T.A.R. Lazio - Roma -, Sez. III-"quater",
sent. 19 febbraio 2013 n.1868
Massima
1. Il c.
d. click day consiste, ai
sensi del D.Lgs. n. 123/98, nella chiusura anche anticipata dello sportello in
caso di esaurimento di fondi a seguito della presentazione (e acquisizione)
delle domande on line a partire dal giorno stabilito. La
procedura è congegnata dunque in modo che lo sportello sia chiuso appena
il numero delle domande pervenute sia già tale da assorbire, per suo conto,
le risorse disponibili.
1.1 Il predetto decreto individua invero tre
tipologie procedurali:
a) quella “automatica”,
b) quella “valutativa” (a graduatoria
o a sportello),
c) quella, infine, “negoziale”. Mentre la procedura automatica è
prevista (art. 4) e adottata nei casi in cui non vi sia necessità di
istruttoria per l’assegnazione del beneficio, la procedura valutativa
presuppone, al contrario, un’attività di valutazione, appunto, del progetto
presentato. Essa si attaglia, in particolare, ai “progetti o programmi organici
e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda”
(art. 5 comma 1).
1.2 Il c.d. click day non corrisponde, perciò,
a quanto il legislatore prescrive, nell’art. 5 comma 3 del ripetuto D.Lgs. n.
123/98, per la procedura a sportello.
Stabilisce infatti tale disposizione: “Nel
procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di
soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle
finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità
all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti
rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta
secondo il predetto ordine cronologico”. Come si vede, tale norma prevede
espressamente che “l’istruttoria” delle agevolazioni è ciò che deve compiersi
“secondo l’ordine di presentazione delle domande”.
Nella fattispecie concreta l’INAIL invece,
stravolgendo il modello legale del procedimento valutativo “a sportello”, ha
anticipato al momento della presentazione della domanda l’utilizzo del criterio
cronologico, introducendo un elemento anticipatamente preclusivo non previsto
dall’art. 5, comma 3, più volte citato.
In altre parole, l’INAIL ha
limitato illegittimamente l’istruttoria alle prime domande ricevute (che
avevano teoricamente esaurito i fondi da erogare) non consentendo quindi alle
imprese successive in ordine cronologico di registrazione di vedersi ammettere
all’istruttoria in caso di mancata concessione del contributo “prenotato” dalle
imprese registrate cronologicamente in posizione poziore.
2. Quanto
ai profili risarcitori,
a) anzitutto,
deve riconoscersi, sotto il profilo dell'elemento oggettivo della
responsabilità risarcitoria, come risulti sufficientemente dimostrato il
collegamento del danno lamentato con gli atti emessi dall’Amministrazione,
avuto riguardo, in particolare, alle inutili spese sopportate per la
partecipazione ad una procedura illegittima;
b) è,
quindi, evidente la sussistenza di un danno, almeno, in prima
approssimazione, sub specie di danno emergente e il nesso di
causalità tra tale danno e l'illegittimità commessa dall'amministrazione;
c) sotto
il profilo dell'elemento soggettivo, l'aver formulato l’avviso pubblico in
contrasto con l’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 123/1998 (norma di chiaro tenore
la cui applicabilità era stata prescritta dallo stesso INAIL) costituisce un
errore non scusabile e chiaramente addebitabile a titolo di colpa
all'amministrazione, stante la tassatività della disposizione disattesa;
e) con
riguardo alla quantificazione del danno, deve ritenersi, che alla parte
ricorrente spetti, in linea di massima (e salve le verifiche di cui appresso
demandate alla P.A. in sede esecutiva) il risarcimento del danno emergente
subìto per spese di partecipazione alla procedura (euro 600,00 per ciascun ricorrente
versati a favore dell’intermediario quale rimborso forfettario di spese e costo
di euro 2.500,00 per noleggio di piattaforma informatica e relativa assistenza
tecnica);
f) quanto
invece al danno per lucro cessante esso è del tutto genericamente e quindi
inammissibilmente prospettato (nemmeno risultando indicate eventuali “occasioni
mancate”), mentre quello da perdita di chance non può essere riconosciuto.
