AMBIENTE & PROCEDIMENTO:
una revoca "sui generis"
(Cons. St., Sez. VI,
sentenza 7 gennaio 2014 n. 5).
Solo in Italia possono esistere determinate "fattispecie concrete"...
Massima
Risulta legittimo il
provvedimento di revoca del contributo concesso ad un'impresa privata per la
realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti tossico-nocivi,
speciali ospedalieri e urbani pericolosi, adottato dalla P.A. (nella specie,
dal Ministero dell'Ambiente) sul presupposto che
l'acquisto del macchinario era avvenuto in epoca anteriore rispetto alla data
di presentazione della domanda per ottenere la concessione del contributo.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
8667 del 2007, proposto da Sipsa Ecologica S.r.l., in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Izzo, Stefano
Bonatti e Bruno Amadio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato
Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA -
MILANO: SEZIONE I n. 254/2007, resa tra le parti, concernente la revoca del
contributo per realizzazione impianto smaltimento rifiuti tossico-nocivi
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
26 novembre 2013 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi
per le parti l’avvocato Izzo e l’avvocato dello Stato Gerardis.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La società Sipsa Ecologica srl impugna
la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia 15 febbraio
2007, n. 254, che ha respinto il ricorso di primo grado r.g. n. 3314 del 2000
dalla stessa proposto avverso il decreto di revoca del contributo in conto
capitale concesso alla società esponente dal Ministero dell’Ambiente con
decreto 31 ottobre 1991 per l’attuazione di un progetto pilota per la
realizzazione in Torregrande (Oristano) di un impianto per la gestione e lo
smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi, speciali ospedalieri e urbani
pericolosi.
L’appellante si duole della erroneità
della gravata sentenza, che ha ritenuto legittima la impugnata revoca, adottata
sul presupposto che la documentazione fiscale relativa all’acquisto dei
macchinari dimostrava l’anteriorità di detto acquisto rispetto alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al
contributo.
Deduce la società appellante che nessuna
disposizione normativa imporrebbe, e neppure il bando che ha regolato la
procedura, che gli investimenti siano necessariamente da realizzare in epoca
successiva alla presentazione delle domanda di erogazione del contributo;
soggiunge l’appellante che, in ogni caso, la revoca sarebbe dovuta essere al
più parziale, avendo la società esponente sopportato ulteriori spese in epoca
successiva alla presentazione della domanda, in ordine alle quali non avrebbe
avuto giustificazione il ritiro del decreto concessivo del contributo
economico.
Si è costituita l’Amministrazione
appellata per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.
L’appellante ha prodotto memoria
conclusiva in vista dell’udienza di discussione.
All’udienza del 26 novembre 2013 la causa
è stata trattenuta per la sentenza.
2.- L’appello è infondato e va respinto.
Con il primo motivo l’appellante torna a
prospettare in questo grado la questione della illegittimità della revoca per
carenza di base giuridica.
Premette la società appellante che l’art.
14 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361 (convertito dalla legge n. 441 del
1987, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti),
prevedeva la concessione di contributi per programmi di investimento destinati
ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo
di rifiuti, demandando ad un successivo decreto ministeriale la fissazione
delle procedure, dei tempi e dei modi per la concessione dei contributi di cui
al citato art. 14.
Il decreto del Ministero dell’Ambiente 5
luglio 1988, n. 283, recante la disciplina di attuazione, nulla tuttavia
avrebbe previsto riguardo al nesso temporale tra la concreta determinazione di
investimento da parte degli aspiranti al contributo e la data fissata per la
presentazione delle domande di concessione del beneficio. Di qui la erroneità
della gravata sentenza, fondata sul rilievo che la ricorrente avrebbe già
acquistato il macchinario alla data di presentazione della domanda di
contributo ma tanto, a parer dell’appellante, senza che alcuna disposizione
normativa avesse mai stabilito un nesso di interdipendenza tra tali eventi.
Il motivo d’appello non appare
condivisibile.
