PROCESSO & APPALTI:
l'interesse a ricorrere rileva solo
se la partecipazione ad una gara è legittima
(Cons. St., Sez. IV,
sentenza 18 aprile 2014 n. 1987).
Massima
1. La posizione giuridica legittimante a
base dell’interesse a ricorrere non può ricavarsi dal mero dato fattuale della
partecipazione alla gara, essendo meritevole di tutela soltanto la
partecipazione legittima, con la conseguenza che se si accerta – come in questo
caso, a seguito di apposita eccezione di controparte – l’illegittimità della
partecipazione stessa, ciò incide sulla stessa posizione legittimante che
costituisce condizione dell’azione (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 7 aprile 2011,
nr. 4, e, ancor più di recente, 25 febbraio 2014, nr. 9).
2. E’ parimenti da escludere ogni
interesse strumentale in capo alla appellante all’annullamento della gara e
alla sua riedizione, dal momento che sulla scorta dei principi affermati dalla
Plenaria nella già citata sentenza nr. 4 del 2011 (sul punto richiamata dalla
stessa appellante) e meglio precisati nella nr. 9 del 2014, l’accertamento
della sussistenza dell’interesse a ricorrere deve precedere logicamente ogni
altra valutazione, incidendo sulla legittimazione prima ancora che
sull’interesse a ricorrere.
3. Al riguardo, inconferente è il richiamo al
noto indirizzo giurisprudenziale secondo cui chi impugna la propria esclusione
da una gara d’appalto non ha l’onere di dimostrare, al fine di comprovare
l’interesse a ricorrere, che in caso di accoglimento del ricorso otterrebbe
sicuramente l’aggiudicazione, essendo ben diversa la situazione laddove, come
nel caso di specie, vi sia – al contrario - la prova positiva che in ogni caso
non avrebbe alcuna chance di conseguirla, e pertanto anche
l’eventuale accoglimento delle sue doglianze non gli apporterebbe alcuna
utilità.
Sentenza per esteso
INTESTAZIONE
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello nr. 1302 del 2012,
integrato da motivi aggiunti, proposto da EFFESER S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria
dell’a.t.i. con la Sgromo Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Riccardo Barberis, Maria Cristina Lenoci e Francesco Marascio, con
domicilio eletto presso la seconda in Roma, via E. Gianturco, 1,
contro
A.N.A.S. S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope
legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso la
stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti di
ALPIN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Prozzo e Cristina
Della Valle, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, via Merulana,
234,
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del T.A.R. della Calabria,
Sezione staccata di Reggio Calabria, Sezione Prima, nr. 791/2011, depositata in
data 8 novembre 2011, non notificata e resa in seno al giudizio di cui al
ricorso nr. 7/2011.
Visti il ricorso in appello, i motivi
aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
di A.N.A.S. S.p.a. e di Alpin S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalla appellante
(in date 28 luglio 2012 e 1 marzo 2014) e dall’A.N.A.S. S.p.a. (in data 27
luglio 2012) a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza di questa Sezione nr.
3043 del 1 agosto 2012, con le quali è stata respinta la domanda di sospensione
dell’esecuzione della sentenza impugnata formulata contestualmente ai motivi
aggiunti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod.
proc. amm.;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno
18 marzo 2014, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Lenoci per la appellante e
l’avv. dello Stato Lorenzo D’Ascia per A.N.A.S. S.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
La Società Effeser S.r.l., in proprio e
quale mandataria del r.t.i. con Sgromo Costruzioni S.r.l., ha impugnato,
chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza del
T.A.R. della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, con la quale è
stato dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa proposto, integrato da
motivi aggiunti, avverso l’esito della gara indetta dall’A.N.A.S. S.p.a. per
l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del tratto della S.S. nr. 106
(“Jonica”) tra il km 6 + 700 e il km 31 + 600, con riguardo soprattutto al
giudizio di anomalia espresso sulla sua offerta, alla conseguente esclusione
della stessa ed alla aggiudicazione a favore della controinteressata Alpin
S.r.l.