Invero, la perdita di chance - diversamente dal danno futuro, che riguarda un
pregiudizio di là da venire soggetto a ristoro purché certo ed altamente
probabile e fondato su una causa efficiente già in atto - costituisce bensì un
danno attuale che non si identifica con la perdita di un risultato utile ma con
la perdita della possibilità di conseguirlo, ma esso richiede, a tal fine, che
siano posti in essere concreti presupposti per il realizzarsi del risultato
sperato, ossia una probabilità di successo molto significativa, richiesta dalla
giurisprudenza in misura talora maggiore del 50% statisticamente valutabile
(poiché diversamente diverrebbero risarcibili anche mere possibilità di
successo non significative), con giudizio prognostico ex
ante secondo l'id quod plerumque accidit sulla base di
elementi forniti dal danneggiato.
Sentenza
INTESTAZIONE
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3083 del 2011,
proposto da:
F.lli Cuofano A & C Snc Pasticceria Svizzera,
Mondial Gomma Sas di Teresa Penta & C., L'Opera D'Arte Snc, Salerno
Ponteggi Srl, Ipla Sas di Casalino Giovanni & C., Ditta Individuale Vivoli
Giovanni, Ditta Torre di Oricchio Giuseppe, Joint Sud Srl, Manuflex di Marrandino,
Omd F.lli De Chiara Gerardo & G. Snc, Paramedical Srl, Mario Calabrese
& Figli Srl, Al Mercatone di Costantino Apicella & C. Sas, Vetreria
Santagata di Santagata Pietro, Ortokinesis Srl, Vito Casalino Srl, Legatoria
Etrusca Srl, Baia dei Delfini Srl, Telese Arredo II, La Boutique del Dolce di
Scannapieco Mario & C. Snc, Califano Service di Rufino Anna & C. Sas,
Planet Gym di Rizzo Anna Maria & C. Sas, rappresentati e difesi dagli
avv.ti Vincenzina Maio, Ciro Sammartino e Giuseppina Valiante, con domicilio
eletto presso l’Avv. Francesco Vaccaro, in Roma, via degli Scialoja, n. 3;
contro
I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro - Sede Centrale di Roma, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi La Peccerella e
Andrea Rossi, con domicilio eletto presso gli stessi, in Roma, via IV
Novembre,144;
I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale Campania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione Regionale Campania, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
nei confronti di
Sada Packaging Srl, non costituita; e nei confronti,
altresì, dei soggetti intimati a seguito di integrazione di contraddittorio
(come da notifica per pubblici proclami effettuata mediante pubblicazione in
G.U. Parte II n. 72 del 21.6.2012);
per l'annullamento
1) degli elenchi-graduatorie recanti le domande
telematiche registrate in ordine cronologico nell’ambito della procedura svolta
a livello nazionale , detta “ISI I.N.A.I.L. 2010” (per le regioni Abruzzo; Alto
Adige, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Trentino, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto), relativa all’ erogazione
degli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro – 2010, ai sensi dell'art. 11, co. 5, del d. lgs.
n. 81/2008, ed in particolare dell’elenco-graduatoria relativo alla regione
Campania, pubblicati sul portale informatico dell’I.N.A.I.L. in data 25.1.2011;
2) dei provvedimenti dell’I.N.A.I.L. Direzione
Regionale Campania con cui sono stati recepiti tali elenchi-graduatorie o con i
quali si è dato comunque impulso alla prosecuzione del procedimento per
l’erogazione dei contributi;
3) dell’avviso pubblico con cui la Direzione Regionale
dell’I.N.A.I.L. per la Campania ha indetto una procedura relativa
all’erogazione degli indicati incentivi, per il 2010, pubblicato sul sito
informatico INAIL in data 10.12.2010;
4) del Comunicato dell’I.N.A.I.L., sede centrale,
relativo all’Avviso pubblico per i predetti incentivi, per l’anno 2010,
pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 288 del 10.12.2010;
5) dei provvedimenti con cui l’I.N.A.I.L. Direzione
Centrale ha dato impulso alla procedura de qua, ed in particolare dei
provvedimenti con cui ha delineato i contenuti dell’avviso pubblico, poi
riprodotti dalle singole Direzioni Regionali negli Avvisi pubblici regionali;
6) di ogni altro atto presupposto, connesso,
conseguente, anteriore o successivo, anche se ignorato, in quanto rilevante ai
fini della tutela degli interessi dei ricorrenti;
- e per il risarcimento dei danni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
dell’I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza di questo TAR n. 1941 del 26.5.2011,
reiettiva dell’istanza cautelare;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, VI, n. 3927
del 14.9.2011, di accoglimento dell’appello cautelare avverso l’ordinanza
suddetta n. 1941/2011;
Vista l’ordinanza di questo TAR n. 3486 del 17.4.2012,
con cui è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno
20 novembre 2012 il cons. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
e DIRITTO
I. Con “Avviso pubblico per Incentivi alle imprese per
la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per
l’anno 2010”, pubblicato in G.U., serie generale, n.288 del 10/12/2010 e sul
sito dell' I.N.A.I.L., quest’ultimo Istituto ha reso nota l’indizione di una
procedura diretta alla erogazione in favore delle imprese ubicate su tutto il
territorio nazionale di contributi per il finanziamento di progetti volti a
migliorare i "livelli di salute e sicurezza sul lavoro".
