Massima
1. In merito alle formalità richieste dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53 per la notifica effettuata dal difensore a mezzo del servizio postale, ed in particolare nel caso in cui sia stato apposto sul registro cronologico un unico numero per le quattro spedizioni, e non un numero per ogni copia del ricorso spedita, si deve argomentare che, in primo luogo, la norma invocata richiede che ogni notificazione sia annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, e tale disposizione risulta rispettata nel caso di specie, in quanto tutte le notificazioni del ricorso effettuate sono state annotate, sebbene sotto lo stesso numero, come emerge dalla copia del registro cronologico prodotta dalla ricorrente; la norma non richiede, invece, espressamente, che ad ogni notificazione dello stesso atto sia assegnato un diverso e progressivo numero.
In secondo luogo, anche alle notificazioni effettuate dal difensore ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53 trova applicazione il principio generale di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c., in base al quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (T.A.R. Sardegna, sez. I, 26 marzo 2009, n. 363).
2. Qualora la documentazione prodotta da un concorrente sia carente solo di alcuni elementi formali, l'amministrazione non può pronunciare l'esclusione dalla procedura, ma è tenuta a richiedere al partecipante di integrare e chiarire il contenuto di un documento già presente, in ossequio all'esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma, naturalmente senza alterare la par condicio tra i concorrenti (Consiglio di Stato 31 gennaio 2012 n. 467).
L’esclusione sarebbe quindi in tal caso illegittima in quanto dovuta alla carenza di un elemento non essenziale per la valutazione delle offerte.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
1409 del 2012, proposto da:
Gentile Leonardo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mancino, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via M. Amoruso 5;
Gentile Leonardo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mancino, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via M. Amoruso 5;
contro
Comune di Acquaviva delle Fonti;
nei confronti di
Impresa Magazzile Rocco Antonio, Apulia
s.r.l., Costa Contracts s.r.l.;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Apulia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Piccinni 150;
Apulia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Piccinni 150;
per l'annullamento
delle determinazioni 9.8.2012 n. 493,
comunicata il 10.8.2012, e 24.8.2012 n. 510, comunicata il 30.8.2012, con le
quali il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Acquaviva delle Fonti
(BA) ha definitivamente aggiudicato all'Impresa Magazzile Rocco Antonio la gara
per la progettazione ed esecuzione dei lavori per il riutilizzo a fini irrigui
delle acque reflue del depuratore cittadino;
della determinazione di ammissione alla
gara dell'impresa aggiudicataria nonché delle imprese Apulia s.r.l. e Costa
Contracts s.r.l., di formazione della graduatoria e di aggiudicazione
provvisoria, nonché - ove occorra - di tutti i verbali di gara;
della nota del citato Dirigente 21.9.2012
n. prot. 18366, comunicata il 21.9.2012 e, ove occorra, del parere della
Commissione Giudicatrice ivi richiamato;
della determinazione del 27.9.2012 e della
successiva nota del 28.9.2012 n. prot. 18928;
di ogni altro presupposto, connesso e
dipendente;
e per l'accertamento
del diritto della ricorrente
all'aggiudicazione della gara e alla stipula del relativo contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
23 gennaio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori
avv.ti Nicola Mancino e Gennaro Notarnicola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Acquaviva delle Fonti, con
bando del 10 febbraio 2012, ha indetto la gara con procedura aperta per la
progettazione e l’esecuzione dei lavori per il riutilizzo a fini irrigui delle
acque reflue del depuratore cittadino; con le determinazioni del 9 agosto 2012
n. 493 e del 24 agosto 2012 n. 510 sono stati approvati i verbali della
commissione giudicatrice ed è stato definitivamente aggiudicato l’appalto
all’impresa Magazzile Rocco Antonio, collocata al primo posto nella graduatoria
finale, mentre la Gentile Leonardo s.r.l., odierna ricorrente, è risultata
classificata al quarto posto, la società Apulia s.r.l. al secondo e la Costa
Contracts al terzo.