A sostegno dell’appello, sono stati articolati
i seguenti motivi:
1) erroneità e ingiustizia della sentenza;
carenza dei presupposti; contraddittorietà; violazione dell’art. 100 cod. proc.
civ. (nella parte in cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso in ragione
di un asserito difetto di interesse in capo al r.t.i. ricorrente) ;
2) erroneità della pronuncia (nella parte
in cui non è stata riconosciuta la sussistenza dell’interesse strumentale del
r.t.i. ricorrente all’annullamento della gara ed alla sua riedizione);
3) erroneità e infondatezza della
sentenza; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86 e segg. del decreto
legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, e degli artt. 121 e segg. del d.P.R. 5
ottobre 2010, nr. 207 (nella parte in cui è stata completamente omessa ogni
qualsivoglia valutazione in ordine alla condotta colposa dell’A.N.A.S. S.p.a.,
e nello specifico, laddove non è stata conferita alcuna rilevanza decisoria
all’inesistenza di un provvedimento di esclusione dalla procedura del r.t.i.
appellante, il quale, benché risultato primo graduato, si è visto soppiantare
dalla quarta classificata, per di più risultata in corso di causa carente dei
requisiti prescritti).
La appellante ha poi reiterato l’istanza
risarcitoria, per come formulata in primo grado, in relazione ai danni subiti e
subendi.
Inoltre, la parte appellante ha
successivamente presentato motivi aggiunti al ricorso in appello, contenenti
istanza cautelare collegiale, assumendo l’illegittimità in via derivata del
contratto di appalto sottoscritto tra A.N.A.S. S.p.a. e Alpin S.r.l. e
chiedendo dichiararsene la inefficacia ex artt. 121, comma 1,
e 122 cod. proc. amm.
La controinteressata Alpin S.r.l. si è
costituita in giudizio, assumendo la manifesta infondatezza dell’appello, e
comunque riproponendo tutte le eccezioni e difese di primo grado, rimaste
assorbite dall’accoglimento della eccezione preliminare di inammissibilità del
ricorso.
Si è altresì costituita l’A.N.A.S. S.p.a.
chiedendo la reiezione dell’appello per inammissibilità ed infondatezza.
All’esito della camera di consiglio del 31
luglio 2012, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata con i
motivi aggiunti.
All’udienza del 18 marzo 2014 la causa è
stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Giunge all’attenzione della Sezione
l’appello proposto dalla Società Effeser S.r.l., in proprio e quale mandataria
del r.t.i. costituito con Sgromo Costruzioni S.r.l., avverso la sentenza del
T.A.R. della Calabria con la quale sono stati dichiarati inammissibili, sul
fondamento della carenza d’interesse a ricorrere, il ricorso e i motivi
aggiunti dalla stessa proposti avverso l’esito della gara indetta dall’A.N.A.S.
S.p.a. per l’affidamento dei lavori sulla S.S. nr. 106 (“Jonica”) per la messa
in sicurezza del tratto tra il km 6 + 700 e il km 31 + 600.
1.1. In particolare, con lettera d’invito,
l’A.N.A.S. S.p.a. invitava l’odierna appellante a partecipare alla procedura
ristretta.
La deducente, quale capogruppo di r.t.i.,
presentava la propria offerta, collocandosi al primo posto della graduatoria.
La stazione appaltante avviava quindi le
routinarie verifiche in ordine alle offerte sospettate di anomalia,
sottoponendo anche quella formulata dall’odierna appellante al procedimento di
valutazione di congruità ex artt. 86 e segg. del decreto
legislativo 12 aprile 2006, nr. 163.
Successivamente, la società istante
apprendeva informalmente del provvedimento di aggiudicazione provvisoria
adottato a favore dell’odierna controinteressata, Alpin S.r.l., risultata
originariamente quarta in graduatoria; in seguito, con nota del 20 dicembre
2010, l’A.N.A.S. S.p.a. comunicava l’adozione della disposizione di pari data
di aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore di Alpin S.r.l.
1.2. L’odierna appellante ha presentato
pertanto ricorso al T.A.R. della Calabria, chiedendo l’annullamento del
presunto provvedimento di esclusione, mai comunicatole, e dell’aggiudicazione
definitiva intervenuta in favore di Alpin S.r.l..
Entrambe le parti intimate di fronte al
T.A.R. hanno eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione evidenziando che la
ricorrente, in corso di gara, avrebbe perso la richiesta attestazione SOA e,
pur avendola riacquistata successivamente, a gara già conclusa e in pendenza
del ricorso, ne sarebbe, comunque, rimasta priva per un rilevante arco
temporale (dal 22 febbraio 2010 al 1 marzo 2011).
La deducente, infatti, era stata ammessa
alla gara il 22 febbraio 2009 con attestazione rilasciata dalla SOA S.ORG.AT.