L'ammontare dei fondi complessivamente stanziati,
pari, secondo l’art. 4 dell'Avviso predetto, ad Euro 60.000.000, è stato
ripartito su base regionale. Alla Regione Campania sono stati destinati Euro
5.073.347,00. L'I.N.A.I.L., Direzione Regionale Campania, ha emesso a sua
volta, sempre in data 10.12.2010, per lo stanziamento assegnatogli, “Avviso
pubblico 2010” destinato alle imprese attive nel territorio regionale con
l’unità produttiva interessata dal progetto, con indicazione delle modalità e
dei requisiti di partecipazione e presentazione delle domande.
II. Gli odierni ricorrenti, avendo partecipato, in
riferimento alla Regione Campania, senza esito positivo (non essendo risultati
tra i concorrenti che hanno presentato le 104 domande ammesse all’esito della
fase di invio telematico), alla procedura de qua, contestano quest’ultima,
secondo quanto specificato in epigrafe, con il ricorso all’esame. Premettono,
in esso -come anche adeguatamente sunteggiato in sede di integrazione del
contraddittorio- di aver affidato ad un intermediario esperto la gestione della
fase “prequalificatoria” e la cura della pratica fino all'inoltro telematico.
Lamentano tuttavia che nel giorno iniziale stabilito (12.1.2011) per l'invio
telematico delle domande, il sistema informatico centrale dell'I.N.A.I.L., nella
fase di apertura dello sportello telematico, “crollava” (secondo lo stesso
I.N.A.I.L. dalle ore 14,03 alle ore 14,09; secondo i ricorrenti con
inaccessibilità al sito protrattasi dalle ore 13,50/13,55 circa alle ore
14,20/14,25) e che alla ripresa del funzionamento, i fondi della Regione
Campania risultavano in pochi minuti già completamente esauriti. I ricorrenti
hanno quindi adito questo TAR Lazio, facendo valere le seguenti censure:
1) Illegittimità dell’avviso pubblico; Violazione e
falsa applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 123/1998 e s.m.i.; Invalidazione
degli atti applicativi; Vizio del procedimento; Violazione L. n. 241/1990;
Illegittimità derivata degli atti applicativi.
Invero, l'avviso pubblico 2010 emesso dall'I.N.A.I.L.
Campania contrasta, secondo i ricorrenti, con una norma di rango legislativo,
l'art. 5, co. 3, del D.Lgs.123/1998, in quanto tale avviso stabilisce all'art.
2, co. 1, che l'assegnazione del contributo avverra' secondo procedimento
valutativo a sportello. La procedura a sportello, essendo valutativa e non
automatica, postula lo svolgimento di un'istruttoria, benche' non di una
valutazione comparativa. L'I.N.A.I.L. ha peraltro manipolato il procedimento
valutativo a sportello, introducendo un elemento anticipatamente preclusivo,
non previsto dal D.lgs. n. 123/1998 art. 5 co. 3, atteso che l’ordine
cronologico dovrebbe rilevare per la concessione del beneficio, non, come
avvenuto nella specie, per la ricevibilità della domanda. Inoltre, pur essendo
stato stabilito, nell’art. 2 dell’avviso pubblico, che il tipo procedurale
prescelto è quello valutativo a sportello, di fatto e contraddittoriamente
l’avviso stesso realizza molti degli elementi che concorrono ad integrare la
procedura valutativa a graduatoria (termini iniziali e finali per la
presentazione delle domande, fase di prequalificazione, criteri valutativi non
solo soggettivi ma anche oggettivi);
2) Vizio del procedimento – Violazione di legge: L. n.
