PROCESSO:
effetti della declaratoria d'incostituzionalità sui giudizi non ancora passati in giudicato
(T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, sent. 6 febbraio 2013 n. 160).
Massima
È pacifico che la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma
ha efficacia erga omnes e si applica non solo al giudizio nel corso del quale è
stata sollevata la questione, ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora
definiti con sentenza passata in giudicato e, sul piano sostanziale, a tutti i
rapporti non ancora esauriti.
Il giudice amministrativo ha pertanto il potere di trarre d’ufficio le
conseguenze della sentenza della Corte costituzionale che, risolvendo
l’eccezione sollevata in altro giudizio, dichiari l’incostituzionalità di una
norma (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 1999, n. 138; TAR
Puglia, Bari, sez. I, 5 gennaio 2011, n. 2).
Sentenza per esteso
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2008, proposto da:
T.R.E. S.p.a. Tozzi Renewable Energy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Papa, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Bavaro 41;
T.R.E. S.p.a. Tozzi Renewable Energy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Papa, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Bavaro 41;
contro
Comune di Sant'Agata di Puglia;
per l'annullamento
della nota prot. n. 7481 del 19/8/2008, a firma del Responsabile del
Settore “Sportello unico per l’edilizia” del Comune di Sant’Agata di Puglia,
Ing. Giovanni Zelano, pervenuta alla ricorrente in data 26/8/2008, recante
oggetto: “D.I.A. prot. n. 7128 dell’1/8/2008 - Lavori di realizzazione di una
turbina eolica inferiore ad 1 MW”, con la quale veniva comunicata la
interruzione dei termini della D.I.A. in oggetto, in attesa di formulare e
comunicare le integrazioni alla luce della Circolare Regionale dell’1/8/2008;
di ogni altro atto ad esso connesso, preordinato e/o conseguente, ancorché
non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2013 la dott.
Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore avv. Edelweiss
Poliseno, per delega dell'avv. Francesco Papa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La T.R.E. s.p.a. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale il Comune di Sant’Agata di Puglia le ha comunicato l’interruzione dei
termini della d.i.a. presentata il I agosto 2008 per la realizzazione di un
impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza inferiore ad 1 MW;
l’interruzione è stata motivata dal Comune con riferimento alla necessità di
richiedere eventuali integrazioni della documentazione prodotta alla luce della
Circolare Regionale emanata il I agosto 2008.
A sostegno dell’impugnazione la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1. violazione dell’art. 23 d.p.r. 380/2001, eccesso di potere per errata
applicazione dell’art. 20 d.p.r. 380/2001;
2. violazione dell’art. 23, comma 1, d.p.r. 380/2001, in combinato disposto
con il comma 6 dello stesso art. 23, essendo decorso il termine perentorio,
previsto per l’esercizio del potere inibitorio da parte dell’amministrazione,
di 30 giorni dalla presentazione della d.i.a.;
3. nullità e/o annullabilità del provvedimento impugnato per incompetenza
assoluta, violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. e dell’art. 21, comma 2,
l.r. 11/2001;
4. violazione dell’art. 23, comma 4, d.p.r. 380/2001;
5. eccesso di potere per violazione del principio di legalità;
6. violazione e/o errata applicazione degli artt. 22 e 23 d.p.r. 380/2001.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Sant’Agata di Puglia.
Con ordinanza n. 35 del 28 gennaio 2009 è stata respinta l’istanza
cautelare presentata con il ricorso.
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta in
decisione.
Il ricorso deve essere respinto.
La T.R.E. S.p.a. ha presentato denuncia di inizio attività per la
realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte
eolica, di potenza inferiore a 1 MW.
Come già affermato da questa Sezione (sentenza n. 75/2012) la normativa
vigente all’epoca della presentazione della denuncia (agosto 2008) può
riassumersi come segue.
L’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia era
regolata, in via generale, dall’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, il quale
tuttora prevede, ai commi 3 e 4, una disciplina generale caratterizzata da un
procedimento che si conclude con il rilascio di una autorizzazione unica. A
tale disciplina fanno eccezione determinati impianti che, se producono energia
in misura inferiore a quella indicata dalla tabella allegata allo stesso
decreto, sono sottoposti alla disciplina semplificata della denuncia di inizio
attività (così l’art. 12, comma 5); in particolare, la tabella distingue gli
impianti in base alla tipologia di fonte che utilizzano (per la fonte eolica,
la soglia massima per il ricorso alla d.i.a. è di 60 KW). Sempre l’indicato
art. 12, comma 5, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, d’intesa con la Conferenza unificata, possono essere individuate maggiori
soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione
per i quali si procede con la disciplina semplificata.
Nella Regione Puglia, l’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008
(applicabile ratione temporis alla presente controversia)
aveva invece previsto l’applicazione della disciplina della d.i.a. agli
impianti eolici di capacità di generazione fino ad 1 MW.
Come è noto, con sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2010 l’art.
27 della legge della Regione Puglia n. 1 del 2008 è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui aveva elevato la soglia di
potenza entro la quale la costruzione dell’impianto risultava subordinata a
procedure semplificate, poiché le maggiori soglie di capacità di generazione
possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la
Regione possa provvedervi autonomamente.
L’odierna ricorrente ha presentato al Comune di Sant’Agata di Puglia la
denuncia d’inizio attività avvalendosi proprio della previsione dell’art. 27
della legge regionale n. 1 del 2008 che innalzava, come detto, fino ad 1 MW la
soglia massima di potenza individuata dalla normativa statale per
l’applicabilità del regime semplificato.
La norma di legge regionale dichiarata incostituzionale costituiva la fonte
che avrebbe legittimato la costruzione e l’esercizio dell’impianto sulla base
di semplice asseverazione.
Tuttavia, per effetto della richiamata pronuncia della Corte
costituzionale, gli impianti eolici con capacità di generazione tra 60 KW ed l
MW risultano sottoposti all’ordinario regime dell’autorizzazione unica
regionale.
È pacifico che la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma
ha efficacia erga omnes e si applica non solo al giudizio nel
corso del quale è stata sollevata la questione, ma d’ufficio a tutti i giudizi
non ancora definiti con sentenza passata in giudicato e, sul piano sostanziale,
a tutti i rapporti non ancora esauriti.
Il giudice amministrativo ha pertanto il potere di trarre d’ufficio le
conseguenze della sentenza della Corte costituzionale che, risolvendo
l’eccezione sollevata in altro giudizio, dichiari l’incostituzionalità di una
norma (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 1999, n. 138; TAR
Puglia, Bari, sez. I, 5 gennaio 2011, n. 2).
Nel caso in questione, la ricorrente lamenta l’illegittima compressione del
proprio diritto a realizzare, sulla base di mera denuncia di inizio attività,
un impianto eolico di potenza lievemente inferiore ad 1 MW, in virtù di una
norma di legge regionale che è stata dichiarata incostituzionale in corso di
causa: sussiste, quindi, uno stretto rapporto tra la posizione soggettiva fatta
valere in giudizio e la norma di legge dichiarata incostituzionale.
Per quanto detto, venuta meno la stessa utilizzabilità dello strumento
della denuncia d’inizio attività, l’impugnativa non può essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura forfettaria
indicata in dispositivo, tenuto conto della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Condanna T.R.E. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, al pagamento in favore del Comune di Sant’Agata di Puglia delle
spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000 oltre i.v.a.,
c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013
con l'intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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