cfr., la sentenza n. 21991 del 2012,
nonchè, in senso sostanzialmente conforme, la sentenza n. 22209 del 2013);
che peraltro, nella prospettiva
di una più articolata sistemazione del riparto di giurisdizione, queste Sezioni
unite hanno affermato: - che spettano alla giurisdizione esclusiva del Giudice
amministrativo le controversie aventi ad oggetto l'attività unilaterale
"prodromica" alla vicenda societaria, considerata dal legislatore di
natura pubblicistica, con cui un ente pubblico delibera di costituire una
società (provvedendo anche alla scelta del socio), o di parteciparvi, o di
procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima, o di
interferire, nei casi previsti dalla legge, nella vita della stessa società,
mentre sono attribuite alla giurisdizione del Giudice ordinario le controversie
aventi ad oggetto gli atti societari "a valle" della scelta di fondo
di utilizzazione del modello societario, le quali restano interamente soggette
alle regole del diritto commerciale proprie del modello recepito, dal contratto
di costituzione della società alla successiva attività della compagine
societaria partecipata con cui l'ente esercita, dal punto di vista soggettivo e
oggettivo, le facoltà proprie del socio (azionista), fino al suo scioglimento;
- che, nell'ambito di quest'ultima categoria, rientrano le controversie volte
ad accertare l'intero spettro delle patologie e inefficacie negoziali, siano
esse inerenti alla struttura del contratto sociale, ovvero estranee e/o alla
stessa sopravvenute e derivanti da irregolarità-illegittimità del procedimento
amministrativo "a monte", perciò comprendenti le fattispecie sia di
radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica (o di vizi che ne
inficino singoli atti), sia di successiva mancanza legale provocata
dall'annullamento del provvedimento di aggiudicazione, ivi compresi i profili
di illegittimità degli atti consequenziali compiuti dalla società già
istituita, i quali costituiscono espressione non di potestà amministrativa,
bensì del sistema della invalidità-inefficacia del contratto sociale che
postula una verifica, da parte del giudice ordinario, di conformità alla
normativa positiva delle regole in base alle quali l'atto negoziale è sorto
ovvero è destinato a produrre i suoi effetti tipici (sentenza n. 30167 del
2011; in senso conforme, l'ordinanza 21588 del 2013; cfr. anche, in senso
sostanzialmente conforme, la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato, 3 giugno 2011, n. 10);
che - anche alla luce del quadro
normativo di riferimento e dei menzionati precedenti giurisprudenziali, ed in
continuità con l'ormai consolidato orientamento di queste Sezioni Unite
inaugurato con la citata pronuncia n. 7799 del 2005 - concorrono alla
dichiarazione della giurisdizione del Giudice ordinario nella fattispecie in
esame le seguenti ulteriori considerazioni: a) già la Relazione al codice
civile del 1942, nell'illustrare la disciplina delle società partecipate dallo
Stato, affermava: ".... in questi casi, è lo Stato medesimo che si
assoggetta alla legge della società per azioni, per assicurare alla propria
gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici; la
disciplina comune della società per azioni deve, pertanto, applicarsi anche
alle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, senza
eccezioni, in quanto norme speciali non dispongano diversamente" (n. 998);
b) l'art. 2449 c.c. - nella formulazione vigente consolidatasi, come già
rilevato, nel 2008, anche a seguito della nota sentenza della Corte di
giustizia UE (Prima Sezione) 6 dicembre 2007 (nei procedimenti riuniti nn.
C-463/04 e C-464/04, Federconsumatori e AEM e. Comune di Milano) - individua
nello statuto, cioè in un atto fondamentale della società di natura negoziale
(art. 2328 c.c., comma 3), la fonte esclusiva dell'attribuzione allo Stato o
all'ente pubblico della facoltà di nomina di amministratori in numero
proporzionale alla propria partecipazione al capitale sociale, ed esprime i
principi sia della irrilevanza personale del socio di capitali, sia della
parità di status di tutti gli amministratori, indipendentemente dalla nomina
dell'assemblea o dell'ente pubblico titolare della partecipazione ("Essi hanno
i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea"), sia - in
definitiva - della perfetta autonomia della società, dei suoi organi e del suo
funzionamento secondo la propria "legge" rispetto alle vicende della
sua formazione e della partecipazione ad essa, mentre l'attribuzione esclusiva
all'ente pubblico del potere di revoca degli amministratori dallo stesso
nominati ("Gli amministratori e i sindaci, o i componenti del consiglio di
sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto
dagli enti che li hanno nominati") ha l'unica finalità di impedire la
totale frustrazione della designazione effettuata, secondo statuto, dall'ente
pubblico - ufi socius, non jure imperii - e degli interessi di natura pubblica
ad essa sottesi; c) secondo l'ormai consolidato orientamento di queste Sezioni
Unite (cfr. la menzionata sentenza n. 30167 del 2011 e le successive conformi),
la nomina e la revoca degli amministratori da parte dell'ente pubblico debbono
essere ascritte agli atti societari "a valle" della scelta di fondo
di utilizzazione del modello societario e restano perciò interamente
assoggettate alle regole del diritto commerciale proprie del modello recepito;
d) qualsiasi dubbio circa l'inquadramento "privatistico" delle società
con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, la cui specifica disciplina
sia contenuta esclusivamente o prevalentemente nello statuto sociale - quindi,
qualsiasi dubbio circa l'attribuzione della giurisdizione a conoscere le
relative controversie al Giudice ordinario o al Giudice amministrativo -, deve
essere oggi risolto alla luce del su menzionato D.L. n. 95 del 2012, art. 4,