241/90; artt. 3 e 97 Cost. – Eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza,
arbitrarietà, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria – Violazione e
falsa applicazione dell’art. 63 del D.Lgs. n. 82/2005. Ciò a causa
dell'impossibilita' di accedere al portale per la presentazione della domanda
in forma telematica, secondo i dati I.N.A.I.L., dalle ore 14.03 alle 14.09.
Peraltro il tempo di durata del black out e' stato maggiore di quello
dichiarato dall'ente. Esso ha sortito comunque effetti distorsivi sulla par
condicio tra i partecipanti, in quanto non vi è stato un loro collegamento
contemporaneo al portale. Si è creata una disparità “tra le regioni che sono
riuscite a ristabilire un contatto con il sito”, invadendolo con i loro massivi
tentativi di registrazione e rallentando conseguentemente il tempo di accesso
per gli altri partecipanti. Il sistema inoltre era mal congegnato, poiche' ha
consentito plurime registrazioni della stessa domanda. Vi è stato in definitiva
uno scorretto uso del mezzo telematico, in contrasto con la gestione telematica
“ragionata” del procedimento voluta dal legislatore nella redazione del Codice
dell’Amministrazione digitale e con i principi di efficienza di cui alla legge
n. 241/90.
III. Chiedono quindi l’annullamento degli atti
impugnati (avviso pubblico 2010) e atti applicativi, ai fini della ripetizione
della procedura, nonché la condanna dell’INAIL al risarcimento del danno in
forma specifica (con annullamento e ripetizione del procedimento) ovvero, per
l’”ipotesi che tale ripetizione non fosse ritenuta possibile o opportuna”, la condanna
al risarcimento per equivalente (danno emergente per spese sostenute per la
partecipazione; lucro cessante e danno da perdita di chance, da quantificarsi
equitativamente), con rivalutazione e interessi.
L’ordinanza cautelare reiettiva di primo grado è stata
appellata dinanzi al Consiglio di Stato, Sez. VI, che alla Camera di Consiglio
del 13.9.2011 ha accolto l'appello, rimettendo, per il merito, dinanzi al TAR
Lazio. Questo, a seguito di decisione assunta dalla Sezione III quater dopo la
trattazione all'udienza pubblica del 17.4.2012, ha quindi emesso ordinanza
n.3486/2012, con cui si è ordinata l'integrazione del contraddittorio, cui
hanno provveduto gli istanti mediante notifica per pubblici proclami in G.U.,
Parte II, n. 72/2012.
L’I.N.A.I.L. è costituito in giudizio e controdeduce
articolatamente ex adverso, con ampie memorie difensive depositate il 19.5.2011
e 8.2.2012.
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2012, sentiti i
difensori delle parti, la causa è passata in decisione.
IV. Premesso quanto sopra, il Collegio reputa
prioritario, fondato e assorbente il primo motivo di gravame.
Invero, la procedura in contestazione è stata
strutturata, per quanto interessa in questa sede, nel relativo avviso pubblico
della Regione Campania, nei termini seguenti. Le imprese potevano presentare
una sola domanda a valere su un solo avviso regionale. A partire dal giorno
della pubblicazione dell’avviso stesso sul sito internet dell’Istituto,
ciascuna impresa registrata poteva verificare, attraverso la compilazione di
campi obbligati, la possibilità di presentare la domanda di contributo,
subordinata al raggiungimento del punteggio minimo di 90 attribuito in base a
parametri predeterminati e costituente soglia minima di ammissibilità nonché condizione per l’inoltro della domanda al momento dell’apertura dello sportello
on line (prevista per le ore 14,00 del 12.1.2011).
