PROCEDIMENTO:
l'autotutela della
p.a.
è sempre esercizio
di un potere discrezionale
(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I
"quater"
sentenza 6 maggio 2014, n. 4714)
Massima
E' costante insegnamento
giurisprudenziale che l'autorità amministrativa non ha il dovere di rispondere
ad istanze tese a rimuovere d'ufficio un anteriore provvedimento, ancorché le
domande siano dirette ad estendere ai richiedenti orientamenti
giurisprudenziali relativi a fattispecie analoghe.
Infatti i provvedimenti di autotutela
sono manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale delle
amministrazioni pubbliche, le quali non hanno alcun obbligo di attivarlo se non
previa valutazione della sussistenza di un interesse che giustifichi la
rimozione di propri atti efficaci; valutazione di cui esse soltanto sono
titolari e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita
con provvedimento reso incontestabile in sede amministrativa, per decorso dei
termini legali di opposizione.
Ciò non contrasta con esigenze di
diritto sostanziale, perché la certezza delle situazioni giuridiche definite è
essa stessa un bene irrinunciabile posto a tutela dei cittadini.
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