comma 13, quarto periodo, secondo cui "Le disposizioni del presente
articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di
società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso
che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica
comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali":
tale norma infatti - ancorchè introdotta in un provvedimento legislativo volto
specificamente al contenimento della spesa pubblica (cosiddetta spending
review) - ha natura esplicitamente interpretativa e come tale efficacia
retroattiva, si caratterizza quale clausola normativa ermeneutica generale
(norma di chiusura) "salvo deroghe espresse", ed impone
all'interprete, il quale dubiti dell'interpretazione di "disposizioni,
anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale
partecipazione pubblica", di optare "comunque" per
l'applicazione della "disciplina del codice civile in materia di società
di capitali" (si noti, incidentalmente, la significativa consonanza di
tale disposizione con le illustrazioni contenute nella su ricordata Relazione
al codice civile del 1942); e) l'inquadramento "privatistico" delle
società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici è conforme con gli
orientamenti espressi sia dalla Corte di giustizia UE - che, con le sentenze
Volkswagen (sentenza 23 ottobre 2007, nella causa C-112/05) e Federconsumatori
(sentenza 6 dicembre 2007, nei procedimenti riuniti nn. C-463/04 e C-464/04),
ha ritenuto collidenti con l'art. 56 del Trattato CE disposizioni che incidano
sul principio della "parità di trattamento tra gli azionisti" -, sia
dalla Corte costituzionale che, con le sentenze n. 35 del 1992 e n. 233 del
2006 ha ricondotto al diritto privato le disposizioni sulla nomina e sulla
revoca degli amministratori ed ha sottolineato che l'intuitus personae sotteso al
rapporto di nomina degli amministratori esclude la rilevanza immediata dei
principi di cui all'art. 97 Cost., comma 2, (buon andamento ed imparzialità);
che quanto allo specifico
argomento - secondo cui l'attribuzione al Giudice ordinario della giurisdizione
sulle controversie aventi ad oggetto la revoca degli amministratori nominati
dal socio pubblico priverebbe l'amministratore revocato anche della tutela
"reale" (reintegrazione nella carica di amministratore), conseguente
al sindacato sulla legittimità del provvedimento (amministrativo) di revoca,
consentita soltanto al Giudice amministrativo (cfr. art. 30, comma 2, e art,
34, comma 1, lett. e, cod. proc. amm.), dovendo invece il Giudice ordinario
limitarsi alla tutela risarcitoria di cui all'art. 2383 c.c., comma 3, nel caso
di revoca priva di giusta causa -, può osservarsi che la parità di status tra
gli amministratori di nomina assembleare e quelli di nomina dell'ente pubblico
partecipante ("Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea"),
stabilita dall'art. 2449 c.c., comma 2, secondo periodo, implica
indefettibilmente parità di tutela, che risulterebbe vulnerata da un
trattamento differenziato più favorevole agli amministratori di nomina pubblica
per il solo fatto di tale nomina, con conseguente implicito riconoscimento di
una posizione "privilegiata" del socio pubblico rispetto ai soci
privati, in contrasto con l'affermato principio di parità di trattamento tra
gli azionisti, residuando semmai la necessità di assicurare comunque il
controllo sulla legittimità della revoca disposta dall'ente pubblico, che il
Giudice ordinario può ben esercitare proprio ai sensi del richiamato art. 2383
c.c., secondo i generali canoni della correttezza e della buona fede;
che - alla luce di tutte le considerazioni
che precedono e, segnatamente, della clausola normativa ermeneutica generale di
cui al menzionato D.L. n. 95 del 2012, art. 4, comma 13, quarto periodo, - non
v'è dubbio che la controversia nella specie promossa da G. P. e da M.S. contro
la Provincia di Belluno e nei confronti della s.p.a. Dolomiti Bus, nonchè di
B.M. e O.F. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sia
invece da attribuire alla cognizione del Giudice ordinario territorialmente
competente;
che in particolare, per quanto
attiene alla nomina ed alla revoca degli amministratori della s.p.a. Dolomiti
Bus di spettanza della Provincia di Belluno e del Comune di Belluno (possessori
di azioni, rispettivamente, nella misura del 49,90 per cento e del 10,60 per
cento), il menzionato art. 21 dello Statuto sociale, nel richiamare
espressamente l'art. 2449 c.c., riproduce sostanzialmente e senza deroga alcuna
la disciplina codicistica, il che dimostra sia che la fonte esclusiva di tale
disciplina è costituita da un atto tipico espressivo di autonomia privata, sia
che anche i predetti soci pubblici, titolari di dette partecipazioni azionarie,
"si assoggettano alla legge della società per azioni", uti sodi e
jure privatorum appunto, e non jure imperii;
che inoltre, quanto all'oggetto
sociale della s.p.a. Dolomiti Bus, è sufficiente rileggere il su riprodotto
art. 4 dello stesso Statuto sociale, per rilevare che esso non prevede attività
di interesse pubblico da esercitarsi in forma assolutamente prevalente, nè
evidenzia poteri speciali di influenza e/o di ingerenza, ulteriori rispetto
agli strumenti previsti dal diritto societario, dei predetti azionisti
pubblici;
che il tribunale ordinario
territorialmente competente, dinanzi al quale le parti sono rimesse, provvederà
anche a regolare le spese della presente fase del giudizio, tenendo conto della
sostanziale novità della questione di giurisdizione trattata.
Dichiara la giurisdizione del
Giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al tribunale competente per
territorio, che provvederà anche al regolamento delle spese della presente fase
del giudizio.
Così deciso in Roma, nella
Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 8 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 23
gennaio 2015
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