Correttamente il giudice di primo grado si
è orientato per ritenere legittima la revoca una volta acclarato, in fatto, che
la società ricorrente aveva la disponibilità materiale del macchinario (per
averlo comprato nel marzo del 1988 negli Stati Uniti) già prima di presentare
domanda per la concessione del contributo.
In materia di concessioni di contributi
pubblici costituisce principio di ordine generale quello secondo cui
l’elargizione del beneficio economico non possa riguardare acquisti che
l’imprenditore ha già compiuto (e che quindi avrebbe compiuto in ogni caso, a
prescindere dall’incentivo economico di parte pubblica) prima della
pubblicazione del bando relativo alla misura incentivante o comunque prima
della presentazione della relativa domanda.
La ratio sottesa a detto
principio è intuitiva e risiede nel fatto che la misura incentivante deve
condizionare la scelta imprenditoriale relativa all’investimento, non avendo
senso che vengano elargiti contributi pubblici per investimenti che
l’imprenditore avrebbe compiuto in ogni caso, anche in assenza di incentivo; le
spese per investimenti già effettuati si iscrivono pertanto nelle scelte
imprenditoriali già prese, rispetto alle quali non si giustifica il contributo
pubblico “incentivante”.
In ogni caso, non appare corretta la
prospettazione dell’appellante secondo cui difetterebbe una base giuridica per
ritenere essenziale la mancata attivazione in concreto dell’investimento alla
data di presentazione delle domande di contributo.
Il già citato decreto ministeriale 5
luglio 1988, n. 283, liddove ha previsto (art.1) che debbano essere presentati
al Ministero dell’Ambiente i programmi di investimento destinati ad attuare i
progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi tipo,
ha anche stabilito che alla richiesta di contributo, da presentarsi entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, debba essere allegata la
scheda-progetto.
Si evince chiaramente da tale disposizione
che i contributi si riferiscono agli impianti non ancora esistenti, i cui
progetti – da allegare alla domanda di contributo – avrebbero dovuto essere
previamente vagliati dall’autorità (i.e., dalla commissione
tecnico-scientifica) competente ad ammetterli a contributo.
Alla luce di quanto osservato, legittima
pertanto risulta sia la disposizione (art. 4) contenuta nel decreto 31 ottobre
1991 concessivo della misura, secondo cui “in ogni caso sono ammesse a
contributo esclusivamente parti dell’opera i cui costi di costruzione risultino
fatturati dopo la scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione
delle istanze di finanziamento previsto dal citato decreto ministeriale 5
luglio 1988, n. 283”; sia, per quel che in questa sede rileva, la
determinazione amministrativa in primo grado impugnata, che sostanzialmente ha
escluso che l’impianto già acquistato dalla odierna società appellante nel
marzo 1988, e quindi ben prima della presentazione delle domande di contributo,
potesse fruire del previsto beneficio economico.
Non appare da ultimo fondato neppure il
motivo afferente la illegittimità della revoca del contributo in relazione al
mancato riconoscimento, quantomeno parziale, del beneficio sulle spese di
investimento sopportate successivamente alla data di presentazione delle
domande.
Anche a tal proposito, il giudice di primo
grado ha correttamente disatteso la censura
Oltre alla già indicata ragione di ordine
sistematico, che esclude l’ammissione a contributo di spese anche parziali
riferite ad investimenti già effettuati alla data di presentazione delle
domande di contributo, vale osservare come, nel caso in esame, il macchinario
sia stato acquistato nella sua integrità in epoca antecedente la presentazione
della domanda di contributo e che le spese affrontate successivamente a tale
scansione temporale siano risultate soltanto quelle di avvio e di collaudo
dell’impianto; vale a dire spese assolutamente accessorie e secondarie rispetto
a quelle inerenti l’investimento principale, e comunque non assimilabili a
quelle di “parti dell’opera i cui costi di costruzione risultino fatturati dopo
la scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle istanze di
finanziamento”.
In definitiva, l’appello va respinto e va
confermata la impugnata sentenza.
Le spese del secondo grado seguono la
regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (RG
n. 8667/07), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante al
pagamento, in favore del Ministero dell’Ambiente, delle spese e degli onorari
del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre iva e cpa se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Vito Carella, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere,
Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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