CONCORSI PUBBLICI &
PUBBLICO IMPIEGO:
sullo scorrimento della graduatoria
(Cons. St., Sez. VI,
sentenza 9 aprile 2015, n. 1796)
Massima (di Filippo De Luca)
1. In presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la
regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello
scorrimento della medesima, in preferenza dell'indizione di un nuovo concorso.
Infatti la disciplina positiva, pur non spingendosi fino ad assegnare agli
idonei un vero e proprio diritto soggettivo all‟assunzione mediante scorrimento
della graduatoria, con correlativo obbligo cogente per l'ente, impone
all'amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo
di motivazione della propria scelta derogatoria. Questo obbligo non recede ma
è solo ridimensionato e attenuato in presenza di particolari ragioni di
opportunità che militino per una scelta organizzativa diversa dallo
scorrimento, come l‟esigenza di stabilizzare personale precario o il
sopraggiungere di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla
procedura concorsuale (es., Cons. Stato, V, 10 settembre 2012, n.4770; già Ad.
plen., 28 luglio 2011, n. 14).
2. La più recente disciplina del pubblico impiego (art.
35-ter d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, introdotto dalla l. 24
dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ), individua nello scorrimento
delle graduatorie concorsuali ancora efficaci la regola generale per la
copertura dei posti vacanti nella dotazione organica e ne rafforza il ruolo di
modalità ordinaria di provvista del personale, in relazione alla finalità
primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione
delle procedure selettive. L'indizione di un nuovo concorso è insomma
l'eccezione e richiede un'apposita motivazione, approfondita, che dia conto del
sacrificio imposto ai concorrenti già idonei e della sussistenza di preminenti
esigenze di interesse pubblico. Conseguentemente, va confermato il principio
per cui non sussiste un diritto soggettivo pieno alla assunzione degli idonei
mediante scorrimento che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e della
disponibilità di posti in organico, dovendo comunque l‟amministrazione
assumere la decisione organizzativa di procedere al reclutamento di personale
(es. Cass., lav., 21 agosto 2007, n.17780), correlata a eventuali limiti
normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte
programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e ad ulteriori altri elementi
di fatto e di diritto rilevanti.
3. E' evidente che la regola dello scorrimento della graduatoria
presuppone che vi sia identità di posti messi a concorso tra la prima e la
seconda procedura (di recente, Cons. Stato, III, 23 febbraio 2015, n.909),
salve regole speciali come per esempio quella dell'art. 13 d.P.R. 20 dicembre
1979 n.761, che attribuisce all‟amministrazione il potere di utilizzare le
graduatorie già approvate per la copertura di altro posto di primario diverso
da quello messo a concorso (Cons. Stato, V, 18 febbraio 1992, n.129). Pertanto,
in caso di rilevante differenza di contenuto sostanziale tra i posti messi a
concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure non si fa luogo
all‟utilizzazione dello scorrimento della graduatoria, per il quale pure
sussiste, nell'ordinamento, un usuale favore.
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