La procedura prevedeva poi che l’invio telematico
determinasse la prenotazione della somma richiesta, la corrispondente
diminuzione dello stanziamento regionale, l’attribuzione da parte del sistema
di un numero progressivo di domanda in ordine cronologico e il rilascio della
ricevuta. Nell’avviso pubblico era inoltre stabilito che a seguito
dell’esaurimento dello stanziamento, già in sede di invio telematico delle
domande, lo “sportello” sarebbe stato chiuso (anche prima del normale termine
di chiusura previsto per le ore 18,00 del 14.2.2011) e le domande non sarebbero
state più accettate. Successivamente, entro 15. gg. dall’invio telematico, le
imprese “prenotatarie” dei finanziamenti dovevano recapitare all’Istituto, a
pena di esclusione, in formato cartaceo, la stampa della domanda compilata on
line, debitamente sottoscritta con firma autografa, e gli altri documenti
previsti dall’avviso pubblico (indicati nei relativi allegati 1, 2 o 3 a
seconda della tipologia del progetto), in un plico sigillato contenente anche
un supporto informatico (CD, DVD) contenente tutta la documentazione cartacea,
compresa la domanda. A seguito della “verifica di congruenza e completezza”
della documentazione cartacea stessa, e del riscontro dell’”effettiva
sussistenza degli elementi dichiarati nella fase della domanda on line” nonché
della “corrispondenza con i parametri” determinativi dei punteggi, ne sarebbe
stata data comunicazione, entro il 15.4.2011, alle imprese, ai fini della
eventuale loro richiesta di un’ anticipazione parziale del contributo, della
realizzazione del progetto (entro 12 mesi), della rendicontazione (entro il
termine predetto), della verifica della documentazione a supporto del progetto
realizzato (entro 60 gg.) e, in caso di esito positivo, della successiva
erogazione del contributo.
Peraltro, come correttamente evidenziato dalla parte
ricorrente, nell’art. 2 dell’avviso pubblico 2010 I.N.A.I.L. – Direzione
Regionale Campania, era previsto che i contributi sarebbero stati “concessi con
procedura valutativa a sportello ai sensi del decreto legislativo n. 123/98”.
Il predetto D.Lgs., rubricato “Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4,
lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59” contiene l’organica disciplina
procedurale di erogazione di incentivi e contributi di qualsiasi genere da
parte di pubbliche amministrazioni a favore delle attività produttive. La
regolamentazione da esso posta è peraltro da considerarsi, secondo quanto
espressamente sancito dall’art. 1 comma 3, alla stregua di “princìpi generali
dell'ordinamento dello Stato” e pertanto le amministrazioni destinatarie non
potevano discostarsi, snaturandone le caratteristiche e le connotazioni
fondamentali, dai modelli procedimentali ivi previsti. Ciò, invece, è accaduto
nella specie. Invero, il D.Lgs. predetto individua tre tipologie procedurali:
quella “automatica”, quella “valutativa” (a graduatoria o a sportello), quella,
infine, “negoziale”. Mentre la procedura automatica è prevista (art. 4) e
adottata nei casi in cui non vi sia necessità di istruttoria per l’assegnazione
del beneficio, la procedura valutativa presuppone, al contrario, un’attività di
valutazione, appunto, del progetto presentato. Essa si attaglia, in
particolare, ai “progetti o programmi organici e complessi da realizzare
successivamente alla presentazione della domanda” (art. 5 comma 1). La procedura
a sportello (nel caso in esame prevista appunto dall’avviso pubblico
dell’INAIL), essendo valutativa e non automatica, postula dunque (co. 3
dell’art. 5) lo svolgimento di un’attività istruttoria, benché non di una
valutazione comparativa a graduatoria (co. 2 dell’art. 5).
Ebbene, l’art. 9 dell’avviso pubblico in contestazione
prevedeva la chiusura anche anticipata dello sportello in caso di esaurimento
di fondi a seguito della presentazione (e acquisizione) delle domande on line a
partire dal giorno stabilito (c. d. click day). La procedura era congegnata
dunque in modo che lo sportello fosse chiuso appena il numero delle domande
pervenute fosse già tale da assorbire, per suo conto, le risorse disponibili.
Ma non è questo ciò che il legislatore prescrive, nell’art. 5 comma 3 del
ripetuto D.Lgs. n. 123/98, per la procedura a sportello.
Stabilisce infatti tale disposizione: “Nel
procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di
soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle
finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità
all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti
rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta
secondo il predetto ordine cronologico”. Come si vede, tale norma prevede
espressamente che “l’istruttoria” delle agevolazioni è ciò che deve compiersi
“secondo l’ordine di presentazione delle domande”. L’INAIL invece, stravolgendo
il modello legale del procedimento valutativo “a sportello”, ha anticipato al
momento della presentazione della domanda l’utilizzo del criterio cronologico,
introducendo un elemento anticipatamente preclusivo non previsto dall’art. 5,
comma 3, più volte citato. Non vi è dunque supporto normativo a giustificazione
della scelta operata, posto che l’ordine cronologico rileva, secondo la legge,
per la concessione del beneficio e non per la ricevibilità della domanda a
prescindere dalla sua istruttoria. Lo stesso art. 5 co. 3 ultimo inciso
precisa, del resto, che “ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti
rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta
secondo il predetto ordine cronologico”. L’ordine cronologico “predetto” è
appunto quello per l’istruttoria delle domande e non è l’ordine tout court
delle domande, come se potesse bastare, in pratica, la semplice presentazione
dell’istanza per conseguire il beneficio. Difatti, il legislatore ha disegnato
il seguente percorso procedurale: presentazione delle domande; istruttoria
secondo l’ordine cronologico delle domande stesse, assegnazione secondo lo
stesso ordine cronologico. Né potrebbe ritenersi, nella fattispecie che ne occupa,
che l’assegnazione informatica dei 90 punti nella prima fase equivalga ad
effettuazione dell’istruttoria, perché, secondo l’art. 5 co. 3 del ripetuto
D.Lgs. n. 123, la stessa “definizione di soglie e condizioni minime, anche di
natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie
delle iniziative” è preordinata alla “ammissibilità all'attività istruttoria”.