2000 S.p.a. in data 3 agosto 2007, e con scadenza triennale al 2 agosto 2010;
successivamente, in occasione delle verifiche per il rinnovo triennale, si era
avveduta di avere conseguito il possesso di ulteriori requisiti che le
consentivano l’attestazione in ulteriori categorie e classifiche, e così in
data 22 febbraio 2010 la aveva ottenuta.
Tuttavia, in seguito la SOA aveva
comunicato all’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici l’adozione del
provvedimento di decadenza dell’attestazione di qualificazione suddetta, in
quanto emessa sulla base di documenti che non avevano trovato riscontro in atti
della p.a., ciò che aveva indotto all’annullamento con efficacia ex
tunc di tale nuova attestazione.
Sulla base di tali considerazioni, il
T.A.R. adito ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in ragione del difetto
di interesse rilevato: l’accoglimento dell’eccezione è stato determinato
dall’avere il primo giudice ritenuto dirimente il principio, valevole in
materia di accertamento dei requisiti per il conseguimento degli appalti
pubblici, secondo cui i requisiti di partecipazione alle procedure selettive
devono possedersi per tutto l’arco della procedura di evidenza pubblica senza
soluzione di continuità, e non solo al momento della scadenza del termine per
la presentazione delle offerte.
Alla luce di tale principio, il r.t.i. con
capogruppo Effeser S.p.a. non avrebbe avuto interesse a ricorrere, in quanto,
anche in ipotesi di accoglimento del ricorso, non avrebbe potuto ottenere
l’aggiudicazione, stante la riscontrata soluzione di continuità nel possesso
dell’attestazione SOA.
2. Tutto ciò premesso, la Sezione
evidenzia innanzi tutto l’inammissibilità dei motivi aggiunti, con i quali, in
violazione del disposto dell’art. 104, comma 1, cod. proc. amm., parte
appellante tende ad ampliare il thema decidendum rispetto al
giudizio di primo grado introducendo una nuova domanda, avente ad oggetto la
declaratoria di inefficacia del contratto di appalto medio tempore stipulato
tra A.N.A.S. S.p.a. e Alpin S.r.l.
L’introduzione di tale nuova domanda
direttamente in appello con motivi aggiunti, invero, non può ritenersi
consentita dal comma 3 dello stesso art. 104, atteso che tale disposizione
consente l’uso dello strumento dei motivi aggiunti in appello per la
proposizione di nuove censure avverso i medesimi atti già impugnati in primo
grado, ma non anche l’impugnazione per la prima volta in appello di nuovi atti
sopravvenuti nel corso del giudizio, ancorché nell’ambito del medesimo
procedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2013, nr.
4315; id., 26 febbraio 2013, nr. 1187; Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2012,
nr. 5844).
3. Passando poi all’esame dell’appello
principale, questo si appalesa infondato e va conseguentemente respinto.
4. Innanzi tutto, non può essere condiviso
l’assunto di fondo, articolato dalla appellante nella prima parte del primo
motivo di appello, secondo cui non potrebbe predicarsi un difetto di interesse
in capo alla stessa, essendosi radicato un interesse giuridicamente qualificato
nel momento stesso in cui il r.t.i. ricorrente si era classificato primo in
graduatoria nella gara per cui è causa.
Infatti, la posizione giuridica
legittimante a base dell’interesse a ricorrere non può ricavarsi dal mero dato
fattuale della partecipazione alla gara, essendo meritevole di tutela soltanto
la partecipazione legittima, con la conseguenza che se si accerta – come in
questo caso, a seguito di apposita eccezione di controparte – l’illegittimità
della partecipazione stessa, ciò incide sulla stessa posizione legittimante che
costituisce condizione dell’azione (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 7 aprile 2011,
nr. 4, e, ancor più di recente, 25 febbraio 2014, nr. 9).
Orbene, pur nella dovizia di parole e
argomentazioni spese nella seconda parte del primo motivo, parte appellante non
ha smentito l’assunto centrale della sentenza impugnata, secondo cui essa,
regolarmente munita di attestazione SOA al momento della presentazione della
domanda di partecipazione alla gara, non ne era più in possesso al momento
dell’aggiudicazione: infatti, da un lato l’attestazione già posseduta era
scaduta in data 2 agosto 2010 per decorso del triennio di efficacia senza
essere sottoposta a revisione, e dall’altro lato quella nuova di cui l’impresa
si era dotata fin dal 22 febbraio 2010 era già stata annullata con
provvedimento del 6 ottobre 2010 per l’accertamento di una falsità, anche se in
seguito l’AVCP, avendo accertato la non imputabilità del falso, ha autorizzato
l’istante a chiedere immediatamente nuova attestazione, di fatto ottenuta solo
in data 1 marzo 2011.