Con lettera del 12 settembre 2012 la
ricorrente ha presentato istanza di riesame della procedura lamentando la
mancata esclusione dalla gara delle concorrenti, ma l’amministrazione, con nota
del 21 settembre 2012, ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione, dando
nuova comunicazione dell’aggiudicazione definitiva il 28 settembre 2012.
La ricorrente ha quindi impugnato i
provvedimenti di approvazione degli atti della gara, aggiudicazione definitiva
dell’appalto alla Magazzile Rocco Antonio e rigetto dell’istanza di riesame.
A sostegno del ricorso ha dedotto le
seguenti censure:
1. violazione dell’art. 4.2. e dell’art. 6
punto e.7, parte prima, del disciplinare di gara, nonché dei principi generali
che disciplinano le gare, in quanto a corredo dell’offerta temporale (relativa
alla riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori) i concorrenti
avrebbero dovuto produrre, a pena di esclusione, “un cronoprogramma di
dettaglio e le misure da adottare per l’ottimizzazione della fase di
cantierizzazione”, mentre le tre controinteressate si erano limitate ad
allegare il cronoprogramma dei lavori senza aggiungere gli altri elementi
richiesti; tale omissione comportava, ai sensi dell’art. 6 punto e.7, parte
prima del disciplinare di gara, l’esclusione in fase di ammissione delle
offerte;
2. violazione e falsa applicazione delle
norme specificate sub 1), eccesso di potere, avendo l’amministrazione
qualificato tale omissione come mera irregolarità, suscettibile di essere
sanata e regolarizzata, a fronte di una espressa previsione di esclusione.
Ha spiegato intervento ad
opponendum nel giudizio la Apulia s.r.l., eccependo l’inammissibilità
del ricorso per la nullità della notifica e chiedendo il rigetto del gravame;
non si sono costituiti il Comune intimato e le altre controinteressate.
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2013
il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente deve essere esaminata
l’eccezione di nullità della notifica del ricorso.
L’interveniente ad opponendum ha
evidenziato, al riguardo, che non sarebbero state osservate le formalità
richieste dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53 per la notifica effettuata dal
difensore a mezzo del servizio postale; in particolare sarebbe stato apposto
sul registro cronologico un unico numero per le quattro spedizioni, e non un
numero per ogni copia del ricorso spedita.
L’eccezione deve essere respinta in quanto
infondata.
In primo luogo, infatti, la norma invocata
richiede che ogni notificazione sia annotata dal notificante, giornalmente, sul
registro cronologico, e tale disposizione risulta rispettata nel caso di
specie, in quanto tutte le notificazioni del ricorso effettuate sono state
annotate, sebbene sotto lo stesso numero, come emerge dalla copia del registro
cronologico prodotta dalla ricorrente; la norma non richiede, invece,
espressamente, che ad ogni notificazione dello stesso atto sia assegnato un
diverso e progressivo numero.
In secondo luogo, anche alle notificazioni
effettuate dal difensore ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53 trova
applicazione il principio generale di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c., in base
al quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo
scopo a cui è destinato (T.A.R. Sardegna, sez. I, 26 marzo 2009, n. 363); nel
caso di specie dalla documentazione prodotta in giudizio, ovvero dalle
cartoline di ricevimento dei plichi, risulta provato che la notifica è giunta è
stata ricevuta dai destinatari, di tal che la violazione contestata non ha
inciso sul buon esito della notifica.
Nel merito il ricorso deve essere respinto
in quanto infondato.
La ricorrente ha lamentato la mancata
esclusione delle controinteressate evidenziando che l’offerta temporale dalle
stesse presentata non era corredata da tutti gli elementi previsti dall’art.
4.2 del disciplinare di gara, richiamato dalla comminatoria di esclusione di
cui all’art. 6 punto e.7.