Dunque, la definizione di un punteggio minimo di ingresso vale a consentire
l’accesso al successivo momento istruttorio, ma non lo sostituisce né è con lo
stesso identificabile. Nella specie l’istruttoria si è svolta dopo la
presentazione delle domande, con il controllo da parte dell’Amministrazione di
quanto dichiarato nelle domande, con la verifica dei requisiti, dei punteggi,
della completezza e congruità della documentazione (anche cartacea) prodotta,
ex art. 10 dell’avviso in questione. Ne costituisce prova definitiva, ad avviso
del Collegio, il fatto che, come rappresentato dall’INAIL stesso con
comunicazione della Direzione Centrale Prevenzione depositata il 14.11.2012,
tra le 104 domande che hanno superato per la Regione Campania la fase di invio
telematico -c.d. click day- “quelle che che sono state ammesse a seguito della
fase di verifica tecnico-amministrativa” sono “n. 65 e quelle che non hanno
superato tale verifica n. 39”. In definitiva l’INAIL, nel caso all’esame,
avrebbe dovuto ammettere tutte le domande pervenute, senza limitarle alla
capienza dello stanziamento; quindi procedere all’istruttoria secondo l’ordine
cronologico e una volta raggiunto il limite dei fondi disponibili (ma in corso
di istruttoria e non prima del suo inizio) comunicarlo agli interessati.
L’art. 5 co. 7 del D.Lgs. n. 123/98 precisa oltretutto
quanto segue: “L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento
degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti
soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la
congruità delle spese sostenute. Qualora l'attività istruttoria presupponga
anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa è
svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di
mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo
aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o
modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione
dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata
a regime dell'iniziativa. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono
definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda”.
Particolarmente significativo appare quest’ultimo inciso, che colloca infatti
l’attività istruttoria in un momento successivo alla presentazione della
domanda (in genere) e non della sola domanda inviata nei limiti della capienza
dei fondi. La legge insomma non prescrive di ammettere ab origine
all’istruttoria le sole domande teoricamente corrispondenti al valore dei
contributi. Prescrive invece che l’istruttoria avvenga ex post, nell’ordine
cronologico di presentazione di tutte le domande, di modo che, gradualmente,
fino alla capienza dei fondi, siano individuate le imprese ammesse a
beneficiare del contributo (nell’ordine cronologico, sostanzialmente, di
presentazione di quelle domande che abbiano tuttavia superato l’istruttoria).
Invece, nel caso di specie, come fondatamente lamentano i ricorrenti, l’INAIL
ha limitato l’istruttoria alle prime domande ricevute (che avevano teoricamente
esaurito i fondi da erogare) non consentendo quindi alle imprese successive in
ordine cronologico di registrazione di vedersi ammettere all’istruttoria in
caso di mancata concessione del contributo “prenotato” dalle imprese registrate
cronologicamente in posizione poziore.
Il motivo esaminato è dunque fondato. Né può ritenersi
al riguardo ostativa la mancata impugnazione immediata dell’avviso pubblico di
indizione della procedura, posto che esso, da sè solo considerato, a
prescindere dunque dagli (e prima dell’intervento degli) atti applicativi
concretamente lesivi per i ricorrenti all’esito della loro non proficua
partecipazione alla procedura stessa, non poteva certamente considerarsi
connotato da immediata lesività e quindi subito da impugnarsi, non trattandosi
di atto (o bando) rientrante nel novero di quelli c.d. “espulsivi”.