In sostanza, vi è stata soluzione di
continuità nel possesso dell’attestazione, dopo che questa era posseduta al
momento dell’ammissione alla gara (22 febbraio 2009), per un periodo che va dal
22 febbraio 2010 al 1 marzo 2011; ne consegue, in particolare, che l’odierna
istante era priva di valida attestazione SOA al momento dell’aggiudicazione
provvisoria (19 novembre 2010), mentre la nuova certificazione è stata
conseguita addirittura in pendenza del giudizio di primo grado.
Pertanto, nell’escludere la ricorrente
dalla gara l’Amministrazione altro non ha fatto che applicare il pacifico
principio secondo cui i requisiti generali e speciali di partecipazione (nella
specie attestati dalla certificazione SOA) devono essere posseduti dal
concorrente non solo al momento della presentazione della domanda di
partecipazione alla gara, ma anche a quello dell’aggiudicazione provvisoria, e
comunque per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica (cfr. Cons.
Stato, sez. V, 26 marzo 2012, nr. 1732; Cons. Stato, sez. III, 13 luglio 2011,
nr. 4225).
Così stando le cose, è evidente che
l’esclusione della appellante della gara è dipesa primariamente dall’avvenuta
decadenza dell’attestazione SOA originaria, non potendo in alcun modo
condividersi l’interpretazione proposta nell’appello dell’art. 15-bis del
d.P.R. 25 gennaio 2000, nr. 34, secondo cui la mancata sottoposizione a
verifica triennale non comporterebbe la perdita di efficacia dell’attestazione:
sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo per cui la mancata
verifica di revisione triennale comporta l’inefficacia dell’attestazione e
quindi il venir meno della condizione legittimante la partecipazione alla gara
(cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 18 luglio 2012, nr. 27, e giurisprudenza
successiva).
Per converso, non si può ritenere che
l’accertamento della non imputabilità del falso compiuto dall’Autorità di
Vigilanza abbia fatto rivivere con effetto retroattivo l’attestazione
annullata, in quanto tale provvedimento, senza toccare in alcun modo
l’annullamento – e non potrebbe essere altrimenti, trattandosi di attestazione
rilasciata sulla base di un documento oggettivamente falso – ha il solo effetto
di reintegrare immediatamente l’impresa nel requisito di legge, consentendole
di chiedere e ottenere subito una nuova attestazione SOA (cfr. Cons. Stato,
sez. IV, 7 maggio 2012, nr. 2626).
5. Infine, e con riguardo al secondo
mezzo, è da escludere ogni interesse strumentale in capo alla appellante
all’annullamento della gara e alla sua riedizione, dal momento che sulla scorta
dei principi affermati dalla Plenaria nella già citata sentenza nr. 4 del 2011
(sul punto richiamata dalla stessa appellante) e meglio precisati nella nr. 9
del 2014, l’accertamento della sussistenza dell’interesse a ricorrere deve
precedere logicamente ogni altra valutazione, incidendo sulla legittimazione
prima ancora che sull’interesse a ricorrere.
Al riguardo, inconferente è il richiamo al
noto indirizzo giurisprudenziale secondo cui chi impugna la propria esclusione
da una gara d’appalto non ha l’onere di dimostrare, al fine di comprovare
l’interesse a ricorrere, che in caso di accoglimento del ricorso otterrebbe
sicuramente l’aggiudicazione, essendo ben diversa la situazione laddove, come
nel caso di specie, vi sia – al contrario - la prova positiva che in ogni caso
non avrebbe alcuna chance di conseguirla, e pertanto anche
l’eventuale accoglimento delle sue doglianze non gli apporterebbe alcuna
utilità.
6. La conferma della declaratoria di
inammissibilità del ricorso di primo grado, per le ragioni appena viste, esonera
dall’esame degli ulteriori motivi di appello, e in particolare del terzo, con
il quale la appellante reitera le censure già articolate in primo grado - e non
esaminate dal T.A.R. a cagione della preliminare declaratoria di
inammissibilità – avverso la sua originaria esclusione dalla procedura
selettiva, adottata all’esito di verifica dell’anomalia dell’offerta.
7. In ragione della peculiarità della
vicenda amministrativa, nella quale in ogni caso la società istante ha subito
le conseguenze di una falsità risultata ad essa non imputabile, sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello,
come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza
impugnata.
Compensa tra le parti le spese del
presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 18 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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