L’art. 4.2 prevede che l’offerta tempo sia
redatta “mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di
esecuzione dei lavori (…) con le seguenti precisazioni: a) l’offerta può essere
redatta in calce all’offerta di prezzo di cui alla precedente lettera a), con l’unica
sottoscrizione di cui alla stessa lettera a); b) la riduzione è indicata
obbligatoriamente in cifre e in lettere …”.
Nel paragrafo successivo il disciplinare
prevede che l’offerta sia corredata da un cronoprogramma di dettaglio e dalle
misure da adottare per l’organizzazione della fase di cantierizzazione.
L’art. 6 e.7 del disciplinare commina poi
l’esclusione per il caso in cui il plico contenente l’offerta dei tempi per la
realizzazione dei lavori non contenga gli elementi indicati.
Nel caso di specie è pacifico che le
offerte delle controinteressate contenessero sia gli elementi di cui all’elenco
dell’art. 4.2 che il cronoprogramma dei lavori; ciò di cui viene contestata
dalla ricorrente la mancanza sono “le misure da adottare per l’organizzazione della
fase di cantierizzazione”.
Tuttavia, come evidenziato dalla
controinteressata, la specificazione delle misure di ottimizzazione della fase
di cantiere era già prescritta dal disciplinare (art. 3, lett. c)) come
contenuto dell’offerta tecnica, e in tale parte è stata collocata dalle
controinteressate, sicché sotto tale profilo l’ulteriore inserimento di tali
misure nell’offerta tempo rivestiva valore esclusivamente formale: la stessa
ricorrente, infatti, ha riportato nelle due parti dell’offerta i medesimi
elementi.
Inoltre la sanzione dell’esclusione, in
quanto riferita espressamente al difetto degli “elementi” indicati dal
disciplinare, deve essere ricollegata alle caratteristiche dell’offerta
temporale dettagliatamente richieste dalle varie lettere dell’elenco sopra
riportato (formulazione in calce all’offerta tecnica, in numeri e in lettere,
ecc.).
L’unico elemento rilevante, infatti,
secondo la disciplina di gara, per l’assegnazione del punteggio dell’offerta
tempo era proprio la riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori,
non essendo prevista alcuna specifica valutazione del cronoprogramma e delle
misure di ottimizzazione della fase di cantiere.
Tale considerazione induce, quindi, a
ritenere che l’esclusione riguardasse solo il difetto dei requisiti di cui
all’elenco dell’art. 4.2, non potendosi ritenere che un elemento ininfluente al
fine dell’assegnazione del punteggio possa comportare, ove mancante,
l’esclusione dalla procedura.
Infine, ove si accedesse a tale ultima
interpretazione, la clausola in questione si porrebbe in contrasto con il
disposto dell’art. 46 comma 1 bis d.lgs. 163/2006, secondo il
quale sono nulle le prescrizioni di esclusione ulteriori rispetto a quelle
indicate dalla norma (l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell’offerta, il difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, la
non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o
altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte, nonché gli altri casi previsti dalle disposizioni di
legge vigenti).
Infatti, qualora la documentazione prodotta
da un concorrente sia carente solo di alcuni elementi formali,
l'amministrazione non può pronunciare l'esclusione dalla procedura, ma è tenuta
a richiedere al partecipante di integrare e chiarire il contenuto di un
documento già presente, in ossequio all'esigenza di far prevalere la sostanza
sulla forma, naturalmente senza alterare la par condicio tra i
concorrenti (Consiglio di Stato 31 gennaio 2012 n. 467).
L’esclusione sarebbe quindi in tal caso
illegittima in quanto dovuta alla carenza di un elemento non essenziale per la
valutazione delle offerte.
Alla luce di tali considerazioni vanno
respinti entrambi i motivi del ricorso.
La peculiarità della questione giuridica
controversa giustifica comunque l’integrale compensazione delle spese di lite
tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di
consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario,
Estensore
|
||
|
||
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Nessun commento:
Posta un commento