V. Deve conclusivamente riconoscersi che gli atti
impugnati dai ricorrenti, riguardanti la sopra descritta procedura, siano
effettivamente inficiati dal dedotto motivo di illegittimità (con assorbimento
dei motivi non esaminati), limitatamente peraltro, sia per l’avviso pubblico
che per gli atti applicativi, a quelli riferibili alla sola Regione Campania (non
sussistendo infatti alcun concreto interesse dei ricorrenti alla declaratoria
d’illegittimità della procedura tout court o delle procedure riguardanti anche
altre Regioni, relativi avvisi regionali e conseguenti atti di individuazione
dei destinatari dei contributi).
Peraltro, deve ritenersi che la procedura predetta sia
già stata totalmente espletata ed esaurita (essendo ormai decorsi tutti i
termini, previsti dall’avviso, per le verifiche di ammissibilità, per la
realizzazione dei progetti e per la erogazione dei contributi). Inoltre è stata
indetta, per il 2011, anche con risorse non utilizzate all’esito della
procedura in impugnativa, nuova analoga procedura cui non sono ammessi a
partecipare i soggetti già beneficiari del precedente avviso (quello in contestazione)
mentre possono partecipare ad essa le imprese, come quelle in questa sede
istanti, escluse dal finanziamento nella procedura 2010. A fronte di tale
situazione, il Collegio (mantenendosi anche nella prospettiva indicata dagli
stessi ricorrenti, i quali precisano in ricorso “che la tutela risarcitoria per
equivalente è subordinata all’eventualità che la tutela ripristinatoria sia
giudicata eccessivamente onerosa” e di tale forma risarcitoria indicano anche
gli elementi e le componenti), ritiene di limitare la propria pronuncia, ai
sensi dell’art. 34, comma 3, del c.p.a., alla mera declaratoria di
illegittimità degli atti suddetti -dovendo riconoscersi l’interesse dei
ricorrenti ai fini risarcitori (per equivalente)- senza disporne l’annullamento
che allo stato “non risulta più utile” per i ricorrenti e che comunque, visto
sub specie di risarcimento in forma specifica ai fini della ripetizione della
procedura, risulterebbe, ai sensi dell’art. 2058, c. 2, c.c., eccessivamente
oneroso per l’Amministrazione (in considerazione anche degli interessi pubblici
–tutela infortunistica- di cui la stessa è portatrice) e quindi da sostituirsi
con forme risarcitorie per equivalente (cfr. al riguardo Cass. Civ. n.
4925/2006; CdS, VI, n. 3561/2011).
In ordine poi ai profili risarcitori, la domanda è
fondata, a termini e nei limiti delle seguenti considerazioni:
1) anzitutto, deve riconoscersi, sotto il profilo
dell'elemento oggettivo della responsabilità risarcitoria, come risulti
sufficientemente dimostrato il collegamento del danno lamentato con gli atti
emessi dall’Amministrazione, avuto riguardo, in particolare, alle inutili spese
sopportate per la partecipazione ad una procedura illegittima;
2) è, quindi, evidente la sussistenza di un danno,
almeno, in prima approssimazione, sub specie di danno emergente e il nesso di
causalità tra tale danno e l'illegittimità commessa dall'amministrazione;
3) sotto il profilo dell'elemento soggettivo, l'aver
formulato l’avviso pubblico in contrasto con l’art. 5 comma 3 del D.Lgs. n.
