venerdì 20 marzo 2015

PROCEDIMENTO: l'autotutela della p.a. è sempre esercizio di un potere discrezionale (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I "quater" sentenza 6 maggio 2014, n. 4714).



PROCEDIMENTO:
 l'autotutela della p.a. 
è sempre esercizio 
di un potere discrezionale
 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I "quater" 
sentenza 6 maggio 2014, n. 4714)






Massima

E' costante insegnamento giurisprudenziale che l'autorità amministrativa non ha il dovere di rispondere ad istanze tese a rimuovere d'ufficio un anteriore provvedimento, ancorché le domande siano dirette ad estendere ai richiedenti orientamenti giurisprudenziali relativi a fattispecie analoghe.
Infatti i provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale delle amministrazioni pubbliche, le quali non hanno alcun obbligo di attivarlo se non previa valutazione della sussistenza di un interesse che giustifichi la rimozione di propri atti efficaci; valutazione di cui esse soltanto sono titolari e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento reso incontestabile in sede amministrativa, per decorso dei termini legali di opposizione.
Ciò non contrasta con esigenze di diritto sostanziale, perché la certezza delle situazioni giuridiche definite è essa stessa un bene irrinunciabile posto a tutela dei cittadini.






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