123/1998 (norma di chiaro tenore la cui applicabilità era stata prescritta
dallo stesso INAIL) costituisce un errore non scusabile e chiaramente
addebitabile a titolo di colpa all'amministrazione, stante la tassatività della
disposizione disattesa;
4) con riguardo alla quantificazione del danno, deve
ritenersi, che alla parte ricorrente spetti, in linea di massima (e salve le
verifiche di cui appresso demandate alla P.A. in sede esecutiva) il
risarcimento del danno emergente subìto per spese di partecipazione alla
procedura (euro 600,00 per ciascun ricorrente versati a favore
dell’intermediario quale rimborso forfettario di spese e costo di euro 2.500,00
per noleggio di piattaforma informatica e relativa assistenza tecnica);
5) quanto invece al danno per lucro cessante esso è
del tutto genericamente e quindi inammissibilmente prospettato (nemmeno risultando
indicate eventuali “occasioni mancate”), mentre quello da perdita di chance non
può essere riconosciuto. Invero, la perdita di chance - diversamente dal danno
futuro, che riguarda un pregiudizio di là da venire soggetto a ristoro purché
certo ed altamente probabile e fondato su una causa efficiente già in atto -
costituisce bensì un danno attuale che non si identifica con la perdita di un
risultato utile ma con la perdita della possibilità di conseguirlo, ma esso
richiede, a tal fine, che siano posti in essere concreti presupposti per il
realizzarsi del risultato sperato, ossia una probabilità di successo molto
significativa, richiesta dalla giurisprudenza in misura talora maggiore del 50%
statisticamente valutabile (poiché diversamente diverrebbero risarcibili anche
mere possibilità di successo non significative), con giudizio prognostico ex
ante secondo l'id quod plerumque accidit sulla base di elementi forniti dal
danneggiato (cfr., tra le tante, TAR Lazio, III, n. 6039/2012; TAR Trentino
Alto Adige, BZ, n. 281/2012; CdS, V, n. 2256/2012). Ora nella specie non pare
al Collegio che siano stati forniti elementi probatori da quali inferire che il
risultato sperato dai ricorrenti (conseguimento del contributo) molto
probabilmente si sarebbe realizzato (in assenza dell’illegittimità perpetrata
dall’Amministrazione), posto che le domande presentate nella Regione Campania
erano in totale, per ammissione dei ricorrenti, in numero elevatissimo (2074) e
non vi è almeno un inizio di prova che le richieste degli istanti si sarebbero
cronologicamente poste in posizione utile (senza tenere conto, oltretutto, che
avuto riguardo al numero di domande comunque escluse all’esito delle verifiche
-39 su 104- nemmeno potrebbe con sufficiente certezza affermarsi, pur in presenza
del punteggio di ammissione superiore alla soglia di 90, che le eventuali
verifiche delle domande, ove in ipotesi ammesse, degli opponenti, si sarebbero
poi concluse positivamente). In definitiva vi sono elementi che depongono per
una mera possibilità (non particolarmente qualificata) di conseguimento del
beneficio. Il che comporta l’esclusione di una chance risarcibile, che deve
essere connotata da ben superiori probabilità di successo rispetto a quelle
che, alla stregua degli elementi addotti, possono in questa sede accreditarsi
agli interessati;
6) sulle spettanti somme risarcitorie, calcolate in
base a quanto sopra (sub 4), dovranno essere riconosciuti gli interessi legali
e la rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, atteso che quanto dovuto a
titolo di risarcimento del danno, è debito di valore;
7) infine, relativamente alla quantificazione delle
somme come sopra dovute, occorre far ricorso al meccanismo di cui all'art. 34
comma 4 c.p.a. (già art. 35, comma 2, del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80), con la
conseguenza che spetterà all’INAIL Direzione Regionale Campania, formulare ai
ricorrenti, entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione o notificazione
della presente sentenza, la proposta di pagamento di una somma che tenga conto
sia delle voci di danno ritenute risarcibili sia dei criteri previsti per la
quantificazione delle stesse, fermo restando l’obbligo di riscontro da parte
dell’Amministrazione stessa, in contraddittorio con i ricorrenti interessati,
di adeguate integrative prove documentali dell’effettivo esborso da parte dei
medesimi ricorrenti (e da parte di ciascuno di essi per quanto individualmente
erogato) delle somme richieste per pagamento dell’intermediario e noleggio di
piattaforma informatica.
IV. Alla stregua delle esposte considerazioni, il
ricorso di cui in epigrafe, va accolto nei limiti suddetti, con condanna
dell’Amministrazione, previa declaratoria d’illegittimità degli atti impugnati
riferibili alla Regione Campania (per l’assorbente motivo riconosciuto fondato
ed ai meri fini risarcitori), al risarcimento dei danni, da quantificarsi
secondo i criteri enunciati.
Le spese, tenuto conto della particolarità e
complessità della causa e dell’esito complessivo della stessa, vanno poste a
carico dell’Amministrazione soccombente nella limitata misura di euro 2000,00
(duemila), da ripartirsi in parti uguali tra ciascuno dei ricorrenti risarciti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione, e, per l’effetto,
condanna l’Istituto soccombente, a risarcire il danno, tramite la Direzione
Regionale Campania, secondo quanto sopra indicato.
Condanna altresì l’Amministrazione a rifondere le
spese, come sopra quantificate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 20 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Domenico Lundini, Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
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